In sintesi
- L'art. 17-bis del TUPI e stato abrogato dal D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135.
- La disposizione disciplinava la vicedirigenza nel pubblico impiego, soppressa nell'ambito della spending review.
- Le funzioni e i contenuti residui sono stati assorbiti dalla disciplina generale degli incarichi dirigenziali ex artt. 19 e 23 TUPI.
- Per il personale interessato si applicano le clausole transitorie e le tutele contrattuali nazionali.
- L'abrogazione non incide sui diritti gia maturati al momento dell'entrata in vigore della legge soppressiva.
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Art. 17 bis D.Lgs. 165/2001 (TUPI) – Articolo abrogato
In vigore dal 9/5/2001
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135
Stesso numero, altri codici
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
L'art. 17-bis del D.Lgs. 165/2001 e stato espressamente abrogato dal D.L. 95/2012 (cd. spending review), convertito con modificazioni dalla L. 135/2012. La disposizione, introdotta dalla L. 145/2002 e successivamente modificata, disciplinava la figura della vicedirigenza nel pubblico impiego: una categoria intermedia tra l'area funzionariale e la dirigenza, oggetto di un dibattito sindacale e contrattuale prolungato che non ha mai trovato concreta attuazione organizzativa.
Inquadramento storico
La vicedirigenza era stata pensata per valorizzare i funzionari con responsabilita di coordinamento, attribuendo loro un riconoscimento giuridico ed economico intermedio. La sua attuazione era pero stata rinviata a successive previsioni della contrattazione collettiva, mai concretamente intervenute. Le difficolta applicative, unite al contesto di rigore finanziario post-2011, hanno portato il legislatore a sopprimere la categoria, ritenendo piu razionale governare le funzioni di coordinamento attraverso gli istituti contrattuali esistenti (es. posizioni organizzative, alta professionalita, incarichi di responsabilita).
Effetti dell'abrogazione
L'abrogazione ha avuto effetto immediato. Le posizioni di vicedirigenza eventualmente gia conferite in via sperimentale sono state riassorbite nelle qualifiche di provenienza, con conservazione - secondo i principi generali del diritto del lavoro - dei trattamenti acquisiti. Sul piano delle progressioni, i percorsi di carriera interni sono stati riallineati sulla dirigenza ordinaria (art. 28 TUPI) o sugli istituti di responsabilita previsti dai CCNL di comparto. Per il singolo dipendente che si trovi a gestire un contenzioso legato a posizioni pregresse riconducibili alla vicedirigenza occorre rifarsi al regime transitorio e alla disciplina contrattuale applicabile alla data dei fatti.
Disciplina di riferimento per le funzioni residue
Oggi le funzioni che la vicedirigenza avrebbe dovuto presidiare sono governate da: (a) gli incarichi di responsabilita o di alta professionalita previsti dai CCNL di funzioni centrali, locali, sanita e istruzione; (b) le posizioni organizzative ex art. 13-17 CCNL Comparto Funzioni Locali; (c) gli incarichi di reggenza e sostituzione del dirigente assente ex art. 20 e 24 TUPI; (d) gli incarichi dirigenziali a tempo determinato ex art. 19, comma 6, per profili di alta specializzazione. Per il professionista che assiste un dipendente o una PA occorre dunque consultare gli istituti contrattuali e i regolamenti interni dell'ente.
Pronunce della Corte Costituzionale
Sentenza n. 251/2017
Consulta la pronuncia su www.cortecostituzionale.itPrassi dell'Agenzia delle Entrate
Gazzetta Ufficiale G.U. D.Lgs. 165/2001 — testo originario
Agenzia delle Entrate
Leggi il documento su www.gazzettaufficiale.itDomande frequenti
L'art. 17-bis del TUPI e ancora in vigore?
No, e stato abrogato dal D.L. 95/2012 convertito dalla L. 135/2012 nell'ambito della spending review. Disciplinava la vicedirigenza, categoria poi soppressa.
Cos'era la vicedirigenza nel pubblico impiego?
Una figura intermedia tra il funzionariato e la dirigenza, pensata per valorizzare i funzionari con responsabilita di coordinamento; la sua attuazione e stata rinviata e poi cancellata.
Quali istituti governano oggi le funzioni di coordinamento svolte dai funzionari?
Le posizioni organizzative, gli incarichi di alta professionalita e di responsabilita previsti dai CCNL di comparto, oltre agli istituti di reggenza e sostituzione del dirigente assente.
L'abrogazione ha inciso sui diritti acquisiti dai vicedirigenti?
No, i trattamenti gia maturati sono conservati secondo i principi generali; le posizioni sperimentali sono state riassorbite nelle qualifiche di provenienza secondo le clausole transitorie.
Posso ancora rivendicare il riconoscimento della vicedirigenza?
No, la categoria e estinta; eventuali pretese economiche per periodi pregressi vanno fondate sui CCNL applicabili al momento e sulla disciplina transitoria della legge soppressiva.