Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 60 Cod. Consumo – Riferimenti

In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

*1. Il contratto a distanza deve contenere il riferimento alle disposizioni della presente sezione.

In sintesi

  • Obbligo di inserire nel contratto un riferimento alle norme sulla fornitura a distanza (Sezione IV, artt. 49-66)
  • Questa menzione aumenta la trasparenza e ricorda al consumatore i suoi diritti legali
  • Il riferimento serve a sottolineare che il contratto è sottoposto alla disciplina protettiva del Codice
  • Norma minimalista ma importante per la tracciabilità legale del rapporto
Indice dei contenuti

Articolo 60: il contratto a distanza deve contenere un riferimento alle disposizioni della presente sezione (articoli 49-66 del Codice del Consumo).

Ratio

Se gli articoli 52-59 obbligano il professionista a fornire informazioni, l'articolo 60 obbliga a «richiamare» le norme stesse nel documento contrattuale. È una forma di trasparenza «meta»: il consumatore sa che il contratto non è libero, ma è assoggettato al Codice del Consumo.

Il riferimento serve anche come promemoria del professionista: se legge nel contratto che si applica il Codice del Consumo, ricorderà i suoi obblighi (diritto di recesso, informazioni precontrattuali, ecc.).

Analisi

L'articolo è breve: «Il contratto a distanza DEVE CONTENERE il riferimento alle disposizioni della presente sezione». Sezione IV sono gli articoli 49-66, che coprono tutta la disciplina dei contratti a distanza.

Il «riferimento» non deve essere una copia integrale delle norme (sarebbe illeggibile), ma una menzione esplicita: es., «Questo contratto è assoggettato alle disposizioni del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), Sezione IV, articoli 49-66» oppure un link a una pagina dove il consumatore può leggerle. Basta che sia tracciabile.

Quando si applica

Sempre in contratti a distanza. Non si applica a contratti in presenza (compravendita in negozio).

Esempi: e-commerce deve avere nel «Termini e condizioni» una riga che ricordi il Codice del Consumo; televendita deve allegare al pacco un documento che citi il Codice; contratto online deve contenere link o menzione alle norme.

Connessioni

Rimandi interni: articolo 49 (inizio Sezione IV), articoli 51-59 (obblighi specifici), articolo 52-53 (informazioni e conferma). La sezione è parte del Capo I («Contratti a distanza»). Non ha rimandi esterni significativi; è una norma stand-alone di trasparenza formale.

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Casi pratici

Caso 1: Tizio scarica un app mobile per prenotare una lezione di yoga a distanza

Quando completa l'iscrizione, vede un avviso che dice: «Questo servizio è fornito ai sensi del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), Sezione IV. Hai diritto di recesso secondo i termini della legge». Questo è CONFORME all'articolo 60: il riferimento è chiaro e obbligatorio.

Caso 2: Caio compra un libro online

Nel documento d'ordine, però, non c'è alcun riferimento al Codice del Consumo. L'email di conferma contiene solo «Grazie per l'acquisto» senza menzione alla legge. Secondo l'articolo 60, questo è carente: il professionista avrebbe dovuto aggiungere una riga tipo «Il tuo acquisto è protetto dal Codice del Consumo italiano». Se Caio contesta, potrebbe far valere questa mancanza.

Domande frequenti

Devo copiare tutte le 9 informazioni dell'articolo 52 nel contratto, oppure basta il riferimento al Codice?

Il Codice richiede entrambe le cose: l'articolo 60 richiede il «riferimento» alle norme (cioè una menzione), mentre l'articolo 52-53 richiedono le informazioni specifiche (prezzo, recesso, ecc.). Non è ridondante: il riferimento è l'etichetta legale; le informazioni sono il contenuto.

Posso fare un link nascosto (non evidente) al Codice del Consumo nel sito?

No, il riferimento deve essere «nel contratto» (articolo 60), cioè nel documento che il consumatore riceve o sottoscrive. Un link nascosto in fondo al sito non soddisfa l'obbligo. Deve essere visibile.

Quale formulazione posso usare per il riferimento?

Esempi corretti: «Questo contratto è disciplinato dal D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo)»; «Le norme sulla fornitura a distanza (Sezione IV, artt. 49-66) si applicano a questo contratto»; «Hai diritti di recesso secondo il Codice del Consumo». L'importante è che il consumatore capisca che il contratto è sottoposto alla legge.

Se ho un contratto di 50 pagine, devo mettere il riferimento solo in prima pagina o in ogni pagina?

Una menzione esplicita è sufficiente, preferibilmente all'inizio o nei «Termini e condizioni». Non devi ripeterla in ogni pagina. Una volta che il consumatore sa che è soggetto al Codice, è informato.

Il riferimento al Codice vale anche per le clausole scritte nel contratto, oppure il Codice si applica comunque?

Il Codice si applica COMUNQUE per legge (è imperativo). Il riferimento nel contratto non «attiva» il Codice; lo ricorda al consumatore. Se il tuo contratto contiene una clausola illegittima secondo il Codice, è nulla indipendentemente dalla menzione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 2 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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