In sintesi
- L'art. 29-bis TUPI istituisce la tabella di equiparazione fra livelli di inquadramento dei diversi comparti di contrattazione, per favorire i processi di mobilità intercompartimentale del personale pubblico.
- La tabella è definita con DPCM, su proposta del Ministro per la PA, di concerto con il MEF e previo parere della Conferenza unificata.
- Sentite le organizzazioni sindacali, l'atto è adottato senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
- L'equiparazione consente la mobilità tra comparti (ministeri, enti locali, sanità, scuola, università) che hanno strutture professionali e retributive eterogenee.
- La disposizione è strumentale alla razionalizzazione delle dotazioni organiche e alla valorizzazione del capitale umano della PA.
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Art. 29 bis D.Lgs. 165/2001 (TUPI) – Articolo
In vigore dal 9/5/2001
1. Al fine di favorire i processi di mobilità fra i comparti di contrattazione del personale delle pubbliche amministrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997 , sentite le Organizzazioni sindacali è definita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione. ((61))
Stesso numero, altri codici
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
L'articolo 29-bis del TUPI introduce uno strumento tecnico essenziale per il funzionamento del sistema di mobilità intercompartimentale nelle pubbliche amministrazioni: la tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi dei diversi comparti di contrattazione. La norma, di apparente complessità procedurale, ha un'incidenza operativa rilevante per qualunque processo di trasferimento di personale tra amministrazioni di comparti diversi.
Il problema dell'eterogeneità intercompartimentale
Il sistema della contrattazione collettiva pubblica si articola, ai sensi del CCNQ del 13 luglio 2016, in quattro comparti: Funzioni Centrali (ministeri, agenzie, enti pubblici non economici), Funzioni Locali (regioni ed enti locali), Sanità (SSN), Istruzione e Ricerca (scuola, università, ricerca, AFAM). Ogni comparto ha proprio CCNL con strutture professionali differenti: categorie diverse, aree diverse, denominazioni diverse, parametri retributivi non immediatamente comparabili.
Senza una tabella di equiparazione, la mobilità tra comparti diventa giuridicamente incerta: come trasferire un funzionario regionale di categoria D a un ministero? A quale area corrisponde un dirigente medico SSN che vuole transitare al MEF? L'art. 29-bis risolve questa criticità affidando al governo, sentite le parti sociali, la definizione di una tabella ufficiale di corrispondenza.
Procedura di adozione
L'iter di adozione della tabella è articolato e garantisce la partecipazione di tutti i soggetti istituzionali interessati:
L'adozione deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica: la tabella non può comportare incrementi retributivi automatici, ma solo l'allineamento dei profili professionali ai fini della mobilità.
Effetti pratici della tabella
La tabella, una volta adottata, è strumento di:
Rapporto con l'autonomia contrattuale
L'art. 29-bis presenta un delicato equilibrio con l'autonomia della contrattazione collettiva ex art. 40 TUPI. La tabella governativa non riscrive i CCNL, né modifica le declaratorie di area e di categoria. Si limita a stabilire una corrispondenza ai soli fini della mobilità: il dipendente trasferito mantiene il proprio inquadramento giuridico nel nuovo comparto secondo le tabelle, ma viene poi assoggettato integralmente al CCNL di destinazione.
Trattamento economico e fondo accessorio
Un aspetto pratico importante riguarda il trattamento accessorio: in caso di mobilità intercompartimentale, il dipendente perde il riferimento al fondo del comparto di origine. La giurisprudenza consolidata (Cass. Sezione Lavoro, in numerose pronunce) ha affermato il principio del riassorbimento della retribuzione individuale di anzianità, con eventuale assegno ad personam per il differenziale, a tutela della irriducibilità della retribuzione ex art. 2103 c.c..
Profili operativi per il datore di lavoro pubblico
L'articolo 29-bis è quindi strumento di flessibilità organizzativa al servizio della razionalizzazione del personale pubblico, in coerenza con l'obiettivo costituzionale di buon andamento ex art. 97 Cost..
Pronunce della Corte Costituzionale
Sentenza n. 124/2019
Consulta la pronuncia su www.cortecostituzionale.itPrassi dell'Agenzia delle Entrate
Funzione Pubblica Dipartimento Funzione Pubblica — indirizzi su organizzazione e personale PA
Agenzia delle Entrate
Leggi il documento su www.funzionepubblica.gov.itGazzetta Ufficiale G.U. D.Lgs. 165/2001 — pubblicazione originaria
Agenzia delle Entrate
Leggi il documento su www.gazzettaufficiale.itDomande frequenti
Cos'è la tabella di equiparazione ex art. 29-bis TUPI?
È un atto governativo che stabilisce la corrispondenza tra i livelli di inquadramento previsti dai CCNL dei diversi comparti di contrattazione pubblica (Funzioni Centrali, Funzioni Locali, Sanità, Istruzione e Ricerca). Serve a rendere giuridicamente possibili i processi di mobilità tra amministrazioni di comparti diversi, garantendo un inquadramento coerente del personale trasferito.
Come viene adottata la tabella di equiparazione tra comparti?
La tabella è definita con DPCM, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il MEF, previo parere della Conferenza unificata ex art. 8 d.lgs. 281/1997 e sentite le organizzazioni sindacali. L'atto è adottato senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e non modifica le declaratorie dei singoli CCNL.
La tabella di equiparazione comporta incrementi retributivi automatici?
No. La norma richiede espressamente l'invarianza finanziaria: la tabella stabilisce solo la corrispondenza tra livelli di inquadramento ai fini della mobilità. In caso di mobilità intercompartimentale il dipendente è poi assoggettato integralmente al CCNL del comparto di destinazione, con eventuale assegno ad personam riassorbibile per garantire l'irriducibilità della retribuzione.
A quali tipologie di mobilità si applica la tabella ex art. 29-bis?
Si applica alla mobilità volontaria ex art. 30 TUPI, alla mobilità obbligatoria ex artt. 33-34-bis (personale in disponibilità), ai comandi e distacchi ex art. 23-bis, nonché ai concorsi interni e alle progressioni che fanno riferimento a categorie di altri comparti. È strumento trasversale di flessibilità organizzativa nel pubblico impiego.
Cosa succede al trattamento accessorio del dipendente che si sposta tra comparti?
Il dipendente perde il riferimento al fondo del comparto di origine e viene assoggettato al sistema retributivo del comparto di destinazione. La giurisprudenza riconosce il principio del riassorbimento della retribuzione individuale di anzianità mediante assegno ad personam, a tutela della irriducibilità della retribuzione ex art. 2103 c.c. e dei principi generali del lavoro pubblico contrattualizzato.