- L'accesso alla prima fascia dirigenziale avviene per il 50% dei posti tramite concorso pubblico per titoli ed esami.
- Le amministrazioni programmano annualmente i posti vacanti per cessazione e quelli da coprire con concorso.
- Per posizioni di alta professionalita e ammesso il coinvolgimento di societa di selezione e commissioni indipendenti, anche con membri esterni.
- Ammessi al concorso i dirigenti di ruolo con almeno cinque anni di servizio e altri soggetti con titoli individuati nel bando.
- I concorsi valutano capacita, attitudini e motivazioni con prove scritte e orali secondo metodologie standard.
- I vincitori svolgono un periodo formativo presso PA UE o internazionali, da completare entro tre anni.
Art. 28 bis D.Lgs. 165/2001 (TUPI) – Accesso alla qualifica di dirigente della prima fascia
In vigore dal 9/5/2001
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 4, e dall'articolo 23, comma 1, secondo periodo, l'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene, per il 50 per cento dei posti, calcolati con riferimento a quelli che si rendono disponibili ogni anno per la cessazione dal servizio dei soggetti incaricati, con le modalità di cui al comma
3-bis. A tal fine, entro il 31 dicembre di ogni anno, le amministrazioni indicano, per il triennio successivo, il numero dei posti che si rendono vacanti per il collocamento in quiescenza del personale dirigenziale di ruolo di prima fascia e la programmazione relativa a quelli da coprire mediante concorso.
2. Nei casi in cui le amministrazioni valutino che la posizione da ricoprire richieda specifica esperienza, peculiare professionalità e attitudini manageriali e qualora le ordinarie procedure di interpello non abbiano dato esito soddisfacente, l'attribuzione dell'incarico può avvenire attraverso il coinvolgimento di primarie società di selezione di personale dirigenziale e la successiva valutazione delle candidature proposte da parte di una commissione indipendente composta anche da membri esterni, senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Nei casi di cui al presente comma non si applicano i limiti percentuali di cui all'articolo 19, comma
6. Gli incarichi sono conferiti con contratti di diritto privato a tempo determinato e stipulati per un periodo non superiore a tre anni. L'applicazione della disposizione di cui al presente comma non deve determinare posizioni sovrannumerarie.
3. Al concorso per titoli ed esami di cui al comma 1 possono essere ammessi i dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, che abbiano maturato almeno cinque anni di servizio nei ruoli dirigenziali e gli altri soggetti in possesso di titoli di studio e professionali individuati nei bandi di concorso, con riferimento alle specifiche esigenze dell'Amministrazione e sulla base di criteri generali di equivalenza stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere della ((Scuola nazionale dell'amministrazione)) , sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. A tale fine le amministrazioni che bandiscono il concorso tengono in particolare conto del personale di ruolo che ha esercitato per almeno cinque anni funzioni di livello dirigenziale generale all'interno delle stesse ovvero del personale appartenente all'organico dell'Unione europea in virtù di un pubblico concorso organizzato da dette istituzioni.
3-bis. Al fine di assicurare la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali, i concorsi di cui al comma 3 definiscono gli ambiti di competenza da valutare e prevedono prove scritte e orali, finalizzate alla valutazione comparativa, definite secondo metodologie e standard riconosciuti. A questo scopo, sono nominati membri di commissione professionisti esperti nella valutazione dei suddetti ambiti di competenza, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. I vincitori del concorso di cui al comma 1 sono assunti dall'amministrazione e, anteriormente al conferimento dell'incarico, sono tenuti all'espletamento di un periodo di formazione presso uffici amministrativi di uno Stato dell'Unione europea o di un organismo comunitario o internazionale secondo moduli definiti dalla Scuola nazionale dell'amministrazione. In ogni caso il periodo di formazione è completato entro tre anni dalla conclusione del concorso.
5. COMMA ABROGATO DAL D.L. 9 GIUGNO 2021, N. 80 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2021, N. 113 .
6. Con regolamento emanato ai sensi dell' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sentita la ((Scuola nazionale dell'amministrazione)) , sono disciplinate le modalità di compimento del periodo di formazione, tenuto anche conto di quanto previsto nell'articolo
32. 7. Al termine del periodo di formazione è prevista, da parte degli uffici di cui al comma 4, una valutazione del livello di professionalità acquisito che equivale al superamento del periodo di prova necessario per l'immissione in ruolo di cui all'articolo 70, comma
13. 8. Le spese sostenute per l'espletamento del periodo di formazione svolto presso le sedi estere di cui al comma 4 sono a carico delle singole amministrazioni nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. (48) (65) (69) (76) (89) (104) (106)
L'art. 28-bis del TUPI disciplina l'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici. E una norma centrale per chiunque - dirigente, funzionario o consulente esterno - voglia comprendere i meccanismi di selezione delle posizioni apicali della dirigenza pubblica, dove convergono la regola costituzionale del concorso e l'esigenza di acquisire profili manageriali di altissima specializzazione.
Inquadramento e architettura del sistema
Il legislatore ha disegnato un sistema misto per l'accesso alla prima fascia: una quota concorsuale (50% dei posti vacanti per cessazione, da coprire con concorso pubblico per titoli ed esami) e una quota riservata al transito interno dei dirigenti di seconda fascia ex art. 23, comma 1, TUPI (cinque anni di esercizio di funzioni dirigenziali generali senza incorrere in responsabilita dirigenziale). Esiste poi una quota residuale a tempo determinato ex art. 19, comma 4 e 6, per incarichi conferiti a soggetti esterni con specifica esperienza. L'equilibrio tra queste vie e delicato e oggetto di costanti aggiornamenti normativi.
Programmazione triennale dei posti
Il comma 1 impone alle amministrazioni un esercizio di programmazione: entro il 31 dicembre di ogni anno indicano, per il triennio successivo, il numero dei posti che si rendono vacanti per quiescenza e quelli da coprire con concorso. La pianificazione e fondamentale per evitare interim prolungati nei vertici amministrativi e per garantire continuita gestionale. Per il dirigente di seconda fascia interessato al transito e per il candidato esterno al concorso, l'analisi della programmazione e il primo passo per pianificare la propria carriera.
Selezione manageriale tramite societa private
Il comma 2 introduce un canale di accesso piu flessibile per posizioni che richiedano specifica esperienza, peculiare professionalita e attitudini manageriali, ed esclusivamente quando le ordinarie procedure di interpello non hanno dato esito soddisfacente. In tali casi l'amministrazione puo coinvolgere primarie societa di selezione di personale dirigenziale (head hunting); le candidature vengono poi valutate da una commissione indipendente composta anche da membri esterni. Si tratta di una concessione importante all'approccio HR del settore privato, ma rigorosamente limitata: non si applicano i limiti percentuali ex art. 19, comma 6, ma gli incarichi sono conferiti con contratti di diritto privato a termine non superiore a tre anni e non possono creare posizioni soprannumerarie.
Requisiti per il concorso
Il comma 3 individua due platee di candidati: (a) i dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni che abbiano maturato almeno cinque anni di servizio nei ruoli dirigenziali; (b) altri soggetti in possesso di titoli di studio e professionali individuati nei bandi di concorso, con riferimento alle specifiche esigenze dell'amministrazione e sulla base di criteri generali di equivalenza stabiliti con DPCM previo parere della Scuola nazionale dell'amministrazione e sentito il Ministro dell'istruzione. Le amministrazioni che bandiscono il concorso tengono particolare conto del personale di ruolo che ha esercitato per almeno cinque anni funzioni dirigenziali generali al loro interno e del personale UE che ha vinto pubblici concorsi delle istituzioni europee.
Le prove e la valutazione
Il comma 3-bis, di taglio metodologico, stabilisce che i concorsi prevedano prove scritte e orali finalizzate alla valutazione comparativa di capacita, attitudini e motivazioni, secondo metodologie e standard riconosciuti. La commissione e composta da professionisti esperti nella valutazione delle competenze dirigenziali, senza maggiori oneri. La logica e quella della selezione manageriale moderna: oltre alle conoscenze tecniche (verificate dalle prove scritte) si valutano leadership, capacita decisionale, gestione delle risorse, orientamento al risultato (assessment center).
La formazione propedeutica all'estero
Il comma 4 contiene una previsione caratteristica: i vincitori, prima del conferimento dell'incarico, devono svolgere un periodo di formazione presso uffici amministrativi di uno Stato UE o di un organismo comunitario/internazionale, secondo moduli definiti dalla Scuola nazionale dell'amministrazione. L'esperienza deve completarsi entro tre anni dalla conclusione del concorso. La ratio e duplice: arricchire la prospettiva del dirigente di prima fascia con un'esperienza internazionale e potenziare il network europeo della PA italiana ai livelli apicali.
Profili pratici e contenzioso
Il contenzioso sui concorsi per la prima fascia appartiene al giudice amministrativo ex art. 63, comma 4, TUPI. I motivi piu frequenti riguardano la composizione delle commissioni (incompatibilita, scarsa competenza specifica), i criteri di valutazione (eccessivamente generici), la valutazione comparativa (illogicita, parita di trattamento). Per i dirigenti di ruolo che aspirano al transito ex art. 23, comma 1, la giurisprudenza ha chiarito che la maturazione del requisito quinquennale costituisce diritto soggettivo al passaggio nei limiti dei posti disponibili e secondo i criteri di precedenza (data di maturazione, anzianita nella qualifica).
Pronunce della Corte Costituzionale
Sentenza n. 124/2019
Consulta la pronuncia su www.cortecostituzionale.itPrassi dell'Agenzia delle Entrate
Funzione Pubblica Dipartimento Funzione Pubblica — indirizzi su organizzazione e personale PA
Agenzia delle Entrate
Leggi il documento su www.funzionepubblica.gov.itGazzetta Ufficiale G.U. D.Lgs. 165/2001 — pubblicazione originaria
Agenzia delle Entrate
Leggi il documento su www.gazzettaufficiale.itDomande frequenti
Come si accede alla prima fascia dirigenziale nelle amministrazioni statali?
Per il 50% dei posti vacanti per cessazione tramite concorso pubblico per titoli ed esami; per il restante 50% tramite transito dei dirigenti di seconda fascia con cinque anni di funzioni dirigenziali generali.
Chi puo partecipare al concorso per dirigente di prima fascia?
I dirigenti di ruolo con almeno cinque anni di servizio nei ruoli dirigenziali e altri soggetti in possesso di titoli di studio e professionali individuati nel bando, secondo criteri di equivalenza stabiliti con DPCM.
Le PA possono ricorrere ad agenzie di selezione per reclutare dirigenti?
Si, ma solo per posizioni di alta specializzazione e quando l'interpello ordinario non ha dato esito; il rapporto e di diritto privato a termine non superiore a tre anni e non puo creare soprannumeri.
E obbligatorio un periodo di formazione all'estero per i nuovi dirigenti di prima fascia?
Si, i vincitori del concorso devono svolgere un periodo formativo presso PA di uno Stato UE o organismi internazionali, da completare entro tre anni dalla conclusione del concorso, secondo moduli SNA.
Cosa accade se l'amministrazione non bandisce i concorsi previsti?
L'inerzia espone a censure di legittimita: il dirigente di seconda fascia che ha maturato i requisiti puo agire davanti al giudice del lavoro per il transito e i candidati esterni davanti al TAR contro l'inadempimento.