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Art. 11 Cod. Consumo – Divieti di commercializzazione
In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)
*1. È vietato il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto o confezione di prodotto che non riporti, in forme chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni di cui agli articoli 6, 7 e 9 del presente capo.
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Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Vietata la commercializzazione di prodotti che non riportino in forma chiaramente visibile e leggibile le indicazioni obbligatorie sulla composizione.
Ratio
L'art. 11 tutela il diritto del consumatore all'informazione trasparente. La norma riflette il principio generale della trasparenza contrattuale e della parità informativa tra professionista e consumatore, fondamentale nel D.Lgs. 206/2005.
La leggibilità visibile è condizione essenziale per garantire la fruibilità concreta dell'informazione, non meramente teorica.
Analisi
Il comma 1 pone un divieto assoluto: nessun prodotto può essere commercializzato senza le indicazioni obbligatorie in forme "chiaramente visibili e leggibili". Il riferimento agli artt. 6, 7, 9 rinvia alle denominazioni, alla composizione e alla quantità netta.
Il termine "qualsiasi prodotto" è onnicomprensivo: include beni alimentari e non alimentari, preconfezionati e sfusi. La forma "confezione" estende l'obbligo anche all'imballaggio secondario, quando rilevante.
Quando si applica
L'art. 11 si applica a ogni atto di commercializzazione sul territorio italiano. Esempi concreti: etichetta di un pacco di pasta deve indicare peso netto, ingredienti e data; flacone di detersivo deve avere denominazione e istruzioni d'uso ben leggibili; confezione di medicinali da banco deve riportare posologia in caratteri corretti.
Non riguarda i beni forniti come parte di servizio (es. alimenti in ristorante, art. 14 comma 5.a), né gli oggetti d'arte e antiquariato per i quali l'informazione ha natura diversa.
Connessioni
Art. 6, 7, 9 Cod. Consumo (denominazione, composizione, quantità netta); art. 12 (sanzioni); D.Lgs. 109/1992 (etichettatura prodotti alimentari); Reg. UE 1169/2011 (informazioni alimentari); art. 1321 CC (contratto e informazione precontrattuale).
Domande frequenti
Quali informazioni devono essere 'chiaramente visibili e leggibili' su ogni prodotto?
Denominazione del prodotto, composizione, peso netto, data di scadenza (se prevista), istruzioni d'uso (se necessarie) e altri dati di cui agli artt. 6, 7, 9. I caratteri devono essere di dimensione e contrasto tali da essere leggibili a vista d'occhio senza lente d'ingrandimento.
Vale solo per i prodotti alimentari?
No. L'art. 11 si applica a 'qualsiasi prodotto': alimenti, cosmetici, detersivi, tessuti, elettronica, giocattoli, ecc. L'obbligo di informazione vale per tutte le categorie merceologiche, fatte salve le esenzioni specifiche di legge.
Quali sono le sanzioni previste?
Sanzione amministrativa da 516 a 25.823 euro secondo l'art. 12. L'importo è calcolato in base al prezzo di listino unitario e al numero di unità poste in vendita. Chi contravviene è sanzionato dall'organo di polizia amministrativa della provincia di residenza o sede legale.
Se vendo online, dove devo mettere le informazioni?
Se la vendita avviene online, le informazioni devono essere visibili nelle foto del prodotto o nel testo descrittivo prima dell'acquisto (art. 7 e segg.). Nel caso di spedizione, l'etichetta fisica sulla confezione ricevuta deve comunque rispettare gli standard di visibilità e leggibilità.
Che succede se scrivo le informazioni in caratteri troppo piccoli?
Viola l'obbligo di 'chiaramente visibile e leggibile'. Non è sufficiente che l'informazione sia teoricamente presente: deve essere effettivamente fruibile dal consumatore medio. Caratteri troppo piccoli, contrasto scarso o posizionamento nascosto espongono a contravvenzione dell'art. 11.
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