- L'art. 41 TUPI disciplina i comitati di settore che esercitano il potere di indirizzo nei confronti dell'ARAN per la contrattazione collettiva nazionale.
- Le PA esercitano tale potere attraverso le proprie istanze associative o rappresentative, costituite in comitati di settore autonomi.
- Sono istituiti comitati specifici per regioni/SSN, per enti locali (ANCI, UPI, Unioncamere) e per le altre amministrazioni statali.
- Per le amministrazioni statali opera come comitato di settore il Presidente del Consiglio tramite il Ministro per la PA, di concerto con il MEF.
- Rappresentanti dei comitati possono assistere l'ARAN nelle trattative e stipulare accordi sui rapporti reciproci.
- Per accordi inter-comparto le funzioni di indirizzo sono esercitate collegialmente dai comitati interessati.
Art. 41 D.Lgs. 165/2001 (TUPI) – Articolo
In vigore dal 9/5/2001
1. Il potere di indirizzo nei confronti dell'ARAN e le altre competenze relative alle procedure di contrattazione collettiva nazionale sono esercitati dalle pubbliche amministrazioni attraverso le proprie istanze associative o rappresentative, le quali costituiscono comitati di settore che regolano autonomamente le proprie modalità di funzionamento e di deliberazione. In ogni caso, le deliberazioni assunte in materia di indirizzo all'ARAN o di parere sull'ipotesi di accordo nell'ambito della procedura di contrattazione collettiva di cui all'articolo 47, si considerano definitive e non richiedono ratifica da parte delle istanze associative o rappresentative delle pubbliche amministrazioni del comparto.
2. È costituito un comitato di settore nell'ambito della Conferenza delle Regioni, che esercita ((…)) le competenze di cui al comma 1, per le regioni, i relativi enti dipendenti, e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale; a tale comitato partecipa un rappresentante del Governo, designato dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali per le competenze delle amministrazioni del Servizio sanitario nazionale. È costituito un comitato di settore nell'ambito dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Unioncamere che esercita ((…)) le competenze di cui al comma 1, per i dipendenti degli enti locali, delle Camere di commercio e dei segretari comunali e provinciali.
3. Per tutte le altre amministrazioni opera come comitato di settore il Presidente del Consiglio dei Ministri tramite il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze. Al fine di assicurare la salvaguardia delle specificità delle diverse amministrazioni e delle categorie di personale ivi comprese, gli indirizzi sono emanati per il sistema scolastico, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, sentiti i direttori delle Agenzie fiscali, la Conferenza dei rettori delle università italiane; le istanze rappresentative promosse dai presidenti degli enti di ricerca e degli enti pubblici non economici ed il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
4. Rappresentati designati dai Comitati di settore possono assistere l'ARAN nello svolgimento delle trattative. I comitati di settore possono stipulare con l'ARAN specifici accordi per i reciproci rapporti in materia di contrattazione e per eventuali attività in comune. Nell'ambito del regolamento di organizzazione dell'ARAN per assicurare il miglior raccordo tra i Comitati di settore delle Regioni e degli enti locali e l'ARAN, a ciascun comitato corrisponde una specifica struttura, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Per la stipulazione degli accordi che definiscono o modificano i comparti o le aree di contrattazione collettiva di cui all'articolo 40, comma 2, o che regolano istituti comuni a più comparti ((o che si applicano a un comparto per il quale operano più comitati di settore)) le funzioni di indirizzo e le altre competenze inerenti alla contrattazione collettiva sono esercitate collegialmente dai comitati di settore.
Stesso numero, altri codici
- Art. 41 Codice Civile: Responsabilità dei componenti
- Articolo 41 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 41 Codice del Consumo: Tasso annuo effettivo globale e pubblicità
- Articolo 41 Codice della Strada: Segnali luminosi
- Articolo 41 Codice di Procedura Civile: Regolamento di giurisdizione
- Articolo 41 Codice di Procedura Penale: Decisione sulla dichiarazione di ricusazione
L'art. 41 del TUPI disegna l'architettura istituzionale del lato datoriale pubblico nella contrattazione collettiva nazionale. La privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico avviata con il D.Lgs. 29/1993 ha richiesto la costruzione di un sistema di rappresentanza «complesso», capace di mediare la pluralita degli attori pubblici (Stato, regioni, enti locali, enti del SSN) e di trasferire all'ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) un mandato negoziale coerente.
Inquadramento normativo
La contrattazione collettiva nel pubblico impiego (artt. 40-50 TUPI) e strumento centrale di disciplina del rapporto di lavoro. L'ARAN, costituita ai sensi dell'art. 46 TUPI, opera per conto delle PA ma necessita di un mandato negoziale e di criteri di indirizzo, che derivano appunto dai comitati di settore. La logica e quella di tradurre la pluralita degli interessi datoriali in un'unica voce negoziale, salvaguardando al contempo la specificita dei diversi comparti contrattuali (Funzioni centrali, Funzioni locali, Istruzione e ricerca, Sanita).
I tre comitati di settore (commi 2 e 3)
La norma identifica tre comitati di settore principali. Il primo, istituito presso la Conferenza delle Regioni, esercita le competenze di indirizzo per regioni, enti dipendenti e amministrazioni del SSN; vi partecipa un rappresentante del Governo designato dal Ministro del lavoro per le competenze del SSN. Il secondo, costituito nell'ambito di ANCI, UPI e Unioncamere, esercita le competenze per i dipendenti degli enti locali, delle Camere di commercio e dei segretari comunali e provinciali. Il terzo, per tutte le altre amministrazioni (Stato, agenzie fiscali, enti pubblici non economici, universita, scuola, enti di ricerca), opera tramite il Presidente del Consiglio, agente per il tramite del Ministro per la pubblica amministrazione e d'intesa con il MEF. Il legislatore prevede una serie di consultazioni mirate (Ministro dell'istruzione per il sistema scolastico, direttori delle agenzie fiscali, CRUI, presidenti enti di ricerca, presidente CNEL) per salvaguardare le specificita di ciascun comparto.
Carattere delle deliberazioni
Il comma 1 e importante: le deliberazioni assunte in materia di indirizzo all'ARAN o di parere sull'ipotesi di accordo (art. 47 TUPI) si considerano definitive e non richiedono ratifica da parte delle istanze associative o rappresentative delle PA del comparto. La ratio e garantire celerita decisionale e certezza del mandato negoziale: senza tale clausola, ogni delibera del comitato dovrebbe essere ratificata da Conferenza delle regioni, ANCI, UPI ecc., con tempi incompatibili con la dinamica negoziale.
Funzionamento operativo (commi 4 e 5)
I rappresentanti designati dai comitati possono assistere l'ARAN nello svolgimento delle trattative: e una presenza tecnica e politica che consente al comitato di seguire in tempo reale l'andamento delle negoziazioni. I comitati possono inoltre stipulare con l'ARAN accordi specifici per i reciproci rapporti in materia di contrattazione (ad esempio sulla ripartizione di costi, sulla composizione delle delegazioni, sulle modalita di consultazione). Per le regioni ed enti locali, e prevista la corrispondenza tra ciascun comitato di settore e una specifica struttura interna all'ARAN, senza nuovi oneri per la finanza pubblica.
Il comma 5 disciplina le ipotesi piu complesse: i) stipulazione di accordi che definiscono o modificano i comparti o le aree di contrattazione (art. 40, comma 2, TUPI); ii) istituti comuni a piu comparti; iii) comparti in cui operano piu comitati di settore. In tali casi le funzioni di indirizzo sono esercitate collegialmente dai comitati interessati. Si tratta di un meccanismo di coordinamento orizzontale che permette di affrontare temi trasversali (welfare contrattuale, formazione, mobilita) senza frammentare la trattativa.
Profili operativi e responsabilita
Per le amministrazioni periferiche, il punto operativo e che le scelte negoziali sono di fatto centralizzate ai comitati di settore: la singola amministrazione non puo discostarsi dagli indirizzi assunti, ne stipulare contratti collettivi nazionali. La contrattazione integrativa decentrata (art. 40, comma 3-bis, TUPI) deve muoversi nei limiti del CCNL e delle risorse stanziate. Le violazioni di tali limiti determinano nullita delle clausole integrative, responsabilita dei dirigenti e possibili recuperi delle somme indebitamente erogate, con responsabilita amministrativo-contabile.
Rapporti con il sistema costituzionale
L'architettura dei comitati di settore riflette il principio dell'autonomia organizzativa di regioni ed enti locali (artt. 114 e 117 Cost.) e quello dell'unitarieta dell'azione amministrativa dello Stato. La compresenza dei due principi richiede meccanismi di raccordo continuo, garantiti dall'intesa in Conferenza unificata e dalle consultazioni previste dalla norma. La Corte costituzionale, in piu pronunce, ha confermato la legittimita del sistema, sottolineando che la contrattazione nazionale e materia di competenza statale (ordinamento civile, art. 117, comma 2, lett. l, Cost.), pur con doverosi raccordi con le autonomie territoriali.
Pronunce della Corte Costituzionale
Sentenza n. 251/2017
Consulta la pronuncia su www.cortecostituzionale.itPrassi dell'Agenzia delle Entrate
Ministero Economia def.finanze.it — testo coordinato D.Lgs. 165/2001
Agenzia delle Entrate
Leggi il documento su def.finanze.itGazzetta Ufficiale G.U. D.Lgs. 165/2001 — pubblicazione originaria
Agenzia delle Entrate
Leggi il documento su www.gazzettaufficiale.itDomande frequenti
Cos'e un comitato di settore?
E un organismo collegiale che esercita per conto delle PA il potere di indirizzo nei confronti dell'ARAN, fornendo direttive e pareri durante la contrattazione collettiva nazionale per ciascun comparto.
Quanti comitati di settore esistono?
Tre principali: quello presso la Conferenza delle Regioni (per regioni e SSN), quello presso ANCI/UPI/Unioncamere (per enti locali), e quello per le altre amministrazioni statali esercitato dal Presidente del Consiglio tramite il Ministro per la PA.
Le delibere dei comitati di settore devono essere ratificate?
No, il comma 1 stabilisce che le deliberazioni di indirizzo all'ARAN o di parere sulle ipotesi di accordo sono definitive e non richiedono ratifica. Cio garantisce celerita e certezza nelle trattative.
Una singola amministrazione puo discostarsi dagli indirizzi del comitato di settore?
No, gli indirizzi vincolano l'ARAN e indirettamente tutte le amministrazioni del comparto. La contrattazione integrativa decentrata deve muoversi nei limiti del CCNL e delle risorse stanziate, pena nullita e responsabilita erariale.
Cosa succede quando un accordo riguarda piu comparti?
In base al comma 5, le funzioni di indirizzo sono esercitate collegialmente dai comitati di settore interessati. Lo stesso meccanismo si applica per modificare i comparti o regolare istituti comuni a piu aree contrattuali.