- L'art. 34-bis TUPI impone alle pubbliche amministrazioni di attivare la procedura di mobilità del personale in disponibilità prima di bandire nuovi concorsi.
- Le amministrazioni comunicano area, livello e sede di destinazione al Dipartimento della funzione pubblica e alle strutture regionali/provinciali competenti.
- Entro 8 giorni dalla comunicazione, le strutture assegnano il personale collocato in disponibilità secondo l'ordine di anzianità di iscrizione nell'elenco.
- Decorsi 45 giorni senza assegnazione, l'amministrazione può procedere autonomamente all'avvio del concorso per le posizioni non coperte.
- Le assunzioni effettuate in violazione delle procedure di mobilità preventiva sono nulle di diritto.
Art. 34 bis D.Lgs. 165/2001 (TUPI) – Disposizioni in materia di mobilità del personale
In vigore dal 9/5/2001
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,con esclusione delle amministrazioni previste dall'articolo 3, comma 1, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui all'articolo 34, commi 2 e 3, l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e le strutture regionali e provinciali di cui all'articolo 34, comma 3, provvedono, entro ((otto giorni)) dalla comunicazione, ad assegnare secondo l'anzianità di iscrizione nel relativo elenco il personale collocato in disponibilità ai sensi degli articoli 33 e
34. Le predette strutture regionali e provinciali, accertata l'assenza negli appositi elenchi di personale da assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica le informazioni inviate dalle stesse amministrazioni. Entro ((otto giorni)) dal ricevimento della predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso il personale inserito nell'elenco previsto dall'articolo 34, comma
2. A seguito dell'assegnazione, l'amministrazione destinataria iscrive il dipendente in disponibilità nel proprio ruolo e il rapporto di lavoro prosegue con l'amministrazione che ha comunicato l'intenzione di bandire il concorso. L'amministrazione destinataria comunica tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e alle strutture regionali e provinciali di cui all'articolo 34, comma 3, la rinuncia o la mancata accettazione dell'assegnazione da parte del dipendente in disponibilità. (100)
3. Le amministrazioni possono provvedere a organizzare percorsi di qualificazione del personale assegnato ai sensi del comma
2. 4. Le amministrazioni, decorsi quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 da parte del Dipartimento della funzione pubblica direttamente per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici non economici nazionali, comprese le università, e per conoscenza per le altre amministrazioni, possono procedere all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai sensi del comma
2. (100) ((114))
5. Le assunzioni effettuate in violazione del presente articolo sono nulle di diritto. Restano ferme le disposizioni previste dall' articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , e successive modificazioni.
5-bis. Ove se ne ravvisi l'esigenza per una più tempestiva ricollocazione del personale in disponibilità iscritto nell'elenco di cui all'articolo 34, comma 2, il Dipartimento della funzione pubblica effettua ricognizioni presso le amministrazioni pubbliche per verificare l'interesse all'acquisizione in mobilità dei medesimi dipendenti. Si applica l' articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273 . (89)
L'articolo 34-bis del TUPI è una norma di salvaguardia del personale in disponibilità e di razionalizzazione delle dotazioni organiche del settore pubblico. Si tratta di una disposizione cardine nel sistema della mobilità del lavoro pubblico, che impone alle amministrazioni di esaurire le possibilità di ricollocazione del personale in esubero prima di attivare nuove procedure assunzionali.
Inquadramento normativo e ratio
L'art. 34-bis si colloca nella parte del TUPI dedicata all'eccedenza di personale e alla mobilità collettiva (artt. 33, 34, 34-bis). La ratio è duplice:
La norma esclude espressamente dall'obbligo le amministrazioni di cui all'art. 3 TUPI (personale in regime di diritto pubblico: magistrati, militari, prefettizi, diplomatici, Forze di polizia) e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le cui peculiarità ordinamentali rendono incompatibile la mobilità incrociata.
La procedura di comunicazione preventiva
Il comma 1 impone alle amministrazioni di comunicare, prima di avviare procedure di assunzione, tre informazioni essenziali al Dipartimento della funzione pubblica e alle strutture regionali/provinciali ex art. 34 comma 3:
e, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste (es. abilitazioni professionali, lingue, requisiti psico-fisici).
L'assegnazione del personale in disponibilità (comma 2)
Entro otto giorni dalla comunicazione, la Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il MEF e con le strutture regionali e provinciali, assegna il personale in disponibilità secondo l'anzianità di iscrizione nell'elenco. Tale criterio garantisce un'allocazione meritocratica e trasparente, evitando arbitrî discrezionali.
Se le strutture regionali/provinciali non hanno personale idoneo nei propri elenchi, comunicano tempestivamente la circostanza al Dipartimento della funzione pubblica, che entro altri 8 giorni assegna eventualmente personale dall'elenco nazionale ex art. 34 comma 2.
Con l'assegnazione l'amministrazione destinataria iscrive il dipendente nel proprio ruolo e prosegue il rapporto di lavoro. Il dipendente che rinuncia o non accetta l'assegnazione viene segnalato al Dipartimento della funzione pubblica, con conseguenze in termini di permanenza nell'elenco e di trattamento economico (ex art. 33 TUPI il diniego ingiustificato può comportare la decadenza dall'indennità di disponibilità).
Percorsi di qualificazione (comma 3)
Le amministrazioni destinatarie possono organizzare percorsi di qualificazione del personale assegnato, in coerenza con la logica formativa dell'art. 7-bis TUPI. Si tratta di una previsione importante, perché tiene conto del fatto che il personale in mobilità può non possedere immediatamente tutte le competenze richieste dalla nuova posizione.
Termine di 45 giorni e avvio del concorso (comma 4)
Il comma 4 stabilisce che, decorsi 45 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 senza che sia intervenuta l'assegnazione, l'amministrazione può procedere all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni non coperte. Il termine decorre direttamente per le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici nazionali e le università; per le altre amministrazioni decorre dalla comunicazione effettuata per conoscenza.
Nullità delle assunzioni in violazione (comma 5)
Il comma 5 sanziona con nullità di diritto le assunzioni effettuate senza aver previamente esperito la procedura ex art. 34-bis. Si tratta di una nullità di carattere imperativo, rilevabile d'ufficio, che comporta:
Restano ferme le disposizioni dell'art. 39 L. 449/1997 sui limiti alle assunzioni.
La ricognizione di mobilità (comma 5-bis)
Il comma 5-bis, introdotto per accelerare la ricollocazione, consente al Dipartimento della funzione pubblica di effettuare ricognizioni presso le amministrazioni per verificare l'interesse all'acquisizione in mobilità di personale in disponibilità iscritto nell'elenco. Si applica l'art. 4 comma 2 del d.l. 163/1995 convertito in L. 273/1995.
Profili operativi
Pronunce della Corte Costituzionale
Sentenza n. 251/2017
Consulta la pronuncia su www.cortecostituzionale.itPrassi dell'Agenzia delle Entrate
Funzione Pubblica Dipartimento Funzione Pubblica — indirizzi su organizzazione e personale PA
Agenzia delle Entrate
Leggi il documento su www.funzionepubblica.gov.itGazzetta Ufficiale G.U. D.Lgs. 165/2001 — pubblicazione originaria
Agenzia delle Entrate
Leggi il documento su www.gazzettaufficiale.itDomande frequenti
Quando deve essere attivata la mobilità preventiva ex art. 34-bis TUPI?
Le pubbliche amministrazioni devono attivare la procedura di mobilità ex art. 34-bis prima di avviare qualsiasi procedura di assunzione di personale, sia a tempo determinato sia indeterminato. Sono escluse le amministrazioni con personale in regime di diritto pubblico ex art. 3 TUPI (magistrati, militari, prefettizi, diplomatici, Forze di polizia) e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Entro quanti giorni il Dipartimento della funzione pubblica assegna il personale in disponibilità?
Entro 8 giorni dalla comunicazione dell'amministrazione, il Dipartimento della funzione pubblica di concerto con il MEF e le strutture regionali/provinciali assegna il personale collocato in disponibilità secondo l'anzianità di iscrizione nell'elenco. Decorsi ulteriori 8 giorni dalla seconda comunicazione, può attingere all'elenco nazionale ex art. 34 comma 2.
Dopo quanto tempo l'amministrazione può bandire il concorso se non riceve assegnazioni?
Decorsi 45 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 da parte del Dipartimento della funzione pubblica, l'amministrazione può procedere all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni non coperte da mobilità. Per le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici nazionali la decorrenza è diretta; per le altre PA decorre dalla comunicazione per conoscenza.
Cosa succede se un'amministrazione assume senza attivare prima la mobilità ex art. 34-bis?
Le assunzioni effettuate in violazione dell'art. 34-bis sono nulle di diritto ai sensi del comma 5. La nullità è imperativa, rilevabile d'ufficio, e comporta la cessazione del rapporto, la responsabilità erariale del dirigente che ha proceduto e l'obbligo di restituzione delle somme indebitamente erogate. Restano salve le disposizioni dell'art. 39 L. 449/1997 sui limiti alle assunzioni.
Il dipendente in disponibilità può rifiutare l'assegnazione a una nuova amministrazione?
Il dipendente può rinunciare o non accettare l'assegnazione, ma l'amministrazione destinataria comunica tempestivamente la circostanza al Dipartimento della funzione pubblica. Il rifiuto ingiustificato può comportare la decadenza dall'indennità di disponibilità ex art. 33 TUPI e la cancellazione dall'elenco, con conseguenze definitive sul rapporto di lavoro.