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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 75 Cod. Consumo – Rinvio alla generale disciplina dei contratti con particolari modalità di conclusione
In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)
*1. Salvo quanto specificamente disposto, ai contratti disciplinati dal presente capo si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 64 a 67.
*2. Ai contratti di cui al presente capo si applicano, ove ne ricorrano i relativi presupposti, le piu’ favorevoli disposizioni dettate dal capo I del titolo III della parte III.
Vedi anche
→Cod. consumo art. 74 - Articolo 74 Codice del Consumo: Divieto di acconti→Cod. consumo art. 76 - Articolo 76 Codice del Consumo: Obbligo di fideiussione→T.U. Edilizia art. 1 - Art. 1 TUE - Ambito di applicazione→Cost. art. 32 - Tutela della salute→Articolo 73 Codice del Consumo: Diritto di recesso→Art. 77 Cod.Cons.: Risoluzione del contratto di concessione di c→Articolo 72 Codice del Consumo: Obblighi specifici del venditore→Art. 78 Cod.Cons.: Nullità di clausole contrattuali o patti aggi→Articolo 71 Codice del Consumo: Requisiti del contratto→Articolo 79 Codice del Consumo: Competenza territoriale inderogabile→Articolo 70 Codice del Consumo: Documento informativo→Art. 80 Cod.Cons.: Diritti dell’acquirente nel caso di applicazi
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 75 rimanda alle regole generali sui contratti per i compravendite immobiliari con modalità speciali di conclusione, salvo deroghe specifiche.
Ratio
L'articolo 75 stabilisce un sistema di rimando normativo che evita ridondanze eccessive. Il legislatore ha inteso applicare alla compravendita immobiliare il quadro generale dei contratti a distanza e delle operazioni con modalità particolari di conclusione, mantenendo però uno spazio per disposizioni più favorevoli al consumatore.
Analisi
La norma opera su due livelli: primo comma applica le disposizioni di cui agli articoli 64-67 (diritti di informazione precontrattuale, contenuto minimo del contratto, diritto di recesso); secondo comma apre la possibilità di applicare anche le norme più vantaggiose del capo I titolo III parte III (protezione dai contratti con clausole abusive). Non si tratta di scelta fra due sistemi, bensì di applicazione cumulativa dove il consumatore beneficia del regime più favorevole.
Quando si applica
Si applica a tutti i contratti di vendita di immobili conclusi con modalità che richiedono protezione particolare: a distanza, fuori dai locali commerciali, mediante offerta al pubblico, con intermediazione. Nel concreto: acquisto di casa tramite agenzia immobiliare online, annunci su portali, prospettive digitali, contrattazione per posta o email.
Connessioni
Articoli 64-67 (informazioni precontrattuali, forma scritta, diritto di recesso di 14 giorni); articolo 73 (diritto di recesso speciale per immobili in corso di costruzione); articolo 78 (nullità di clausole di rinuncia ai diritti); capo I titolo III parte III sul regime dei contratti per i consumatori (articoli 33-37).
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 288/2013
Prassi e linee guida
Gazzetta Ufficiale
L'articolo 75 rinvia a fonti esterne per integrare la disciplina speciale del Codice del consumo.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio accede al sito di un'agenzia immobiliare e intravede una proprietà residenziale in vendita. L'agenzia invia documentazione per email. Secondo l'articolo 75, a Tizio si applicheranno gli articoli 64-67: avrà diritto a documentazione completa precontrattuale scritta, e il contratto dovrà contenere tutti gli elementi minimi. Se non informato adeguatamente, potrà esercitare il diritto di recesso di 14 giorni.
Caso 2: Caso 2
Caio riceve una proposta vincolante da un venditore privato per l'acquisto di un appartamento stipulato telefonicamente. Il venditore pretende un versamento senza contratto scritto. Per l'articolo 75 (rimando all'articolo 66), il contratto deve avere forma scritta e contenere specifiche informazioni. Caio può rifiutare di versare denaro senza questi presupposti e ha diritto di recesso se il contratto non rispetta gli standard.
Domande frequenti
Se acquisto una casa via internet, quali diritti ho secondo l'articolo 75?
Hai diritto alle informazioni precontrattuali scritte (articolo 64), a un contratto con contenuti minimi (articolo 66), al diritto di recesso di 14 giorni (articolo 73), e alla protezione contro clausole abusive (articolo 78). L'articolo 75 garantisce che queste regole si applichino cumulativamente.
L'articolo 75 si applica anche alle compravendite fra privati?
Sì, se il privato-venditore ha utilizzato modalità particolari di conclusione (annunci online, agenzia, trattativa a distanza). Se il contratto è concluso interamente fra privati di persona, senza intermediazione, la protezione è più limitata.
Quali sono gli articoli 64-67 a cui rimanda l'articolo 75?
Riguardano: articolo 64 (informazioni precontrattuali), articolo 65 (forma e contenuti minimi), articolo 66 (ulteriori obblighi di forma), articolo 67 (diritti particolari per concludenti fuori locali commerciali).
Se una clausola è più favorevole di quanto dice l'articolo 75, quale si applica?
Si applica quella più favorevole al consumatore. L'articolo 75 comma 2 esplicita: se il capo I titolo III parte III prevede una protezione maggiore, quella prevale su articoli 64-67.
Posso rinunciare ai diritti previsti dall'articolo 75?
No. L'articolo 78 dichiara nulla qualunque clausola che comporti rinuncia ai diritti del capo sulla vendita immobiliare. È una protezione inderogabile.
Fonti consultate: 2 fontei verificate