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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 52 Cod. Consumo – Informazioni per il consumatore

In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

*1. In tempo utile, prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza, il consumatore deve ricevere le seguenti informazioni:

**a) identità del professionista e, in caso di contratti che prevedono il pagamento anticipato, l’indirizzo del professionista;

**b) caratteristiche essenziali del bene o del servizio;

**c) prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse e le imposte;

**d) spese di consegna;

**e) modalità del pagamento, della consegna del bene o della prestazione del servizio e di ogni altra forma di esecuzione del contratto;

**f) esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso, ai sensi dell’articolo 55, comma 2;

**g) modalità e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di esercizio del diritto di recesso;

**h) costo dell’utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando e’ calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;

**i) durata della validità dell’offerta e del prezzo;

**l) durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ad esecuzione continuata o periodica.

*2. Le informazioni di cui al comma 1, il cui scopo commerciale deve essere inequivocabile, devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile, con ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza impiegata, osservando in particolare i principi di buona fede e di lealtà in materia di transazioni commerciali, valutati alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori particolarmente vulnerabili.

*3. In caso di comunicazioni telefoniche, l’identità del professionista e lo scopo commerciale della telefonata devono essere dichiarati in modo inequivocabile all’inizio della conversazione con il consumatore, a pena di nullità del contratto. In caso di utilizzo della posta elettronica si applica la disciplina prevista dall’articolo 9 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

*4. Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono una comunicazione individuale, le informazioni di cui al comma 1 sono fornite, ove il consumatore lo richieda, in lingua italiana. In tale caso, sono fornite nella stessa lingua anche la conferma e le ulteriori informazioni di cui all’articolo 53.

*5. In caso di commercio elettronico gli obblighi informativi dovuti dal professionista vanno integrati con le informazioni previste dall’articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

In sintesi

  • Informazioni obbligatorie prima della conclusione del contratto a distanza (identità professionista, prezzo, consegna, recesso)
  • Comunicazione in forma chiara, comprensibile e adeguata al mezzo tecnico utilizzato
  • Per telefono: dichiarazione inequivocabile di identità e scopo commerciale all'inizio della telefonata
  • Lingua italiana su richiesta del consumatore in comunicazioni individuali
  • Integrazione con norme commercio elettronico per contratti online

Professionista deve fornire al consumatore informazioni essenziali prima del contratto a distanza: identità, prezzo, consegna, spese, modalità pagamento, recesso.

Ratio

La norma garantisce il diritto all'informazione del consumatore in contratti a distanza, dove manca il contatto diretto con il bene o servizio. Lo scopo è impedire sorprese contrattuali e consentire una valutazione consapevole prima di vincolarsi. Questo principio è fondamentale nel D.Lgs. 206/2005, che attua la direttiva UE sulla tutela dei consumatori.

L'articolo 52 mira a riequilibrare il potere contrattuale tra professionista (che conosce il prodotto) e consumatore (che decide a distanza). La trasparenza è il presupposto della libertà di scelta.

Analisi

Il comma 1 enumera 9 informazioni fondamentali: (a) identità e indirizzo professionista; (b) caratteristiche essenziali; (c) prezzo lordo; (d) spese consegna; (e) modalità pagamento e consegna; (f) diritto di recesso; (g) modalità restituzione; (h) costo mezzo comunicazione; (i) validità offerta; (l) durata minima per servizi continuativi.

Il comma 2 aggiunge il principio di «scopo commerciale inequivocabile» e la comunicazione in «modo chiaro e comprensibile». Il comma 3 specifica il regime telefonico (dichiarazione all'inizio, pena nullità) e rinvia alla disciplina email (D.Lgs. 70/2003). Il comma 4 introduce la lingua italiana su richiesta per comunicazioni individuali. Il comma 5 integra gli obblighi del commercio elettronico.

Quando si applica

Si applica a TUTTI i contratti a distanza: e-commerce, televendita, telefono, email, app mobile. Non si applica ai contratti conclusi in presenza fisica (punto vendita, stand).

Esempi: acquisto online di libri, ordine telefonico di pizza, abbonamento a servizio online, acquisto televisivo di articoli. In tutti questi casi il professionista DEVE fornire le 9 informazioni PRIMA della conclusione. La mancanza è motivo di nullità relativa (articolo 36).

Connessioni

Rimandi interni: articolo 53 (conferma scritta), articolo 55 (recesso), articolo 65 (termine recesso), articolo 54 (esecuzione). Rimandi esterni: D.Lgs. 70/2003 (commercio elettronico), D.Lgs. 114/1998 (riforma commercio). La disciplina è coerente con la direttiva 2011/83/UE (Consumer Rights Directive).

Domande frequenti

Devo fornire queste informazioni PRIMA o DURANTE la conclusione del contratto?

PRIMA. L'articolo 52 dice «in tempo utile, prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza». Non puoi mandarle dopo l'ordine. Se non le fornisci in tempo, il consumatore può contestare il contratto.

Se vendo online e il cliente clicca «Accetto le condizioni», ma non ho messo il prezzo della spedizione, che rischio?

Il contratto è potenzialmente nullo perché manchi un'informazione obbligatoria (articolo 52, comma 1, lettera d). Il consumatore potrebbe rifiutare il contratto o chiedere il rimborso completo anche dopo aver pagato.

Posso usare piccolo carattere nel sito per le informazioni obbligatorie?

Tecnicamente sì, ma il comma 2 richiede «chiaro e comprensibile». Se il carattere è così piccolo che nessuno lo legge, sei esposto a una contestazione del consumatore. È prudente usare formato leggibile.

Un cliente mi chiede le informazioni in inglese. Posso rifiutare?

Sì, puoi. L'articolo 52, comma 4 dice che la lingua italiana è dovuta su richiesta solo per «comunicazioni individuali» (non per siti pubblici). Se il contratto è su sito in inglese, non sei obbligato.

Quali informazioni del comma 1, lettera f) e g) (diritto di recesso) devo dare?

Devi dire che esiste un diritto di recesso (senza specifiche) nel comma 1. Le specifiche complete (modalità, termini) vanno nell'articolo 53 in forma scritta prima della consegna. Questo articolo è il «primo livello» di informazione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.