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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 29 CCII – Incompetenza

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. Il tribunale decide con ordinanza quando dichiara l’incompetenza. L’ordinanza è trasmessa in copia al tribunale dichiarato competente, unitamente agli atti del procedimento.

2. Il tribunale dichiarato competente, se non richiede d’ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell’articolo 45 del codice di procedura civile, dispone la prosecuzione del procedimento pendente, dandone comunicazione alle parti.

3. Quando l’incompetenza è dichiarata all’esito del giudizio di cui all’articolo 51, il reclamo, per le questioni diverse dalla competenza, è riassunto, a norma dell’articolo 50 del codice di procedura civile, dinanzi alla corte di appello competente.

In sintesi

  • Il tribunale che si dichiara incompetente provvede con ordinanza, non con sentenza, e trasmette gli atti al tribunale dichiarato competente.
  • Il tribunale ricevente può proseguire il procedimento o richiedere d'ufficio il regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c., rimettendo la questione alla Corte di cassazione.
  • Se l’incompetenza emerge all’esito del giudizio sul reclamo ex art. 51 CCII, il reclamo è riassunto davanti alla corte d'appello competente per le questioni diverse dalla sola competenza, applicando l’art. 50 c.p.c.
  • La disciplina privilegia la continuità del procedimento e la celerità della decisione, evitando la perdita degli atti già compiuti grazie al coordinamento con l’art. 31 CCII.
Funzione della norma nel sistema CCII

L’art. 29 CCII disciplina le conseguenze processuali della dichiarazione di incompetenza da parte del tribunale adito, stabilendo un meccanismo di trasmissione degli atti fondato sulla forma dell’ordinanza e articolato in due scenari: quello ordinario (comma 1 e 2) e quello speciale in cui l’incompetenza emerge in sede di reclamo ex art. 51 CCII (comma 3). La disposizione si raccorda strettamente con l’art. 31 CCII, che garantisce la salvezza degli effetti degli atti compiuti davanti al giudice incompetente, e con l’art. 30 CCII, che regola il conflitto positivo di competenza.

Il legislatore ha scelto deliberatamente la forma dell'ordinanza, anziché della sentenza, per evitare le rigidità proprie dei provvedimenti decisori definitivi e per consentire una rapida prosecuzione del procedimento. L’ordinanza che dichiara l’incompetenza non è impugnabile in via autonoma mediante appello o ricorso per cassazione, ma può essere oggetto di regolamento di competenza d'ufficio ai sensi dell’art. 45 c.p.c., rimesso alla facoltà del tribunale dichiarato competente.

Il procedimento di trasmissione degli atti (commi 1 e 2)

Ai sensi del comma 1, una volta pronunciata l’ordinanza di incompetenza, il tribunale adito trasmette d'ufficio al tribunale dichiarato competente una copia dell’ordinanza unitamente a tutti gli atti del procedimento. La trasmissione avviene automaticamente, senza necessità di riassunzione da parte delle parti, il che distingue questo meccanismo dal regime ordinario della riassunzione davanti al giudice competente previsto dall’art. 50 c.p.c. per i giudizi civili ordinari.

Il tribunale dichiarato competente, ai sensi del comma 2, si trova davanti a un’alternativa: o prosegue il procedimento, dandone comunicazione alle parti, ovvero richiede d'ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell’art. 45 c.p.c. La richiesta di regolamento è particolarmente utile quando il tribunale ricevente ritenga di non essere a sua volta competente, evitando così un potenziale conflitto negativo di competenza che comporterebbe ulteriori rallentamenti. La Corte di Cassazione, investita del regolamento, designa il tribunale competente con efficacia vincolante.

La comunicazione alle parti della decisione di proseguire il procedimento assolve una funzione di garanzia del contraddittorio: consente ai creditori, al debitore e a eventuali terzi intervenuti di essere informati del nuovo foro e di presentarsi avanti ad esso senza pregiudizio per i diritti già acquisiti.

Il caso speciale del reclamo ex art. 51 CCII (comma 3)

Il comma 3 disciplina l’ipotesi in cui la questione di incompetenza non venga rilevata in primo grado ma emerga nell’ambito del giudizio di reclamo previsto dall’art. 51 CCII, che costituisce il mezzo di impugnazione tipico avverso i provvedimenti del tribunale nelle procedure di regolazione della crisi. In questa evenienza, l’art. 29, comma 3, prevede che il reclamo, per le questioni diverse dalla competenza, sia riassunto a norma dell’art. 50 c.p.c. davanti alla corte d'appello competente. La riassunzione deve avvenire nel termine perentorio di tre mesi dalla dichiarazione di incompetenza, termine stabilito dall’art. 50 c.p.c. per evitare che il procedimento si estingua.

La tecnica di coordinamento tra il giudizio di reclamo e la questione di competenza evidenzia la complessità del sistema: la corte d'appello che si pronuncia sull’incompetenza del tribunale a quo non può travolgere l’intero procedimento, ma deve salvaguardare le questioni di merito già istruite, rimettendo soltanto il reclamo alla corte territorialmente competente per le questioni diverse dalla competenza stessa.

Rapporto con il regime dell’incompetenza del giudice civile ordinario

Il meccanismo dell’art. 29 CCII si discosta in modo significativo dal regime ordinario del codice di procedura civile, nel quale l’incompetenza per materia e per territorio derogabile è rilevabile dalla parte nella comparsa di risposta o dal giudice nella prima udienza (artt. 38-39 c.p.c.), e la translatio iudicii richiede la riassunzione ad opera della parte interessata entro un termine perentorio. Nel CCII, invece, la trasmissione degli atti avviene d'ufficio, sottraendo alla parte l’onere di riassumere e riducendo il rischio di estinzione del procedimento per inerzia. Questa soluzione è coerente con la natura officiosa di molti atti delle procedure concorsuali e con l’esigenza di celerità che connota la gestione della crisi d'impresa.

Domande frequenti

Con quale provvedimento il tribunale dichiara la propria incompetenza nelle procedure CCII?

Con ordinanza, non con sentenza. L’ordinanza è trasmessa unitamente agli atti al tribunale dichiarato competente, senza necessità di riassunzione da parte delle parti (art. 29, comma 1, CCII).

Il tribunale che riceve gli atti deve sempre proseguire il procedimento?

No. Può proseguire il procedimento dandone comunicazione alle parti, oppure richiedere d'ufficio il regolamento di competenza alla Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 45 c.p.c. (art. 29, comma 2, CCII).

Cosa accade se l’incompetenza viene rilevata in sede di reclamo ex art. 51 CCII?

Il reclamo, per le questioni diverse dalla competenza, è riassunto davanti alla corte d'appello competente ai sensi dell’art. 50 c.p.c., nel termine perentorio di tre mesi (art. 29, comma 3, CCII).

Gli atti compiuti davanti al tribunale incompetente perdono efficacia a seguito della trasmissione?

No. L’art. 31 CCII garantisce la salvezza di tutti gli effetti degli atti compiuti davanti al giudice incompetente, evitando che il trasferimento del procedimento vanifichi misure già adottate.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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