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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 54 Cod. Consumo – Esecuzione del contratto

In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

*1. Salvo diverso accordo tra le parti, il professionista deve eseguire l’ordinazione entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il consumatore ha trasmesso l’ordinazione al professionista.

*2. In caso di mancata esecuzione dell’ordinazione da parte del professionista, dovuta alla indisponibilità, anche temporanea, del bene o del servizio richiesto, il professionista, entro il termine di cui al comma 1, informa il consumatore, secondo le modalità di cui all’articolo 53, comma 1, e provvede al rimborso delle somme eventualmente già corrisposte per il pagamento della fornitura. Salvo consenso del consumatore, da esprimersi prima o al momento della conclusione del contratto, il professionista non può adempiere eseguendo una fornitura diversa da quella pattuita, anche se di valore e qualità equivalenti o superiori.

In sintesi

  • Termine generale di esecuzione: 30 giorni dal giorno successivo alla ricezione dell'ordinazione
  • In caso di indisponibilità (anche temporanea) del bene/servizio, il professionista must comunicare al consumatore entro i 30 giorni e rimborsare quanto già pagato
  • Divieto assoluto di esecuzione con merce diversa, anche se di qualità superiore, senza consenso preventivo scritto del consumatore
  • Comunicazione di indisponibilità deve seguire le modalità dell'articolo 53

Professionista deve eseguire ordinazione entro 30 giorni dal ricevimento. Se bene indisponibile, comunica al consumatore e rimborsa. Divieto merce diversa senza consenso.

Ratio

Questo articolo risolve il problema della certezza temporale in contratti a distanza. Il consumatore non sa quando arriverà la merce. L'articolo 54 fissa una scadenza: 30 giorni è il massimo «ragionevole» per eseguire (consegnare). Se il professionista non esegue, il consumatore ha diritto al rimborso senza penalità.

La norma protegge anche da scambi «a sorpresa»: il professionista non può dire «questo non c'è, ti mando un altro che è più bello». Se cambia il bene, il consumatore deve PRIMA acconsentire per iscritto.

Analisi

Il comma 1 fissa il termine di 30 giorni. Decorre dal «giorno successivo» alla ricezione dell'ordinazione (conteggio rigoroso). Se il cliente ordina lunedì, il termine parte da martedì; il 30esimo giorno è il mercoledì della settimana seguente. Salvo diversi accordi scritti tra le parti (es: «spedizione in 15 giorni» accettato dal cliente).

Il comma 2 affronta l'indisponibilità. Se il bene è esaurito o il servizio non è disponibile (anche temporaneamente), il professionista deve: (a) comunicarlo al cliente entro i 30 giorni; (b) fornire questa comunicazione «secondo le modalità dell'articolo 53» (quindi scritta); (c) rimborsare tutto senza dilazioni. NON può offrire un bene diverso, nemmeno «migliore», senza consenso scritto PREVENTIVO (cioè dato prima della conclusione del primo contratto).

Quando si applica

Tutti i contratti a distanza con consegna fisica di beni o esecuzione di servizi. Non si applica a servizi già forniti istantaneamente (es: email istantanea di fattura). Si applica a: e-commerce, televendita, ordini per corrispondenza.

Esempi: Tizio ordina smartphone online, venerdì. Lunedì il negozio scopre che il modello è esaurito. DEVE comunicarlo a Tizio entro il mercoledì della settimana successiva (30 giorni). Se aspetta 45 giorni, è già in ritardo e deve rimborsare. Se offre un modello «migliore» senza consenso scritto, il consumatore può rifiutare il bene al ricevimento.

Connessioni

Rimandi interni: articolo 53 (modalità comunicazione), articolo 52 (informazioni consegna), articolo 55 (recesso). Rimandi esterni: norme sulla responsabilità del venditore per inadempimento. La disciplina riflette i principi di «ragionevolezza» e «buona fede» nella legge commerciale italiana.

Domande frequenti

Il termine «30 giorni» è fisso o posso pattuire qualcosa di diverso?

L'articolo 54, comma 1 dice «Salvo diverso accordo tra le parti». Quindi sì, puoi pattuire 15 giorni, 60 giorni, ecc., MA il consumatore deve ACCONSENTIRE PRIMA della conclusione del contratto. Non puoi cambiargli i termini dopo.

Se il cliente non paga, posso rifiutarmi di spedire? Contano comunque i 30 giorni?

No. Se il pagamento è condizione esplicita del contratto, il cliente non ha ancora «ordinato» se non ha pagato. I 30 giorni partono quando hai sia l'ordine sia il pagamento. Ma devi dirlo chiaramente nel sito.

Spedisco sempre con corriere che impiega 10 giorni. Il «30 giorni» include i tempi del corriere?

Sì. Il tuo obbligo è «eseguire l'ordinazione» entro 30 giorni, cioè consegnarla al corriere in tempo affinché arrivi al cliente. Se il corriere impiega 10 giorni, devi spedire entro il 20esimo giorno.

Il cliente ordina il 1° gennaio. Il 35esimo giorno cade il 5 febbraio. Se spedisco il 4 febbraio, sono ancora in tempo?

No. I 30 giorni partono dal 2 gennaio (giorno successivo all'ordine, articolo 54 comma 1). Il 30esimo giorno è il 31 gennaio. Se spedisci il 4 febbraio, sei in ritardo di 4 giorni.

Posso fare un sito che dice sempre «consegna entro 30 giorni lavorativi» invece che «30 giorni solari»?

Tecnicamente la legge non specifica se lavorativi o solari. Ma è un accordo che devi proporre CHIARAMENTE nel sito PRIMA dell'ordine. Se il cliente ordina e non hai specificato, valgono i 30 giorni solari (interpretazione più ristretta per il consumatore).

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.