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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche
In sintesi
  • Giurisdizione obbligatoria del giudice della residenza/domicilio dell'acquirente
  • Competenza territoriale inderogabile, le parti non possono scegliere altro tribunale
  • Si applica a tutte le controversie derivanti dal capo sulla vendita immobiliare
  • Protegge l'acquirente dal rischio di dover litigare lontano da casa

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 79 Cod. Consumo – Competenza territoriale inderogabile

In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

*1. Per le controversie derivanti dall’applicazione del presente capo, la competenza territoriale inderogabile e’ del giudice del luogo di residenza o di domicilio dell’acquirente, se ubicati nel territorio dello Stato.

Commento

L'articolo 79 attribuisce competenza territoriale inderogabile al giudice del domicilio o residenza dell'acquirente per controversie sulla vendita immobiliare, se ubicati in Italia.

Ratio

L'articolo 79 è una norma di ordine pubblico processuale a tutela del consumatore. Impedisce che il venditore includa clausole di forum shopping (scelta di giudici lontani, stranieri, arbitrali unfair) per scoraggiare l'acquirente dal far valere i suoi diritti. La competenza inderogabile è una forma di protezione procedurale: l'acquirente non deve sostenere costi di trasferta, consulenze locali, commissioni per difendersi.

Analisi

La norma attribuisce competenza territoriale inderogabile (esclusiva) al giudice del luogo di residenza o domicilio dell'acquirente, se ubicati nel territorio dello Stato. 'Inderogabile' significa che le parti non possono derogarvi per contratto, accordo posteriore, o clausola arbitrale. Se il venditore è estero e chiede arbitrato a Londra, il contratto è nullo in questa parte, e il giudice italiano rimane competente. La norma non specifica quale giudice fra più tribunali dello stesso distretto, ma prassi applica il criterio di primo contatto (tribunale della provincia di residenza).

Quando si applica

Casistica: Tizio risiede a Roma, Sempronio (estero) vende villa nelle Marche. Nascono controversie. Competente è il tribunale di Roma (domicilio acquirente), non il tribunale del luogo dell'immobile né di quello della sede del venditore. Se Tizio abita Torino e acquista da costruttore che ha sede a Milano, ancora competente è Torino. Se il contratto contiene clausola 'qualunque controversia sarà risolta da arbitro a Ginevra', questa clausola è nulla e il giudice italiano rimane competente.

Connessioni

Articolo 78 (nullità di clausole di rinuncia ai diritti, incluso il diritto al giudice competente); articolo 73 (diritto di recesso, presupposto per controversie); Codice di Procedura Civile articoli 28-38 (competenza territoriale ordinaria); Codice Civile articoli 1469-1472 (clausole abusive nei contratti con consumatori, incluse clausole di foro).

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi e linee guida

Gazzetta Ufficiale · Codice del Consumo

Leggi il documento su www.gazzettaufficiale.it

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio, residente a Palermo, compra casa in Puglia da Caio, venditore estero con sede in Bulgaria. Nel contratto preliminare: 'qualunque controversia sarà risolta da arbitri internazionali a Vienna'. Tizio scopre difetti costruttivi e vuol chiedere risoluzione. Per l'articolo 79, la clausola arbitrale è nulla e il tribunale competente è Palermo (domicilio Tizio), non Vienna. Tizio presenta ricorso al Tribunale di Palermo senza affrontare costi di viaggio e consulenti esteri.

Caso 2: Caso 2

Mevio abita Napoli, acquista villa dal costruttore romano in una località del Cilento. Dopo consegna, Mevio scopre che i parcheggi non sono stati realizzati secondo il contratto. Il venditore pretende di risolvere liti «presso il tribunale di Roma» (sua sede) con clausola nel contratto. Per l'articolo 79, questa clausola è inderogabile e nulla. Mevio ha diritto di agire presso il Tribunale di Napoli, di fronte al quale risiede, senza dover viaggiare 300 km.

Domande frequenti

Se il contratto dice che le controversie si risolvono a Milano e io abito a Napoli, chi ha ragione?

Ha ragione la legge (articolo 79), non il contratto. Sei legittimato a ricorrere al Tribunale di Napoli (tuo domicilio), e qualunque clausola contraria è nulla.

La competenza del mio tribunale vale anche se l'immobile è all'estero?

L'articolo 79 richiede che l'immobile sia situato 'nel territorio dello Stato' (Italia). Se la casa è all'estero, la norma non si applica e il foro può essere diverso.

Posso accordarmi con il venditore di usare un arbitro scelto da noi?

No. Per l'articolo 79, la competenza del tuo tribunale è inderogabile. Qualunque accordo arbitrale posteriore è nullo, a meno che il venditore non abbia più i contatti con il territorio italiano.

Se il venditore vive all'estero, posso comunque usare il tribunale italiano?

Sì, per l'articolo 79 la competenza inderogabile è tua (del domicilio acquirente) indipendentemente da dove abita il venditore. Se questi ignora il ricorso, il giudice pronuncia sentenza di default.

L'articolo 79 si applica anche a controversie contrattuali diverse dalla vendita immobiliare?

No, solo a 'controversie derivanti dall'applicazione del presente capo' (capo sulla vendita immobiliare, articoli 67-81). Per altri contratti vale la competenza ordinaria.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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