- L'art. 21 TUPI disciplina la responsabilità dirigenziale, distinguendo il mancato raggiungimento degli obiettivi (comma 1) dalla violazione del dovere di vigilanza (comma 1-bis).
- L'inosservanza delle direttive o il mancato raggiungimento degli obiettivi comporta l'impossibilità di rinnovo dell'incarico, previa contestazione e ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare.
- Nei casi più gravi l'amministrazione può revocare l'incarico, collocando il dirigente a disposizione del ruolo ex art. 23, o recedere dal rapporto secondo le disposizioni del CCNL.
- La colpevole violazione del dovere di vigilanza sugli standard quantitativi e qualitativi dei propri uffici comporta la decurtazione fino all'80% della retribuzione di risultato.
- Restano ferme le disposizioni per la dirigenza delle Forze di polizia, della carriera diplomatica e prefettizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Art. 21 D.Lgs. 165/2001 (TUPI) – Articolo 21
In vigore dal 9/5/2001
Responsabilità dirigenziale (Art. 2l, commi 1 , 2 e 5 del d.lgs. n. 29 del 1993 , come sostituiti prima dall' art. 12 del d.lgs. n. 546 del 1993 e poi dall' art. 14 del d.lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificati dall' art. 7 del d.lgs. n. 387 del 1998 )
1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo II del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 , in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente comportano, previa contestazione e ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può inoltre, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'articolo 23 ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.
1-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, al dirigente nei confronti del quale sia stata accertata, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione, conformemente agli indirizzi deliberati dalla Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 , in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, la retribuzione di risultato è decurtata, sentito il Comitato dei garanti, in relazione alla gravità della violazione di una quota fino all'ottanta per cento.
2. COMMA ABROGATO DALLA L. 15 LUGLIO 2002, N. 145 .
3. Restano ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche dirigenziali delle Forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ((nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)) . ((79))
Stesso numero, altri codici
- Art. 21 Codice Civile: Deliberazioni dell'assemblea
- Articolo 21 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 21 Codice del Consumo: Elementi di valutazione
- Articolo 21 Codice della Strada: Opere, depositi e cantieri stradali
- Articolo 21 Codice di Procedura Civile: Foro per le cause relative a diritti reali e ad azioni possessorie
- Articolo 21 Codice di Procedura Penale: Incompetenza
L'articolo 21 del TUPI rappresenta il cuore del sistema di responsabilità dirigenziale nel pubblico impiego contrattualizzato. La norma, profondamente riscritta dal d.lgs. 150/2009 (cd. Riforma Brunetta), traduce in dispositivi sanzionatori specifici il principio costituzionale di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione (art. 97 Cost.), responsabilizzando il dirigente per i risultati della gestione e per il controllo sui propri uffici.
Inquadramento normativo e ratio
La responsabilità dirigenziale prevista dall'art. 21 è autonoma e distinta rispetto alla responsabilità disciplinare (artt. 55 ss. TUPI), alla responsabilità amministrativo-contabile (giurisdizione della Corte dei conti) e alla responsabilità civile verso terzi. Si tratta di una forma di responsabilità manageriale, ancorata al risultato della gestione, che presuppone:
La ratio è quella di garantire un effettivo controllo sull'operato del dirigente pubblico, superando la storica intangibilità della posizione e introducendo logiche di accountability tipiche del management privato.
Mancato raggiungimento degli obiettivi (comma 1)
Il comma 1 prevede due fattispecie distinte ma collegate:
Le conseguenze previste dalla legge sono graduate:
Resta ferma l'eventuale responsabilità disciplinare, che opera autonomamente secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo.
Violazione del dovere di vigilanza (comma 1-bis)
Il comma 1-bis, introdotto dalla Riforma Brunetta, configura una fattispecie autonoma: la colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione. La condotta deve essere:
La sanzione è la decurtazione della retribuzione di risultato in relazione alla gravità della violazione, in misura fino all'80%, sentito il Comitato dei garanti ex art. 22 TUPI. Si tratta di una sanzione patrimoniale pesante, che colpisce direttamente la componente variabile della retribuzione, e che presuppone l'esistenza di standard formalmente definiti dall'amministrazione, conformi agli indirizzi della Commissione (oggi ANAC - già CIVIT) ex art. 13 d.lgs. 150/2009.
Il ruolo del Comitato dei garanti
Il Comitato dei garanti ex art. 22 TUPI svolge una funzione di garanzia procedurale: il suo parere obbligatorio è necessario per l'applicazione delle sanzioni più gravi (revoca dell'incarico, recesso, decurtazione del risultato). La giurisprudenza ha ribadito che la mancata acquisizione del parere comporta l'illegittimità del provvedimento sanzionatorio per violazione di legge.
Categorie escluse (comma 3)
Il comma 3 mantiene ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche dirigenziali delle:
Per queste categorie, in regime di diritto pubblico ex art. 3 TUPI, valgono i rispettivi ordinamenti speciali, che disciplinano in modo autonomo la responsabilità dirigenziale.
Profili pratici per i dirigenti pubblici
L'art. 21 è quindi una norma cerniera tra il sistema di valutazione della performance e il rapporto di lavoro dirigenziale: la sua corretta applicazione presuppone strumenti gestionali maturi e un ciclo della performance funzionante.
Pronunce della Corte Costituzionale
Sentenza n. 251/2017
Consulta la pronuncia su www.cortecostituzionale.itPrassi dell'Agenzia delle Entrate
Funzione Pubblica Dipartimento Funzione Pubblica — indirizzi su organizzazione e personale PA
Agenzia delle Entrate
Leggi il documento su www.funzionepubblica.gov.itGazzetta Ufficiale G.U. D.Lgs. 165/2001 — pubblicazione originaria
Agenzia delle Entrate
Leggi il documento su www.gazzettaufficiale.itDomande frequenti
Cosa rischia un dirigente pubblico che non raggiunge gli obiettivi assegnati?
Ai sensi del comma 1 dell'art. 21 TUPI, il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso il sistema di valutazione comporta, previa contestazione, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico. In casi gravi l'amministrazione può revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione del ruolo ex art. 23, o recedere dal rapporto secondo il CCNL. Resta ferma l'eventuale responsabilità disciplinare.
Quanto può essere decurtata la retribuzione di risultato per violazione del dovere di vigilanza?
Il comma 1-bis prevede che, in caso di colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto degli standard quantitativi e qualitativi del personale assegnato, la retribuzione di risultato è decurtata fino all'80% in relazione alla gravità della violazione. La decurtazione presuppone contestazione, contraddittorio e parere del Comitato dei garanti ex art. 22 TUPI.
La responsabilità dirigenziale ex art. 21 esclude quella disciplinare?
No, le due responsabilità sono autonome e concorrenti. La responsabilità dirigenziale è ancorata al risultato della gestione e all'inosservanza delle direttive, ed è disciplinata dal TUPI. La responsabilità disciplinare riguarda violazioni di obblighi specifici della prestazione lavorativa e segue le procedure del CCNL. Possono concorrere anche responsabilità amministrativo-contabile davanti alla Corte dei conti e civile verso terzi.
Il dirigente delle Forze di polizia è soggetto all'art. 21 TUPI?
No. Il comma 3 dell'art. 21 mantiene ferme le disposizioni vigenti per le qualifiche dirigenziali delle Forze di polizia, della carriera diplomatica e prefettizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Si tratta di personale in regime di diritto pubblico ex art. 3 TUPI, con ordinamenti speciali che disciplinano autonomamente la responsabilità dirigenziale.
Quando interviene il Comitato dei garanti nel procedimento ex art. 21?
Il Comitato dei garanti ex art. 22 TUPI esprime parere obbligatorio prima dell'applicazione delle sanzioni più gravi, come la revoca dell'incarico, il recesso dal rapporto e la decurtazione della retribuzione di risultato ex comma 1-bis. La mancata acquisizione del parere rende illegittimo il provvedimento sanzionatorio per violazione di legge, secondo la giurisprudenza consolidata.