Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Leggere un contratto per quello che non contiene è spesso più utile che leggerlo per quello che contiene. Il CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027 firmato il 1° luglio 2026 è un testo di trentadue pagine, diciotto articoli e diciotto tabelle, e in queste pagine non c’è nulla su orario, ferie, permessi, mobilità, procedimento disciplinare, welfare. Non è una dimenticanza: è una scelta dichiarata, che il contratto motiva in due punti precisi.

La dichiarazione di parzialità

Questo contratto è già in vigore. A differenza dei rinnovi di Sanità, Funzioni Centrali e Funzioni Locali — fermi allo stadio di ipotesi — qui la sottoscrizione definitiva è avvenuta il 1° luglio 2026. L’art. 2, comma 4 impone alle amministrazioni di applicare gli istituti economici «vincolati ed automatici» entro 30 giorni dalla stipulazione: gli aumenti e gli arretrati dovevano quindi entrare in pagamento entro il 31 luglio 2026.

Il titolo stesso del documento — «CCNL anticipazione economica comparto Istruzione e Ricerca 2025-2027» — annuncia l’impostazione. L’art. 2, comma 1 la formalizza:

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«Ferma restando l’unicità del contratto collettivo nazionale di lavoro, il presente contratto regola alcuni aspetti del trattamento economico relativi al CCNL triennio 2025-2027, di cui fa parte integrante. Il negoziato, pertanto, proseguirà con riguardo agli ulteriori aspetti del trattamento economico e a tutte le materie oggetto della trattativa.»

Due elementi meritano attenzione. Il primo: il contratto «fa parte integrante» del CCNL del triennio, non ne costituisce un rinnovo autonomo. Il secondo: restano aperti anche «ulteriori aspetti del trattamento economico», non solo la parte normativa. Le tabelle firmate non esauriscono quindi la materia retributiva.

L’elenco della dichiarazione congiunta

In calce al testo, la dichiarazione congiunta n. 1 è più esplicita dell’articolato ed elenca ciò che resta da fare:

«Le parti si danno atto che con la firma del presente CCNL, che si configura come anticipazione dei benefici economici relativi al triennio 2025-2027, non si considera concluso il negoziato relativo al triennio 2025-2027 che, pertanto, prosegue per gli aspetti relativi alla disciplina delle relazioni sindacali e del rapporto di lavoro di tutto il personale, ivi incluso quello delle AOU, anche con riguardo alla tutela legale del personale che subisce aggressioni nei luoghi di lavoro, nonché in ordine all’utilizzo di risorse aggiuntive eventualmente destinate da norme di legge alla contrattazione collettiva nazionale del presente triennio contrattuale.»

Il riferimento alla tutela legale del personale che subisce aggressioni è il più significativo: è la materia su cui il parallelo rinnovo del comparto Sanità ha invece introdotto una disciplina compiuta, con patrocinio legale e supporto psicologico. Nell’Istruzione e Ricerca la questione resta aperta.

Che cosa si applica nel frattempo

L’art. 1, comma 12 risolve il problema della disciplina applicabile: per quanto non espressamente previsto continuano a trovare applicazione, nei limiti del d.lgs. 165 del 2001, i CCNL dei precedenti comparti e del comparto Istruzione e Ricerca, oltre alle norme di settore, ove compatibili.

Quadro delle fonti applicabili dopo la firma del 1° luglio 2026.
Materia Fonte applicabile
Trattamento economico fondamentale 2025-2027 CCNL 1° luglio 2026 (questo contratto)
Orario, ferie, permessi, malattia, congedi CCNL 23 dicembre 2025 (triennio 2022-2024)
Lavoro agile e diritto alla disconnessione Art. 14 CCNL 18 gennaio 2024, con il comma 3-bis aggiunto dall’art. 3
Ordinamento professionale e aree CCNL 18 gennaio 2024 e CCNL 23 dicembre 2025
Straordinario nelle università Art. 11 di questo contratto, che disapplica l’art. 23 del CCNL 23 dicembre 2025
Relazioni sindacali CCNL 23 dicembre 2025, in attesa del negoziato

L’unica novità normativa

Fa eccezione, come si è detto, l’art. 3, che aggiunge un comma 3-bis all’art. 14 del CCNL 18 gennaio 2024 in materia di buono pasto nelle giornate di lavoro agile, per università ed enti di ricerca. È l’unico punto in cui le parti hanno ritenuto di non attendere la chiusura della trattativa.

La partita irrisolta delle risorse 2019-2021 della ricerca

La dichiarazione congiunta si chiude con un impegno che viene da lontano: le parti «condividono l’esigenza di proseguire le attività volte ad acquisire adeguati indirizzi in ordine alle risorse del triennio 2019/2021 settore ricerca di cui alla dichiarazione congiunta n. 4 del CCNL 23 dicembre 2025».

Si tratta quindi di una questione già rinviata una volta, dal contratto precedente a questo, e ora rinviata di nuovo. Riguarda risorse di un triennio chiuso da anni e non ancora destinate.

Che cosa aspettarsi

Il contratto non fissa un termine per la chiusura del negoziato sulla parte normativa. La circostanza che la parte economica sia stata anticipata suggerisce però una lettura: le risorse erano disponibili e le parti hanno preferito renderle esigibili subito, separandole da una trattativa normativa evidentemente più complessa. Nell’attesa, chi cerca la disciplina di un istituto non economico deve continuare a guardare al CCNL 23 dicembre 2025.

Le fonti da consultare

Domande frequenti

Il CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027 è completo?

No. Regola solo la parte economica fondamentale. L’art. 2, comma 1 e la dichiarazione congiunta finale dichiarano espressamente che il negoziato prosegue sulla disciplina delle relazioni sindacali, sul rapporto di lavoro di tutto il personale — comprese le aziende ospedaliero-universitarie — e sulla tutela legale di chi subisce aggressioni.

Quale contratto si applica per ferie, permessi e malattia?

Il CCNL 23 dicembre 2025, che ha definito il triennio 2022-2024. L’art. 1, comma 12 del nuovo contratto dispone che per quanto non espressamente previsto continuino ad applicarsi i CCNL precedenti, ove compatibili.

È prevista la tutela legale in caso di aggressione?

Non ancora. La dichiarazione congiunta la elenca fra le materie del negoziato ancora aperto. Il parallelo rinnovo del comparto Sanità ha invece già disciplinato patrocinio legale e supporto al personale aggredito.

Resta ancora qualcosa da negoziare sul piano economico?

Sì. L’art. 2, comma 1 parla di «ulteriori aspetti del trattamento economico», e la dichiarazione congiunta richiama l’utilizzo di eventuali risorse aggiuntive destinate da norme di legge e le risorse del triennio 2019-2021 del settore ricerca.

Risorse correlate

I contenuti hanno finalità divulgativa e riportano il testo del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca 2025-2027 (parte economica) sottoscritto in via definitiva all’ARAN il 1° luglio 2026. Il negoziato sulla parte normativa prosegue: le materie non trattate restano regolate dal CCNL 23 dicembre 2025. Per la propria posizione individuale si raccomanda di verificare il cedolino e di rivolgersi alla segreteria amministrativa o alla propria organizzazione sindacale.

In sintesi

  • Il contratto del 1° luglio 2026 si autodefinisce anticipazione economica e regola solo «alcuni aspetti del trattamento economico».
  • L’art. 2, comma 1 dichiara espressamente che il negoziato prosegue su tutte le altre materie.
  • Restano aperti: relazioni sindacali, disciplina del rapporto di lavoro di tutto il personale (comprese le AOU), tutela legale di chi subisce aggressioni.
  • Fino alla chiusura si applica il CCNL 23 dicembre 2025, che ha definito il triennio 2022-2024.
  • Le parti si impegnano inoltre a definire le risorse del triennio 2019-2021 per il settore ricerca.

Domande frequenti

Il CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027 è completo?

No. Regola solo la parte economica fondamentale. L’art. 2, comma 1 e la dichiarazione congiunta finale dichiarano espressamente che il negoziato prosegue sulla disciplina delle relazioni sindacali, sul rapporto di lavoro di tutto il personale — comprese le aziende ospedaliero-universitarie — e sulla tutela legale di chi subisce aggressioni.

Quale contratto si applica per ferie, permessi e malattia?

Il CCNL 23 dicembre 2025, che ha definito il triennio 2022-2024. L’art. 1, comma 12 del nuovo contratto dispone che per quanto non espressamente previsto continuino ad applicarsi i CCNL precedenti, ove compatibili.

È prevista la tutela legale in caso di aggressione?

Non ancora. La dichiarazione congiunta la elenca fra le materie del negoziato ancora aperto. Il parallelo rinnovo del comparto Sanità ha invece già disciplinato patrocinio legale e supporto al personale aggredito.

Resta ancora qualcosa da negoziare sul piano economico?

Sì. L’art. 2, comma 1 parla di «ulteriori aspetti del trattamento economico», e la dichiarazione congiunta richiama l’utilizzo di eventuali risorse aggiuntive destinate da norme di legge e le risorse del triennio 2019-2021 del settore ricerca.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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