- L'art. 15 TUPI articola la dirigenza pubblica in due fasce dei ruoli previsti dall'art. 23, salvo le carriere speciali (diplomatica, prefettizia, Forze di polizia, Forze armate).
- Negli enti di ricerca e sperimentazione e negli istituti pubblici ex art. 33 Cost., le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione di ricerca e insegnamento.
- In ogni struttura organizzativa il dirigente preposto all'ufficio di più elevato livello è sovraordinato al dirigente di ufficio di livello inferiore.
- Nelle regioni, il dirigente cui sono conferite funzioni di coordinamento è sovraordinato al restante personale dirigenziale per la durata dell'incarico.
- Per gli organi di rilevanza costituzionale (Consiglio di Stato, TAR, Corte dei conti, CNEL, Avvocatura dello Stato), le attribuzioni del TUPI sono di competenza dei rispettivi presidenti e segretari generali.
Art. 15 D.Lgs. 165/2001 (TUPI) – Articolo 15
In vigore dal 9/5/2001
Dirigenti ( Art. 15 del d.lgs. n. 29 del 1993 , come sostituito dall' art. 4 del d.lgs. n. 470 del 1993 e successivamente modificato dall' art. 10 del d.lgs. n. 80 del 1998 ; Art. 27 del d.lgs. n. 29 del 1993 , commi 1 e 3, come sostituiti dall' art.7 del d.lgs n.470 del 1993 )
1. Nelle amministrazioni pubbliche di cui al presente capo, la dirigenza è articolata nelle due fasce dei ruoli di cui all'articolo
23. Restano salve le particolari disposizioni concernenti le carriere diplomatica e prefettizia e le carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è fatto salvo quanto previsto dall'articolo
6. 2. Nelle istituzioni e negli enti di ricerca e sperimentazione, nonché negli altri istituti pubblici di cui al sesto comma dell'articolo 33 della Costituzione , le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento.
3. In ciascuna struttura organizzativa non affidata alla direzione del dirigente generale, il dirigente preposto all'ufficio di più elevato livello è sovraordinato al dirigente preposto ad ufficio di livello inferiore.
4. Per le regioni, il dirigente cui sono conferite funzioni di coordinamento è sovraordinato, limitatamente alla durata dell'incarico, al restante personale dirigenziale.
5. Per il Consiglio di Stato e per i tribunali amministrativi regionali, per la Corte dei conti ((, per il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro)) e per l'Avvocatura generale dello Stato, le attribuzioni che il presente decreto demanda agli organi di Governo sono di competenza rispettivamente, del Presidente del Consiglio di Stato, del Presidente della Corte dei conti ((, del Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro)) e dell'Avvocato generale dello Stato; le attribuzioni che il presente decreto demanda ai dirigenti preposti ad uffici dirigenziali di livello generate sono di competenza dei segretari generali dei predetti istituti.
Stesso numero, altri codici
- Art. 15 Codice Civile: Revoca dell'atto costitutivo della fondazione
- Articolo 15 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 15 Codice del Consumo: Modalità di indicazione del prezzo per unità di misura
- Articolo 15 Codice della Strada: Atti vietati
- Articolo 15 Codice di Procedura Civile - Cause relative a beni immobili
- Articolo 15 Codice di Procedura Penale: Competenza per materia determinata dalla connessione
L'articolo 15 del TUPI definisce l'assetto organizzativo della dirigenza pubblica, costituendo il fondamento normativo del sistema bifascia (prima e seconda fascia) introdotto dalla riforma del 1993 e successivamente affinato. La norma combina principi generali di articolazione della dirigenza, salvezze per le carriere speciali e disposizioni specifiche per particolari amministrazioni.
L'articolazione in due fasce dei ruoli
Il comma 1 stabilisce che nelle amministrazioni di cui al Capo dedicato (in sostanza le PA ex art. 1 comma 2 TUPI con esclusione delle carriere speciali) la dirigenza è articolata nelle due fasce dei ruoli di cui all'art. 23 TUPI. Si tratta di:
La distinzione non è meramente formale: ad essa corrispondono diverse modalità di accesso (concorso pubblico per la seconda fascia, valutazione comparativa per la prima), diversi trattamenti economici (art. 24 TUPI) e diversi regimi di responsabilità.
Carriere speciali
Il comma 1 fa salve espressamente le particolari disposizioni concernenti:
Per queste categorie, in regime di diritto pubblico ex art. 3 TUPI, valgono ordinamenti speciali che disciplinano in modo autonomo l'articolazione della dirigenza, il reclutamento e la progressione di carriera.
Per le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, è fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 TUPI in materia di organizzazione degli uffici e di rapporti tra organi politici e dirigenti.
Limite alla dirigenza amministrativa negli enti di ricerca (comma 2)
Il comma 2 introduce una limitazione di rilievo costituzionale: nelle istituzioni e negli enti di ricerca e sperimentazione, nonché negli altri istituti pubblici di cui all'art. 33, sesto comma, della Costituzione, le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento. Si tratta di una norma di salvaguardia dell'autonomia scientifica e didattica, che riserva ai docenti, ricercatori e organi accademici (consigli di dipartimento, senato accademico) la gestione delle attività core dell'ente. La dirigenza amministrativa si occupa di funzioni di supporto (bilancio, personale, acquisti, edilizia), non delle scelte scientifiche.
Sovraordinazione gerarchica (comma 3)
Il comma 3 codifica un principio di gerarchia interna: in ogni struttura organizzativa non affidata alla direzione del dirigente generale, il dirigente preposto all'ufficio di più elevato livello è sovraordinato al dirigente preposto a ufficio di livello inferiore. La norma esclude la coesistenza di dirigenti di pari rango in posizione di parità funzionale: c'è sempre una catena gerarchica chiara, funzionale alla responsabilità per i risultati ex art. 21 TUPI.
Funzioni di coordinamento nelle regioni (comma 4)
Per le regioni, il comma 4 prevede che il dirigente cui sono conferite funzioni di coordinamento è sovraordinato al restante personale dirigenziale, limitatamente alla durata dell'incarico. Si tratta di una figura organizzativa intermedia (tipicamente il direttore generale o il coordinatore di area), che dispone di poteri direttivi sui dirigenti coordinati senza assumere una posizione di vertice stabile.
Organi di rilevanza costituzionale (comma 5)
Il comma 5 fissa una norma di raccordo con l'autonomia degli organi di rilevanza costituzionale e di garanzia:
Le attribuzioni che il TUPI demanda ai dirigenti preposti a uffici dirigenziali di livello generale sono invece di competenza dei segretari generali dei medesimi istituti. La norma assicura che, in coerenza con la separazione dei poteri, gli organi di garanzia non subiscano interferenze dell'esecutivo nella propria autorganizzazione.
Profili operativi
Pronunce della Corte Costituzionale
Sentenza n. 251/2017
Consulta la pronuncia su www.cortecostituzionale.itPrassi dell'Agenzia delle Entrate
Funzione Pubblica Dipartimento Funzione Pubblica — indirizzi su organizzazione e personale PA
Agenzia delle Entrate
Leggi il documento su www.funzionepubblica.gov.itGazzetta Ufficiale G.U. D.Lgs. 165/2001 — pubblicazione originaria
Agenzia delle Entrate
Leggi il documento su www.gazzettaufficiale.itDomande frequenti
Come è articolata la dirigenza pubblica ex art. 15 TUPI?
La dirigenza è articolata in due fasce dei ruoli previsti dall'art. 23 TUPI: la prima fascia è destinata agli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale (capi dipartimento, direttori generali); la seconda fascia agli incarichi non generali (responsabili di divisione, servizio, ufficio). Sono fatte salve le particolari disposizioni delle carriere diplomatica, prefettizia, delle Forze di polizia e delle Forze armate.
La dirigenza amministrativa di un ente di ricerca può gestire le attività scientifiche?
No. Il comma 2 dell'art. 15 TUPI esclude espressamente che, negli enti di ricerca e sperimentazione e negli istituti pubblici ex art. 33 comma 6 Costituzione, le attribuzioni della dirigenza amministrativa si estendano alla gestione della ricerca e dell'insegnamento. La dirigenza amministrativa opera nelle funzioni di supporto (bilancio, personale, acquisti); la gestione scientifica spetta agli organi accademici e ai docenti.
Esiste una gerarchia tra dirigenti dello stesso ufficio?
Sì. Il comma 3 dell'art. 15 stabilisce che, in ogni struttura organizzativa non affidata alla direzione del dirigente generale, il dirigente preposto all'ufficio di più elevato livello è sovraordinato al dirigente di ufficio di livello inferiore. La gerarchia interna è funzionale alla responsabilità per i risultati e alle attribuzioni di vigilanza ex art. 21 TUPI.
Chi esercita le attribuzioni TUPI presso la Corte dei conti o il Consiglio di Stato?
Per gli organi di rilevanza costituzionale (Consiglio di Stato e TAR, Corte dei conti, CNEL, Avvocatura generale dello Stato) le attribuzioni che il TUPI demanda agli organi di Governo sono di competenza dei rispettivi presidenti (Presidente del Consiglio di Stato, Presidente della Corte dei conti, Presidente del CNEL, Avvocato generale dello Stato). Le attribuzioni che il TUPI demanda ai dirigenti di livello generale spettano ai segretari generali dei medesimi istituti.
Cosa si intende per funzioni di coordinamento nella dirigenza regionale?
Il comma 4 dell'art. 15 prevede che, nelle regioni, il dirigente cui sono conferite funzioni di coordinamento è sovraordinato al restante personale dirigenziale, limitatamente alla durata dell'incarico. Si tratta di una figura organizzativa intermedia, tipicamente il direttore generale o il coordinatore di area, con poteri direttivi temporanei sui dirigenti coordinati ma senza una posizione gerarchica stabile.