- L'art. 35-quater disciplina il procedimento per l'assunzione del personale non dirigenziale delle PA, fissando regole su prove, strumenti e valutazioni.
- I concorsi prevedono almeno una prova scritta (anche teorico-pratica) e una orale comprendente l'accertamento di una lingua straniera.
- Le prove valutano competenze tecniche, comportamentali e relazionali, con rilievo particolare a queste ultime per profili iniziali.
- E ammessa una preselezione anche tramite test predisposti da imprese specializzate e l'uso di strumenti informatici e digitali, anche in videoconferenza per la prova orale.
- Per profili a elevata specializzazione tecnica e prevista una fase di valutazione dei titoli ai fini dell'ammissione alle prove.
- Titoli ed esperienza professionale possono concorrere alla formazione del punteggio finale, ma non oltre un terzo.
Art. 35 quater D.Lgs. 165/2001 (TUPI) – Procedimento per l’assunzione del personale non dirigenziale
In vigore dal 9/5/2001
1. I concorsi per l'assunzione del personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ivi inclusi quelli indetti dalla Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, ed esclusi quelli relativi al personale di cui all'articolo 3, prevedono: a) l'espletamento di almeno una prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico, e di una prova orale, comprendente l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera ai sensi dell'articolo
37. Le prove di esame sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, comportamentali nonché manageriali, per i profili che svolgono tali compiti, che devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell'impiego, ovvero delle abilità residue nel caso dei soggetti di cui all' articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68 . Per profili iniziali e non specializzati, le prove di esame danno particolare rilievo all'accertamento delle capacità comportamentali, incluse quelle relazionali, e delle attitudini. Il numero delle prove d'esame e le relative modalità di svolgimento e correzione devono contemperare l'ampiezza e la profondità della valutazione delle competenze definite nel bando con l'esigenza di assicurare tempi rapidi e certi di svolgimento del concorso orientati ai principi espressi nel comma 2; b) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente; c) che le prove di esame possano essere precedute da forme di preselezione con test predisposti anche da imprese e soggetti specializzati in selezione di personale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, e possano riguardare l'accertamento delle conoscenze o il possesso delle competenze di cui alla lettera a), indicate nel bando; d) che i contenuti di ciascuna prova siano disciplinati dalle singole amministrazioni responsabili dello svolgimento delle procedure di cui al presente articolo, le quali adottano la tipologia selettiva più conferente con la tipologia dei posti messi a concorso, prevedendo che per l'assunzione di profili specializzati, oltre alle competenze, siano valutate le esperienze lavorative pregresse e pertinenti, anche presso la stessa amministrazione, ovvero le abilità residue nel caso dei soggetti di cui all' articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68 . Le predette amministrazioni possono prevedere che nella predisposizione delle prove le commissioni siano integrate da esperti in valutazione delle competenze e selezione del personale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; e) per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione a successive fasi concorsuali; f) che i titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possano concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale.
2. Le procedure di reclutamento di cui al comma 1 si svolgono con modalità che ne garantiscano l'imparzialità, l'efficienza, l'efficacia e la celerità di espletamento, che assicurino l'integrità delle prove, la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, ricorrendo all'utilizzo di sistemi digitali diretti anche a realizzare forme di preselezione ed a selezioni decentrate, anche non contestuali, in relazione a specifiche esigenze o per scelta organizzativa dell'amministrazione procedente, nel rispetto dell'eventuale adozione di misure compensative per lo svolgimento delle prove da parte dei candidati con disabilità accertata ai sensi dell' articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , o con disturbi specifici di apprendimento accertati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170 . Nelle selezioni non contestuali le amministrazioni assicurano comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.
3. Le commissioni esaminatrici dei concorsi possono essere suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. Per ciascuna sottocommissione è nominato un presidente. La commissione definisce in una seduta plenaria preparatoria procedure e criteri di valutazione omogenei e vincolanti per tutte le sottocommissioni. Tali procedure e criteri di valutazione sono pubblicati nel sito internet dell'amministrazione procedente contestualmente alla graduatoria finale. All'attuazione del presente comma le amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. ((3-bis. Fino al 31 dicembre 2026, in deroga al comma 1, lettera a), i bandi di concorso per i profili non apicali possono prevedere lo svolgimento della sola prova scritta))
L'art. 35-quater del TUPI, introdotto dall'art. 3 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80 (cd. «decreto reclutamento»), convertito dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, segna una svolta nel disegno delle procedure concorsuali pubbliche per il personale non dirigenziale. La norma codifica un modello di concorso piu agile, digitalizzato e orientato alle competenze, in linea con gli obiettivi del PNRR (missione M1C1) di rinnovamento del capitale umano della PA.
Inquadramento normativo e ratio
Per decenni il concorso pubblico (art. 97 Cost.) e stato governato dal DPR 487/1994, con un'impostazione fortemente «conoscitiva»: prove scritte teoriche, prova orale colloquiale, titoli. La crisi di efficacia di questo modello (tempi lunghi, scarsa attinenza con i ruoli, fuga dei vincitori) ha imposto un ripensamento. La norma del 2021 introduce due cambiamenti culturali: i) il passaggio da «sapere» a «competenze» (conoscenze + capacita logico-tecniche + capacita comportamentali e manageriali); ii) la digitalizzazione end-to-end delle procedure.
Struttura della procedura
Il comma 1 disciplina la struttura tipo del concorso non dirigenziale. Lettera a): almeno una prova scritta (anche a contenuto teorico-pratico) e una prova orale, con accertamento di una lingua straniera. Le prove devono essere coerenti con la natura dell'impiego e mirate a valutare le competenze definite nel bando. Per profili iniziali e non specializzati si valorizzano in particolare le capacita comportamentali e relazionali e le attitudini, anche tramite test psico-attitudinali. Lettera b): l'uso di strumenti informatici e digitali e obbligatorio; la prova orale puo svolgersi in videoconferenza con soluzioni tecniche che garantiscano pubblicita, identificazione dei partecipanti, sicurezza e tracciabilita delle comunicazioni, nel rispetto del GDPR. Lettera c): e possibile prevedere preselezioni con test predisposti da imprese specializzate (esternalizzazione tecnica), riguardanti le competenze richieste. Lettera d): ciascuna amministrazione disciplina i contenuti delle prove e puo integrare le commissioni con esperti di selezione e valutazione delle competenze. Lettera e): per profili a elevata specializzazione tecnica, e prevista una valutazione preliminare dei titoli ai fini dell'ammissione alle prove successive. Lettera f): titoli ed esperienza professionale (anche presso la stessa amministrazione) concorrono al punteggio finale, ma non oltre un terzo del totale, per evitare automatismi che escludano candidati esterni.
Principi guida del procedimento (comma 2)
Il comma 2 richiama i principi cardine: imparzialita, efficienza, efficacia, economicita, oltre a celerita e parita di accesso. Si tratta della trasposizione dei principi costituzionali (artt. 51 e 97 Cost.) nel concreto della procedura, con riflessi pratici importanti: motivazione degli atti, trasparenza delle valutazioni, accesso documentale, anonimato degli elaborati, rotazione dei commissari, ecc.
Profili operativi per l'amministrazione
Per il dirigente che predispone un bando ai sensi dell'art. 35-quater, gli snodi critici sono: i) mappatura delle competenze del profilo (conoscenze, abilita tecniche, soft skills, capacita manageriali); ii) definizione di prove che effettivamente valutino tali competenze (case study, project work, test situazionali, non solo nozionismo); iii) selezione degli strumenti digitali (piattaforme certificate, applicazioni di videoconferenza, sistemi di proctoring); iv) composizione della commissione, integrandola se necessario con esperti in valutazione del personale; v) definizione corretta dei pesi dei titoli (max un terzo). Il rischio di vizi del procedimento, foriero di annullamento giurisdizionale, e particolarmente elevato in questa fase di transizione: la giurisprudenza amministrativa controlla con rigore la motivazione delle scelte tecniche e la coerenza tra prove e profilo.
Tutela dei candidati e accomodamenti
La norma cita espressamente i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, L. 68/1999 (lavoratori con disabilita): per essi le prove valutano le abilita residue, in coerenza con le esigenze di tutela costituzionale (art. 38 Cost.). L'amministrazione deve garantire accomodamenti ragionevoli (tempi aggiuntivi, ausili tecnici, modalita alternative), pena la violazione delle norme antidiscriminatorie e responsabilita risarcitoria. Anche la regola del massimo «un terzo» per titoli ed esperienza tutela il principio costituzionale di parita di accesso evitando «riserve mascherate» per il personale interno.
Coordinamento sistematico
L'art. 35-quater dialoga con l'art. 35 TUPI (regole generali del reclutamento), con la Commissione RIPAM (art. 35, comma 5), con l'art. 35-ter (per il personale dirigenziale), con il DPR 487/1994 (per la parte ancora applicabile) e con la disciplina del Piano triennale dei fabbisogni (PTFP, art. 6 TUPI). La sua applicazione richiede una buona programmazione del fabbisogno e una capacita selettiva consapevole: in molte amministrazioni si e affidata a societa specializzate la parte tecnica della valutazione, mantenendo internamente la responsabilita amministrativa.
Rischi e responsabilita
I rischi tipici sono: bandi mal disegnati (annullamento), prove non pertinenti (contenzioso seriale), composizione di commissioni inadeguata (vizio del procedimento), violazioni del GDPR nelle procedure digitali. Il dirigente che approva un bando viziato puo essere chiamato a rispondere ex art. 21 TUPI e, per i danni erariali (rifacimento del concorso, retribuzioni indebite), davanti alla Corte dei conti.
Pronunce della Corte Costituzionale
Sentenza n. 124/2019
Consulta la pronuncia su www.cortecostituzionale.itPrassi dell'Agenzia delle Entrate
Funzione Pubblica Dipartimento Funzione Pubblica — indirizzi su organizzazione e personale PA
Agenzia delle Entrate
Leggi il documento su www.funzionepubblica.gov.itGazzetta Ufficiale G.U. D.Lgs. 165/2001 — pubblicazione originaria
Agenzia delle Entrate
Leggi il documento su www.gazzettaufficiale.itDomande frequenti
Quali prove sono obbligatorie nei concorsi non dirigenziali?
Almeno una prova scritta (anche a contenuto teorico-pratico) e una prova orale, comprendente l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera. Le prove devono valutare le competenze definite nel bando e coerenti con il profilo.
I concorsi possono svolgersi in videoconferenza?
La prova orale puo svolgersi in videoconferenza, a condizione che siano garantite pubblicita, identificazione dei partecipanti, sicurezza delle comunicazioni e tracciabilita, nel rispetto del GDPR e delle risorse disponibili.
Quanto possono pesare titoli ed esperienza nel punteggio finale?
Non oltre un terzo del punteggio finale. Si tratta di un limite invalicabile, posto a tutela della parita di accesso e per evitare riserve di fatto a favore del personale interno o di candidati con curricula molto specifici.
E possibile fare una preselezione con test esterni?
Si, la lettera c) consente preselezioni con test predisposti anche da imprese specializzate, nei limiti delle risorse disponibili. Devono comunque rispettare i principi di imparzialita ed essere coerenti con le competenze indicate nel bando.
Come si valutano le abilita dei candidati con disabilita?
Le prove devono accertare le abilita residue dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, L. 68/1999. L'amministrazione e tenuta a fornire accomodamenti ragionevoli e a personalizzare modalita, tempi e ausili tecnici delle prove.