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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 58 Cod. Consumo – Limiti all’impiego di talune tecniche di comunicazione a distanza
In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)
*1. L’impiego da parte di un professionista del telefono, della posta elettronica, di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore o di fax richiede il consenso preventivo del consumatore.
*2. Tecniche di comunicazione a distanza diverse da quelle di cui al comma 1, qualora consentano una comunicazione individuale, possono essere impiegate dal professionista se il consumatore non si dichiara esplicitamente contrario.
Vedi anche
→Cod. consumo art. 57 - Articolo 57 Codice del Consumo: Fornitura non richiesta→Cod. consumo art. 59 - Art. 59 Cod.Cons.: Vendita tramite mezzo televisivo o altri mezz→T.U. Edilizia art. 1 - Art. 1 TUE - Ambito di applicazione→Cost. art. 32 - Tutela della salute→Articolo 56 Codice del Consumo: Pagamento mediante carta→Articolo 60 Codice del Consumo: Riferimenti→Articolo 55 Codice del Consumo: Esclusioni→Art. 61 Codice del Consumo: Rinvio→Articolo 54 Codice del Consumo: Esecuzione del contratto→Articolo 62 Codice del Consumo: Sanzioni→Articolo 53 Codice del Consumo: Conferma scritta delle informazioni→Articolo 63 Codice del Consumo: Foro competente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'uso da parte del professionista di telefono, email, sistemi automatizzati o fax richiede consenso preventivo del consumatore. Altre tecniche richiedono solo l'assenza di opposizione esplicita.
Ratio
L'articolo 58 affronta il problema della molestia comunicativa: il professionista ha un interesse legittimo a contattare il consumatore, ma il consumatore ha il diritto di non essere importunato senza consenso. La norma adotta un sistema bifasico: per tecniche invasive (telefono, email, fax) servile il consenso anteriore; per tecniche meno invasive (lettere, messaggi pubblici) basta la non opposizione. Ciò riflette il principio di privacy e autodeterminazione del consumatore.
Analisi
Il comma 1 enumera le tecniche che richiedono consenso preventivo: (a) telefono (comprese chiamate automatiche con operatore), (b) posta elettronica (email, SMS), (c) sistemi automatizzati di chiamata senza operatore (robocall, IVR), (d) fax. Il consenso deve essere espresso prima dell'uso della tecnica (opt-in). Il comma 2 stabilisce un principio inverso per altre tecniche di comunicazione individuale (es. direct mail, social media privato, chat di app): possono essere impiegate se il consumatore non si dichiara esplicitamente contrario (opt-out). La norma non precisa i dettagli del consenso (forma, registro), rimandando ai principi di buona fede e alle norme sulla privacy (GDPR).
Quando si applica
La norma si applica ai contratti a distanza (per contatti promozionali e informativi legati al contratto) e anche a contatti di professionisti verso consumatori al di fuori di contratti (marketing non richiesto). Non si applica ai contatti che rispondono a richieste precedenti del consumatore (es. il consumatore chiede info via email, il professionista può rispondere senza nuovo consenso). È rilevante per call center, agenzie di marketing, e-commerce, ecc.
Connessioni
L'articolo 58 si collega al D.Lgs. 70/2003 (articolo 9 sulla posta elettronica indesiderata), al D.Lgs. 196/2003 e GDPR (privacy, consenso al trattamento dati), al Codice della Privacy, alla L. 5 marzo 2004 n. 62 (anti-spam), alla Direttiva 2002/58/CE (vita privata e comunicazioni elettroniche). Inoltre, al D.Lgs. 43/2005 (lista nazionale di non chiamata), agli articoli 52 e 53 (informazioni precontrattuali).
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 288/2013
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Gazzetta Ufficiale
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio acquista online un paio di scarpe ma non verifica le preferenze di contatto. L'e-commerce vuole inviare un'email di sconto del 20% su un nuovo ordine. Secondo l'articolo 58, il professionista deve aver ottenuto il consenso preventivo di Tizio a ricevere email promozionali al momento della registrazione o al checkout. Se Tizio non ha dato consenso, l'email è illegittima anche se utile. Se Tizio riceve l'email senza consenso, può inoltrare reclamo al Garante della Privacy.
Caso 2: Caso 2
Caio riceve una chiamata telefonica da un call center che gli offre una promozione su carte di credito. Caio non aveva mai contattato il professionista. Secondo l'articolo 58, il call center deve aver ottenuto il consenso preventivo di Caio a essere contattato per telefono. Se non l'ha, la chiamata è illegittima e Caio può chiedere iscrizione alla lista nazionale di non chiamata (LNCR).
Domande frequenti
Se non ho mai detto 'sì' a un sito, mi possono mandare email promozionali?
No. L'articolo 58 richiede consenso preventivo per la posta elettronica (email e SMS). Se il sito non ti ha chiesto esplicitamente 'Vuoi ricevere offerte?' e tu non hai spuntato la casella, il sito non può inviarti email promozionali. Se lo fa, puoi chiedere il blocco al Garante della Privacy.
Mi chiama un numero sconosciuto che mi fa una proposta commerciale. È legale?
Dipende se il professionista ha il tuo consenso preventivo. Se non lo ha, è illegale. Puoi: (1) dirgli 'Vi oppongo formale obiezione', (2) iscriverti alla lista nazionale di non chiamata (LNCR) al numero 06 2030003 o online, (3) sporgere reclamo al Garante della Privacy.
Se ho ordinato una cosa, il venditore può mandarmi email sui nuovi arrivi?
Dipende dall'accordo. Se al checkout hai spuntato 'Voglio ricevere aggiornamenti', allora sì. Se non hai dato consenso, il venditore non può. Puoi sempre chiedere l'iscrizione a una lista nera cliccando 'Unsubscribe' in fondo all'email.
Cosa sono gli 'sistemi automatizzati di chiamata senza operatore'?
Sono le robocall: macchine che ti chiamano automaticamente e ti fanno sentire un messaggio registrato senza un operatore umano. Sono illegali senza consenso preventivo. I sistemi IVR (menu automatico) sono simili ma un po' meno invasivi.
Se ricevo un SMS promozionale, posso rispondere 'STOP'?
Sì. Se rispondi 'STOP' o 'NO', il mittente è obbligato a smettere di inviarti messaggi. È un modo veloce di fare opposizione. Se continua a inviarvi SMS dopo il tuo STOP, è illegale.
Fonti consultate: 2 fontei verificate