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Art. 28 CCII – Trasferimento del centro degli interessi principali
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. Il trasferimento del centro degli interessi principali non rileva ai fini della competenza quando è intervenuto nell’anno antecedente al deposito della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza o di apertura della liquidazione giudiziale o controllata.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Ratio e inquadramento normativo
L’art. 28 CCII introduce una regola di irrilevanza del trasferimento del centro degli interessi principali (COMI) quando tale trasferimento è avvenuto nel corso dell’anno antecedente al deposito della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza ovvero alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata. La disposizione, collocata nel medesimo Capo II del Titolo III in cui si trova l’art. 27, ha natura squisitamente processuale e risponde a un’esigenza di certezza e stabilità della competenza giurisdizionale nelle procedure concorsuali.
Il legislatore del CCII ha recepito, adattandolo al piano interno, un principio già noto al diritto europeo dell’insolvenza: l’art. 3, paragrafo 1, secondo periodo, del Regolamento UE 848/2015 prevede anch'esso che «se il centro degli interessi principali di una società o persona giuridica è stato trasferito in un altro Stato membro nei tre mesi precedenti alla richiesta di apertura della procedura d'insolvenza, è competente il giudice dello Stato membro in cui si trovava il centro degli interessi principali». Il termine triennale europeo è tuttavia più lungo di quello annuale stabilito dall’art. 28 CCII, soluzione che riflette la diversa ampiezza territoriale e la tradizione processuale interna.
La nozione di «trasferimento» rilevante
La disposizione fa riferimento al trasferimento del COMI «quando è intervenuto nell’anno antecedente al deposito della domanda». La dottrina prevalente ritiene che l’anno si calcoli con riferimento alla data di deposito della domanda introduttiva, non alla data di apertura formale della procedura, che può essere successiva all’udienza di trattazione.
Per «trasferimento» si intende qualsiasi mutamento formale o sostanziale della sede che comporti il trasferimento del COMI da un circondario (o da una circoscrizione di sezione specializzata) a un altro. Rileva dunque sia il trasferimento della sede legale nel registro delle imprese sia, ove la sede legale diverga dalla sede effettiva, il trasferimento della sede effettiva dell’attività abituale. Il caso classico è quello della società che, in prossimità dello stato di crisi conclamata, procede a una variazione dell’indirizzo della sede sociale per spostare il proprio foro da un tribunale ritenuto «rigoroso» a uno considerato più favorevole alle soluzioni concordatarie.
Natura della presunzione e onere della prova
L’art. 28 CCII non richiede che il tribunale accerti un intento fraudolento o elusivo in capo al debitore. La norma opera come una presunzione assoluta di irrilevanza del trasferimento: qualunque sia la causa o la motivazione del mutamento del COMI, anche genuinamente commerciale, esso non incide sulla competenza se intervenuto nell’anno antecedente alla domanda. Questa scelta legislativa, condivisibile in termini di certezza del diritto, può produrre effetti potenzialmente inconvenienti quando il trasferimento sia stato reale e giustificato da ragioni imprenditoriali (es. fusione per incorporazione, trasferimento della direzione operativa), ma l’orientamento prevalente in dottrina ritiene preferibile la semplicità applicativa della regola automatica rispetto a una valutazione caso per caso dell’intento elusivo.
Il tribunale adito, quello del COMI originario, mantiene dunque la propria competenza e non può rimettere gli atti al tribunale del luogo della nuova sede se il trasferimento è avvenuto nell’anno antecedente. Qualora invece il trasferimento sia anteriore all’anno, la competenza si radica ordinariamente nel nuovo COMI ai sensi dell’art. 27 CCII.
Applicazione pratica: esempi
Si consideri Caio, amministratore unico di una S.r.l. con sede a Napoli che, accortosi dello stato di crisi nel gennaio 2024, trasferisce la sede legale a Milano nel marzo 2024 e deposita una domanda di concordato preventivo nel novembre 2024. Poiché il trasferimento è avvenuto nell’anno antecedente al deposito, la competenza resta al Tribunale di Napoli per effetto dell’art. 28 CCII, indipendentemente dalla registrazione milanese.
Diversamente, se la medesima S.r.l. avesse trasferito la sede a Milano nel dicembre 2022 e depositato la domanda nel gennaio 2024, il trasferimento sarebbe anteriore all’anno e la competenza spetterebbe al Tribunale di Milano, tenuto conto del COMI attuale al momento del deposito.
Coordinamento con l’art. 27 e con la disciplina dei gruppi
L’art. 28 si applica in combinato con l’art. 27: una volta verificato che il trasferimento è avvenuto nell’anno antecedente, la competenza si determina sulla base del COMI antecedente al trasferimento, seguendo le medesime regole presuntive del comma 3 dell’art. 27. Nel caso di gruppi di rilevante dimensione, il tema assume peculiare rilievo in quanto la procedura di gruppo (art. 284 ss. CCII) presuppone la corretta individuazione dei rispettivi COMI di ciascuna impresa del gruppo: un trasferimento coordinato di più sedi sociali nell’anno precedente potrebbe in teoria incidere sulla concentrazione della procedura di gruppo davanti alle sezioni specializzate, ma l’art. 28 neutralizza anche tale rischio.
Domande frequenti
Se una società sposta la sede a Roma sei mesi prima di depositare il concordato, quale tribunale è competente?
Il tribunale della sede originaria, perché il trasferimento del COMI intervenuto nell’anno antecedente al deposito è irrilevante ai fini della competenza ai sensi dell’art. 28 CCII.
L’art. 28 CCII richiede la prova di un intento fraudolento per neutralizzare il trasferimento del COMI?
No. La norma opera come presunzione assoluta: qualunque trasferimento del COMI nell’anno precedente alla domanda è irrilevante, indipendentemente dalle motivazioni del debitore.
Quale termine temporale fissa l’art. 28 per la neutralizzazione del trasferimento del COMI?
Un anno antecedente al deposito della domanda di accesso allo strumento di regolazione della crisi o alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale o controllata.
L’art. 28 si applica anche alla liquidazione controllata del consumatore?
Sì. Il testo fa riferimento alla «liquidazione giudiziale o controllata», includendo espressamente la liquidazione controllata accessibile anche al debitore non imprenditore ai sensi degli artt. 268 ss. CCII.