- Le PA favoriscono esperienze del proprio personale presso istituzioni UE, organizzazioni internazionali e PA di altri Stati membri.
- Il distacco puo avvenire presso Parlamento, Consiglio, Commissione UE, agenzie europee e organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia.
- Funzione pubblica, politiche europee e Affari esteri coordinano banca dati candidati, aree prioritarie e formazione.
- Il trattamento economico puo essere a carico della PA di origine, di destinazione o ripartito; possibili rimborsi UE.
- E prevista un'indennita forfettaria omnicomprensiva per END senza indennita UE, nei limiti di spesa stanziati.
- L'esperienza all'estero resta a carico dell'amministrazione di provenienza e costituisce titolo preferenziale per posizioni successive.
Art. 32 D.Lgs. 165/2001 (TUPI) – Collegamento con le istituzioni internazionali, dell’Unione europea e di altri Stati. Esperti nazionali distaccati)
In vigore dal 9/5/2001
1. Le amministrazioni pubbliche favoriscono e incentivano le esperienze del proprio personale presso le istituzioni europee, le organizzazioni internazionali nonché gli Stati membri dell'Unione europea, gli Stati candidati all'adesione all'Unione e gli altri Stati con i quali l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione, ai sensi della lettera c), al fine di favorire lo scambio internazionale di esperienze amministrative e di rafforzare il collegamento tra le amministrazioni di provenienza e quelle di destinazione. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono essere destinati a prestare temporaneamente servizio presso: a) il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea, la Commissione europea, le altre istituzioni e gli altri organi dell'Unione europea, incluse le agenzie, prioritariamente in qualità di esperti nazionali distaccati; b) le organizzazioni e gli enti internazionali ai quali l'Italia aderisce; c) le amministrazioni pubbliche degli Stati membri dell'Unione europea, degli Stati candidati all'adesione all'Unione e di altri Stati con i quali l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione, a seguito di appositi accordi di reciprocità stipulati tra le amministrazioni interessate, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimenti della funzione pubblica e per le politiche europee e il Ministero degli affari esteri, d'intesa tra loro: a) coordinano la costituzione di una banca dati di potenziali candidati qualificati dal punto di vista delle competenze in materia europea o internazionale e delle conoscenze linguistiche; b) definiscono, d'intesa con le amministrazioni interessate, le aree di impiego prioritarie del personale da distaccare, con specifico riguardo agli esperti nazionali presso le istituzioni dell'Unione europea; c) promuovono la sensibilizzazione dei centri decisionali, le informazioni relative ai posti vacanti nelle istituzioni internazionali e dell'Unione europea e la formazione del personale, con specifico riguardo agli esperti nazionali presso le istituzioni dell'Unione.
3. Il trattamento economico degli esperti nazionali distaccati può essere a carico delle amministrazioni di provenienza, di quelle di destinazione o essere suddiviso tra esse, ovvero essere rimborsato in tutto o in parte allo Stato italiano dall'Unione europea o da un'organizzazione o ente internazionale. 3-bis Le pubbliche amministrazioni, nei casi in cui alle proprie unità di personale impiegate come esperti nazionali distaccati presso l'Unione europea non sono corrisposte dalle istituzioni, organi o agenzie europei interessati, sulla base di intese con gli stessi, le indennità di soggiorno, comunque denominate, previste dalla disciplina dell'Unione europea, possono corrispondere al predetto personale, per il periodo di effettiva assegnazione come esperti nazionali distaccati, una indennità forfettaria e omnicomprensiva, non pensionabile, destinata a sostenere le spese di soggiorno, di entità non superiore a quelle corrisposte dall'Unione europea per le medesime posizioni. A tal fine è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2022 e di 1.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2023 che costituisce il limite di spesa per l'erogazione della indennità di cui al presente comma.
4. Il personale che presta servizio temporaneo all'estero resta a tutti gli effetti dipendente dell'amministrazione di appartenenza. L'esperienza maturata all'estero costituisce titolo preferenziale per l'accesso a posizioni economiche superiori o a progressioni orizzontali e verticali di carriera all'interno dell'amministrazione pubblica ((ed è adeguatamente valorizzata, se di durata almeno biennale, nei bandi di concorso per l'accesso alla dirigenza, nonché nelle procedure di conferimento di incarichi dirigenziali qualora attinenti all'esperienza stessa)) .
Stesso numero, altri codici
- Art. 32 Codice Civile: Devoluzione dei beni con destinazione
- Articolo 32 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 32 Codice del Consumo: Sanzioni
- Articolo 32 Codice della Strada: Condotta delle acque
- Articolo 32 Codice di Procedura Civile: Cause di garanzia
- Articolo 32 Codice di Procedura Penale: Risoluzione del conflitto
L'art. 32 del TUPI disciplina il distacco internazionale del personale delle pubbliche amministrazioni e l'invio di esperti nazionali distaccati (END) presso istituzioni dell'Unione europea, organizzazioni internazionali e amministrazioni di altri Stati. Per il funzionario o dirigente che valuti un'esperienza all'estero - e per il datore pubblico che debba gestirla - la norma e la cornice giuridica essenziale, integrata da decreti attuativi e da convenzioni bilaterali specifiche.
Inquadramento e finalita
Il comma 1 enuncia un favore esplicito del legislatore per le esperienze internazionali del personale pubblico, viste come strumento di crescita professionale del singolo e di rafforzamento dei collegamenti istituzionali tra l'Italia e gli interlocutori europei e internazionali. La norma elenca le destinazioni ammissibili: (a) istituzioni e organi UE, agenzie comprese, prioritariamente come END; (b) organizzazioni ed enti internazionali ai quali l'Italia aderisce; (c) PA degli Stati membri UE, degli Stati candidati o di altri Stati con cui sussistano rapporti di collaborazione, in base ad accordi di reciprocita stipulati d'intesa con Affari esteri e Funzione Pubblica.
Il regime degli esperti nazionali distaccati (END)
La figura dell'END e regolata dalla normativa UE (decisione della Commissione del 12 novembre 2008 e successive modifiche): si tratta di un funzionario di amministrazione di Stato membro inviato presso un'istituzione UE per un periodo determinato (di norma due anni, prorogabili fino a quattro o sei) mantenendo lo status giuridico nazionale ma operando funzionalmente sotto le direttive dell'istituzione ospitante. Il vantaggio per il dipendente e la possibilita di acquisire competenze sulle politiche e procedure UE, mantenendo il legame con la PA di origine; per l'amministrazione e un investimento sulla formazione di personale qualificato e sul potenziamento dei canali informativi con Bruxelles.
Coordinamento istituzionale
Il comma 2 individua tre attori chiave: la Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica, il Dipartimento per le politiche europee e il Ministero degli affari esteri. Insieme costituiscono una banca dati di candidati qualificati (per competenze in materia europea o internazionale e conoscenze linguistiche), definiscono d'intesa con le PA le aree prioritarie di impiego del personale da distaccare, promuovono la diffusione di informazioni sui posti vacanti e organizzano la formazione specifica. Si tratta di un'architettura di coordinamento che mira a evitare frammentazione e duplicazioni, valorizzando il capitale umano gia disponibile nelle PA.
Trattamento economico
Il comma 3 disciplina il riparto degli oneri economici degli END: il trattamento puo essere a carico della PA di provenienza (soluzione classica), della PA di destinazione, ripartito tra le due o rimborsato in tutto o in parte allo Stato italiano dall'UE o dall'organizzazione internazionale. La pluralita di opzioni riflette la varieta delle prassi internazionali e la necessita di flessibilita finanziaria. Il comma 3-bis, introdotto recentemente, prevede un'indennita forfettaria omnicomprensiva non pensionabile a favore degli END presso l'UE qualora le istituzioni europee non eroghino direttamente le indennita di soggiorno: la spesa autorizzata e di 400.000 euro per il 2022 e 1.000.000 di euro a decorrere dal 2023, configurando un limite di spesa rigido.
Status giuridico durante il distacco
Il comma 4 contiene una regola di particolare importanza: il personale che presta servizio temporaneo all'estero resta a tutti gli effetti dipendente dell'amministrazione di appartenenza. Cio significa che il rapporto di servizio prosegue (anzianita, progressione di carriera, contribuzione previdenziale, sanita), pur essendo sospeso l'esercizio delle funzioni in Italia. La PA di origine mantiene quindi obblighi e poteri di natura datoriale, compresa la potesta disciplinare in concorso con l'autorita ospitante. L'esperienza maturata all'estero costituisce titolo preferenziale per l'accesso a posizioni richiedenti specifiche conoscenze europee o internazionali, anche all'interno della stessa PA.
Operativita
Per il funzionario interessato la procedura prevede tipicamente: candidatura tramite avviso UE (interesse posto vacante) o segnalazione tramite la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'UE; nulla osta della propria amministrazione; eventuale selezione interna se i candidati italiani sono piu di uno per il medesimo posto; decreto di distacco con definizione del trattamento economico. Per la PA datrice e essenziale predisporre regolamenti interni sui criteri di selezione, sulla valutazione delle competenze e sulla gestione del rapporto durante e dopo il rientro, valorizzando le esperienze acquisite anziche disperderle.
Pronunce della Corte Costituzionale
Sentenza n. 251/2017
Consulta la pronuncia su www.cortecostituzionale.itPrassi dell'Agenzia delle Entrate
Funzione Pubblica Dipartimento Funzione Pubblica — indirizzi su organizzazione e personale PA
Agenzia delle Entrate
Leggi il documento su www.funzionepubblica.gov.itGazzetta Ufficiale G.U. D.Lgs. 165/2001 — pubblicazione originaria
Agenzia delle Entrate
Leggi il documento su www.gazzettaufficiale.itDomande frequenti
Cos'e un esperto nazionale distaccato (END) presso l'UE?
E un dipendente di una PA dello Stato membro inviato per un periodo determinato presso un'istituzione UE, dove opera funzionalmente sotto le direttive dell'ospitante mantenendo lo status giuridico nazionale.
Chi paga lo stipendio del personale distaccato all'estero?
Dipende dall'accordo: l'onere puo restare a carico della PA di provenienza, transitare a quella di destinazione, essere ripartito o rimborsato dall'UE o dall'organizzazione internazionale.
Il periodo di distacco vale ai fini di anzianita e carriera?
Si, il dipendente resta a tutti gli effetti in servizio presso l'amministrazione di provenienza: anzianita, contribuzione e progressione di carriera proseguono regolarmente durante il distacco.
Spettano indennita aggiuntive al funzionario distaccato presso l'UE?
Possono spettare indennita di soggiorno previste dalla disciplina UE; se l'istituzione ospitante non le eroga, la PA italiana puo riconoscere un'indennita forfettaria omnicomprensiva non pensionabile nei limiti di legge.
L'esperienza maturata all'estero conta per le carriere future?
Si, costituisce titolo preferenziale per l'accesso a posizioni che richiedono specifiche conoscenze europee o internazionali, e puo essere valorizzata anche all'interno della stessa amministrazione di provenienza.