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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 56 Cod. Consumo – Pagamento mediante carta

In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

*1. Il consumatore può effettuare il pagamento mediante carta ove ciò sia previsto tra le modalità di pagamento, da comunicare al consumatore ai sensi dell’articolo 52, comma 1, lettera e).

*2. L’istituto di emissione della carta di pagamento riaccredita al consumatore i pagamenti dei quali questi dimostri l’eccedenza rispetto al prezzo pattuito ovvero l’effettuazione mediante l’uso fraudolento della propria carta di pagamento da parte del professionista o di un terzo, fatta salva l’applicazione dell’articolo 12 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. L’istituto di emissione della carta di pagamento ha diritto di addebitare al professionista le somme riaccreditate al consumatore.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Possibilità di pagamento con carta solo se prevista tra le modalità comunicate
  • Istituto di emissione riaccredita al consumatore pagamenti eccedenti rispetto al prezzo pattuito
  • Riaccredito per pagamenti con carta fraudolenta da parte del professionista o di terzi
  • Istituto ha diritto di addebitare al professionista le somme riacreditate al consumatore
  • Applicazione della disciplina speciale del D.Lgs. 143/1991 (protezione carta di credito)

Il consumatore può pagare mediante carta se previsto tra le modalità di pagamento comunicate. L'istituto di emissione rimborsa pagamenti eccedenti o fraudolenti e addebita al professionista le somme riacreditate.

Ratio

L'articolo 56 coniuga la libertà di scelta del consumatore (può usare la carta) con la protezione contro le frodì e gli addebiti impropri. La norma fissa regole di riaccredito rapido: se il professionista addebita il doppio per errore o un terzo accede illegalmente alla carta, la banca rimette il denaro al consumatore e si rivalsa sul professionista. Ciò garantisce al consumatore una protezione di primo livello contro irregolarità nei pagamenti digitali.

Analisi

Il comma 1 subordina il pagamento mediante carta alla previsione di tale modalità tra le modalità comunicate al consumatore secondo l'articolo 52 comma 1 lettera e). Non è obbligatorio per il professionista offrire il pagamento con carta, ma se lo offre, il consumatore ha diritto di usarla. Il comma 2 impone all'istituto di emissione (banca) di riacreditare il consumatore nei casi di: (a) pagamento eccedente rispetto al prezzo pattuito (doppio addebito, importo errato), (b) utilizzo fraudolento della carta da parte del professionista o di un terzo. L'istituto ha diritto di addebitare poi al professionista le somme riacreditate (diritto di regresso della banca). La norma salva l'applicazione dell'articolo 12 del D.Lgs. 143/1991 (protezione titolari di carte di credito, con limiti di responsabilità e segnalazione alle centrali rischi).

Quando si applica

La norma si applica a qualunque transazione di e-commerce o commercio a distanza dove il consumatore usi una carta di pagamento (carta di credito, debito, prepagata) emessa da una banca italiana o UE. Vale per pagamenti anticipati e per pagamenti al momento della consegna (carta strisciata). Non si applica ai pagamenti in contanti, assegni o bonifici, ma solo a carte.

Connessioni

L'articolo 56 si collega all'articolo 52 (modalità di pagamento da comunicare), all'articolo 53 (conferma scritta), al D.Lgs. 143/1991 (protezione dei titolari di carte di credito e corrispettività delle transazioni), al D.Lgs. 27/1992 (recepimento Direttiva trasferimenti di denaro), alle norme sulla privacy (GDPR per il trattamento dei dati della carta), alla Direttiva 2015/2366/UE su servizi di pagamento (PSD2).

Domande frequenti

Se il sito non mi offre pagamento con carta, devo usare un'altra modalità?

Sì. Il professionista non è obbligato ad accettare carte di pagamento. Se il sito offre solo bonifico o PayPal, devi usare quelle modalità. Se vuoi una carta, controlla prima se il sito l'accetta.

Se addebito un importo errato e il cliente lo nota, chi rimborsa?

Se sei il venditore: la banca del cliente rimborsa il cliente, e poi addebita il rimborso a te (al tuo conto o al tuo terminaletto). Sei responsabile verso la banca e verso il cliente per l'errore.

La banca rimborsa subito o dopo giorni?

Per frodi accertate (carte clonate, furto di dati), la banca rimborsa entro 10 giorni dalla segnalazione (regola PSD2). Per errori dell'esercente, dipende dalle verifiche interne, ma la tendenza è il rimborso rapido.

Se un hacker usa la mia carta per acquistare da un negozio online, chi paga?

La banca rimborsa te e addebita al negozio. Il negozio è responsabile se non ha usato misure di sicurezza adeguate (autenticazione forte, codice CVV, 3D Secure).

Posso ricusare un pagamento con carta se è stata usata una volta nel mio conto corrente?

No. Se autorizzi la transazione (inserisci il PIN o confermi il 3D Secure), è valida. Non puoi dire dopo 'non l'ho autorizzato' se l'hai già usato. Ma se è stata usata senza consenso, la banca rimborsa.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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Redazione Legge in Chiaro
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