- L'art. 28 TUPI disciplina l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia nelle PA statali ed enti pubblici non economici.
- L'accesso avviene per corso-concorso selettivo bandito dalla SNA, per concorso indetto dalle singole amministrazioni o per concorso unico.
- I bandi definiscono ambiti di competenza e prevedono prove scritte e orali per valutare capacita, attitudini e motivazioni individuali.
- Almeno il 50% dei posti e riservato al corso-concorso SNA; quote sono riservate al personale interno con anzianita e titoli.
- Una quota fino al 15% e riservata al personale che gia ricopre incarichi dirigenziali ex art. 19, comma 6, TUPI.
- Un regolamento attuativo definisce percentuali, criteri di valutazione e modalita di selezione.
Art. 28 D.Lgs. 165/2001 (TUPI) – Accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia
In vigore dal 9/5/2001
1. ((L'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, per concorso indetto dalle singole amministrazioni ovvero per concorso unico ai sensi dell'articolo 35, comma 4-ter.))
1-bis. Nelle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza in aggiunta all'accertamento delle conoscenze delle materie disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 , i bandi definiscono gli ambiti di competenza da valutare e prevedono la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali, anche attraverso prove, scritte e orali, finalizzate alla loro osservazione e valutazione comparativa, definite secondo metodologie e standard riconosciuti.
1-ter. Fatta salva la percentuale non inferiore al 50 per cento dei posti da ricoprire, destinata al corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, ai fini di cui al comma 1, una quota non superiore al 30 per cento dei posti residui disponibili sulla base delle facoltà assunzionali autorizzate è riservata da ciascuna pubblica amministrazione al personale in servizio a tempo indeterminato, in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nell'area o categoria apicale. Il personale di cui al presente comma è selezionato attraverso procedure comparative bandite dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, che tengono conto della valutazione conseguita nell'attività svolta, dei titoli professionali, di studio o di specializzazione ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, e in particolar modo del possesso del dottorato di ricerca, nonché della tipologia degli incarichi rivestiti con particolare riguardo a quelli inerenti agli incarichi da conferire e sono volte ad assicurare la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali. Una quota non superiore al 15 per cento è altresì riservata al personale di cui al periodo precedente, in servizio a tempo indeterminato, che abbia ricoperto o ricopra l'incarico di livello dirigenziale di cui all' articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 . A tal fine, i bandi, che possono essere adottati anche dalle singole amministrazioni, definiscono gli ambiti di competenza da valutare e prevedono prove scritte e orali di esclusivo carattere esperienziale, finalizzate alla valutazione comparativa e definite secondo metodologie e standard riconosciuti. A questo scopo, sono nominati membri di commissione professionisti esperti nella valutazione dei suddetti ambiti di competenza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli enti di cui ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 .
2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 70 .
3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 70 .
4. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 70 .
5. Con regolamento emanato ai sensi dell' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro per la funzione pubblica sentita, per la parte relativa al corso-concorso, la ((Scuola nazionale dell'amministrazione)) , sono definiti: a) le percentuali, sul complesso dei posti di dirigente disponibili, riservate al concorso per esami, al corso-concorso; b) la percentuale di posti che possono essere riservati al personale di ciascuna amministrazione che indice i concorsi pubblici per esami; c) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici; d) le modalità di svolgimento delle selezioni, prevedendo anche la valutazione delle esperienze di servizio professionali maturate nonché, nella fase di prima applicazione del concorso di cui al comma 2, una riserva di posti non superiore al 30 per cento per il personale appartenente da almeno quindici anni alla qualifica apicale, comunque denominata, della carriera direttiva; e) l'ammontare delle borse di studio per i partecipanti al corso-concorso.
6. I vincitori dei concorsi di cui al comma 2, anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale, frequentano un ciclo di attività formative organizzato dalla ((Scuola nazionale dell'amministrazione)) e disciplinato ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287 . Tale ciclo può comprendere anche l'applicazione presso amministrazioni italiane e straniere, enti o organismi internazionali, istituti o aziende pubbliche o private. Il medesimo ciclo formativo, di durata non superiore a dodici mesi, può svolgersi anche in collaborazione con istituti universitari italiani o stranieri, ovvero primarie istituzioni formative pubbliche o private.
7. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 70 .
7-bis. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 70 .
8. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso alle qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
9. Per le finalità di cui al presente articolo, è attribuito alla ((Scuola nazionale dell'amministrazione)) un ulteriore contributo di 1.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno
2002. 10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9, pari a 1.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Stesso numero, altri codici
- Art. 28 Codice Civile: Trasformazione delle fondazioni
- Articolo 28 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 28 Codice del Consumo: Ambito di applicazione
- Articolo 28 Codice della Strada: Obblighi dei concessionari di determinati servizi
- Articolo 28 Codice di Procedura Civile: Foro stabilito per accordo delle parti
- Articolo 28 Codice di Procedura Penale: Casi di conflitto
L'art. 28 del TUPI disciplina il reclutamento della dirigenza di seconda fascia nelle amministrazioni statali e negli enti pubblici non economici. La dirigenza pubblica di seconda fascia rappresenta il livello operativo di guida degli uffici (i dirigenti generali sono di prima fascia, art. 23 TUPI): da essi dipende l'attuazione concreta degli indirizzi politici e la gestione delle strutture. La norma e stata oggetto di una stratificazione legislativa che riflette la difficolta del legislatore di trovare un equilibrio tra accesso esterno (concorso pubblico), valorizzazione interna (riserva al personale gia in servizio) e qualita della selezione.
Inquadramento normativo e ratio
Il principio costituzionale dell'accesso per concorso (art. 97 Cost.) si applica integralmente alla dirigenza pubblica, ma la sua attuazione richiede aggiustamenti: i requisiti culturali e professionali sono piu elevati, la valutazione delle attitudini manageriali ha peso maggiore, e l'amministrazione ha interesse a valorizzare anche le competenze maturate dai propri dipendenti senior. La norma e stata profondamente modificata dal D.L. 9 giugno 2021, n. 80 (decreto reclutamento), che ha ridisegnato il sistema in chiave PNRR.
Le tre vie di accesso (comma 1)
L'accesso alla seconda fascia avviene per: i) corso-concorso selettivo bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA), con un percorso formativo intensivo a valle di una selezione iniziale, che termina con l'assunzione del vincitore; ii) concorso indetto dalle singole amministrazioni, basato sulla competenza specifica del comparto; iii) concorso unico ai sensi dell'art. 35, comma 4-ter, TUPI, gestito dalla Commissione RIPAM per piu amministrazioni. La pluralita delle vie risponde a esigenze diverse: la SNA forma profili generalisti di alto livello; i concorsi delle singole PA selezionano profili specialistici (es. tecnici per ministeri specifici); il concorso unico ottimizza i costi.
Il bando e l'accertamento delle competenze (comma 1-bis)
Il bando, oltre alle conoscenze (DPR 487/1994), deve definire gli ambiti di competenza da valutare e prevedere prove scritte e orali finalizzate all'osservazione e valutazione comparativa di capacita, attitudini e motivazioni. Si tratta della stessa filosofia introdotta per i concorsi non dirigenziali (art. 35-quater): dal «sapere» alle «competenze», con tecniche di assessment piu sofisticate (case study, esercitazioni manageriali, prove psico-attitudinali).
Riserva al personale interno (comma 1-ter)
Il comma 1-ter contiene il punto piu delicato della norma: fatta salva la percentuale non inferiore al 50% dei posti da ricoprire, destinata al corso-concorso SNA, una quota non superiore al 30% dei posti residui e riservata al personale in servizio a tempo indeterminato che possieda i titoli di studio richiesti e abbia maturato almeno cinque anni di servizio nell'area o categoria apicale. La selezione di tale quota e gestita dalla SNA con procedure comparative che valorizzano la valutazione, i titoli professionali e di studio (con particolare rilievo al dottorato di ricerca) e la tipologia degli incarichi rivestiti. Una ulteriore quota non superiore al 15% e riservata al personale interno gia titolare di incarichi dirigenziali ex art. 19, comma 6, TUPI (dirigenti a contratto): si tratta dei cd. «dirigenti a tempo determinato», che possono cosi stabilizzarsi previa selezione comparativa.
Operativita pratica
La complessita del meccanismo impone agli interessati una lettura attenta dei bandi. Il candidato esterno (corso-concorso SNA) deve possedere i requisiti di legge (titoli di studio, eta, idoneita), prepararsi a prove molto selettive di carattere generalista, e sostenere il corso formativo. Il candidato interno (riserva 30%) deve verificare l'anzianita nell'area apicale e i titoli posseduti. La SNA, organo qualificato di selezione, gestisce le procedure secondo metodologie consolidate (assessment center, prove esperienziali). I componenti delle commissioni includono professionisti esperti nei diversi ambiti di competenza, secondo il principio di nomina basata sulla competenza.
Regolamento attuativo (comma 5)
Il comma 5 rinvia a un regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, L. 400/1988, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e sentita la SNA per la parte sul corso-concorso. Il regolamento definisce: percentuali sul complesso dei posti disponibili riservate al concorso per esami e al corso-concorso; percentuali riservate al personale di ciascuna amministrazione che indice concorsi propri; criteri puntuali di valutazione e di selezione. Il regolamento e strumento di flessibilita che consente al sistema di adattarsi a fabbisogni mutevoli senza modificare la legge primaria.
Profili operativi e responsabilita
Per le PA che bandiscono concorsi dirigenziali, i rischi tipici sono: i) errata individuazione delle competenze (con prove non pertinenti); ii) violazione delle quote di riserva (con annullamento giurisdizionale); iii) motivazioni inadeguate sulla scelta dei requisiti professionali. La giurisprudenza amministrativa controlla con rigore il rispetto delle proporzioni e la coerenza tra profilo e prove. Il dirigente che approva un bando viziato risponde ex art. 21 TUPI e per il danno erariale derivante dall'eventuale rifacimento della procedura.
Pronunce della Corte Costituzionale
Sentenza n. 124/2019
Consulta la pronuncia su www.cortecostituzionale.itPrassi dell'Agenzia delle Entrate
Funzione Pubblica Dipartimento Funzione Pubblica — indirizzi su organizzazione e personale PA
Agenzia delle Entrate
Leggi il documento su www.funzionepubblica.gov.itGazzetta Ufficiale G.U. D.Lgs. 165/2001 — pubblicazione originaria
Agenzia delle Entrate
Leggi il documento su www.gazzettaufficiale.itDomande frequenti
Come si accede alla dirigenza di seconda fascia?
Tre vie: corso-concorso selettivo bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, concorso indetto dalla singola amministrazione, oppure concorso unico ai sensi dell'art. 35, comma 4-ter, TUPI gestito dalla Commissione RIPAM.
Quanti posti sono riservati al corso-concorso della SNA?
Almeno il 50% dei posti da ricoprire e destinato al corso-concorso bandito dalla SNA. Il restante 50% si ripartisce tra concorsi pubblici per esami e quote riservate al personale interno qualificato.
Il personale interno ha diritto a una riserva?
Si. Fino al 30% dei posti residui e riservato al personale a tempo indeterminato in possesso dei requisiti di studio e di almeno cinque anni di servizio nell'area o categoria apicale, mediante procedure comparative gestite dalla SNA.
Cosa accade ai dirigenti ex art. 19, comma 6?
Una quota fino al 15% dei posti e riservata a chi ha ricoperto o ricopre incarichi dirigenziali a contratto ex art. 19, comma 6, TUPI. La selezione avviene tramite prove di carattere esperienziale finalizzate a valutare le competenze maturate.
Cosa devono contenere i bandi di concorso dirigenziale?
Oltre all'accertamento delle conoscenze ex DPR 487/1994, devono definire gli ambiti di competenza da valutare e prevedere prove scritte e orali finalizzate alla valutazione comparativa di capacita, attitudini e motivazioni individuali.