Autore: Andrea Marton

  • Art. 61 bis T.U.B. — Ulteriori disposizioni applicabili alle societa’ di partecipazione finanziaria

    Art. 61 bis T.U.B. — Ulteriori disposizioni applicabili alle societa’ di partecipazione finanziaria

    Art. 61 bis T.U.B. – Ulteriori disposizioni applicabili alle societa’ di partecipazione finanziaria e di partecipazione finanziaria mista capogruppo.

    In vigore dal 09/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

    “1. Salvo quanto previsto dal presente articolo, alle societa’ di partecipazione finanziaria e alle societa’ di partecipazione finanziaria mista capogruppo si applica l’articolo 57-bis. Si applica altresi’ l’articolo 58-bis.

    2. Nei casi indicati all’articolo 60, comma 2, lettera b), l’autorizzazione di cui all’articolo 57-bis, comma 1, e’ rilasciata dalla Banca d’Italia, in qualita’ di autorita’ di vigilanza su base consolidata. La Banca d’Italia trasmette tempestivamente copia dell’istanza di autorizzazione, nonche’ le proprie valutazioni, all’autorita’ competente dello Stato dell’Unione europea in cui ha sede legale la societa’ di partecipazione finanziaria o la societa’ di partecipazione finanziaria mista, se diverso dall’Italia. Si applica quanto previsto dall’articolo 60-bis, comma 10, in quanto compatibile.

    3. La comunicazione di cui all’articolo 57-bis, comma 6, e’ trasmessa alla Banca d’Italia e, a seconda dei casi, alla diversa autorita’ competente per la vigilanza consolidata o con l’autorita’ competente dello Stato dell’Unione europea in cui ha sede legale la societa’ di partecipazione finanziaria o la societa’ di partecipazione finanziaria mista.

    4. La Banca d’Italia autorizza:

    a) le fusioni nelle quali la societa’ incorporante e’ una societa’ di partecipazione finanziaria o una societa’ di partecipazione finanziaria mista capogruppo avente sede legale in Italia;

    b) le scissioni nelle quali la societa’ scissa e’ una societa’ di partecipazione finanziaria o una societa’ di partecipazione finanziaria mista capogruppo avente sede legale in Italia.

    5. Nei casi di cui al comma 4 si applica l’articolo 57, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater.

    6. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, alle fusioni e alle scissioni alle quali prendono parte societa’ di partecipazione finanziaria o societa’ di partecipazione finanziaria mista capogruppo si applica l’articolo 57, commi 2, 3, 4 e 4-bis.

    7. La Banca d’Italia adotta disposizioni attuative del comma 2, con particolare riguardo alla procedura di autorizzazione, alle modalita’ di presentazione dell’istanza, al coordinamento con le autorizzazioni previste dagli articoli 19 e 60-bis, nonche’ alle modalita’ di consultazione con le altre autorita’.”

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  • Art. 62 T.U.B. — Idoneita’ degli esponenti

    Art. 62 T.U.B. — Idoneita’ degli esponenti

    Art. 62 T.U.B. – Idoneita’ degli esponenti.

    In vigore dal 27/06/2015 al 30/11/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/05/2015 n. 72 Articolo 1

    Soppresso dal 30/11/2021 da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1

    “1. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la societa’ finanziaria e la societa’ di partecipazione finanziaria mista capogruppo si applica l’articolo 26 e le relative disposizioni attuative, salvo quanto previsto dall’articolo 67-bis.”

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  • Art. 63 T.U.B. — Partecipazioni

    Art. 63 T.U.B. — Partecipazioni

    Art. 63 T.U.B. – Partecipazioni. (N.D.R.: Modifiche apportate dall’art. 9.20 D.L.G. 17 gennaio 2003, n. 6 introdotto dall’art. 2 D.L.G. 6 febbraio 2004, n. 37.)

    In vigore dal 16/04/2014 al 30/11/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 04/03/2014 n. 53 Articolo 2

    Soppresso dal 30/11/2021 da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1

    “1. Alle societa’ finanziarie e alle societa’ di partecipazione finanziaria mista capogruppo si applicano le disposizioni del titolo II, capi III e IV salvo quanto previsto dall’articolo 67-bis.

    2. Nei confronti delle altre societa’ appartenenti al gruppo bancario e dei titolari di partecipazioni nelle medesime societa’ sono attribuiti alla Banca d’Italia i poteri previsti dall’articolo 21 .”

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  • Art. 64 T.U.B. — Albo

    Art. 64 T.U.B. — Albo

    Art. 64 T.U.B. – Albo

    In vigore dal 09/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

    “1. Il gruppo bancario è iscritto in un apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia.

    2. La capogruppo comunica alla Banca d’Italia l’esistenza del gruppo bancario e la sua composizione aggiornata.

    3. La Banca d’Italia può procedere d’ufficio all’accertamento dell’esistenza di un gruppo bancario e alla sua iscrizione nell’albo e può determinare la composizione del gruppo bancario anche in difformità da quanto comunicato dalla capogruppo. Nei casi in cui la capogruppo sia una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista, l’iscrizione nell’albo è subordinata all’autorizzazione indicata all’articolo 60-bis. In caso di società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista capogruppo designata ai sensi dell’articolo 60-bis, comma 4, sono iscritte nell’albo anche le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista esentate ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.

    4. Le società appartenenti al gruppo indicano negli atti e nella corrispondenza l’iscrizione nell’albo.

    5. La Banca d’Italia disciplina gli adempimenti connessi alla tenuta e all’aggiornamento dell’albo.”

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  • Art. 65 T.U.B. — Ambito della vigilanza su base consolidata

    Art. 65 T.U.B. — Ambito della vigilanza su base consolidata

    Art. 65 T.U.B. – Ambito della vigilanza su base consolidata

    In vigore dal 09/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

    “1. Al fine dell’esercizio della vigilanza su base consolidata, la Banca d’Italia dispone dei poteri previsti dalla presente sezione nei confronti dei seguenti soggetti:

    a) società appartenenti a un gruppo bancario;

    b) società bancarie e finanziarie partecipate almeno per il venti per cento dalle società appartenenti a un gruppo bancario o da una singola banca;

    c) società bancarie e finanziarie non comprese in un gruppo bancario, ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo bancario ovvero una singola banca;

    Abrogato [ d) società finanziarie, aventi sede legale in un altro Stato comunitario, che controllano una capogruppo o una singola banca italiana, sempreché tali società siano incluse nella vigilanza consolidata di competenza della Banca d’Italia ai sensi dell’art. 69;]

    Abrogato [ e) società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dai soggetti di cui alla lettera d); ]

    Abrogato [ f) società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il 20%, anche congiuntamente, dai soggetti indicati nelle lettere d) ed e); ]

    Abrogato [ g) società finanziarie, diverse dalla capogruppo e dalle società indicate nella lettera d), che controllano almeno una banca; ]

    h) società che controllano almeno una banca, incluse le società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista escluse dal perimetro di consolidamento prudenziale ai sensi dell’articolo 60-ter;

    i) società diverse da quelle bancarie e finanziarie quando siano controllate da una singola banca ovvero quando società appartenenti a un gruppo bancario ovvero soggetti indicati nella lettera h) detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo;

    i-bis) società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista esentate ai sensi dell’articolo 60-bis, comma 3, salvo che non siano escluse dal perimetro di consolidamento prudenziale ai sensi dell’articolo 60-ter;

    i-ter) società, diverse da quelle indicate alle lettere precedenti, incluse nel perimetro di consolidamento prudenziale ai sensi dell’ articolo 18 del regolamento (UE) n. 575/2013 e relative disposizioni attuative .

    2. Nei confronti dei soggetti inclusi nell’ambito della vigilanza su base consolidata resta ferma l’applicazione di norme specifiche in tema di controlli e di vigilanza, secondo la disciplina vigente.”

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  • Art. 3 Codice Civile — Capacità in materia di lavoro

    Art. 3 Codice Civile — Capacità in materia di lavoro

    Art. 3 c.c. Capacità in materia di lavoro

    Articolo abrogato.

  • Art. 66 T.U.B. — Vigilanza informativa

    Art. 66 T.U.B. — Vigilanza informativa

    Art. 66 T.U.B. – Vigilanza informativa.

    In vigore dal 30/11/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1

    “1. Al fine di esercitare la vigilanza su base consolidata, la Banca d’Italia richiede ai soggetti indicati nelle lettere a), b), c), i-bis) e i-ter) del comma 1 dell’articolo 65 la trasmissione, anche periodica, di situazioni e dati, nonche’ ogni altra informazione utile. La Banca d’Italia puo’ altresi’ richiedere ai soggetti indicati nelle lettere h) ed i) del comma 1 dell’articolo 65 le informazioni utili all’esercizio della vigilanza su base consolidata.

    2. La Banca d’Italia determina modalita’ e termini per la trasmissione delle situazioni, dei dati e delle informazioni indicati nel comma 1.

    3. La Banca d’Italia puo’ disporre nei confronti dei soggetti indicati nelle lettere a), b), c), i-bis) e i-ter) del comma 1 dell’articolo 65 l’applicazione delle disposizioni previste dalla parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

    4. Le societa’ indicate nell’art. 65 forniscono alla capogruppo ovvero alla singola banca le situazioni, i dati e le informazioni richiesti per consentire l’esercizio della vigilanza su base consolidata.

    5. Le societa’ con sede legale in Italia ricomprese nella vigilanza su base consolidata di competenza delle autorita’ di vigilanza degli altri Stati dell’Unione europea forniscono ai soggetti individuati dalle stesse le informazioni necessarie per l’esercizio della vigilanza su base consolidata.

    5-bis. La Banca d’Italia puo’ chiedere informazioni al personale dei soggetti indicati al comma 1, anche per il tramite di questi ultimi, e per i medesimi fini ivi indicati. 5-ter. Gli obblighi previsti dai commi 1, 2 e 4 si applicano anche ai soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali e al loro personale.”

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  • Art. 29 T.U.IVA — Elenchi dei clienti e dei fornitori

    Art. 29 T.U.IVA — Elenchi dei clienti e dei fornitori

    Art. 29 T.U.IVA – Elenchi dei clienti e dei fornitori.

    In vigore dal 30/12/1993 al 10/06/1994 con effetto dal 01/01/1981

    Modificato da: Decreto-legge del 30/12/1993 n. 557 Articolo 3

    Soppresso dal 10/06/1994 da: Decreto-legge del 10/06/1994 n. 357 Articolo 6

    Nota:Per gli effetti vedasi l’art. 3 del DPR n. 24/79. Per gli effetti vedasi art. 3 DL 557/93 e successive modificazioni.”Entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale deve essere compilato, in conformita’ al modello approvato con decreto del Ministro
    delle Finanze, l’elenco dei clienti dal quale devono risultare la ditta,
    denominazione o ragione sociale, il numero di partita I.V.A., il domicilio o
    la residenza, la sede, nonche’ l’ubicazione della stabile organizzazione
    nello Stato per i non residenti, dei contribuenti nei cui confronti sono
    state emesse fatture registrate per l’anno precedente. Nell’elenco devono
    essere indicati per ciascun cliente, distintamente in base all’anno
    risultante dalla data delle anzidette fatture, l’ammontare complessivo delle
    imposte addebitate e quello dei corrispettivi risultanti dalle fatture
    relative alle operazioni imponibili nonche’ l’ammontare dei corrispettivi
    risultanti dalle fatture relative alle operazioni non imponibili o esenti di
    cui al sesto comma dell’art. 21. Ai fini della compilazione dell’elenco i
    soggetti che acquistano beni o servizi nell’esercizio di imprese, di arti o
    professioni devono comunicare gli elementi necessari al soggetto obbligato
    ad emettere la fattura.
    Ai fini del precedente comma si tiene conto delle fatture emesse per le
    operazioni di cui all’art. 22 e registrate ai sensi dell’art. 24, tranne
    quelle indicate ai nn. 2) e 5) dell’art. 22. Non si tiene invece conto: 1)
    delle fatture emesse nei confronti di non residenti relative alle operazioni
    di cui alle lettere a) e b) dell’art. 8, dell’art. 9 e dell’art. 38-quater
    nonche’ delle fatture relative a cessioni intracomunitarie; 2) delle fatture
    annotate ai sensi del quarto comma dell’art. 23 e di quelle di importo non
    superiore a lire cinquantamila, annotate ai sensi dell’art. 24; 3) delle
    fatture emesse dalle agenzie di viaggio e turismo.
    Entro il termine di cui al primo comma deve essere inoltre compilato, in
    conformita’ al modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze,
    l’elenco dei fornitori nel quale devono essere indicati, in base alle
    risultanze delle fatture ricevute e delle bollette doganali, la ditta, la
    denominazione o ragione sociale, il numero di partita I.V.A., il domicilio o
    la residenza, la sede, nonche’ l’ubicazione della stabile organizzazione
    nello Stato per i non residenti, dei contribuenti che hanno ceduto beni o
    prestato servizi. Per ciascuno di essi devono essere specificati,
    distintamente in base all’anno risultante dalla data delle fatture: il
    numero complessivo delle fatture ricevute e registrate nell’anno precedente,
    comprese quelle relative alle operazioni non imponibili o esenti di cui al
    sesto comma dell’art. 21 ed escluse quelle annotate ai sensi del quarto
    comma dell’art. 25; l’ammontare complessivo delle operazioni imponibili e
    l’ammontare complessivo delle imposte addebitate; l’ammontare imponibile
    degli acquisti effettuati senza applicazione dell’imposta e, distintamente,
    quello degli acquisti fatti ai sensi del secondo comma dell’art. 8. L’elenco
    deve inoltre recare l’indicazione del numero complessivo delle bollette
    doganali registrate nell’anno precedente, del valore complessivo imponibile
    dei beni importati e delle relative imposte.
    Le imprese indicate nel secondo comma dell’art. 22, che emettano le fatture
    in relazione ai servizi prestati, possono essere tuttavia dispensate, con
    decreto del Ministro delle Finanze, dalla compilazione dell’elenco dei
    clienti.
    I contribuenti che hanno effettuato operazioni non soggette all’imposta a
    norma delle lettere c), g) e h) del terzo comma dell’art. 2, delle lettere
    a), e) e g) del quarto comma dell’art. 3, e dell’ultimo comma dell’art. 4
    devono elencarle in allegato alla dichiarazione, con i dati richiesti nel
    modello di cui al primo comma dell’art. 28.
    Con apposito decreto emanato entro venti giorni dalla scadenza del termine
    per la presentazione della dichiarazione annuale il Ministro delle Finanze
    puo’ disporre, anche limitatamente a determinate categorie di contribuenti,
    che gli elenchi di cui al primo e al terzo comma siano presentati, entro il
    il 31 maggio dello stesso anno, al competente ufficio dell’imposta sul valore
    aggiunto; con lo stesso decreto puo’ essere disposta anche la presentazione di
    uno o piu’ degli elenchi di cui al decreto del Ministro delle finanze del 21
    ottobre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 24 ottobre 1992.
    In tal caso i contribuenti che si avvalgono direttamente o tramite terzi di
    centri di elaborazione dati dotati di supporti magnetici in luogo
    dell’allegazione degli elenchi, devono produrre, secondo modalita’ e
    termini stabiliti nel decreto stesso, i supporti magnetici contenenti i dati
    che avrebbero essere indicati negli elenchi.”

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  • Art. 67 bis T.U.B. — Disposizioni applicabili alla societa’ di partecipazione finanziaria mista

    Art. 67 bis T.U.B. — Disposizioni applicabili alla societa’ di partecipazione finanziaria mista

    Art. 67 bis T.U.B. – Disposizioni applicabili alla societa’ di partecipazione finanziaria mista capogruppo

    In vigore dal 30/11/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1

    “1. La Banca d’Italia puo’ individuare le ipotesi in cui la societa’ di partecipazione finanziaria mista capogruppo con sede legale in Italia e’ esentata dall’applicazione di una o piu’ disposizioni adottate ai sensi del presente capo.

    2. Le disposizioni previste negli articoli 61, comma 3, e nel Titolo II, Capo III e IV, come richiamate dall’articolo 61, comma 5, si applicano alla societa’ di partecipazione finanziaria mista capogruppo con sede legale in Italia qualora il settore di maggiori dimensioni all’interno del conglomerato finanziario sia quello bancario, determinato ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142. I provvedimenti di decadenza ai sensi dell’articolo 26 e autorizzazione ai sensi dell’articolo 19 sono adottati dalla Banca d’Italia d’intesa con l’IVASS.

    3. I provvedimenti previsti dal Titolo IV, Capo II, nei confronti della societa’ di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia sono adottati o proposti dalla Banca d’Italia d’intesa con l’IVASS.

    3-bis. I provvedimenti indicati negli articoli 60-bis, commi 2 e 3, e 67-ter, comma 1, lettera d), sesto e settimo periodo, nei confronti delle societa’ di partecipazione finanziaria mista capogruppo sono adottati conformemente al presente Capo e d’intesa con il coordinatore del conglomerato finanziario, se diverso dalla Banca d’Italia.

    3-ter. Qualora il settore di maggiori dimensioni all’interno del conglomerato finanziario sia quello bancario, la Banca d’Italia, in qualita’ di autorita’ di vigilanza su base consolidata, puo’ individuare le ipotesi in cui la societa’ di partecipazione finanziaria mista capogruppo con sede legale in uno Stato dell’Unione europea diverso dall’Italia e’ esentata dall’applicazione di una o piu’ disposizioni di attuazione della direttiva 2009/138/CE ivi adottate, se equivalenti alle disposizioni del presente Capo, d’intesa con l’autorita’ competente per la vigilanza sul settore assicurativo nello stato dell’Unione Europea in cui la societa’ ha la sede legale.

    3-quater. La Banca d’Italia conclude accordi con il coordinatore del conglomerato finanziario al fine di definire forme di collaborazione e coordinamento per agevolare l’esercizio della vigilanza su base consolidata.”

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  • Art. 67 ter T.U.B. — Poteri di intervento

    Art. 67 ter T.U.B. — Poteri di intervento

    Art. 67 ter T.U.B. – Poteri di intervento.

    In vigore dal 09/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

    “1. La Banca d’Italia può:

    a) convocare gli amministratori, i sindaci e il personale della capogruppo;

    b) ordinare la convocazione degli organi collegiali della capogruppo, fissandone l’ordine del giorno, e proporre l’assunzione di determinate decisioni;

    c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali della capogruppo quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);

    d) impartire le disposizioni previste dall’articolo 67 anche con provvedimenti di carattere particolare; questi possono essere indirizzati anche a più gruppi bancari o all’intero sistema bancario e riguardare anche: l’imposizione di un requisito di fondi propri aggiuntivi; la restrizione delle attività, anche riguardo all’accettazione dei depositi, o della struttura territoriale del gruppo; il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi; la fissazione di limiti all’importo totale della parte variabile delle remunerazioni nella capogruppo, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale; per le capogruppo che beneficiano di eccezionali interventi di sostegno pubblico, possono inoltre essere fissati limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali; l’imposizione della riduzione dei rischi a breve, medio e lungo termine derivanti da fattori ambientali, sociali e di governance;

    l’imposizione di effettuare prove di stress o analisi degli scenari per valutare i rischi derivanti dalle esposizioni alle cripto-attività e dalla prestazione di servizi per le cripto-attività; per le società di partecipazione finanziaria capogruppo o le società di partecipazione finanziaria mista capogruppo, la sospensione dei diritti di voto spettanti nelle banche controllate, il trasferimento a favore dei loro soci delle partecipazioni detenute nelle banche controllate, l’alienazione, in tutto in parte, delle partecipazioni detenute in società bancarie e finanziarie; la designazione temporanea di un’altra società di partecipazione finanziaria, società di partecipazione finanziaria mista o banca del gruppo per l’esercizio delle funzioni indicate nell’articolo 61;

    e) disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione del gruppo, la rimozione di uno o più esponenti aziendali della capogruppo; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell’articolo 26, salvo che sussista urgenza di provvedere.

    1-bis. Per le società di partecipazione finanziaria o le società di partecipazione finanziaria mista indicate nell’articolo 60, comma 2, lettera b), i provvedimenti previsti al comma 1, lettera d), sono assunti dalla Banca d’Italia in qualità di autorità di vigilanza su base consolidata sul gruppo bancario, congiuntamente con l’autorità competente per la vigilanza dello Stato dell’Unione europea in cui ha sede legale la società finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista, se diverso dall’Italia. Si applica l’articolo 60-bis, comma 8.

    1-ter. Per le società di partecipazione finanziaria o le società di partecipazione finanziaria mista indicate nell’articolo 60, comma 2, lettera c), i provvedimenti previsti al comma 1, lettera d), sono assunti dalla Banca d’Italia congiuntamente con l’autorità dello Stato dell’Unione europea competente per la vigilanza su base consolidata. Si applica l’articolo 60-bis, commi 7-bis e 8.

    2. La Banca d’Italia può altresì convocare gli amministratori, i sindaci e il personale dei soggetti ai quali la capogruppo abbia esternalizzato funzioni aziendali.”

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