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Art. 58 Cod. Consumo – Limiti all’impiego di talune tecniche di comunicazione a distanza
In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)
*1. L’impiego da parte di un professionista del telefono, della posta elettronica, di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore o di fax richiede il consenso preventivo del consumatore.
*2. Tecniche di comunicazione a distanza diverse da quelle di cui al comma 1, qualora consentano una comunicazione individuale, possono essere impiegate dal professionista se il consumatore non si dichiara esplicitamente contrario.
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Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
L'uso da parte del professionista di telefono, email, sistemi automatizzati o fax richiede consenso preventivo del consumatore. Altre tecniche richiedono solo l'assenza di opposizione esplicita.
Ratio
L'articolo 58 affronta il problema della molestia comunicativa: il professionista ha un interesse legittimo a contattare il consumatore, ma il consumatore ha il diritto di non essere importunato senza consenso. La norma adotta un sistema bifasico: per tecniche invasive (telefono, email, fax) servile il consenso anteriore; per tecniche meno invasive (lettere, messaggi pubblici) basta la non opposizione. Ciò riflette il principio di privacy e autodeterminazione del consumatore.
Analisi
Il comma 1 enumera le tecniche che richiedono consenso preventivo: (a) telefono (comprese chiamate automatiche con operatore), (b) posta elettronica (email, SMS), (c) sistemi automatizzati di chiamata senza operatore (robocall, IVR), (d) fax. Il consenso deve essere espresso prima dell'uso della tecnica (opt-in). Il comma 2 stabilisce un principio inverso per altre tecniche di comunicazione individuale (es. direct mail, social media privato, chat di app): possono essere impiegate se il consumatore non si dichiara esplicitamente contrario (opt-out). La norma non precisa i dettagli del consenso (forma, registro), rimandando ai principi di buona fede e alle norme sulla privacy (GDPR).
Quando si applica
La norma si applica ai contratti a distanza (per contatti promozionali e informativi legati al contratto) e anche a contatti di professionisti verso consumatori al di fuori di contratti (marketing non richiesto). Non si applica ai contatti che rispondono a richieste precedenti del consumatore (es. il consumatore chiede info via email, il professionista può rispondere senza nuovo consenso). È rilevante per call center, agenzie di marketing, e-commerce, ecc.
Connessioni
L'articolo 58 si collega al D.Lgs. 70/2003 (articolo 9 sulla posta elettronica indesiderata), al D.Lgs. 196/2003 e GDPR (privacy, consenso al trattamento dati), al Codice della Privacy, alla L. 5 marzo 2004 n. 62 (anti-spam), alla Direttiva 2002/58/CE (vita privata e comunicazioni elettroniche). Inoltre, al D.Lgs. 43/2005 (lista nazionale di non chiamata), agli articoli 52 e 53 (informazioni precontrattuali).
Domande frequenti
Se non ho mai detto 'sì' a un sito, mi possono mandare email promozionali?
No. L'articolo 58 richiede consenso preventivo per la posta elettronica (email e SMS). Se il sito non ti ha chiesto esplicitamente 'Vuoi ricevere offerte?' e tu non hai spuntato la casella, il sito non può inviarti email promozionali. Se lo fa, puoi chiedere il blocco al Garante della Privacy.
Mi chiama un numero sconosciuto che mi fa una proposta commerciale. È legale?
Dipende se il professionista ha il tuo consenso preventivo. Se non lo ha, è illegale. Puoi: (1) dirgli 'Vi oppongo formale obiezione', (2) iscriverti alla lista nazionale di non chiamata (LNCR) al numero 06 2030003 o online, (3) sporgere reclamo al Garante della Privacy.
Se ho ordinato una cosa, il venditore può mandarmi email sui nuovi arrivi?
Dipende dall'accordo. Se al checkout hai spuntato 'Voglio ricevere aggiornamenti', allora sì. Se non hai dato consenso, il venditore non può. Puoi sempre chiedere l'iscrizione a una lista nera cliccando 'Unsubscribe' in fondo all'email.
Cosa sono gli 'sistemi automatizzati di chiamata senza operatore'?
Sono le robocall: macchine che ti chiamano automaticamente e ti fanno sentire un messaggio registrato senza un operatore umano. Sono illegali senza consenso preventivo. I sistemi IVR (menu automatico) sono simili ma un po' meno invasivi.
Se ricevo un SMS promozionale, posso rispondere 'STOP'?
Sì. Se rispondi 'STOP' o 'NO', il mittente è obbligato a smettere di inviarti messaggi. È un modo veloce di fare opposizione. Se continua a inviarvi SMS dopo il tuo STOP, è illegale.
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