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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 77 Cod. Consumo – Risoluzione del contratto di concessione di credito

In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

*1. Il contratto di concessione di credito erogato dal venditore o da un terzo in base ad un accordo tra questi ed il venditore, sottoscritto dall’acquirente per il pagamento del prezzo o di una parte di esso, si risolve di diritto, senza il pagamento di alcuna penale, qualora l’acquirente abbia esercitato il diritto di recesso ai sensi dell’articolo 73.

In sintesi

  • Se il venditore o un terzo finanziano la compravendita tramite credito collegato, il finanziamento si risolve di diritto al recesso dell'acquirente
  • Nessuna penale è dovuta né dal venditore né dall'acquirente per la risoluzione
  • La risoluzione è automatica (di diritto), non richiede formalità aggiuntive
  • Protegge l'acquirente da doppi pagamenti se si pente della compra

L'articolo 77 prevede che il contratto di credito per l'acquisto immobiliare si risolva automaticamente senza penali se l'acquirente esercita recesso.

Ratio

L'articolo 77 coordina il diritto di recesso su immobili (articolo 73, 14 giorni) con i contratti di credito accessorio. Se un consumatore compra una casa con finanziamento legato e poi esercita recesso, sarebbe assurdo mantenerlo obbligato al rimborso del credito: il bene torna al venditore, ma il creditore continua a pretendere il capitale. La norma elimina questo nodo con una risoluzione di diritto, automatica, senza necessità di notifica.

Analisi

Il comma unico descrive un contratto di credito con tre requisiti: erogato dal venditore stesso oppure da un terzo su accordo fra venditore e finanziatore; sottoscritto dall'acquirente per pagare il prezzo o parte di esso; collegato alla compravendita (non credito generico). Se l'acquirente esercita il diritto di recesso secondo l'articolo 73, il contratto di credito si risolve senza necessità di atto aggiuntivo. Le conseguenze: l'acquirente non deve versare rate residue, il venditore-creditore non può pretendere l'importo intero, la banca (se creditore secondario) perde il collaterale immobiliare ma è già garantita sulla persona.

Quando si applica

Casistica concreta: Tizio compra casa 200.000 euro, versa 50.000 di proprio, finanzia 150.000 tramite credito di una banca indicata dal venditore. Entro 14 giorni dal contratto, Tizio si pente e invia comunicazione scritta di recesso. L'articolo 77 dichiara estinto il contratto di credito, Tizio non paga più rate, la banca perde il credito sulla proprietà immobiliare ma ha altre garanzie. Secondo caso: Caio compra in costruzione, versa caparra 30.000, rimane dovuta rata a saldo 120.000 alla consegna, finanziata dalla Cassa Edile. Durante il cantiere Caio esercita recesso; il credito si scioglie ipso facto.

Connessioni

Articolo 73 (diritto di recesso per acquirenti in capo a 14 giorni o 30 per immobili in costruzione); articolo 76 (fideiussione del venditore, coordinamento); articolo 75 (applicazione della disciplina generale); articolo 66 (contenuti minimi del contratto di credito); articolo 64 (informazioni precontrattuali sul credito).

Domande frequenti

Se mi pento della compra entro 14 giorni, devo pagare il mutuo?

No. Per l'articolo 77, il credito si risolve automaticamente insieme al recesso. Continui a pagare le rate già pagate, ma non sei obbligato a completare il rimborso né a pagare penali di estinzione anticipata.

La banca può opporsi alla risoluzione del credito per il mio recesso?

No. La risoluzione del credito è di diritto, non discrezionale. Avviene automaticamente secondo l'articolo 77, senza richiesta di consenso della banca. La banca può tuttavia esercitare altre azioni legali se ci sono violazioni contrattuali.

Cosa succede al mutuo ipotecario se il credito si risolve?

L'ipoteca sulla proprietà viene cancellata d'ufficio, perché il bene torna al venditore e il credito è estinto. La banca perde il diritto di garanzia reale ma mantiene credito personale verso di te per rate pagate e interessi maturati fino al recesso.

L'articolo 77 si applica solo ai mutui immobiliari?

No, si applica a qualunque contratto di credito collegato (finanziaria, banca, cedolini stipendiali). L'importante è che sia legato alla compravendita per pagare il prezzo.

Se il credito non è formalmente 'collegato', posso ancora invocare l'articolo 77?

Dipende dalle circostanze. Se la banca eroga credito per l'esatto importo della casa, nella stessa data, la forma 'collegata' è presumibile. Se invece è credito generico per altre esigenze, non scatta l'articolo 77 e rimani obbligato al rimborso anche dopo recesso.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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