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Ultimo aggiornamento: 13 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 63 Cod. Consumo – Foro competente

In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

*1. Per le controversie civili inerenti all’applicazione del presente capo la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.

In sintesi

  • Giudice competente: luogo di residenza o domicilio del consumatore in Italia
  • Competenza territoriale inderogabile (non può essere modificata da clausole contrattuali)
  • Applica solo alle controversie civili del capo III-bis (diritti di recesso, informazione, ecc.)

Art. 63: la competenza territoriale inderogabile è del giudice dove risiede il consumatore, senza possibilità di modifica contrattuale.

Ratio

L'articolo 63 mira a proteggere il consumatore dal c.d. "forum shopping" imposto dal professionista. Impedendo ogni deroga, la norma assicura che il consumatore non debba affrontare lunghi spostamenti e costi processuali, rendendo accessibile la tutela giudiziale.

Analisi

La norma fissa il foro competente in via esclusiva e inderogabile presso il giudice del luogo di residenza o domicilio del consumatore, ove ubicati nel territorio italiano. Non sono ammesse clausole contrattuali che spostino la competenza (es. "elezione di foro" in favore di un'altra città, binding arbitration solo all'estero, ecc.). Il termine "inderogabile" rende nulla qualsiasi accordo contrario, anche posteriore al contratto.

Quando si applica

Esempi: un consumatore romano acquista da un e-commerce con sede a Milano; può citare in giudizio esclusivamente presso il Tribunale di Roma. Se il contratto prevedeva foro esclusivo a Milano, tale clausola è nulla. Analogamente, un consumatore aderisce a un'offerta di viaggio con sede a Torino; controversie su recesso, rimborsi, informazione incompleta vengono decise dal giudice della città di residenza del consumatore.

Connessioni

Art. 64-68 (diritti di recesso e procedure), Art. 62 (sanzioni), Reg. UE 1215/2012 (competenza giurisdizionale). In materia di protezione dati, vedi GDPR Art. 79. Rinvio alle norme processuali civili per il rito applicabile (cognizione o sommario.).

Domande frequenti

Dove devo citare in giudizio il professionista se voglio fare causa per diritto di recesso?

Presso il Tribunale della tua città di residenza o domicilio, indipendentemente da dove è la sede del professionista o dove è il bene. Questa scelta è inderogabile: nessuna clausola contrattuale può cambiare questo foro.

Se il contratto dice 'foro esclusivo Milano', ma io risiedo a Roma, quale tribunale è competente?

Il Tribunale di Roma (tua residenza). La clausola di Milano è nulla perché contraria all'Art. 63. Puoi farla dichiarare nulla anche come eccezione nel procedimento.

Posso rinunciare a questo diritto e accordarmi con il professionista per un altro foro?

No. L'articolo dice 'inderogabile', cioè nessun accordo posteriore al contratto può modificare la competenza. Qualsiasi accordo in senso contrario è nullo.

Se la controversia riguarda un bene immobile estero, come funziona la competenza?

Rimane nel Tribunale della tua residenza in Italia. L'Art. 63 usa il termine 'territorio dello Stato', ma il principio protettivo si estende anche a contratti con beni esteri, purché tu sia consumatore residente in Italia.

Posso ricorrere a un arbitro invece che al giudice?

No. L'Art. 63 è imperativo e obbliga al ricorso giudiziale presso il tribunale della tua residenza. Clausole arbitrali in favore del professionista sarebbero nulle.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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