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Art. 68 Cod. Consumo – Rinvio
In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)
*1. Alle offerte di servizi della società dell’informazione, effettuate ai consumatori per via elettronica, si applicano, per gli aspetti non disciplinati dal presente codice, le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante attuazione della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno.
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In sintesi
Art. 68: per servizi della società dell'informazione online, si rinvia al D.Lgs. 70/2003 (direttiva commercio elettronico e relative esenzioni).
Ratio
Art. 68 riconosce che alcune questioni relative al commercio elettronico sono già disciplinate da un decreto legislativo specifico (il D.Lgs. 70/2003). Evita duplicazioni normative e crea uno schema coerente dove il Codice del Consumo copre diritti consumeriali (recesso, informazioni) e il D.Lgs. 70/2003 copre responsabilità dei provider, hosting, intermediazione.
Analisi
La norma crea un rinvio esplicito: 'per gli aspetti non disciplinati dal presente codice', si applicano le disposizioni del D.Lgs. 70/2003. Questo decreto recepisce la Direttiva UE 2000/31/CE sulla Società dell'Informazione e distingue tra provider di accesso (ISP), hosting provider, e intermediari (motori di ricerca, piattaforme). Il rinvio è limitato a 'offerte di servizi della società dell'informazione' (quindi non beni fisici, che rimangono al Codice del Consumo), 'effettuate ai consumatori' (non B2B), 'per via elettronica'. Non sono coperte dal rinvio le piattaforme di e-commerce di beni fisici (che seguono Art. 64-67), ma lo sono i servizi digitali (hosting, SaaS, app store, streaming, ecc.).
Quando si applica
Esempi: (a) Piattaforma di streaming video (Netflix, Amazon Prime): disciplinata dal Codice del Consumo per recesso e informazioni, e dal D.Lgs. 70/2003 per responsabilità della piattaforma (es. violazione copyright, contenuti illeciti). (b) Agenzia di viaggio online che vende pacchetti: rientra nel Codice per diritto di recesso sui servizi; il D.Lgs. 70/2003 riguarda la responsabilità del provider stesso (es. violazione protezione dati, sicurezza sito). (c) Marketplace che ospita venditori terzi: il D.Lgs. 70/2003 esonera il marketplace dalla responsabilità per i contenuti caricati dai venditori (hosting provider safe harbor), se sono rispettate condizioni procedurali.
Connessioni
D.Lgs. 70/2003 artt. 13-16 (responsabilità provider), Art. 64-67 Codice del Consumo (recesso servizi online), Art. 52-53 (informazioni a distanza), GDPR (protezione dati online), Direttiva UE 2015/2366 (PSD2, pagamenti online). Rinvio anche a L. 190/1998 (privacy), L. 675/1996 (precedente privacy, ora abrogata).
Domande frequenti
Che differenza c'è tra il Codice del Consumo e il D.Lgs. 70/2003?
Il Codice del Consumo copre diritti di recesso, informazione e rimborso. Il D.Lgs. 70/2003 copre responsabilità del provider (hosting, intermediazione), dati, sicurezza del sito. Spesso si applica entrambi.
Se compro un servizio digitale online (es. app), posso fare il recesso?
Sì, entro 10 giorni secondo il Codice del Consumo (Art. 65 per servizi a distanza). Il D.Lgs. 70/2003 garantisce che il provider non sia responsabile per contenuti illeciti caricati da terzi, se rispetta le procedure.
Se un sito web mi espone a un virus o malware, chi è responsabile?
Dipende. Il D.Lgs. 70/2003 distingue: il provider (es. hosting) non è responsabile se non è stato negligente. Se il virus è stato caricato da un hacker e il provider non lo ha rimosso tempestivamente, può essere responsabile.
Il D.Lgs. 70/2003 mi dà più diritti che il Codice del Consumo?
No, sono complementari, non alternativi. Il Codice del Consumo protegge i tuoi diritti come acquirente (recesso, rimborso). Il D.Lgs. 70/2003 protegge da responsabilità del provider. Entrambi valgono.
Se cancello il mio account su una piattaforma, vale il recesso del Codice del Consumo?
Sì, ma solo se fatto entro 10 giorni dalla conclusione del servizio. La cancellazione del profilo non è la stessa cosa del recesso formale; devi comunicare per scritto il recesso (Art. 64).
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