- L'art. 22 TUPI istituisce e disciplina il Comitato dei garanti, organo consultivo nei procedimenti di responsabilita dirigenziale.
- Il Comitato e composto da un consigliere della Corte dei conti (presidente designato) e da quattro componenti scelti tra esperti e dirigenti.
- I componenti sono collocati fuori ruolo, durano in carica tre anni e l'incarico non e rinnovabile.
- La partecipazione al Comitato non da diritto a emolumenti o rimborsi spese.
- Il parere e reso entro 45 giorni dalla richiesta; decorso il termine si prescinde dal parere.
- Il Comitato e organo di garanzia procedurale per i provvedimenti di responsabilita dirigenziale ex art. 21 TUPI.
Art. 22 D.Lgs. 165/2001 (TUPI) – Articolo
In vigore dal 9/5/2001
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1. I provvedimenti di cui all'articolo 21, commi 1 e 1-bis, sono adottati sentito il Comitato dei garanti, i cui componenti, nel rispetto del principio di genere, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Comitato dura in carica tre anni e l'incarico non è rinnovabile.
2. Il Comitato dei garanti è composto da un consigliere della Corte dei conti, designato dal suo Presidente, e da quattro componenti designati rispettivamente, uno dal Presidente della Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 , in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, uno dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, scelto tra un esperto scelto tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico, e due scelti tra dirigenti di uffici dirigenziali generali di cui almeno uno appartenente agli Organismi indipendenti di valutazione, estratti a sorte fra coloro che hanno presentato la propria candidatura. I componenti sono collocati fuori ruolo e il posto corrispondente nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza è reso indisponibile per tutta la durata del mandato. Per la partecipazione al Comitato non è prevista la corresponsione di emolumenti o rimborsi spese.
3. Il parere del Comitato dei garanti viene reso entro il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere. ))
Stesso numero, altri codici
- Art. 22 Codice Civile: Azioni di responsabilità contro gli
- Articolo 22 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 22 Codice del Consumo: Condizioni di liceità della pubblicità comparativa
- Articolo 22 Codice della Strada: Accessi e diramazioni
- Articolo 22 Codice di Procedura Civile: Foro per le cause ereditarie
- Articolo 22 Codice di Procedura Penale: Incompetenza dichiarata dal giudice per le indagini preliminari
L'art. 22 del TUPI disciplina il Comitato dei garanti, organo collegiale di rilievo cruciale nell'architettura della responsabilita dirigenziale pubblica. La sua funzione e di garanzia procedurale: il legislatore ha previsto che i provvedimenti piu gravi a carico dei dirigenti (revoca dall'incarico, recesso dal rapporto di lavoro) siano adottati previo parere obbligatorio del Comitato, organo tecnico e indipendente, in modo da assicurare imparzialita e qualita istruttoria.
Inquadramento normativo
La norma va letta in stretto coordinamento con l'art. 21 TUPI, che disciplina la responsabilita dirigenziale per mancato raggiungimento degli obiettivi o inosservanza delle direttive. I provvedimenti piu gravi (commi 1 e 1-bis dell'art. 21) richiedono il previo parere del Comitato dei garanti. Si tratta di una garanzia di razionalita procedurale: l'amministrazione non puo «punire» il dirigente solo per ragioni di gradimento politico, ma deve passare attraverso un vaglio tecnico esterno. La logica e simile a quella del CSM per i magistrati, sebbene su scala minore.
Composizione del Comitato (comma 2)
Il Comitato e composto da cinque membri: i) un consigliere della Corte dei conti, designato dal Presidente della stessa Corte, che assume la presidenza in virtu del rango costituzionale del proprio organo di appartenenza; ii) un componente designato dal Presidente della Commissione di cui all'art. 13 del decreto attuativo della L. 4 marzo 2009, n. 15 (ANVUR/CIVIT, ora ANAC); iii) un esperto scelto dal Ministro per la pubblica amministrazione, con qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico; iv-v) due dirigenti di uffici dirigenziali generali, di cui almeno uno appartenente agli Organismi indipendenti di valutazione (OIV), estratti a sorte tra coloro che hanno presentato la propria candidatura. La nomina avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel rispetto del principio di genere. Il Comitato dura in carica tre anni e l'incarico non e rinnovabile, per garantire ricambio e indipendenza.
Stato giuridico dei componenti
I componenti sono collocati fuori ruolo e il posto corrispondente nella dotazione organica della loro amministrazione e reso indisponibile per la durata del mandato. La gratuita della funzione (nessun emolumento, nessun rimborso spese) e tratto distintivo della disciplina: riflette la natura «di servizio» dell'incarico e l'obiettivo di contenimento della spesa pubblica. Tuttavia, alcuni osservatori hanno segnalato come la gratuita totale possa rendere meno appetibile l'incarico per esperti di alto profilo.
Funzionamento e tempistica (comma 3)
Il parere del Comitato e reso entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, l'amministrazione puo prescindere dal parere e procedere ugualmente. Si tratta di una clausola anti-blocco, comune a molte norme procedimentali (cfr. art. 16 e art. 17 L. 241/1990 sui pareri obbligatori e facoltativi): impedisce che l'inerzia del Comitato paralizzi l'azione amministrativa. La giurisprudenza ha chiarito che la decorrenza del termine consente di procedere, ma l'amministrazione deve comunque motivare in modo rafforzato la propria decisione, in assenza del filtro consultivo.
Ratio sistemica e profili pratici
Il Comitato dei garanti svolge una funzione che si potrebbe definire quasi-paragiurisdizionale: non e un giudice, ma valuta in modo tecnico se la contestazione mossa al dirigente sia fondata, se gli obiettivi mancati fossero realmente perseguibili, se le direttive disattese fossero chiare e cogenti. Per il dirigente sottoposto a procedimento, il passaggio davanti al Comitato e occasione di difesa preziosa: e possibile produrre memorie, documenti, eventualmente essere ascoltati. Il parere, pur non vincolante, ha forza persuasiva e, in caso di parere contrario, espone l'amministrazione che decida diversamente a un rischio significativo di soccombenza in giudizio.
Tutela giurisdizionale
Avverso il provvedimento finale (revoca dell'incarico, recesso) il dirigente puo ricorrere al giudice del lavoro o, ove sussistano elementi di interesse legittimo, al giudice amministrativo, secondo il riparto giurisdizionale consolidato. Nel giudizio, il parere del Comitato dei garanti e elemento istruttorio centrale: un parere favorevole al dirigente, se disatteso dall'amministrazione, costituisce indizio forte di illegittimita del provvedimento; un parere contrario al dirigente rafforza la posizione dell'amministrazione, ma non e da solo sufficiente in caso di vizi del procedimento.
Profili operativi
Per l'amministrazione che intende avviare un procedimento di responsabilita dirigenziale: i) verificare la sussistenza dei presupposti dell'art. 21 (mancato raggiungimento di obiettivi misurabili, inosservanza di direttive); ii) formalizzare la contestazione, garantendo il contraddittorio; iii) richiedere il parere al Comitato dei garanti, allegando documentazione completa; iv) attendere il termine di 45 giorni; v) motivare la decisione finale tenendo conto del parere (o della sua mancata acquisizione). Per il dirigente: prepararsi con cura alla difesa davanti al Comitato, eventualmente con assistenza legale, valorizzando dati, documenti e contesto. Il procedimento e tecnico, ma le memorie ben costruite possono fare la differenza.
Pronunce della Corte Costituzionale
Sentenza n. 251/2017
Consulta la pronuncia su www.cortecostituzionale.itPrassi dell'Agenzia delle Entrate
Funzione Pubblica Dipartimento Funzione Pubblica — indirizzi su organizzazione e personale PA
Agenzia delle Entrate
Leggi il documento su www.funzionepubblica.gov.itGazzetta Ufficiale G.U. D.Lgs. 165/2001 — pubblicazione originaria
Agenzia delle Entrate
Leggi il documento su www.gazzettaufficiale.itDomande frequenti
Cos'e il Comitato dei garanti?
E un organo collegiale tecnico-consultivo che esprime parere obbligatorio sui provvedimenti piu gravi di responsabilita dirigenziale ex art. 21 TUPI, garantendo imparzialita e qualita istruttoria nei confronti del dirigente coinvolto.
Da chi e composto il Comitato?
Da un consigliere della Corte dei conti (presidente), un componente designato dal Presidente della Commissione ex art. 13 D.Lgs. 150/2009, un esperto scelto dal Ministro per la PA e due dirigenti generali estratti a sorte tra i candidati.
Quanto tempo ha il Comitato per esprimere il parere?
Quarantacinque giorni dalla richiesta. Se il termine decorre inutilmente, l'amministrazione puo prescindere dal parere e decidere autonomamente, motivando in modo rafforzato la propria scelta.
Il parere del Comitato e vincolante?
No, ma ha forza persuasiva e una motivazione contraria al parere espone l'amministrazione a un significativo rischio di soccombenza in giudizio. E elemento istruttorio centrale anche davanti al giudice del lavoro.
I membri del Comitato percepiscono un compenso?
No, la partecipazione al Comitato e gratuita: non e prevista la corresponsione di emolumenti o rimborsi spese. I componenti sono comunque collocati fuori ruolo per la durata dell'incarico triennale, non rinnovabile.