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Testo dell'articoloVigente
Art. 73 Cod. Consumo – Diritto di recesso
In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)
*1. Entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione del contratto l’acquirente può recedere dallo stesso senza specificarne il motivo. In tale caso l’acquirente non è tenuto a pagare alcuna penalità e deve rimborsare al venditore solo le spese sostenute e documentate per la conclusione del contratto e di cui è fatta menzione nello stesso, purché’ si tratti di spese relative ad atti da espletare tassativamente prima dello scadere del periodo di recesso.
*2. Se il contratto non contiene uno degli elementi di cui all’articolo 70, comma 1, lettere a), b), c), d), numero 1), h) e i), ed all’articolo 71, comma 2, lettere b) e d), e non contiene la data di cui all’articolo 71, comma 2, lettera e), l’acquirente può recedere dallo stesso entro tre mesi dalla conclusione. In tale caso l’acquirente non è tenuto ad alcuna penalità né ad alcun rimborso.
*3. Se entro tre mesi dalla conclusione del contratto sono comunicati gli elementi di cui al comma 2, l’acquirente può esercitare il diritto di recesso alle condizioni di cui al comma 1, ed il termine di dieci giorni lavorativi decorre dalla data di ricezione della comunicazione degli elementi stessi.
*4. Se l’acquirente non esercita il diritto di recesso di cui al comma 2, ed il venditore non effettua la comunicazione di cui al comma 3, l’acquirente può esercitare il diritto di recesso alle condizioni di cui al comma 1, ed il termine di dieci giorni lavorativi decorre dal giorno successivo alla scadenza dei tre mesi dalla conclusione del contratto.
*5. Il diritto di recesso si esercita dandone comunicazione alla persona indicata nel contratto e, in mancanza, al venditore. La comunicazione deve essere sottoscritta dall’acquirente e deve essere inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine previsto. Essa può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex e fax, a condizione che sia confermata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive.
In sintesi
Indice dei contenuti
Acquirente multiproprietà può recedere entro 10 giorni lavorativi dalla conclusione senza penalità. Se mancano elementi contrattuali: 3 mesi. Termine ricomincia se comunicati.
Ratio
La multiproprietà è un contratto complesso, spesso concluso con pressione commerciale (seduta informativa, ambiente resort, atmosfera di urgenza). L'articolo 73 protegge il consumatore con: (a) un termine di recesso più breve della norma generale (10 giorni vs. 14), per il caso «perfetto»; (b) ma tre meccanismi «di protezione aggiuntiva» se il contratto è incompleto (3 mesi + estensione del termine). Questo bilancia trasparenza con protezione.
L'idea è: se il professionista è trasparente e fornisce tutti i dati, il consumatore ha 10 giorni. Se non lo è, il consumatore ha 3 mesi per fare ricerca e decidere, più ulteriori 10 giorni dopo che riceve le info mancanti.
Analisi
Il comma 1 è il caso «standard»: 10 giorni lavorativi (no fine settimana, no festivi) dalla conclusione del contratto. No penalità (articolo 72 non parla di penale, ma la norma la esclude). No rimborso spese (articolo 55, comma 1 invece lo consente; qui è escluso). Il consumatore paga solo le spese «sostenute e documentate» per atti «necessari prima della scadenza dei 10 giorni».
Il comma 2 introduce il meccanismo di «protezione»: se il contratto manca UNO O Più dei seguenti elementi: (artt. 70, comma 1, lettere a, b, c, d numero 1, h, i) + (artt. 71, comma 2, lettere b, d) + data del contratto (art. 71, comma 2, lettera e), il consumatore può recedere entro 3 mesi (90 giorni) SENZA penalità né rimborso.
Il comma 3: se gli elementi mancanti sono comunicati al consumatore entro 3 mesi, il consumatore ha ancora 10 giorni di recesso, MA partendo dalla data di ricezione di questa comunicazione aggiuntiva (non dal giorno della conclusione iniziale).
Il comma 4: se il venditore non comunica gli elementi entro 3 mesi E il consumatore non esercita il recesso del comma 2, il consumatore ha diritto a 10 giorni di recesso calcolati dal giorno DOPO la scadenza dei 3 mesi (un «bonus» di chiarimento).
Quando si applica
Sempre in contratti di multiproprietà, indipendentemente dal luogo (Italia, estero). Non si applica a multiproprietà annullate o abrogate.
Esempi: acquisto multiproprietà resort francese (applica, protegge il consumatore italiano), acquisizione quota immobiliare in multiproprietà nazionale.
Connessioni
Rimandi interni: articolo 70-71 (elementi obbligatori del contratto), articolo 72 (termini e modalità), articolo 55 (recesso generico con penalità), articolo 65 (come comunicare recesso). La Sezione V (artt. 68-75) disciplina completamente la multiproprietà. Rimandi esterni: Direttiva 2008/122/CE (Consumer Rights in Timeshare). La normativa europea è stata recepita con il Codice.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 288/2013
Prassi e linee guida
Gazzetta Ufficiale
L'articolo 73 regola modalità ed effetti del diritto di ripensamento del consumatore nei contratti tutelati.
Casi pratici
Caso 1: Tizio firma il contratto di multiproprietà il lunedì presso il resort
Il contratto contiene tutti gli elementi richiesti (art. 70-71): nome e indirizzo venditore, caratteristiche immobile, prezzo totale, modalità pagamento, condizioni finanza, date, durata multiproprietà. Secondo l'articolo 73, comma 1, Tizio ha esattamente 10 giorni lavorativi per recedere: lunedì (giorno 0), martedì-mercoledì-giovedì-venerdì (giorni 1-4), lunedì-martedì-mercoledì-giovedì (giorni 5-8), venerdì (giorno 9), lunedì della settimana seguente (giorno 10). Se Tizio invia una raccomandata di recesso il martedì della seconda settimana (giorno 11), è fuori termine.
Caso 2: Caio firma un contratto di multiproprietà lunedì
Ma il contratto non contiene l'indirizzo esatto della proprietà (elemento obbligatorio art. 70, lettera d, numero 1). Secondo l'articolo 73, comma 2, Caio NON è vincolato ai soli 10 giorni; ha 3 mesi interi per recedere. Se Caio se ne accorge dopo 60 giorni, ha ancora 30 giorni per inviare il recesso. Se il venditore gli comunica l'indirizzo mancante il giorno 80, il termine di 10 giorni ricomincia da quel giorno 80 (comma 3); Caio ha altri 10 giorni dalla ricezione della comunicazione.
Domande frequenti
I 10 giorni sono lavorativi (no weekend) o solari (tutto)?
L'articolo 73, comma 1 dice «10 giorni lavorativi». Quindi no sabato, domenica, festivi. Se firma lunedì, il giorno 5 è sabato (non conta), il giorno 6 è domenica (non conta), il giorno 7 è lunedì (conta). Usa un calendario lavorativo preciso.
Se la comunicazione di recesso mi arriva il decimo giorno lavorativo, sono nei termini?
Sì, il decimo giorno lavorativo è incluso. Se invii una raccomandata il giorno 10, finché il giorno 10 non passa (ore 23:59), sei nei termini. È prudente inviare con anticipo per tracciabilità.
Se il contratto manca un elemento e io lo comunico al consumatore il giorno 95 (oltre 3 mesi), il consumatore perde il diritto di recedere?
No. L'articolo 73, comma 4 dice che se scadono i 3 mesi senza comunicazione, il consumatore ha diritto a recedere «dalle condizioni di cui al comma 1» (cioè 10 giorni dopo che i 3 mesi scadono). Quindi il consumatore non perde il diritto; accede a una protezione alternativa.
Se il consumatore non esercita il recesso nei 10 giorni, può ancora farlo in base al comma 2 (3 mesi)?
Sì, se il contratto manca elementi obbligatori. Il consumatore ha due strade: recedere nei 10 giorni (se contratto completo) o nei 3 mesi (se contratto incompleto). La scelta è del consumatore, non del venditore.
Come comunico il recesso? Raccomandata, email, o va bene anche una telefonata?
L'articolo 73, comma 5 (rinvio ad articolo 55, comma 4) richiede una comunicazione scritta sottoscritta (raccomandata con avviso di ricevimento o telegramma confermato in 48 ore). Email o telefonata non bastano, a meno che il contratto specifichi un diverso metodo accettato.
Fonti consultate: 2 fontei verificate