Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 136/2014 – Caccia nelle aree contigue alle aree protette in Piemonte

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    La Corte costituzionale dichiara illegittima la norma della Regione Piemonte che consentiva la caccia nelle aree contigue alle aree protette anche a cacciatori non residenti, in contrasto con la competenza statale esclusiva in materia di tutela dell’ambiente.

    Di cosa si tratta

    La legge regionale piemontese aveva modificato la disciplina della caccia nelle «aree contigue» alle aree naturali protette, ampliando la platea dei cacciatori ammessi rispetto al criterio della legge quadro statale n. 394 del 1991, che la riservava ai residenti dei Comuni dell’area protetta e contigua.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 2, comma 3, della legge della Regione Piemonte n. 11 del 2013 in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, lamentando la lesione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, della legge reg. Piemonte n. 11 del 2013, nella parte in cui consente la caccia nelle aree contigue anche a cacciatori non residenti nelle aree medesime, richiamando il proprio precedente (sentenza n. 315 del 2010).

    Il principio

    La fissazione delle condizioni di esercizio venatorio nelle aree contigue alle aree protette costituisce tutela dell’ambiente, materia di competenza esclusiva statale: la Regione non può ampliare la platea dei cacciatori oltre quanto previsto dalla legge quadro statale.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva la norma piemontese?

    Che la caccia controllata nelle aree contigue fosse riservata ai cacciatori aventi diritto all’accesso negli ambiti territoriali, anche se non residenti nelle aree protette.

    Perché è incostituzionale?

    Perché deroga al criterio della residenza fissato dalla legge statale n. 394 del 1991, invadendo la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente.

    Esisteva un precedente?

    Sì: la Corte ha richiamato la sentenza n. 315 del 2010, che aveva accolto una questione analoga.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — secondo comma, lettera s: parametro della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.
  • Corte cost. n. 135/2014 – Udienza pubblica nei procedimenti per le misure di sicurezza

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    La Corte costituzionale dichiara illegittime le norme del codice di procedura penale che non consentono, su richiesta dell’interessato, lo svolgimento in udienza pubblica del procedimento per l’applicazione delle misure di sicurezza davanti al magistrato e al tribunale di sorveglianza.

    Di cosa si tratta

    Il procedimento di sorveglianza per l’applicazione delle misure di sicurezza si svolgeva sempre in camera di consiglio, senza possibilità di udienza pubblica, pur incidendo direttamente sulla libertà personale dell’interessato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Magistrato di sorveglianza di Napoli ha censurato gli artt. 666, comma 3, 678, comma 1, e 679, comma 1, cod. proc. pen. in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost. (in relazione all’art. 6, paragrafo 1, della CEDU sul principio di pubblicità dei procedimenti giudiziari) e all’art. 111, primo comma, Cost. sul giusto processo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 666, comma 3, 678, comma 1, e 679, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento per l’applicazione delle misure di sicurezza si svolga in udienza pubblica davanti al magistrato e al tribunale di sorveglianza.

    Il principio

    Quando il procedimento incide sulla libertà personale, all’interessato deve essere garantita la possibilità di chiedere la trattazione in forma pubblica, in coerenza con il principio di pubblicità dei procedimenti giudiziari (art. 6 CEDU) e con il giusto processo (art. 111 Cost.).

    Domande e risposte

    Cosa cambia per chi è sottoposto a misure di sicurezza?

    Può chiedere che il procedimento davanti al magistrato o al tribunale di sorveglianza si svolga in udienza pubblica anziché in camera di consiglio.

    Quali parametri costituzionali sono stati violati?

    L’art. 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 6 CEDU e l’art. 111, primo comma, Cost. sul giusto processo.

    La pubblicità è automatica?

    No: l’udienza pubblica si svolge su istanza degli interessati.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — primo comma: è il parametro che impone il rispetto degli obblighi internazionali, qui il principio di pubblicità ex art. 6 CEDU.
    • Art. 111 della Costituzione — primo comma: principio del giusto processo, valorizzato dalla Corte data l’incidenza sulla libertà personale.
  • Corte cost. n. 134/2014 – Subentro della ASP nei contratti di lavoro del SIACP in Basilicata

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    La Corte costituzionale dichiara illegittima la norma della Regione Basilicata che faceva subentrare l’Azienda sanitaria di Potenza nei contratti di lavoro privato del personale SIACP escludendo che ciò instaurasse un rapporto di pubblico impiego: la disciplina dei rapporti di lavoro privato spetta in via esclusiva allo Stato.

    Di cosa si tratta

    La legge finanziaria regionale della Basilicata aveva trasferito le attività sanitarie della Sezione italiana dell’agenzia internazionale per la prevenzione della cecità (SIACP) all’Azienda sanitaria di Potenza, prevedendo che quest’ultima subentrasse nei contratti di lavoro di diritto privato del personale «senza che ciò costituisca l’instaurarsi di un rapporto di pubblico impiego».

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 16 (che sostituiva l’art. 27, comma 2, della legge reg. n. 26 del 2011) e l’art. 29, comma 6, lettera g), della legge della Regione Basilicata n. 7 del 2013, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, ritenendo invasa la competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 27, comma 2, ultimo periodo, della legge reg. Basilicata n. 26 del 2011, nel testo sostituito dall’art. 16 della legge reg. n. 7 del 2013. Ha invece dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione relativa all’art. 29, comma 6, lettera g).

    Il principio

    La regolazione dei rapporti di lavoro di diritto privato rientra nell’ordinamento civile, materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.): la Regione non può dettarne la disciplina, nemmeno per il personale che transita verso un ente del servizio sanitario regionale.

    Domande e risposte

    Cosa aveva stabilito la Regione Basilicata?

    Che l’Azienda sanitaria di Potenza subentrasse nei contratti di lavoro privato del personale SIACP, senza che ciò desse luogo a un rapporto di pubblico impiego.

    Perché la norma è stata dichiarata illegittima?

    Perché disciplinava rapporti di lavoro di diritto privato, materia che la Costituzione riserva in via esclusiva allo Stato nell’ambito dell’ordinamento civile.

    La Corte ha accolto tutte le censure?

    No: ha accolto quella sull’art. 27, comma 2, ultimo periodo, ma ha respinto, nei sensi di cui in motivazione, la questione sull’art. 29, comma 6, lettera g).

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — è il parametro principale: la Corte ravvisa l’invasione della competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile (secondo comma, lettera l).
    • Art. 97 della Costituzione — evocato dal ricorrente in relazione ai principi sull’organizzazione dei pubblici uffici.
    • Art. 3 della Costituzione — richiamato come parametro di ragionevolezza nel ricorso statale.
  • Corte cost. n. 118/2014 – Consorzi di bonifica delle Marche ed estinzione del giudizio

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    La Corte ha dichiarato estinto il giudizio sull’impugnazione di una norma marchigiana in materia di bonifica e irrigazione, venuti meno i presupposti per la decisione di merito.

    Di cosa si tratta

    Il Governo aveva impugnato una disposizione di una legge della Regione Marche che riordinava gli interventi di bonifica e irrigazione e riorganizzava i consorzi di bonifica regionali. Nel corso del giudizio è però venuta meno la materia del contendere.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 3 della legge della Regione Marche 17 giugno 2013, n. 13 (riordino degli interventi in materia di bonifica e irrigazione), in riferimento all’art. 117, commi secondo, lettera s), e terzo, della Costituzione. La questione è stata promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge reg. Marche n. 13 del 2013.

    Il principio

    Venuta meno la materia del contendere — ad esempio per modifica o abrogazione della norma impugnata — il giudizio in via principale si estingue, senza pronuncia sul merito.

    Domande e risposte

    La Corte ha deciso il merito?

    No: ha dichiarato estinto il giudizio.

    Quale norma era impugnata?

    L’art. 3 della legge reg. Marche n. 13 del 2013 sul riordino della bonifica e dei consorzi.

    Quali parametri erano invocati?

    L’art. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, della Costituzione.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — tutela dell’ambiente (secondo comma, lettera s) e riparto di competenze (terzo comma), parametri invocati
  • Corte cost. n. 117/2014 – Legge finanziaria della Sardegna ed estinzione del processo

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    La Corte ha dichiarato estinto il processo relativo all’impugnazione di una norma della legge finanziaria 2013 della Regione Sardegna, senza pronunciarsi sul merito.

    Di cosa si tratta

    Il Governo aveva impugnato una disposizione della legge finanziaria regionale sarda per il 2013. Nel corso del giudizio sono però venuti meno i presupposti per proseguire, portando all’estinzione del processo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 2 della legge della Regione autonoma Sardegna 23 maggio 2013, n. 12 (legge finanziaria 2013). La questione è stata promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso in via principale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo.

    Il principio

    Quando vengono meno i presupposti per la prosecuzione del giudizio in via principale — ad esempio per rinuncia o modifica della norma impugnata — la Corte dichiara l’estinzione del processo, senza decidere il merito.

    Domande e risposte

    La Corte ha deciso il merito?

    No: ha dichiarato estinto il processo.

    Quale norma era impugnata?

    L’art. 2 della legge finanziaria 2013 della Regione Sardegna (legge reg. n. 12 del 2013).

    Chi aveva promosso il giudizio?

    Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso in via principale.

  • Corte cost. n. 116/2014 – Controllo giudiziario sulle s.r.l. e tutela del socio

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    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sulla disciplina del controllo giudiziario delle società, sollevata in un giudizio relativo a una s.r.l. Nessuna pronuncia di merito.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Tivoli aveva dubitato della costituzionalità delle norme del codice civile sul controllo giudiziario delle società (art. 2409) e sui controlli nelle s.r.l. (art. 2476), nell’ambito di una controversia tra soci e una società a responsabilità limitata.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 2409 e 2476 del codice civile, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. La questione è stata sollevata dal Tribunale ordinario di Tivoli.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2409 e 2476 del codice civile.

    Il principio

    In presenza di vizi nei presupposti processuali della questione, la Corte non esamina il merito e ne dichiara la manifesta inammissibilità.

    Domande e risposte

    La Corte ha deciso sul merito?

    No: ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile.

    Quali norme erano impugnate?

    Gli artt. 2409 e 2476 del codice civile, sul controllo giudiziario delle società e sui controlli nelle s.r.l.

    Quali parametri erano invocati?

    Gli artt. 3 (uguaglianza) e 24 (diritto di difesa) della Costituzione.

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  • Corte cost. n. 115/2014 – Insindacabilità parlamentare e conflitto di attribuzione

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    La Corte ha stabilito che le affermazioni di un senatore, oggetto di un processo per diffamazione, non erano coperte dall’insindacabilità parlamentare, e ha annullato la delibera con cui il Senato le aveva dichiarate non sindacabili.

    Di cosa si tratta

    Un senatore era imputato per diffamazione a mezzo stampa. Il Senato aveva deliberato che le sue affermazioni costituivano opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari, dunque insindacabili. L’autorità giudiziaria ha sollevato conflitto di attribuzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato verteva sulla delibera di insindacabilità del Senato, in riferimento all’art. 68, primo comma, della Costituzione, che copre le opinioni espresse dai parlamentari nell’esercizio delle loro funzioni. Le affermazioni riguardavano un procedimento penale per diffamazione a mezzo stampa.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato che non spettava al Senato deliberare che quelle affermazioni costituissero opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost., e ha annullato, per l’effetto, la relativa delibera di insindacabilità.

    Il principio

    L’insindacabilità dell’art. 68 Cost. copre solo le opinioni con un nesso funzionale con l’attività parlamentare; in assenza di tale nesso il Senato non può legittimamente deliberare l’insindacabilità.

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte?

    Che le affermazioni del senatore non erano coperte dall’insindacabilità e ha annullato la delibera del Senato.

    Qual è il parametro costituzionale?

    L’art. 68, primo comma, della Costituzione, sull’insindacabilità delle opinioni espresse dai parlamentari.

    Quando vale l’insindacabilità?

    Solo quando le opinioni hanno un nesso funzionale con l’esercizio delle funzioni parlamentari.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 114/2014 – Controllo delle leggi della Regione siciliana e autorimessione alla Corte

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    In un giudizio promosso dal Commissario dello Stato contro una delibera legislativa siciliana, la Corte ha sollevato davanti a sè stessa una questione sul peculiare regime di controllo delle leggi della Regione siciliana, sospendendo il giudizio.

    Di cosa si tratta

    Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana aveva impugnato una delibera legislativa dell’Assemblea regionale. La Corte ha però dubitato della legittimità della norma che mantiene per la Sicilia una forma speciale di controllo delle leggi, diversa da quella ordinaria.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte ha sollevato d’ufficio (autorimessione) la questione di legittimità costituzionale dell’art. 31, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, limitatamente alle parole sul controllo previsto dallo statuto della Regione siciliana, in riferimento all’art. 127 della Costituzione e all’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001.

    La decisione della Corte

    La Corte ha sollevato davanti a sè stessa la questione sull’art. 31, comma 2, della legge n. 87 del 1953; ha sospeso il giudizio principale fino alla decisione della questione e ha ordinato gli adempimenti di cancelleria, incluse le notifiche al Commissario dello Stato e alla Regione siciliana.

    Il principio

    Quando la decisione del giudizio principale dipende da una norma di dubbia costituzionalità, la Corte può sollevare la questione davanti a sè stessa (autorimessione) e sospendere il giudizio in attesa di deciderla.

    Domande e risposte

    Cos’è l’autorimessione?

    È il meccanismo con cui la Corte solleva davanti a sè stessa una questione di costituzionalità rilevante per il giudizio che sta decidendo.

    La Corte ha deciso il merito?

    No: ha sospeso il giudizio in attesa di pronunciarsi sulla questione che ha sollevato d’ufficio.

    Qual è il parametro?

    L’art. 127 della Costituzione e l’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, sul regime di controllo delle leggi regionali.

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  • Corte cost. n. 113/2014 – Blocco dei trattamenti economici nel pubblico impiego

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    La Corte ha dichiarato manifestamente infondate le censure contro il blocco dei trattamenti economici dei dipendenti pubblici previsto dal decreto-legge n. 78 del 2010, confermando la misura di contenimento della spesa.

    Di cosa si tratta

    Alcuni TAR avevano sollevato dubbi sulla norma che, nell’ambito delle misure di stabilizzazione finanziaria del 2010, bloccava gli incrementi dei trattamenti economici nel pubblico impiego, ritenendola lesiva di vari principi costituzionali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito dalla legge n. 122 del 2010), in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 36, 53 e 97 della Costituzione. Le questioni sono state sollevate dal TAR Marche e dal TAR Campania, sezione di Salerno.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 21, del d.l. n. 78 del 2010.

    Il principio

    Le misure temporanee di blocco dei trattamenti economici nel pubblico impiego, finalizzate al contenimento della spesa, rientrano nella discrezionalità del legislatore e non violano i principi di uguaglianza, giusta retribuzione, capacità contributiva e buon andamento.

    Domande e risposte

    Il blocco è stato dichiarato legittimo?

    Sì: le questioni sono state dichiarate manifestamente infondate.

    Quali parametri erano invocati?

    Gli artt. 3, 36, 53 e 97 della Costituzione.

    Chi aveva sollevato le questioni?

    Il TAR Marche e il TAR Campania, sezione staccata di Salerno.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 112/2014 – Sanzioni disciplinari per il personale di pubblica sicurezza

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    La Corte ha ritenuto legittima la norma che disciplina le sanzioni disciplinari per il personale dell’Amministrazione di pubblica sicurezza, respingendo le censure di disparità di trattamento e di buon andamento.

    Di cosa si tratta

    Un appartenente alla Polizia di Stato aveva contestato, davanti al TAR Sardegna, la disciplina sulle sanzioni disciplinari prevista dal d.P.R. n. 737 del 1981, ritenendola irragionevole e lesiva del buon andamento dell’amministrazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 8, primo comma, lettera c), del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione. La questione è stata sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, primo comma, lettera c), del d.P.R. n. 737 del 1981.

    Il principio

    La disciplina delle sanzioni disciplinari per il personale di pubblica sicurezza non viola i principi di uguaglianza e di buon andamento dell’amministrazione e rientra nella ragionevole discrezionalità del legislatore.

    Domande e risposte

    La norma è stata annullata?

    No: la questione è stata dichiarata non fondata.

    Quali parametri erano invocati?

    Gli artt. 3 (uguaglianza) e 97 (buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione) della Costituzione.

    Chi ha sollevato la questione?

    Il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 111/2014 – Assestamento di bilancio della Valle d’Aosta e limiti di spesa

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    La Corte ha annullato una norma della legge di assestamento del bilancio della Valle d’Aosta, mentre ha dichiarato estinto il giudizio sulle altre disposizioni impugnate.

    Di cosa si tratta

    Il Governo aveva impugnato alcune norme della legge regionale valdostana di assestamento del bilancio 2013, ritenendole in contrasto con i vincoli statali di finanza pubblica.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 26, comma 1, 6, comma 1, e 28, comma 1, della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta 8 aprile 2013, n. 8 (assestamento del bilancio di previsione 2013). La questione è stata promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 26, comma 1, della legge reg. Valle d’Aosta n. 8 del 2013 e ha dichiarato estinto il processo relativamente alle questioni sugli artt. 6, comma 1, e 28, comma 1.

    Il principio

    Le norme regionali di bilancio devono rispettare i vincoli statali di finanza pubblica; sulle disposizioni per le quali è venuta meno la materia del contendere il processo si estingue.

    Domande e risposte

    Quale norma è stata annullata?

    L’art. 26, comma 1, della legge reg. Valle d’Aosta n. 8 del 2013.

    Cosa è successo per gli artt. 6 e 28?

    Il processo è stato dichiarato estinto, essendo venuta meno la materia del contendere.

    Chi ha promosso il giudizio?

    Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso in via principale.

  • Corte cost. n. 110/2014 – Servizio sanitario regionale calabrese e piano di rientro

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    La Corte ha dichiarato incostituzionale una legge calabrese che incideva sull’organizzazione del servizio sanitario regionale, perchè interferiva con il piano di rientro dal disavanzo sanitario gestito d’intesa con lo Stato.

    Di cosa si tratta

    La Regione Calabria, soggetta a un piano di rientro dal deficit sanitario, aveva approvato norme sul funzionamento del proprio Servizio sanitario regionale. Il Governo le riteneva in contrasto con i vincoli derivanti dal piano e dal coordinamento della finanza pubblica.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 1, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Calabria 29 marzo 2013, n. 12. La questione è stata promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso in via principale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1, 2 e 3, della legge reg. Calabria n. 12 del 2013.

    Il principio

    Una Regione sottoposta a piano di rientro dal disavanzo sanitario non può adottare norme che interferiscono con gli obiettivi del piano, concordato con lo Stato nell’ambito del coordinamento della finanza pubblica.

    Domande e risposte

    Cosa è stato annullato?

    L’art. 1, commi 1, 2 e 3, della legge reg. Calabria n. 12 del 2013 sul servizio sanitario regionale.

    Perchè la Regione non poteva intervenire?

    Perchè era vincolata al piano di rientro dal disavanzo sanitario, concordato con lo Stato.

    Chi aveva impugnato la legge?

    Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso in via principale.