- L'art. 24 TUPI disciplina il trattamento economico del personale dirigenziale, demandato ai CCNL di area dirigenziale con correlazione a funzioni, responsabilità e risultati.
- Il trattamento accessorio collegato ai risultati deve costituire almeno il 30% della retribuzione complessiva, al netto della RIA e degli incarichi soggetti a onnicomprensività.
- I CCNL devono incrementare progressivamente la componente di risultato, destinando alla parte accessoria tutti gli incrementi previsti per le aree dirigenziali.
- La parte di retribuzione di risultato non è corrisposta in caso di mancata predisposizione del sistema di valutazione ex Titolo II del d.lgs. 150/2009 da parte dell'amministrazione.
- Per gli incarichi di livello generale, il trattamento è stabilito nel contratto individuale con riferimento ai valori massimi del CCNL, secondo criteri fissati con DPCM di concerto con il MEF.
Art. 24 D.Lgs. 165/2001 (TUPI) – Articolo 24
In vigore dal 9/5/2001
Trattamento economico ( Art. 24 del d.lgs. n. 29 del 1993 , come sostituito prima dall' art. 13 del d.lgs. n. 546 del 1993 e poi dall' art. 16 del d.lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato prima dall' art. 9 del d.lgs n. 387 del 1998 e poi dall' art. 26, comma 6 della legge n. 448 del 1998 )
1. La retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilità e ai risultati conseguiti. La graduazione delle funzioni e responsabilità ai fini del trattamento accessorio è definita, ai sensi dell'articolo 4, con decreto ministeriale per le amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei rispettivi organi di governo per le altre amministrazioni o enti, ferma restando comunque l'osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilità finanziarie fissate dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro ((dell'economia e delle finanze)) .
1-bis. Il trattamento accessorio collegato ai risultati deve costituire almeno il 30 per cento della retribuzione complessiva del dirigente considerata al netto della retribuzione individuale di anzianità e degli incarichi aggiuntivi soggetti al regime dell'onnicomprensività.
1-ter. I contratti collettivi nazionali incrementano progressivamente la componente legata al risultato, in modo da adeguarsi a quanto disposto dal comma 1-bis, entro la tornata contrattuale successiva a quella decorrente dal 1° gennaio 2010, destinando comunque a tale componente tutti gli incrementi previsti per la parte accessoria della retribuzione. La disposizione di cui al comma 1-bis non si applica alla dirigenza del Servizio sanitario nazionale e dall'attuazione del medesimo comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1-quater. La parte della retribuzione collegata al raggiungimento dei risultati della prestazione non può essere corrisposta al dirigente responsabile qualora l'amministrazione di appartenenza, decorso il periodo transitorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 , in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, non abbia predisposto il sistema di valutazione di cui al Titolo II del citato decreto legislativo.
2. Per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello generale ai sensi dell'articolo 19, commi 3 e 4, con contratto individuale è stabilito il trattamento economico fondamentale, assumendo come parametri di base i valori economici massimi contemplati dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, e sono determinati gli istituti del trattamento economico accessorio, collegato al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione, ed i relativi importi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per l'individuazione dei trattamenti accessori massimi, secondo principi di contenimento della spesa e di uniformità e perequazione.
3. Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza.
4. Per il restante personale con qualifica dirigenziale indicato dall'articolo 3, comma 1, la retribuzione è determinata ai sensi dell' articolo 2, commi 5 e 7, della legge 6 marzo 1992, n. 216 , nonché dalle successive modifiche ed integrazioni della relativa disciplina.
5. Il bilancio triennale e le relative leggi finanziarie, nell'ambito delle risorse da destinare ai miglioramenti economici delle categorie di personale di cui all'articolo 3, indicano te somme da destinare, in caso di perequazione, al riequilibrio del trattamento economico del restante personali dirigente civile e militare non contrattualizzato con il trattamento previsto dai contratti collettivi nazionali per i dirigenti del comparto ministeri, tenendo conto dei rispettivi trattamenti economici complessivi e degli incrementi comunque determinatisi a partire dal febbraio 1993, e secondo i criteri indicati nell' articolo 1, comma 2, della legge 2 ottobre 1997, n. 334 .
6. I fondi per la perequazione di cui all' articolo 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334 , destinati al personale di cui all'articolo 3, comma 2, sono assegnati alle università e da queste utilizzati per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e ricercatori universitari, con particolare riferimento al sostegno dell'innovazione didattica, delle attività di orientamento e tutorato, della diversificazione dell'offerta formativa. Le università possono destinare allo stesso scopo propri fondi, utilizzando anche le somme attualmente stanziate per il pagamento delle supplenze e degli affidamenti. Le università possono erogare, a valere sul proprio bilancio, appositi compensi incentivanti ai professori e ricercatori universitari che svolgono attività di ricerca nell'ambito dei progetti e dei programmi dell'Unione europea e internazionali. L'incentivazione, a valere sui fondi di cui all'articolo 2 della predetta legge n. 334 del 1997 , è erogata come assegno aggiuntivo pensionabile.
7. I compensi spettanti in base a norme speciali ai dirigenti dei ruoli di cui all'articolo 23 o equiparati sono assorbiti nel trattamento economico attribuito ai sensi dei commi precedenti.
8. Ai fini della determinazione del trattamento economico accessorio le risorse che si rendono disponibili ai sensi del comma 7 confluiscono in appositi fondi istituiti presso ciascuna amministrazione, unitamente agli altri compensi previsti dal presente articolo.
9. COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MAGGIO 2004, N. 136 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 LUGLIO 2004, N. 186 .
Stesso numero, altri codici
- Art. 24 Codice Civile: Recesso ed esclusione degli associati
- Articolo 24 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 24 Codice del Consumo: Pubblicità di prodotti pericolosi per la salute e la sicurezza dei consumatori
- Articolo 24 Codice della Strada: Pertinenze delle strade
- Articolo 24 Codice di Procedura Civile: Foro per le cause relative alle gestioni tutelari e patrimoniali
- Articolo 24 Codice di Procedura Penale: Decisioni del giudice di appello sulla competenza
L'articolo 24 del TUPI disciplina il trattamento economico della dirigenza pubblica, rappresentando uno dei pilastri normativi della cosiddetta privatizzazione del rapporto di lavoro dirigenziale e dell'introduzione di logiche meritocratiche nel pubblico impiego. La norma, frutto di stratificazioni legislative dal d.lgs. 29/1993 al d.lgs. 150/2009, coniuga autonomia contrattuale collettiva, individuazione di standard minimi inderogabili e controllo della spesa pubblica.
Inquadramento normativo e struttura
Il sistema delineato dall'art. 24 distingue nettamente due componenti retributive:
La graduazione di funzioni e responsabilità per il trattamento accessorio è definita: per le amministrazioni dello Stato con decreto ministeriale; per le altre amministrazioni o enti con provvedimenti dei rispettivi organi di governo. In entrambi i casi è obbligatoria l'osservanza dei criteri e dei limiti di compatibilità finanziaria fissati dal DPCM, di concerto con il MEF.
Il vincolo del 30% di retribuzione di risultato
Il comma 1-bis introduce un principio cardine della retribuzione dirigenziale pubblica: il trattamento accessorio collegato ai risultati deve costituire almeno il 30% della retribuzione complessiva del dirigente, calcolata al netto della retribuzione individuale di anzianità (RIA) e degli incarichi aggiuntivi soggetti al regime dell'onnicomprensività.
Si tratta di una norma di principio che orienta la negoziazione collettiva verso un modello retributivo realmente performance-based, rovesciando la prevalenza storica della componente fissa nei trattamenti dirigenziali pubblici. L'art. 24 impone, al comma 1-ter, che i CCNL incrementino progressivamente la componente di risultato entro la tornata contrattuale successiva al 1° gennaio 2010, destinando ad essa tutti gli incrementi previsti per la parte accessoria. La norma esclude espressamente la dirigenza del Servizio sanitario nazionale (governata da specifiche disposizioni del d.lgs. 502/1992) e prevede invarianza finanziaria.
Mancata predisposizione del sistema di valutazione
Il comma 1-quater contiene un meccanismo sanzionatorio di rilevante portata: la parte di retribuzione collegata al raggiungimento dei risultati non può essere corrisposta al dirigente responsabile qualora l'amministrazione, decorso il periodo transitorio di sei mesi dall'entrata in vigore del d.lgs. 150/2009, non abbia predisposto il sistema di valutazione di cui al Titolo II del medesimo decreto. La norma responsabilizza i vertici amministrativi e politici dell'ente affinché si dotino degli strumenti di misurazione della performance, pena la mancata erogazione della componente di risultato a chi gestisce il sistema.
Gli incarichi di livello generale (comma 2)
Per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello generale ex art. 19 commi 3 e 4 TUPI (capi dipartimento, segretari generali, dirigenti di prima fascia con incarichi di particolare rilievo), il trattamento è stabilito con contratto individuale, secondo questa logica:
I criteri di individuazione dei trattamenti accessori massimi sono stabiliti con DPCM, di concerto con il MEF, secondo principi di contenimento della spesa, uniformità e perequazione.
Principio di onnicomprensività (comma 3)
Il comma 3 codifica il principio cardine di onnicomprensività del trattamento dirigenziale: la retribuzione fissata ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni e i compiti attribuiti al dirigente in base al TUPI, nonché qualsiasi incarico ad esso conferito in ragione del proprio ufficio o dall'amministrazione di appartenenza, o su designazione della stessa. I compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente all'amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza.
Questo principio, di portata fortemente equitativa, è funzionale a:
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Pronunce della Corte Costituzionale
Sentenza n. 251/2017
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Funzione Pubblica Dipartimento Funzione Pubblica — indirizzi su organizzazione e personale PA
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Leggi il documento su www.funzionepubblica.gov.itGazzetta Ufficiale G.U. D.Lgs. 165/2001 — pubblicazione originaria
Agenzia delle Entrate
Leggi il documento su www.gazzettaufficiale.itDomande frequenti
Quanto deve essere la retribuzione di risultato di un dirigente pubblico ex art. 24 TUPI?
Il trattamento accessorio collegato ai risultati deve costituire almeno il 30% della retribuzione complessiva del dirigente, calcolata al netto della retribuzione individuale di anzianità (RIA) e degli incarichi aggiuntivi soggetti al regime dell'onnicomprensività. I CCNL devono incrementare progressivamente questa componente entro la tornata contrattuale successiva al 1° gennaio 2010.
Cosa succede se l'amministrazione non predispone il sistema di valutazione della performance?
Ai sensi del comma 1-quater dell'art. 24 TUPI, se decorso il periodo transitorio di sei mesi dall'entrata in vigore del d.lgs. 150/2009 l'amministrazione non ha predisposto il sistema di valutazione di cui al Titolo II del medesimo decreto, la parte di retribuzione collegata al raggiungimento dei risultati non può essere corrisposta al dirigente responsabile.
Come si determina la retribuzione di un dirigente di livello generale?
Per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello generale ex art. 19 commi 3 e 4, il trattamento economico è stabilito con contratto individuale assumendo come parametri base i valori economici massimi del CCNL di area dirigenziale. Gli istituti del trattamento accessorio sono collegati al livello di responsabilità e ai risultati; i criteri sono definiti con DPCM di concerto con il MEF, secondo principi di contenimento, uniformità e perequazione.
Cosa significa principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale?
Il principio, sancito dal comma 3 dell'art. 24, stabilisce che il trattamento economico del dirigente remunera tutte le funzioni e i compiti attribuiti dal TUPI nonché qualsiasi incarico conferito in ragione dell'ufficio o dall'amministrazione di appartenenza. I compensi eventualmente dovuti da terzi sono corrisposti direttamente all'amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento accessorio della dirigenza.
Il vincolo del 30% di retribuzione di risultato si applica ai dirigenti del SSN?
No. Il comma 1-ter esclude espressamente la dirigenza del Servizio sanitario nazionale dall'applicazione del comma 1-bis. La retribuzione dei dirigenti SSN segue regole proprie definite dal d.lgs. 502/1992 e dai relativi CCNL di area sanitaria, anche se il principio di correlazione tra retribuzione e risultati è comunque applicato attraverso strumenti specifici (budget, obiettivi aziendali).