Autore: Andrea Marton

  • Differenziali economici di professionalità in sanità: come funziona la progressione economica

    I differenziali economici di professionalità — DEP nel gergo aziendale — sono la progressione economica orizzontale del comparto sanità: incrementi stabili della retribuzione che si acquisiscono senza cambiare area di inquadramento. L’art. 22 dell’ipotesi di CCNL 2025-2027 ne riscrive la disciplina con decorrenza 1° gennaio 2027, introducendo criteri di graduatoria vincolanti e una corsia preferenziale per chi è rimasto indietro. Ecco come funziona.

    Che cosa sono e come si finanziano

    L’art. 22, comma 1 li definisce come «incrementi stabili del trattamento economico», attribuibili per remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito nello svolgimento delle attribuzioni proprie dell’area. Sono attribuiti con decorrenza 1° gennaio dell’anno di sottoscrizione del contratto integrativo nel quale sono finanziati.

    Il finanziamento avviene con risorse aventi caratteristiche di certezza, stabilità e continuità del Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali (art. 39). Le risorse tornano nella disponibilità dello stesso fondo in caso di passaggio di area o di cessazione dal servizio.

    Il numero di differenziali complessivamente conseguibili da ciascun dipendente e il valore annuo lordo di ciascuno, distinti per area di inquadramento, sono indicati nella tabella E allegata al contratto. L’articolo non si applica al personale inquadrato nell’area di elevata qualificazione (comma 2).

    Chi può partecipare

    Due condizioni cumulative (art. 22, comma 4, lettera a):

    • non aver beneficiato di alcuna progressione economica negli ultimi tre anni. In sede di contrattazione integrativa il termine può essere ridotto a 2 anni o elevato a 4;
    • assenza di provvedimenti disciplinari superiori alla multa nei due anni antecedenti.

    Se alla scadenza della presentazione delle domande sono in corso procedimenti disciplinari, il dipendente è ammesso con riserva: se rientra in posizione utile, la liquidazione è sospesa fino alla conclusione del procedimento; se viene comminata una sanzione superiore alla multa, è definitivamente escluso.

    Chi è transitato per mobilità da altra azienda mantiene i differenziali maturati nell’ente di provenienza e può partecipare alla progressione nell’area di appartenenza (comma 3).

    I criteri della graduatoria

    La procedura è selettiva e la graduatoria si costruisce a partire dal punteggio più elevato, in ordine decrescente. La composizione del punteggio è vincolata:

    Criterio Peso sul punteggio totale Contenuto
    Valutazioni individuali non inferiore al 40% Media delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite, o comunque delle ultime tre disponibili in ordine cronologico se una valutazione non è stata possibile per assenza dal servizio
    Esperienza professionale non superiore al 40% Esperienza maturata, con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato e parziale, presso aziende ed enti del comparto e altre amministrazioni, nel medesimo o corrispondente profilo. Il punteggio può essere non strettamente proporzionale alla durata
    Altri criteri quota residua fino al 100% Criteri definiti in contrattazione integrativa, correlati alle capacità culturali e professionali acquisite anche attraverso percorsi formativi

    Il vincolo più significativo è il pavimento del 40% sulle valutazioni: impedisce che la progressione si trasformi in un automatismo legato alla sola anzianità. Il tetto del 40% sull’esperienza va nella stessa direzione.

    La corsia preferenziale per chi è rimasto indietro

    È la novità sostanziale dell’art. 22. Il comma 4, lettera b) stabilisce che una quota non superiore al 10% delle risorse destinate ai differenziali è finalizzata all’attribuzione secondo criteri di priorità. La lettera e) individua i beneficiari:

    • personale che abbia maturato almeno 10 anni di esperienza professionale nell’area di inquadramento o ex categoria senza aver mai conseguito progressioni economiche;
    • personale che abbia maturato almeno 20 anni di esperienza professionale nell’area o ex categoria e che, durante tale periodo, abbia conseguito fino a due progressioni economiche.

    Le risorse di questa quota eventualmente non utilizzate tornano all’attribuzione ordinaria. Esaurita la corsia preferenziale, si procede con la stessa graduatoria per il restante personale; in caso di parità di punteggio valgono, nell’ordine, il minor numero di progressioni economiche conseguite e il maggior numero di anni di permanenza nel differenziale (comma 4, lettera f).

    Le regole da non dimenticare

    • Uno per procedura: non è possibile attribuire più di un differenziale al dipendente per ciascuna procedura selettiva (comma 4, lettera c).
    • Graduatoria non riutilizzabile: l’esito della procedura ha vigenza limitata all’anno cui si riferisce l’attribuzione e in nessun caso la graduatoria può essere utilizzata negli anni successivi (comma 7).
    • Perdita in caso di passaggio di area: i differenziali cessano di essere corrisposti in caso di passaggio tra le aree (comma 6). Opera però la salvaguardia dell’art. 21, comma 4: chi al momento della progressione ha un trattamento economico superiore al tabellare iniziale della nuova area viene collocato nel differenziale di valore minore o uguale a quel trattamento, e l’eventuale differenza è mantenuta come assegno ad personam riassorbibile con l’acquisizione del differenziale successivo. Non si dà luogo al riassorbimento se l’incremento del tabellare deriva dai rinnovi contrattuali.
    • Non sono mansioni superiori: l’attribuzione dei differenziali si configura come progressione economica ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis del d.lgs. 165/2001 e non determina attribuzione di mansioni superiori (comma 4).
    • Compatibilità con l’incarico: nel periodo di permanenza nell’incarico il dipendente può partecipare alle selezioni per la progressione economica, se in possesso dei requisiti (art. 18, comma 14).

    Il collegamento con gli incarichi di base

    C’è un meccanismo di vasi comunicanti introdotto dall’art. 39, comma 2. Dal 1° gennaio 2027, previa contrattazione integrativa, una quota compresa fra il 10% e il 40% delle risorse che tornano disponibili annualmente nel Fondo — quelle corrispondenti ai differenziali del personale cessato dal servizio appartenente all’area dei professionisti della salute e dei funzionari — è destinata all’istituto degli incarichi.

    Più precisamente, alle finalità dell’art. 17, comma 7, cioè agli incarichi di base dell’area dei professionisti, «da destinare prioritariamente alle UO di medicina e dipartimento di salute mentale». È una scelta di allocazione che penalizza in parte il canale delle progressioni economiche a favore di quello degli incarichi, con una destinazione mirata ai settori considerati più in sofferenza.

    Le fonti da consultare

    Domande frequenti

    Ogni quanto si può partecipare alla progressione economica?

    La regola base è che possono partecipare i lavoratori che negli ultimi tre anni non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica. In sede di contrattazione integrativa aziendale questo termine può essere ridotto a 2 anni o elevato a 4. Serve inoltre l’assenza di provvedimenti disciplinari superiori alla multa nei due anni antecedenti.

    Contano di più le valutazioni o l’anzianità?

    Le valutazioni. Il contratto fissa un pavimento: almeno il 40% del punteggio totale deve derivare dalla media delle ultime tre valutazioni individuali annuali. L’esperienza professionale non può invece superare il 40%, e il punteggio può essere determinato in misura non strettamente proporzionale alla durata. La quota residua deriva da criteri definiti in contrattazione integrativa.

    Sono in servizio da 15 anni e non ho mai avuto una progressione: ho una priorità?

    Sì, se i 15 anni sono maturati nella stessa area di inquadramento o ex categoria. L’art. 22, comma 4, lettera e) riserva una quota non superiore al 10% delle risorse a chi ha almeno 10 anni di esperienza professionale nell’area senza mai aver conseguito progressioni economiche, e a chi ha almeno 20 anni avendone conseguite al massimo due.

    Perdo i differenziali se passo a un’area superiore?

    I differenziali cessano di essere corrisposti in caso di passaggio tra le aree (art. 22, comma 6), ma opera la salvaguardia dell’art. 21, comma 4: si viene collocati nel differenziale della nuova area di valore minore o uguale al trattamento economico precedente, e l’eventuale differenza resta come assegno ad personam riassorbibile con il differenziale successivo. Il riassorbimento non opera se l’incremento del tabellare deriva dai rinnovi contrattuali. La salvaguardia non si applica al passaggio all’area di elevata qualificazione.

    La graduatoria vale anche per l’anno successivo?

    No. L’art. 22, comma 7 è esplicito: l’esito della procedura selettiva ha vigenza limitata esclusivamente all’anno cui si riferisce l’attribuzione e in nessun caso la graduatoria può essere utilizzata negli anni successivi. Ogni anno la selezione riparte da capo.

    Chi è nell’area di elevata qualificazione può avere i differenziali?

    No. L’art. 22, comma 2 esclude espressamente l’applicazione dell’articolo al personale inquadrato nell’area del personale di elevata qualificazione, la cui progressione economica passa dal sistema degli incarichi di posizione.

    Risorse correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e riportano il testo dell’ipotesi di CCNL sottoscritta all’ARAN il 29 luglio 2026. Fino alla sottoscrizione definitiva le disposizioni non sono ancora applicabili: per la propria posizione individuale si raccomanda di verificare con l’ufficio del personale dell’azienda o ente o con la propria organizzazione sindacale.

  • Incarichi di posizione e di funzione nel CCNL Sanità: il nuovo sistema dal 1° gennaio 2027

    Il sistema degli incarichi è la leva che, dopo il tabellare, incide di più sulla retribuzione individuale nel comparto sanità. L’ipotesi di CCNL 2025-2027 lo riscrive per intero negli artt. 15-20, con decorrenza differita al 1° gennaio 2027. Cambiano le tipologie, i valori economici, i requisiti di accesso e le regole di conferimento, rinnovo e revoca. Ecco il quadro completo, con le tabelle dei valori e i limiti quantitativi che ne condizionano la diffusione reale.

    Le tre tipologie di incarico

    L’art. 15, comma 4 istituisce in tutti i ruoli tre tipologie:

    • Incarico di posizione, per il solo personale inquadrato nell’area di elevata qualificazione;
    • Incarico di funzione organizzativa, per il personale inquadrato nell’area dei professionisti della salute e dei funzionari;
    • Incarico di funzione professionale, per il personale delle aree dei professionisti della salute e dei funzionari, degli assistenti e degli operatori.

    Non è consentita l’attribuzione di più incarichi contemporaneamente, fatto salvo l’incarico di sostituzione. Gli incarichi sono gerarchicamente ordinati: quelli di posizione sono sovraordinati a quelli di funzione organizzativa, che a loro volta sono sovraordinati a quelli di funzione professionale.

    I valori economici

    La tabella dell’art. 15, comma 6 fissa i valori annui complessivi — parte fissa più parte variabile — per tredici mensilità.

    Area Tipologia di incarico Complessità base Complessità media Complessità elevata
    Elevata qualificazione Incarico di posizione da 10.000 a 20.000 € da 10.000 a 20.000 €
    Professionisti della salute e dei funzionari Funzione organizzativa 4.000 – 9.500 € 9.501 – 13.500 €
    Professionisti della salute e dei funzionari Funzione professionale 1.000 – 3.500 € 4.000 – 9.500 € 9.501 – 13.500 €
    Assistenti Funzione professionale 930 € 1.800 € 3.000 €
    Operatori Funzione professionale 700 € 1.500 € 2.000 €

    Il trattamento economico dell’incarico di posizione prende il nome di indennità di posizione, quello dell’incarico di funzione di indennità di funzione. Entrambe si compongono di una parte fissa — coincidente con il valore minimo — e di una parte variabile.

    Due precisazioni dell’art. 17, comma 6 e 8. La parte fissa dell’indennità di funzione assorbe e ricomprende l’eventuale indennità di coordinamento già ad esaurimento, prevista dall’art. 21, commi 1 e 2 del CCNL 21 maggio 2018 nella misura annua lorda di 1.678,48 euro per tredici mensilità. E l’indennità di posizione, o quella di funzione se di valore superiore a 5.000 euro annui, assorbe il compenso per il lavoro straordinario, salva la possibilità aziendale di prevedere un plafond di ore o recuperi orari, con esclusione del recupero a giornata intera.

    L’incarico di base: 1.000 euro automatici

    È la novità con l’impatto più diffuso. Per l’area dei professionisti della salute e dei funzionari, l’art. 16, comma 3, lettera a) stabilisce che al personale neoassunto, a quello inquadrato nell’area a seguito di progressione e a quello già in servizio non destinatario di un incarico di media o elevata complessità è automaticamente riconosciuto l’incarico di complessità base. L’incarico è automaticamente aggiornato in relazione a eventuali successive strutture aziendali di assegnazione.

    L’art. 17, comma 7 ne fissa il valore: 1.000 euro annui, compresa la tredicesima mensilità, di sola parte fissa, per tutti i ruoli. Se la contrattazione integrativa individua le risorse a copertura nel Fondo incarichi, l’indennità per gli incarichi professionali di base dell’area dei professionisti può essere incrementata di una quota variabile fino al valore massimo di 3.500 euro annui, eventualmente diversificata per singola UO/Servizio.

    L’art. 39, comma 2 crea un canale di finanziamento dedicato: dal 1° gennaio 2027, previa contrattazione integrativa, una quota fra il 10% e il 40% delle risorse che tornano disponibili nel Fondo per effetto dei differenziali economici del personale cessato appartenente all’area dei professionisti è destinata agli incarichi di base, prioritariamente alle UO di medicina e al dipartimento di salute mentale.

    I requisiti per gli incarichi di media ed elevata complessità

    Presupposti comuni (art. 16, comma 4): valutazione positiva della performance individuale con riferimento alle ultime due valutazioni disponibili e assenza di provvedimenti disciplinari superiori alla multa negli ultimi due anni. A questi si aggiungono requisiti specifici:

    Tipologia di incarico Ruolo sanitario Ruolo sociosanitario Ruoli amministrativo, professionale e tecnico
    Funzione organizzativa Diploma di laurea o titolo equipollente e tre anni di esperienza professionale; per la sola funzione di coordinamento, i requisiti dell’art. 6, commi 4 e 5 della legge 43/2006
    Professionista specialista Requisiti dell’art. 6, comma 1, lett. c) della legge 43/2006 Master di primo livello attinente all’incarico oggetto di selezione
    Professionista esperto Competenze avanzate acquisite tramite percorsi formativi complementari individuati dall’azienda con apposito regolamento, e tre anni di esperienza professionale
    Funzione professionale (area professionisti) Cinque anni di esperienza professionale maturati nel profilo di appartenenza
    Funzione professionale (assistenti e operatori) Almeno cinque anni di esperienza nel profilo di appartenenza e titolo di abilitazione se richiesto per l’esercizio della professione

    Nel calcolo dell’esperienza si considerano tutti i periodi di servizio, anche non continuativi, maturati nel medesimo o corrispondente profilo, anche a tempo determinato o parziale, presso aziende ed enti del comparto, altre amministrazioni, ospedali privati accreditati, aziende ospedaliero-universitarie pubbliche e private o altre strutture pubbliche; all’estero, presso strutture pubbliche con esperienza certificata e riconosciuta.

    In via sperimentale (art. 17, comma 5), gli incarichi di professionista specialista che richiedono la Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche Specialistiche di cui al decreto MUR del 6 febbraio 2026 sono previsti solo nella fascia di complessità elevata. Possono inoltre essere istituiti incarichi specifici come quello di Disability Manager, responsabile dei processi di inserimento lavorativo delle persone con disabilità ai sensi dell’art. 39-ter del d.lgs. 165/2001.

    I due tetti quantitativi

    Sono le disposizioni che determinano quanti incarichi esisteranno davvero.

    • Art. 17, comma 3: il numero massimo di incarichi di funzione organizzativa e professionale di complessità elevata istituibili da ciascuna azienda non può superare complessivamente il 20% del numero degli incarichi di complessità media. La percentuale può essere incrementata a livello aziendale compatibilmente con le disponibilità del Fondo.
    • Art. 18, comma 3: la percentuale massima di incarichi conferibili al personale delle aree degli assistenti e degli operatori è pari al 12% del numero degli incarichi istituiti nell’area dei professionisti della salute e dei funzionari.

    Gli incarichi di funzione professionale sono conferibili anche al personale a tempo parziale, ma solo se il valore economico non supera 5.000 euro; in tal caso il valore è rideterminato in proporzione alla durata della prestazione lavorativa.

    Conferimento, durata, rinnovo e revoca

    Durata: cinque anni, o durata corrispondente all’incarico o al comando per i rapporti a tempo determinato e il personale in comando; può essere inferiore se coincide con il raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo (art. 18, comma 4).

    Selezione: valutazione ponderata di tutti i titoli, con peso equilibrato fra esperienza professionale, titoli di studio, altri titoli culturali e professionali e corsi di aggiornamento, escludendo automatismi generalizzati basati sull’anzianità di servizio. Sono da valorizzare la laurea magistrale o specialistica, i master universitari e i percorsi formativi universitari. Prima della procedura selettiva l’azienda può attivare una manifestazione di interesse interna.

    Rinnovo: alla scadenza l’incarico è rinnovato a seguito di esito positivo della valutazione e in assenza di provvedimenti disciplinari superiori alla multa negli ultimi due anni. La valutazione di fine incarico è effettuata tre mesi prima della naturale scadenza (art. 19, comma 4).

    Valutazione negativa (art. 18, comma 10): per l’area di elevata qualificazione, affidamento di altro incarico di posizione di valore inferiore, senza parte variabile nel primo anno ma con garanzia della parte fissa; per l’area dei professionisti, retrocessione a un incarico professionale di complessità base; per assistenti e operatori, perdita dell’incarico. In ogni caso, nessuna retribuzione di premialità nell’anno della valutazione negativa.

    Sostituzione (art. 18, comma 13): in caso di assenza prolungata del titolare, superati due mesi l’azienda può affidare la sostituzione ad altro dipendente della stessa UO o del Dipartimento, retribuita a titolo di premialità con un importo pari al 50% della parte fissa dell’incarico sostituito, per un massimo di 12 mesi. Le sostituzioni non si configurano come mansioni superiori, perché avvengono nell’ambito della medesima area di inquadramento.

    Prima di formalizzare una valutazione negativa l’azienda deve acquisire, in contraddittorio, le considerazioni del dipendente, che può farsi assistere dalla propria organizzazione sindacale o da un legale di fiducia (art. 19, comma 5).

    Le fonti da consultare

    Domande frequenti

    Quando entra in vigore il nuovo sistema degli incarichi?

    Dal 1° gennaio 2027. Gli artt. 15, 16, 17, 18 e 19 dispongono espressamente che disapplicano e sostituiscono le corrispondenti disposizioni dei CCNL 2 novembre 2022 e 27 ottobre 2025 «a decorrere dall’1.1.2027». Fino ad allora resta in vigore la disciplina previgente.

    L’incarico di base da 1.000 euro spetta a tutti?

    Solo all’area dei professionisti della salute e dei funzionari, e in via automatica: l’art. 16, comma 3, lett. a) lo riconosce al personale neoassunto, a quello inquadrato nell’area a seguito di progressione e a quello già in servizio non destinatario di un incarico di media o elevata complessità. Il valore è di 1.000 euro annui compresa la tredicesima, elevabile fino a 3.500 euro se la contrattazione integrativa individua le risorse.

    L’indennità di funzione assorbe lo straordinario?

    Sì, se supera 5.000 euro annui; l’indennità di posizione lo assorbe in ogni caso (art. 17, comma 8). L’azienda può però prevedere, nei limiti del budget destinato allo straordinario e con specifica regolamentazione, un plafond di ore predefinito, oppure in alternativa recuperi orari con esclusione del recupero a giornata intera.

    Che fine fa l’indennità di coordinamento?

    È già ad esaurimento e viene assorbita. L’art. 17, comma 6 stabilisce che il valore dell’indennità di funzione di parte fissa «assorbe e ricomprende» l’eventuale indennità di coordinamento prevista dall’art. 21, commi 1 e 2 del CCNL 21 maggio 2018, nella misura annua lorda di 1.678,48 euro per tredici mensilità.

    Un OSS può avere un incarico?

    Sì, un incarico di funzione professionale, con valori annui di 700 euro per la complessità base, 1.500 per la media e 2.000 per l’elevata. Il numero è però contingentato: gli incarichi conferibili alle aree degli assistenti e degli operatori non possono superare complessivamente il 12% degli incarichi istituiti nell’area dei professionisti della salute e dei funzionari. Il requisito è di cinque anni di esperienza nel profilo di appartenenza.

    Che cosa succede se sostituisco un collega con incarico?

    Se l’assenza supera due mesi, l’azienda può affidare la sostituzione. È retribuita a titolo di retribuzione di premialità, con un importo pari al 50% della parte fissa dell’incarico sostituito, per un massimo di 12 mesi dalla data di assegnazione. Al termine, se permane la necessità, l’incarico va riassegnato ove possibile con criterio di rotazione. La sostituzione non configura mansioni superiori.

    Risorse correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e riportano il testo dell’ipotesi di CCNL sottoscritta all’ARAN il 29 luglio 2026. Fino alla sottoscrizione definitiva le disposizioni non sono ancora applicabili: per la propria posizione individuale si raccomanda di verificare con l’ufficio del personale dell’azienda o ente o con la propria organizzazione sindacale.

  • I nuovi profili professionali del comparto sanità: cybersecurity, mediatore culturale, autista soccorritore

    L’art. 14 dell’ipotesi di CCNL Comparto Sanità 2025-2027 aggiorna il sistema di classificazione del personale, istituendo sei profili professionali che prima non esistevano nel comparto e modificandone altri. È una fotografia interessante di dove sta andando il Servizio sanitario nazionale: cybersicurezza, mediazione culturale, gestione dei sistemi informativi, sicurezza alimentare e soccorso territoriale. Ecco i profili, le aree di collocazione e i requisiti di accesso previsti dalla declaratoria dell’Allegato A.

    Il quadro d’insieme

    Profilo Area Ruolo Requisito di accesso
    Tecnologo alimentare Professionisti della salute e dei funzionari Tecnico Laurea in Scienze e tecnologie alimentari (classe L-26), abilitazione e iscrizione all’albo
    Specialista in Cybersecurity Risk Professionisti della salute e dei funzionari Tecnico Laurea corrispondente al settore di attività, secondo il bando, con eventuali abilitazioni
    Mediatore culturale Professionisti della salute e dei funzionari Tecnico Laurea triennale in Mediazione linguistica e culturale (L-12), oppure in discipline demoetnoantropologiche, psicologia, sociologia, scienze dell’educazione o pedagogia con conoscenza delle lingue
    Amministratore di sistema Professionisti della salute e dei funzionari Tecnico Laurea in Ingegneria dell’informazione (L-8) o in Scienze e tecnologie informatiche (L-31), con eventuali certificazioni
    Autista di mezzi di soccorso con funzioni di soccorritore Assistenti Tecnico Previsto dall’art. 14, comma 1, lett. e)
    Assistente di studio odontoiatrico Operatori Sociosanitario Previsto dall’art. 14, comma 1, lett. f)

    I quattro profili del ruolo tecnico

    Tecnologo alimentare. Professionista con competenze scientifiche, tecniche, operative e gestionali nella valutazione degli alimenti dal punto di vista tecnologico, microbiologico, chimico, fisico, nutrizionale e sensoriale. Si occupa di studio, sorveglianza, conduzione e collaudo dei processi di lavorazione degli alimenti e dei prodotti biologici correlati, compresi i processi di depurazione degli effluenti e di recupero dei sottoprodotti. Ferme restando le competenze esclusive delle professioni sanitarie della prevenzione in materia di vigilanza e ispezione. Riferimento: legge 18 gennaio 1994, n. 59.

    Specialista in Cybersecurity Risk. Gestisce in modo continuativo i rischi connessi alla cybersicurezza delle infrastrutture, dei sistemi e dei servizi ICT, attraverso pianificazione, applicazione, reporting e comunicazione di analisi, valutazione e trattamento dei rischi. Sviluppa la strategia di gestione del rischio dell’organizzazione, identifica minacce e vulnerabilità, stima il danno potenziale degli attacchi e propone le modalità di mitigazione.

    Mediatore culturale. Svolge attività di mediazione fra l’azienda e i cittadini immigrati, rimuovendo barriere culturali e linguistiche nell’accesso ai servizi sanitari: traduzione e interpretariato, facilitazione della relazione medico-paziente, comprensione di diagnosi, terapie e percorsi di cura, collaborazione all’applicazione del consenso informato nel rispetto della deontologia e del segreto professionale.

    Amministratore di sistema. Si occupa, anche attraverso i sistemi di intelligenza artificiale, di controllo, gestione e manutenzione dei sistemi informatici; gestisce la sicurezza di banche dati, software e informazioni su reti Internet e Intranet, anche in collaborazione con lo specialista in Cybersecurity Risk; predispone il backup e governa il disaster recovery; coordina la gestione degli accessi e delle autorizzazioni.

    Autista soccorritore e assistente di studio odontoiatrico

    Autista di mezzi di soccorso con funzioni di soccorritore (ruolo tecnico, area degli assistenti). L’istituzione è finalizzata «a prevedere ordinariamente le funzioni di soccorritore»: il profilo supera quindi la separazione fra guida del mezzo e attività di soccorso, che nella pratica dei servizi di emergenza territoriale ha prodotto negli anni un contenzioso rilevante sull’esatto perimetro delle mansioni.

    Assistente di studio odontoiatrico (ruolo sociosanitario, area degli operatori). Il profilo è finalizzato all’assistenza dell’odontoiatra e dei professionisti sanitari negli ambiti tecnico-clinico, ambientale e strumentale, relazionale, segretariale e amministrativo. Da notare che il profilo è contestualmente inserito fra i destinatari dell’indennità tutela del malato nella fascia degli operatori, pari a 102,01 euro mensili dal 1° gennaio 2026.

    I profili modificati e le rinomine

    Il comma 2 dell’art. 14 integra tre profili esistenti:

    • Specialista della comunicazione istituzionale: integrato con le nuove competenze sociali e digitali, in materia di strategie comunicative specifiche per i social media e le piattaforme social.
    • Assistente informatico: integrato per adeguare le implementazioni informatiche alle nuove problematiche su reti e attacchi informatici.
    • Operatore tecnico: integrato per consentire alle aziende di prevedere specifiche attività dedicate al soccorso animale.

    Il comma 3 dispone infine le due rinomine: dall’entrata in vigore del contratto il profilo di «collaboratore amministrativo-professionale» assume la denominazione di Funzionario amministrativo e quello di «collaboratore tecnico-professionale» diventa Funzionario tecnico. Limitatamente alle ARPA, i due profili sono integrati con le competenze necessarie per le attività e gli interventi ispettivi e le funzioni di controllo ambientale attribuite al Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente dalla legge 28 giugno 2016, n. 132.

    Che cosa comporta l’istituzione di un profilo

    È il punto che genera più aspettative sbagliate. L’art. 14 istituisce i profili nel sistema di classificazione: li rende cioè disponibili per le aziende ed enti del comparto. Non crea posti né comporta assunzioni automatiche.

    Perché un profilo si traduca in un posto di lavoro servono due passaggi ulteriori: la previsione nel piano triennale dei fabbisogni di personale dell’azienda — che è oggetto di informazione sindacale preventiva ai sensi dell’art. 5, comma 4, lettera a) — e l’avvio delle relative procedure di reclutamento, nel rispetto dei vincoli di spesa per il personale.

    Il comma 5 precisa infine che per i profili già posti ad esaurimento da precedenti CCNL si continua a fare riferimento alle declaratorie dell’allegato 1 del CCNL 7 aprile 1999, come modificato nel 2001 e nel 2004.

    Le disapplicazioni

    L’art. 14, comma 6 chiarisce che il nuovo articolo disapplica e sostituisce l’art. 15 (istituzione del profilo di educatore professionale socio pedagogico), l’art. 16 (accesso all’area di elevata qualificazione) e l’art. 17 (declaratoria delle aree e dei profili) del CCNL 27 ottobre 2025, nonché l’Allegato 1 del CCNL della sezione ricerca sanitaria del 21 febbraio 2024.

    L’Allegato A dell’ipotesi contiene quindi la declaratoria aggiornata e integrale delle aree e dei profili del comparto: è il documento da consultare per verificare attribuzioni e requisiti di accesso di ciascun profilo.

    Le fonti da consultare

    Domande frequenti

    L’istituzione dei nuovi profili significa che ci saranno nuove assunzioni?

    Non automaticamente. L’art. 14 rende i profili disponibili nel sistema di classificazione del comparto: la creazione dei posti dipende dal piano triennale dei fabbisogni di personale di ciascuna azienda ed ente e dall’avvio delle relative procedure di reclutamento, nel rispetto dei vincoli di spesa. Il piano triennale è oggetto di informazione sindacale preventiva.

    Il collaboratore amministrativo-professionale perde qualcosa con la rinomina?

    No. Il cambio di denominazione in «Funzionario amministrativo» non comporta modifiche di area, di inquadramento economico o di trattamento. Le attribuzioni aggiornate e i requisiti di accesso sono riportati nella declaratoria dell’Allegato A. Nelle ARPA il profilo è anzi integrato con nuove competenze in materia di attività ispettive e controllo ambientale.

    L’assistente di studio odontoiatrico prende un’indennità?

    Sì: la nota (4) della Tabella 4 lo include fra i destinatari dell’indennità tutela del malato e promozione della salute nella fascia degli operatori, con incremento di 58,50 euro mensili dal 1° gennaio 2026 e valore rideterminato di 102,01 euro mensili per dodici mensilità.

    Che differenza c’è fra amministratore di sistema e specialista in cybersecurity?

    L’amministratore di sistema si occupa della gestione operativa: controllo, manutenzione, backup, disaster recovery, accessi e autorizzazioni, prevenzione dei guasti. Lo specialista in Cybersecurity Risk si occupa della gestione del rischio: strategia, identificazione di minacce e vulnerabilità, valutazione del danno potenziale, selezione delle misure di mitigazione. Le declaratorie prevedono espressamente che i due profili collaborino.

    L’autista soccorritore è un profilo sanitario?

    No: è collocato nel ruolo tecnico dell’area degli assistenti. La novità sta nel fatto che il profilo prevede «ordinariamente le funzioni di soccorritore», integrando quindi nella declaratoria un’attività che in passato si collocava in una zona grigia rispetto alle mansioni contrattuali.

    Risorse correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e riportano il testo dell’ipotesi di CCNL sottoscritta all’ARAN il 29 luglio 2026. Fino alla sottoscrizione definitiva le disposizioni non sono ancora applicabili: per la propria posizione individuale si raccomanda di verificare con l’ufficio del personale dell’azienda o ente o con la propria organizzazione sindacale.

  • Intelligenza artificiale nel CCNL Sanità: informativa, divieto di decisioni automatiche e responsabilità

    È la novità di sistema più rilevante dell’ipotesi di CCNL Comparto Sanità 2025-2027 e quella che ha ricevuto meno attenzione: un intero titolo, tre articoli, dedicato all’uso dell’intelligenza artificiale nel rapporto di lavoro. In un settore dove gli algoritmi entrano nella diagnostica, nella programmazione dei turni e nella valutazione della performance, la contrattazione collettiva fissa garanzie procedurali precise. Non è il primo caso nel pubblico impiego — il precedente è l’ipotesi di CCNL Funzioni Centrali 2025-2027 del 9 giugno 2026 — ma è il primo impianto organico per il Servizio sanitario nazionale. Ecco che cosa dicono gli articoli 11, 12 e 13.

    Art. 11: finalità, uso e informativa preventiva

    Il primo comma definisce la funzione dell’IA nel comparto: è diretta a «migliorare le condizioni di lavoro, tutelare l’integrità psicofisica dei dipendenti, ridurre gli errori clinici e accrescere la qualità dei servizi erogati». L’utilizzo deve essere sicuro, trasparente e proporzionato agli obiettivi, tutelare la dignità delle persone e garantire la riservatezza dei dati.

    Il secondo comma introduce l’obbligo procedurale centrale. Quando l’azienda intende introdurre o utilizzare sistemi di IA o algoritmi automatizzati «a supporto di specifici processi in ambito sanitario, organizzativo o gestionale che incidano sul rapporto di lavoro», deve fornire preventiva informativa al dipendente, secondo modalità e limiti dell’art. 1-bis del d.lgs. 26 maggio 1997, n. 152. L’informativa riguarda in particolare:

    1. gli scopi e le finalità del sistema di IA utilizzato;
    2. gli ambiti di utilizzo;
    3. le tipologie di dati trattati, le misure di controllo adottate per le decisioni automatizzate, gli eventuali processi di correzione;
    4. il livello di accuratezza, robustezza e cybersicurezza dei sistemi e le metriche utilizzate per misurarli, nonché gli impatti potenzialmente discriminatori delle metriche stesse;
    5. le possibili ricadute sull’organizzazione del lavoro, sulla tipologia di attività, sull’intensità dell’impegno richiesto, sulla salute e sicurezza e sulla valutazione della performance;
    6. i criteri generali di funzionamento dei sistemi che incidano sulla valutazione della prestazione.

    Il comma 3 rinvia poi alla contrattazione collettiva integrativa i possibili impatti sul rapporto di lavoro derivanti dall’uso di sistemi di IA inerenti all’organizzazione dei servizi (art. 9, comma 5, lettera s).

    Art. 12: le garanzie per il dipendente

    È l’articolo più incisivo. Il comma 1 stabilisce che l’utilizzo di sistemi di IA non può dar luogo a decisioni prevalentemente o esclusivamente automatizzate e non può sostituire la volontà del datore di lavoro per tutto ciò che concerne:

    • atti che producano effetti giuridici, cioè la nascita, la modifica o l’estinzione di un diritto o di un obbligo;
    • atti che incidano in modo significativo sul rapporto di lavoro del dipendente.

    La condizione è un «appropriato e congruo intervento umano che permetta di valutare anche criticamente l’output dell’IA». Non basta quindi una ratifica formale: serve una valutazione sostanziale.

    Il comma 2 riconosce al dipendente il diritto di conoscere, in forma comprensibile, i criteri generali di funzionamento dei sistemi che incidano sulla valutazione della prestazione, sull’assegnazione di obiettivi, sull’orario di lavoro o su altri aspetti rilevanti del rapporto.

    Il comma 3 fissa quattro principi: trasparenza, proporzionalità, non discriminazione e non nocività — quest’ultima definita come il non ledere salute, dignità e riservatezza — evitando effetti distorsivi o penalizzanti nei confronti del dipendente.

    Art. 13: la responsabilità resta umana

    Il testo è netto: «l’IA non sostituisce la capacità interpretativa umana; l’algoritmo fornisce risultati, suggerimenti, correlazioni, ma la decisione ultima resta un atto umano, che richiede discernimento, responsabilità e capacità di valutare il contesto».

    Il comma 2 aggiunge una previsione che riguarda direttamente la dirigenza: la responsabilità dirigenziale e dei titolari dei poteri decisionali non può essere delegata ai sistemi di IA. Ma introduce anche un correttivo a favore del dipendente: la responsabilità «va commisurata in relazione alle condizioni organizzative, all’adeguatezza degli strumenti messi a disposizione dall’Azienda ed Ente, al livello di formazione garantito al dipendente».

    È un principio con potenziali ricadute pratiche: un errore compiuto con uno strumento inadeguato o senza formazione adeguata non può essere valutato allo stesso modo di un errore compiuto in condizioni ottimali.

    Dove l’IA compare nel resto del contratto

    Il Titolo III non è isolato: il tema attraversa l’intero testo.

    • Organismo paritetico per l’innovazione (art. 8, comma 2, lettera f): l’impatto dell’IA sull’organizzazione del lavoro e sulle professionalità è uno degli argomenti su cui l’organismo attiva stabilmente relazioni, con l’obbligo di riunirsi almeno due volte l’anno.
    • Contrattazione integrativa (art. 9, comma 5, lettera s): i possibili impatti sul rapporto di lavoro nell’utilizzo di sistemi di IA inerenti all’organizzazione dei servizi sono materia negoziale aziendale.
    • Conferimento degli incarichi (art. 18, comma 8): il provvedimento di attribuzione deve riportare, fra i suoi contenuti, «i criteri di funzionamento dell’intelligenza artificiale eventualmente applicati» alla procedura di valutazione.
    • Valutazione degli incarichi (art. 19, comma 2): i criteri di funzionamento dell’IA applicati alla procedura valutativa devono essere preventivamente portati a conoscenza dell’interessato.
    • Formazione (art. 31, comma 2): le aziende assicurano percorsi formativi sull’utilizzo dei sistemi di IA per far comprendere i meccanismi di funzionamento degli algoritmi e i rischi legati alla privacy e alla cybersicurezza, e pianificano programmi per potenziare la capacità di comprendere limiti, potenzialità e implicazioni etiche dei sistemi.
    • Nuovi profili (art. 14): l’amministratore di sistema si occupa di gestione dei sistemi informatici «anche attraverso i sistemi di Intelligenza Artificiale».

    Il rapporto con l’AI Act e con la disciplina sulla trasparenza

    L’impianto contrattuale si innesta su due fonti sovraordinate. La prima è l’art. 1-bis del d.lgs. 152/1997, introdotto dal cosiddetto decreto trasparenza, che già impone al datore di lavoro di informare il lavoratore sull’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati. Il CCNL non lo sostituisce: vi rinvia espressamente, specificandone i contenuti per il comparto sanità.

    La seconda è il Regolamento UE 2024/1689 (AI Act), che classifica come ad alto rischio i sistemi di IA destinati all’impiego, alla gestione dei lavoratori e all’accesso al lavoro autonomo. Le garanzie contrattuali si muovono nella stessa direzione: trasparenza, sorveglianza umana, non discriminazione (la disciplina dell’AI Act).

    Sul piano della protezione dei dati resta ferma la disciplina dell’art. 22 del GDPR sul diritto a non essere sottoposti a decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato che producano effetti giuridici o incidano significativamente sulla persona.

    Le fonti da consultare

    Domande frequenti

    L’azienda può usare un algoritmo per valutare la mia performance?

    Può usarlo come supporto, non come decisore. L’art. 12, comma 1 vieta che l’IA dia luogo a decisioni prevalentemente o esclusivamente automatizzate su atti che producono effetti giuridici o incidono significativamente sul rapporto di lavoro, senza un appropriato e congruo intervento umano che consenta di valutare anche criticamente l’output. Inoltre, l’art. 19, comma 2 impone che i criteri di funzionamento dell’IA applicati alla valutazione siano preventivamente portati a conoscenza dell’interessato.

    Ho diritto a sapere come funziona l’algoritmo?

    Sì, nei limiti dei criteri generali. L’art. 12, comma 2 riconosce il diritto di conoscere, in forma comprensibile, i criteri generali di funzionamento dei sistemi di IA che incidono sulla valutazione della prestazione, sull’assegnazione di obiettivi, sull’orario di lavoro o su altri aspetti rilevanti del rapporto. L’art. 11, comma 2 aggiunge il diritto a un’informativa preventiva su finalità, ambiti di utilizzo, dati trattati, accuratezza e ricadute organizzative.

    Che cosa succede se l’azienda non fornisce l’informativa?

    L’obbligo è ricondotto dal contratto all’art. 1-bis del d.lgs. 152/1997, che ha una propria disciplina sanzionatoria. Sul piano delle relazioni sindacali la mancata informativa incide inoltre sul presupposto della contrattazione integrativa prevista dall’art. 9, comma 5, lettera s) e può essere portata all’organismo paritetico per l’innovazione, competente sull’impatto dell’IA sull’organizzazione del lavoro.

    Se sbaglio seguendo un suggerimento dell’IA, di chi è la responsabilità?

    L’art. 13, comma 1 stabilisce che la decisione ultima resta un atto umano: l’algoritmo fornisce risultati, suggerimenti e correlazioni, ma non sostituisce la capacità interpretativa. Il comma 2 aggiunge però un criterio di proporzionalità: la responsabilità va commisurata alle condizioni organizzative, all’adeguatezza degli strumenti messi a disposizione dall’azienda e al livello di formazione garantito al dipendente.

    L’azienda deve formarmi sull’uso dell’IA?

    Sì. L’art. 31, comma 2 impegna le aziende ad assicurare adeguati percorsi formativi sull’utilizzo dei sistemi di IA, per far comprendere i meccanismi di funzionamento degli algoritmi e i rischi legati alla privacy e alla cybersicurezza, e a pianificare programmi formativi finalizzati al potenziamento della capacità di comprendere limiti, potenzialità e implicazioni etiche dei sistemi.

    Questa disciplina vale anche per i turni fatti dal software?

    Sì, se il sistema incide in modo significativo sul rapporto di lavoro. L’art. 12, comma 2 cita espressamente l’orario di lavoro fra gli aspetti su cui il dipendente ha diritto di conoscere i criteri generali di funzionamento. Resta fermo che i criteri generali di articolazione dell’orario, compresa la turnistica, sono materia di confronto aziendale (art. 6, comma 3, lettera a) e che la programmazione oraria della turnistica va formalizzata entro il giorno 20 del mese precedente (art. 24, comma 6, lettera b).

    Risorse correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e riportano il testo dell’ipotesi di CCNL sottoscritta all’ARAN il 29 luglio 2026. Fino alla sottoscrizione definitiva le disposizioni non sono ancora applicabili: per la propria posizione individuale si raccomanda di verificare con l’ufficio del personale dell’azienda o ente o con la propria organizzazione sindacale.

  • Aumento di 209 euro in sanità: che cosa arriva davvero in busta paga

    «Duecentonove euro in più» è il titolo che ha accompagnato la firma dell’ipotesi di CCNL Sanità 2025-2027, ed è anche la fonte del malinteso più diffuso. Quella cifra non compare in nessuna tabella contrattuale, non spetta a nessuno in quanto tale e non è l’aumento che si leggerà sul cedolino. Questa guida spiega come è costruita, che cosa è garantito e che cosa no, e come fare il conto per la propria posizione.

    Da dove viene il numero

    Il comunicato ARAN del 29 luglio 2026 indica un incremento medio complessivo a regime di 209 euro lordi mensili, pari in media al 7,76% «comprese risorse extra contrattuali», e di circa 240 euro per il personale infermieristico.

    Tre parole meritano attenzione.

    • Medio: è calcolato sull’intera platea di 592.638 dipendenti, che comprende aree con incrementi molto diversi. La media è un numero reale, ma non è il numero di nessuno.
    • A regime: si riferisce alla situazione dal 1° gennaio 2027, quando saranno maturati tutti e tre gli scaglioni tabellari. Nel 2025 e nel 2026 gli importi sono inferiori.
    • Comprese risorse extra contrattuali: nel conto entrano anche risorse che non passano dalle tabelle stipendiali, come quelle destinate ai fondi aziendali e quelle di fonte legislativa destinate all’indennità di pronto soccorso.

    Che cosa è garantito e che cosa no

    Voce Dipende da Certezza
    Incremento dello stipendio tabellare (art. 37, Tabelle 1a e 1b) Area di inquadramento Certa e uguale per tutti quelli della stessa area
    Indennità di specificità infermieristica (art. 41, Tabella 3) Profilo professionale Certa per i profili elencati nella tabella
    Indennità tutela del malato (art. 42, Tabella 4) Profilo professionale Certa per i profili elencati nella tabella
    Indennità per particolari UO/Servizi (art. 43) Assegnazione, giornate di presenza e capienza del fondo Riducibile in caso di incapienza del fondo
    Indennità ferie (art. 28, comma 2) Indennità percepite nel semestre e soglia di 3 euro Solo se si supera la soglia
    Indennità di posizione e di funzione (artt. 15-20, dal 2027) Istituzione dell’incarico e graduazione aziendale Solo per chi ottiene l’incarico
    Fondo premialità: +221 euro pro-capite dal 2027 (art. 40, comma 3) Ripartizione in contrattazione integrativa Non è un importo individuale garantito
    Differenziali economici di professionalità (art. 22) Procedura selettiva e risorse destinate in integrativa Solo per chi risulta in posizione utile

    Il conto per profilo, a regime

    Sommando le sole voci certe — incremento tabellare su tredici mensilità e incremento dell’indennità professionale su dodici — si ottiene il quadro seguente, riferito alla situazione a regime dal 1° gennaio 2027.

    Profilo tipo Area Tabellare (13 mens.) Indennità professionale (12 mens.) Totale annuo Equivalente mensile su 12
    Infermiere, infermiere pediatrico Professionisti della salute 1.692,60 € 1.120,20 € 2.812,80 € 234,40 €
    Ostetrica Professionisti della salute 1.692,60 € 1.120,20 € 2.812,80 € 234,40 €
    Infermiere generico senior, puericultrice senior Assistenti 1.560,00 € 998,76 € 2.558,76 € 213,23 €
    Tecnico sanitario, fisioterapista, assistente sociale Professionisti della salute 1.692,60 € 838,80 € 2.531,40 € 210,95 €
    Infermiere generico, puericultrice Operatori 1.463,80 € 936,84 € 2.400,64 € 200,05 €
    Elevata qualificazione Elevata qualificazione 2.353,00 € 2.353,00 € 196,08 €
    Operatore socio-sanitario senior Assistenti 1.560,00 € 748,80 € 2.308,80 € 192,40 €
    Operatore socio sanitario Operatori 1.463,80 € 702,00 € 2.165,80 € 180,48 €
    Ricercatore sanitario Ruolo della ricerca sanitaria 1.816,10 € 1.816,10 € 151,34 €
    Funzionario amministrativo o tecnico Professionisti della salute 1.692,60 € 1.692,60 € 141,05 €
    Assistente amministrativo Assistenti 1.560,00 € 1.560,00 € 130,00 €
    Coadiutore amministrativo, operatore tecnico Personale di supporto 1.387,10 € 1.387,10 € 115,59 €

    La forbice fra il primo e l’ultimo rigo è di 118,81 euro mensili equivalenti, cioè oltre il doppio. La media dei 209 euro sta a metà strada, e comprende risorse che qui non sono conteggiate perché non sono garantite in misura individuale.

    Le tre voci che possono avvicinare il conto alla media

    1. L’indennità per particolari UO/Servizi (art. 43): 5,00 euro lordi per giornata di presenza nei servizi della fascia 1. Su 220 giornate valgono circa 1.100 euro lordi l’anno, cioè oltre 90 euro mensili equivalenti. È però a carico del fondo aziendale e riducibile in caso di incapienza.
    2. Il fondo premialità (art. 40, comma 3): dal 1° gennaio 2027 la parte stabile del fondo cresce di 221,00 euro pro-capite su base annua, applicati al numero di dipendenti al 31 dicembre 2023, con esclusione del personale della ricerca sanitaria. Non è una somma individuale: alimenta il fondo, la cui destinazione è decisa dalla contrattazione integrativa aziendale.
    3. Gli incarichi (artt. 15-20, dal 1° gennaio 2027): il nuovo sistema riconosce all’area dei professionisti della salute e dei funzionari un incarico professionale di complessità base automatico, del valore di 1.000 euro annui compresa la tredicesima, elevabile fino a 3.500 euro se la contrattazione integrativa individua le risorse.

    Il punto comune alle tre voci è che nessuna di esse è determinata dal contratto nazionale in misura individuale certa: tutte passano dai fondi aziendali e dalla contrattazione integrativa. È la ragione strutturale per cui la stessa qualifica, in due aziende sanitarie diverse, può produrre buste paga diverse.

    Attenzione al lordo e al netto

    Tutti gli importi indicati sono lordi. Prima di arrivare al netto intervengono:

    • le ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore: l’art. 38, comma 1 conferma che gli incrementi vi hanno effetto pieno;
    • l’IRPEF e le addizionali regionale e comunale, con l’effetto della progressività: al crescere del reddito imponibile crescono anche l’aliquota marginale e la riduzione delle detrazioni per lavoro dipendente e per carichi di famiglia.

    Per gli arretrati vale una regola specifica: le somme riferite al 2025 sono soggette a tassazione separata ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera b) del TUIR, quelle riferite al 2026 alla tassazione ordinaria. Il dettaglio è nella guida agli arretrati.

    Le fonti da consultare

    Domande frequenti

    Prenderò davvero 209 euro in più al mese?

    Quasi certamente no, né in più né in meno esattamente. I 209 euro sono una media a regime calcolata sull’intero comparto, comprensiva delle risorse destinate ai fondi aziendali. La parte certa del proprio aumento è l’incremento tabellare dell’area di inquadramento, a cui si somma l’incremento dell’indennità professionale se il proprio profilo è fra i destinatari della Tabella 3 o della Tabella 4.

    Perché un collega della stessa qualifica prende più di me?

    Le ragioni possibili sono quattro: un diverso numero di differenziali economici di professionalità acquisiti nel tempo; la titolarità di un incarico di funzione o di posizione; l’assegnazione a un’unità operativa che dà diritto all’indennità dell’art. 43 o a quella di pronto soccorso; un diverso salario accessorio derivante da turni, notti e festivi. A questo si aggiunge la variabile aziendale: i fondi e la contrattazione integrativa sono diversi in ogni azienda ed ente.

    L’aumento del 7,76% si applica al mio stipendio attuale?

    No. La percentuale è il rapporto medio fra le risorse complessive del rinnovo e la massa retributiva del comparto: non è una percentuale da applicare al proprio cedolino. L’incremento certo è espresso in euro, non in percentuale, ed è quello delle Tabelle 1a e 1b.

    Che cosa sono i 221 euro pro-capite del fondo premialità?

    Sono un incremento della parte stabile del Fondo premialità e condizioni di lavoro, previsto dall’art. 40, comma 3 a decorrere dal 1° gennaio 2027, calcolato su base annua e applicato al numero di dipendenti al 31 dicembre 2023, con esclusione del personale della ricerca sanitaria. Non è una somma che arriva in busta paga: aumenta la dotazione del fondo, la cui destinazione è decisa dalla contrattazione integrativa aziendale.

    Quando conoscerò l’importo esatto del mio aumento?

    La parte tabellare e le indennità professionali sono già determinate dalle tabelle contrattuali e diventeranno esigibili con la sottoscrizione definitiva. La parte legata ai fondi, agli incarichi e all’indennità dell’art. 43 sarà nota solo dopo la contrattazione integrativa aziendale, che il contratto impone di avviare entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme, e comunque non oltre il 31 gennaio dell’anno di riferimento per le materie annuali.

    Risorse correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e riportano il testo dell’ipotesi di CCNL sottoscritta all’ARAN il 29 luglio 2026. Fino alla sottoscrizione definitiva le disposizioni non sono ancora applicabili: per la propria posizione individuale si raccomanda di verificare con l’ufficio del personale dell’azienda o ente o con la propria organizzazione sindacale.

  • Indennità ferie nel CCNL Sanità: la formula, le indennità che contano e la soglia dei 3 euro

    Chi lavora in turno, di notte e nei festivi sa che andare in ferie costa: le indennità legate alla presenza in servizio non maturano e la busta paga del mese successivo si assottiglia. L’art. 28, comma 2 dell’ipotesi di CCNL Sanità 2025-2027 introduce una risposta contrattuale a questo effetto: una indennità giornaliera corrisposta durante le ferie e commisurata a quanto si è percepito nel semestre precedente. Ecco la formula esatta, le voci che entrano nel conto e i limiti.

    La formula di calcolo

    Il testo dell’art. 28, comma 2 è preciso: durante il periodo di ferie, in aggiunta alla retribuzione ordinaria, spetta «una indennità giornaliera denominata Indennità ferie», commisurata per ciascun dipendente alle indennità complessivamente percepite nel semestre che precede la fruizione delle ferie, e calcolata come segue:

    indennità complessivamente percepite nel semestre ÷ 6 ÷ 26

    La logica è ricostruibile: la divisione per 6 riporta il totale semestrale a una media mensile; la divisione per 26 la distribuisce sulle giornate lavorative convenzionali di un mese. Il risultato è l’importo lordo riconosciuto per ciascuna giornata di ferie fruita.

    Il semestre di riferimento è gennaio-giugno oppure luglio-dicembre, quello che precede la fruizione. Chi va in ferie ad agosto guarda quindi al semestre gennaio-giugno; chi ci va a marzo al semestre luglio-dicembre dell’anno precedente.

    Le indennità che entrano nel calcolo

    Il comma 2 allega una tabella tassativa delle voci da considerare:

    Denominazione indennità Riferimento normativo
    Indennità di turno Art. 67, comma 2 CCNL 27.10.2025
    Indennità di servizio notturno Art. 67, comma 3 CCNL 27.10.2025
    Indennità di servizio festivo Art. 67, comma 4 CCNL 27.10.2025
    Indennità per l’operatività in particolari UO/Servizi Art. 68 CCNL 27.10.2025
    Indennità di pronto soccorso Art. 69 CCNL 27.10.2025

    Non entrano nel calcolo, di conseguenza: lo stipendio tabellare, le indennità professionali (specificità infermieristica e tutela del malato), l’indennità di posizione o di funzione, la premialità, i compensi per lavoro straordinario e per prestazioni aggiuntive, la pronta disponibilità.

    La ragione è coerente con la funzione dell’istituto: si compensano le sole voci che si perdono perché non si è in servizio. Le indennità professionali, essendo fisse e continuative, continuano a essere corrisposte anche durante le ferie e non hanno bisogno di compensazione.

    La soglia dei 3 euro

    C’è una condizione di accesso: l’indennità «è corrisposta solo nel caso in cui il valore calcolato ai sensi del precedente periodo risulti almeno pari ad euro 3».

    Tradotta in termini pratici, la soglia richiede un totale semestrale di indennità di almeno 468 euro (3 × 6 × 26), cioè circa 78 euro al mese. Chi lavora stabilmente in turno con notti e festivi supera agevolmente la soglia; chi effettua turni solo occasionalmente può restarne fuori.

    Un esempio di calcolo, con importi puramente illustrativi: un dipendente che nel semestre gennaio-giugno abbia percepito complessivamente 1.560 euro fra turno, notturno e festivo ottiene 1.560 ÷ 6 ÷ 26 = 10,00 euro per ciascuna giornata di ferie. Su 28 giorni di ferie annue fruite nel semestre successivo, sono 280 euro lordi.

    Chi paga

    L’onere è posto a carico del Fondo premialità e condizioni di lavoro di cui all’art. 40. Con una precisazione: «la quota della indennità di cui al presente comma commisurata alla indennità di pronto soccorso è posta a carico delle specifiche risorse del citato Fondo con cui è finanziata l’indennità di pronto soccorso».

    È una distinzione contabile che ha una ragione precisa: l’indennità di pronto soccorso è finanziata da risorse di fonte legislativa nazionale, ripartite a livello regionale sulla base dei coefficienti della Tabella 5 del CCNL 27 ottobre 2025. Tenerla separata evita che eroda le altre disponibilità del fondo.

    Come per tutte le voci a carico dei fondi aziendali, la sostenibilità concreta dipende dalla capienza del fondo della singola azienda ed è oggetto della contrattazione integrativa.

    Il quadro delle ferie nel nuovo contratto

    L’art. 28 riscrive integralmente la disciplina delle ferie, con decorrenza 1° gennaio 2027. I punti fermi:

    • 28 giorni lavorativi con orario su cinque giorni (sabato non lavorativo), 32 giorni con orario su sei giorni, comprensivi delle due giornate della legge 937/1977;
    • 4 giornate di riposo per le festività soppresse, da fruire prioritariamente nell’anno solare e non monetizzabili; più il Santo Patrono se cade in giorno lavorativo;
    • 15 giorni continuativi garantiti, a richiesta, nel periodo 1° giugno – 30 settembre, oppure 15 giugno – 15 settembre per i dipendenti con figli in età scolastica;
    • ferie residue da fruire entro il primo semestre dell’anno successivo in caso di indifferibili esigenze;
    • monetizzazione solo alla cessazione del rapporto, per le ferie non godute per esigenze di servizio e nei limiti di legge;
    • sospensione delle ferie per malattia documentata protratta oltre 3 giorni o con ricovero ospedaliero, e per eventi luttuosi;
    • le assenze per malattia o infortunio non riducono il periodo di ferie spettante, anche se protratte per l’intero anno solare, salvo il secondo periodo di comporto non retribuito di 18 mesi.

    Una novità a parte riguarda l’orario su quattro giorni introdotto in via sperimentale dall’art. 24, comma 4 per le sole strutture che non erogano servizi o prestazioni sanitarie: l’adesione è volontaria e comporta il riproporzionamento delle giornate di ferie annue e di tutte le altre assenze giornaliere, fatto salvo il permesso per matrimonio.

    Le fonti da consultare

    Domande frequenti

    Come si calcola l’indennità ferie nel CCNL Sanità?

    Si sommano le indennità di turno, servizio notturno, servizio festivo, operatività in particolari UO/Servizi e pronto soccorso percepite nel semestre che precede la fruizione delle ferie (gennaio-giugno o luglio-dicembre); il totale si divide per 6 e poi per 26. Il risultato è l’importo lordo riconosciuto per ciascuna giornata di ferie fruita.

    Perché c’è una soglia di 3 euro?

    Il contratto stabilisce che l’indennità è corrisposta solo se il valore giornaliero calcolato risulta almeno pari a 3 euro. Serve un totale semestrale di indennità di almeno 468 euro per superarla. La soglia esclude di fatto chi effettua turni o servizi notturni in modo del tutto occasionale.

    L’indennità di specificità infermieristica entra nel calcolo?

    No. La tabella allegata all’art. 28, comma 2 elenca cinque sole voci: turno, servizio notturno, servizio festivo, operatività in particolari UO/Servizi e pronto soccorso. Le indennità professionali fisse e continuative — specificità infermieristica e tutela del malato — continuano a essere corrisposte anche durante le ferie e non necessitano di compensazione.

    Quanti giorni di ferie spettano nel comparto sanità?

    28 giorni lavorativi con orario distribuito su cinque giorni, con il sabato considerato non lavorativo; 32 giorni lavorativi con articolazione su sei giorni. In entrambi i casi i periodi sono comprensivi delle due giornate previste dall’art. 1, comma 1, lettera a) della legge 937/1977. Si aggiungono 4 giornate di riposo per le festività soppresse e il Santo Patrono, se ricade in giorno lavorativo.

    Le ferie non godute si possono monetizzare?

    Solo alla cessazione del rapporto di lavoro, per le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio, nei limiti delle norme di legge. Il compenso sostitutivo è determinato per ogni giornata con riferimento all’anno di mancata fruizione. Le 4 giornate per le festività soppresse non sono invece mai monetizzabili.

    Da quando si applica la nuova disciplina delle ferie?

    L’art. 28, comma 17 dispone che l’articolo disapplica e sostituisce l’art. 35 del CCNL 27 ottobre 2025 a decorrere dal 1° gennaio 2027. Fino ad allora resta in vigore la disciplina precedente.

    Risorse correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e riportano il testo dell’ipotesi di CCNL sottoscritta all’ARAN il 29 luglio 2026. Fino alla sottoscrizione definitiva le disposizioni non sono ancora applicabili: per la propria posizione individuale si raccomanda di verificare con l’ufficio del personale dell’azienda o ente o con la propria organizzazione sindacale.

  • I 5 euro al giorno per i servizi disagiati: la nuova indennità dell’art. 43 del CCNL Sanità

    È una delle novità più concrete dell’ipotesi di CCNL Sanità 2025-2027 e anche una delle più fraintese. L’art. 43 riscrive l’indennità per l’operatività in particolari unità operative e servizi, sostituendo l’art. 68 del CCNL 27 ottobre 2025. Non è un importo mensile fisso: si conta a giornate di presenza, ha tre fasce e una serie di limiti che ne condizionano l’erogazione.

    Che cosa prevede l’art. 43

    L’indennità è destinata al personale che presta il proprio lavoro presso unità operative o servizi «particolarmente disagiati», con esclusione dell’area del personale di elevata qualificazione. Spetta al personale delle aree dei professionisti della salute e dei funzionari, degli assistenti e degli operatori, nonché al solo profilo di operatore tecnico addetto all’assistenza dell’area del personale di supporto.

    L’importo è giornaliero lordo, per giornata di presenza: non matura durante ferie, malattia o altre assenze.

    Fascia Ruoli interessati Unità operative e servizi Importo giornaliero
    1 Sanitario, sociosanitario e tecnico Gruppi operatori; terapie intensive; terapie sub-intensive; UO/Servizi di emergenza urgenza, con esclusione dei destinatari dell’indennità di pronto soccorso (art. 69 CCNL 27.10.2025); UO/Servizi di sanità penitenziaria, comprese le REMS; malattie infettive e discipline equipollenti individuate dal DM 30.1.1998; servizi di nefrologia e dialisi; servizi che espletano in via diretta l’assistenza domiciliare presso l’utente; servizi per le dipendenze 5,00 €
    2 Amministrativo UO/Servizi Risorse Umane, Bilancio e Provveditorato/Economato 3,00 €
    3 Tecnico Profilo di operatore tecnico addetto all’assistenza dell’area del personale di supporto 1,50 €

    Quanto vale davvero su base annua

    Il calcolo dipende dalle giornate di effettiva presenza in servizio. Un ordine di grandezza, ipotizzando diversi livelli di presenza:

    Giornate di presenza nell’anno Fascia 1 (5,00 €) Fascia 2 (3,00 €) Fascia 3 (1,50 €)
    180 900,00 € 540,00 € 270,00 €
    200 1.000,00 € 600,00 € 300,00 €
    220 1.100,00 € 660,00 € 330,00 €
    230 1.150,00 € 690,00 € 345,00 €

    Per un infermiere di terapia intensiva la fascia 1 può quindi valere quanto una parte non trascurabile dell’incremento tabellare. Ma a differenza del tabellare non è un importo garantito: dipende dalla capienza del fondo aziendale.

    I quattro limiti da conoscere

    1. Divieto di cumulo interno. «Nel caso di assegnazione del personale a più servizi, viene corrisposta la sola indennità di importo maggiore» (art. 43, comma 2).
    2. Esclusione del pronto soccorso. La fascia 1 esclude espressamente i destinatari dell’indennità di pronto soccorso dell’art. 69 del CCNL 27 ottobre 2025, che ha un finanziamento proprio di fonte legislativa e una ripartizione regionale basata sui coefficienti della Tabella 5 di quel contratto.
    3. Capienza del fondo. L’indennità è corrisposta a carico del Fondo premialità e condizioni di lavoro (art. 40). Il comma 3 dell’art. 43 impone alla contrattazione integrativa di assicurare l’integrale copertura a carico del Fondo, «eventualmente riducendo gli importi di cui al comma 2, in caso di incapienza delle risorse». Gli importi in tabella sono quindi massimi, non minimi.
    4. Modificabilità in sede aziendale. Le UO/Servizi, le fasce di assegnazione, i ruoli e gli importi possono essere modificati in contrattazione integrativa ai sensi dell’art. 9, comma 5, lettera k), tenuto conto della consistenza del fondo. La stessa lettera consente l’eventuale elevazione dell’indennità e l’ampliamento dei destinatari.

    Il comma 4 chiarisce infine la funzione dell’istituto: l’indennità «compensa interamente il disagio del personale assegnato in particolari unità operative o servizi».

    Quando entra in vigore

    L’art. 43, comma 5 fissa una decorrenza propria: la nuova disciplina disapplica e sostituisce l’art. 68 del CCNL 27 ottobre 2025 a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore del contratto. Non c’è quindi retroattività: a differenza degli incrementi tabellari e delle indennità professionali, questa voce non genera arretrati.

    Attenzione: si tratta di un’ipotesi, non ancora del contratto definitivo. Il 29 luglio 2026 ARAN, FP CGIL, CISL FP, UIL FPL, FIALS, NurSind e Nursing Up hanno sottoscritto l’ipotesi di CCNL. Perché gli aumenti finiscano in busta paga serve la sottoscrizione definitiva, che arriva al termine del procedimento dell’art. 47 del d.lgs. 165/2001: entro 10 giorni l’ARAN trasmette il testo ai comitati di settore e al Governo, poi la quantificazione dei costi va alla Corte dei conti, che delibera entro 15 giorni. Solo dopo la certificazione positiva il presidente dell’ARAN firma in via definitiva.

    L’effetto sull’indennità ferie

    C’è un collegamento che vale la pena notare. L’art. 28, comma 2 introduce una indennità ferie commisurata alle indennità percepite nel semestre precedente, e la tabella allegata a quel comma include fra le voci rilevanti proprio l’indennità per l’operatività in particolari UO/Servizi, insieme a turno, servizio notturno, servizio festivo e pronto soccorso.

    In altre parole, chi percepisce i 5 euro giornalieri se ne vede riconosciuta una quota anche durante le ferie, secondo la formula spiegata nella guida dedicata.

    Le fonti da consultare

    Domande frequenti

    L’indennità dell’art. 43 è mensile o giornaliera?

    Giornaliera. L’art. 43, comma 2 parla di «indennità giornaliera lorda per giornata di presenza». Non matura quindi durante ferie, malattia o altre assenze dal servizio, e il valore annuo dipende dalle giornate effettivamente lavorate.

    Chi lavora in pronto soccorso prende i 5 euro al giorno?

    No. La fascia 1 comprende le unità operative e i servizi di emergenza urgenza ma «con esclusione dei destinatari dell’indennità di cui all’art. 69 del CCNL 27.10.2025», cioè l’indennità di pronto soccorso. Le due voci sono alternative.

    Se lavoro in due reparti diversi prendo due indennità?

    No. L’art. 43, comma 2 stabilisce che, in caso di assegnazione a più servizi, viene corrisposta la sola indennità di importo maggiore.

    L’importo di 5 euro è garantito?

    No, è un massimo. Il comma 3 pone l’onere a carico del Fondo premialità e condizioni di lavoro e impone alla contrattazione integrativa di assicurarne l’integrale copertura, «eventualmente riducendo gli importi» in caso di incapienza delle risorse. La stessa contrattazione integrativa può modificare unità operative, fasce, ruoli e importi, o al contrario elevarli.

    Anche i coordinatori prendono questa indennità?

    Dipende dall’area di inquadramento. L’art. 43, comma 1 esclude espressamente l’area del personale di elevata qualificazione. Chi svolge funzioni di coordinamento restando inquadrato nell’area dei professionisti della salute e dei funzionari rientra invece fra i destinatari, se assegnato a una delle UO/Servizi elencati.

    L’indennità genera arretrati?

    No. A differenza degli incrementi tabellari (retroattivi al 2025) e delle indennità professionali (retroattive al 1° gennaio 2026), l’art. 43 dispone al comma 5 che la nuova disciplina si applica dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore del contratto.

    Risorse correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e riportano il testo dell’ipotesi di CCNL sottoscritta all’ARAN il 29 luglio 2026. Fino alla sottoscrizione definitiva le disposizioni non sono ancora applicabili: per la propria posizione individuale si raccomanda di verificare con l’ufficio del personale dell’azienda o ente o con la propria organizzazione sindacale.

  • Indennità tutela del malato e promozione della salute 2026: importi e profili destinatari

    È l’indennità professionale con la platea più ampia del comparto sanità: tocca tecnici di radiologia e di laboratorio, fisioterapisti, logopedisti, dietisti, ortottisti, educatori professionali, tecnici della prevenzione, assistenti sanitari, assistenti sociali, operatori socio-sanitari e ostetriche. L’art. 42 dell’ipotesi di CCNL 2025-2027 la incrementa dal 1° gennaio 2026 con quattro importi diversi. Qui l’elenco integrale dei destinatari e i valori esatti della Tabella 4.

    Gli importi dal 1° gennaio 2026

    L’art. 42 incrementa l’indennità tutela del malato e promozione della salute prevista dall’art. 66 del CCNL 27 ottobre 2025, con corresponsione su dodici mensilità e un’unica decorrenza.

    Tabella 4 — indennità tutela del malato e promozione della salute, valori mensili lordi in euro per 12 mensilità.
    Area di inquadramento Incremento mensile dal 1.1.2026 Nuovo valore mensile dal 1.1.2026
    Professionisti della salute e dei funzionari — profilo di Ostetrica 93,35 181,14
    Professionisti della salute e dei funzionari (altri profili) 69,90 121,87
    Assistenti 62,40 108,80
    Operatori 58,50 102,01

    Per differenza si ricavano i valori precedenti: 87,79 euro mensili per le ostetriche, 51,97 per gli altri profili sanitari dell’area dei professionisti, 46,40 per gli assistenti, 43,51 per gli operatori.

    Chi ne ha diritto: l’elenco integrale

    Fascia 1 — profilo di Ostetrica (181,14 euro mensili). Destinatari: ostetrica e ostetrica-senior; gli stessi valori si applicano ai medesimi profili inquadrati nell’area di elevata qualificazione.

    Fascia 2 — professionisti della salute e dei funzionari, altri profili (121,87 euro mensili):

    • ruolo sanitario, compresi i profili senior: tecnico sanitario di laboratorio biomedico, tecnico sanitario di radiologia medica, tecnico di neurofisiopatologia, tecnico ortopedico, tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, tecnico audiometrista, tecnico audioprotesista, dietista, igienista dentale, odontotecnico, ottico, logopedista, ortottista, terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, massaggiatore non vedente, tecnico della riabilitazione psichiatrica, terapista occupazionale, fisioterapista, educatore professionale, podologo, tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, assistente sanitario;
    • ruolo socio-sanitario: assistente sociale e assistente sociale senior.

    Anche qui l’indennità è corrisposta con gli stessi valori ai medesimi profili inquadrati nell’area di elevata qualificazione.

    Fascia 3 — assistenti (108,80 euro mensili): massaggiatore o massofisioterapista senior, operatore socio-sanitario senior, assistente infermiere.

    Fascia 4 — operatori (102,01 euro mensili): operatore socio sanitario, massaggiatore o massofisioterapista, assistente di studio odontoiatrico.

    Da segnalare che l’assistente di studio odontoiatrico è un profilo istituito ex novo dall’art. 14 dell’ipotesi, nel ruolo sociosanitario dell’area degli operatori, e vi accede direttamente all’indennità.

    Il valore su base annua

    Fascia Incremento mensile Incremento annuo (12 mens.) Valore annuo rideterminato (12 mens.)
    Ostetrica e ostetrica senior 93,35 € 1.120,20 € 2.173,68 €
    Altri profili sanitari e assistenti sociali (area professionisti) 69,90 € 838,80 € 1.462,44 €
    Assistenti 62,40 € 748,80 € 1.305,60 €
    Operatori 58,50 € 702,00 € 1.224,12 €

    Il rapporto con la specificità infermieristica

    Le due indennità professionali del comparto hanno destinatari disgiunti e non si cumulano. La Tabella 3 copre i profili infermieristici e le puericultrici; la Tabella 4 tutti gli altri profili sanitari, sociosanitari e della riabilitazione. Il confronto fra aree corrispondenti:

    Area Specificità infermieristica Tutela del malato (fascia comune) Differenza mensile
    Professionisti della salute e dei funzionari 181,14 € 121,87 € 59,27 €
    Assistenti 161,50 € 108,80 € 52,70 €
    Operatori 151,48 € 102,01 € 49,47 €

    Il divario si annulla per le ostetriche, che l’ipotesi porta al livello dell’indennità infermieristica dell’area dei professionisti.

    Effetti su TFR e trattamento di fine rapporto

    L’art. 36, comma 1, lettera k) include l’indennità tutela del malato e promozione della salute fra le voci della retribuzione annua da prendere a base per la liquidazione del TFR, insieme allo stipendio tabellare, ai differenziali economici di professionalità, all’indennità di qualificazione professionale, alla tredicesima, alla RIA, agli assegni ad personam, alle indennità di posizione e di funzione, all’indennità professionale specifica, alla specificità infermieristica e all’indennità di coordinamento ad esaurimento.

    In caso di rapporto a tempo parziale l’indennità è riproporzionata alla durata della prestazione lavorativa.

    Le fonti da consultare

    Domande frequenti

    Chi prende l’indennità tutela del malato e promozione della salute?

    Ostetriche e ostetriche senior (181,14 euro mensili); i profili sanitari dell’area dei professionisti della salute — tecnici di laboratorio e radiologia, fisioterapisti, logopedisti, dietisti, ortottisti, podologi, educatori professionali, tecnici della prevenzione, assistenti sanitari e altri — insieme agli assistenti sociali (121,87 euro); massaggiatori senior, OSS senior e assistenti infermiere (108,80 euro); operatori socio sanitari, massaggiatori e assistenti di studio odontoiatrico (102,01 euro).

    Perché le ostetriche hanno un importo più alto?

    Perché la Tabella 4 riserva al profilo di Ostetrica una fascia dedicata, con incremento di 93,35 euro mensili e valore rideterminato di 181,14 euro, identici a quelli dell’indennità di specificità infermieristica dell’area dei professionisti. È una scelta di allineamento fra le due professioni sanitarie infermieristico-ostetriche.

    Gli OSS prendono questa indennità o quella infermieristica?

    Questa. Gli operatori socio sanitari sono elencati nella nota (4) della Tabella 4, fascia operatori, con 58,50 euro di incremento e 102,01 euro di valore mensile; gli OSS senior nella nota (3), fascia assistenti, con 62,40 euro di incremento e 108,80 euro di valore. L’indennità di specificità infermieristica non spetta agli OSS.

    L’indennità dipende dal reparto in cui lavoro?

    No: dipende esclusivamente dal profilo professionale di inquadramento. A dipendere dal reparto è invece la nuova indennità per l’operatività in particolari UO/Servizi dell’art. 43, che vale 5,00, 3,00 o 1,50 euro per giornata di presenza a seconda della fascia di assegnazione.

    Entra nel calcolo della tredicesima?

    No: l’indennità è espressamente corrisposta «per 12 mensilità», come indicato nell’intestazione della Tabella 4. La tredicesima riguarda invece lo stipendio tabellare, i cui incrementi — precisa l’art. 38, comma 1 — hanno effetto integrale sulla tredicesima mensilità. L’indennità concorre però alla base di calcolo del TFR.

    Risorse correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e riportano il testo dell’ipotesi di CCNL sottoscritta all’ARAN il 29 luglio 2026. Fino alla sottoscrizione definitiva le disposizioni non sono ancora applicabili: per la propria posizione individuale si raccomanda di verificare con l’ufficio del personale dell’azienda o ente o con la propria organizzazione sindacale.

  • Indennità di specificità infermieristica 2026: importi, profili e come entra nel TFR

    L’indennità di specificità infermieristica è la voce che, più del tabellare, differenzia la retribuzione degli infermieri da quella degli altri professionisti sanitari della stessa area. L’ipotesi di CCNL 2025-2027 la aumenta con decorrenza 1° gennaio 2026 e ne ridetermina i valori. Qui gli importi esatti della Tabella 3, l’elenco preciso dei profili destinatari e le regole che ne governano il calcolo.

    Gli importi dal 1° gennaio 2026

    L’art. 41 dispone che l’indennità di specificità infermieristica di cui all’art. 65 del CCNL 27 ottobre 2025 «è incrementata degli importi mensili e con le decorrenze indicate nell’allegata Tabella 3, la quale indica anche i valori conseguentemente rideterminati».

    Tabella 3 — indennità di specificità infermieristica, valori mensili lordi in euro per 12 mensilità.
    Area di inquadramento Incremento mensile dal 1.1.2026 Nuovo valore mensile dal 1.1.2026
    Professionisti della salute e dei funzionari 93,35 181,14
    Assistenti 83,23 161,50
    Operatori 78,07 151,48

    C’è una sola decorrenza, il 1° gennaio 2026: l’indennità non è scaglionata su tre anni come il tabellare. Il valore precedente si ricava per differenza: 87,79 euro mensili per l’area dei professionisti, 78,27 per gli assistenti, 73,41 per gli operatori. L’incremento è quindi di poco superiore al raddoppio.

    Chi ha diritto all’indennità

    Le note della Tabella 3 individuano i destinatari con precisione, profilo per profilo.

    Area Profili destinatari Valore mensile dal 1.1.2026
    Professionisti della salute e dei funzionari Infermiere, infermiere pediatrico, infermiere senior, infermiere pediatrico senior 181,14 €
    Assistenti Infermiere generico o psichiatrico con un anno di corso senior, puericultrice senior 161,50 €
    Operatori Infermiere generico, infermiere psichiatrico con un anno di corso, puericultrice 151,48 €

    Tutte e tre le note contengono la stessa precisazione per la prima fascia: l’indennità è corrisposta, con gli stessi valori di incremento e negli stessi valori rideterminati, per i medesimi profili inquadrati nell’area di elevata qualificazione. Chi è passato all’area di elevata qualificazione mantenendo il profilo di infermiere non perde quindi l’indennità.

    Il criterio è il profilo professionale, non l’unità operativa di assegnazione né la tipologia di attività svolta. Un infermiere assegnato a un ufficio amministrativo o alla formazione conserva l’indennità, purché resti inquadrato nel profilo.

    Quanto vale su base annua

    Area Incremento mensile Incremento annuo (12 mens.) Valore annuo rideterminato (12 mens.)
    Professionisti della salute e dei funzionari 93,35 € 1.120,20 € 2.173,68 €
    Assistenti 83,23 € 998,76 € 1.938,00 €
    Operatori 78,07 € 936,84 € 1.817,76 €

    In caso di rapporto a tempo parziale l’indennità, avendo carattere fisso e continuativo, è riproporzionata alla durata della prestazione lavorativa.

    L’effetto sul TFR e sulle altre voci

    L’art. 36 dell’ipotesi elenca in modo tassativo le voci della retribuzione annua da prendere a base per la liquidazione del trattamento di fine rapporto. L’indennità di specificità infermieristica compare alla lettera j), insieme a:

    • stipendio tabellare corrispondente all’area di inquadramento;
    • differenziali economici di professionalità in godimento;
    • indennità di qualificazione professionale, ove prevista;
    • tredicesima mensilità;
    • retribuzione individuale di anzianità in godimento;
    • eventuali assegni ad personam, ove spettanti;
    • indennità di posizione e di funzione, parte fissa e variabile in godimento;
    • indennità professionale specifica, ove spettante;
    • indennità tutela del malato e promozione della salute, ove spettante;
    • indennità di coordinamento ad esaurimento, di cui all’art. 21, commi 1 e 2 del CCNL 21 maggio 2018, in godimento.

    L’elenco è utile anche in negativo: le indennità a carattere accessorio e variabile — turno, notturno, festivo, pronta disponibilità, pronto soccorso, la nuova indennità per i servizi disagiati — non entrano nella base di calcolo del TFR.

    Il rapporto con le altre indennità

    La specificità infermieristica è una delle due indennità professionali del comparto. L’altra è l’indennità tutela del malato e promozione della salute (art. 42), destinata a ostetriche, tecnici sanitari, professionisti della riabilitazione e della prevenzione, assistenti sociali e operatori socio-sanitari. Le due indennità non si cumulano: i profili destinatari sono disgiunti.

    Si cumulano invece, per chi ne ha i presupposti, con le indennità a carattere accessorio: turno, servizio notturno, servizio festivo, pronta disponibilità, indennità di pronto soccorso (art. 69 CCNL 27 ottobre 2025) e nuova indennità per l’operatività in particolari UO/Servizi (art. 43). Queste ultime concorrono anche al calcolo della nuova indennità ferie.

    Le fonti da consultare

    Domande frequenti

    A quanto ammonta l’indennità di specificità infermieristica dal 2026?

    181,14 euro mensili per dodici mensilità nell’area dei professionisti della salute e dei funzionari, 161,50 euro nell’area degli assistenti e 151,48 euro in quella degli operatori. Su base annua sono rispettivamente 2.173,68, 1.938,00 e 1.817,76 euro lordi.

    L’indennità spetta anche a chi non lavora in reparto?

    Sì. Il criterio individuato dalle note della Tabella 3 è il profilo professionale, non l’unità operativa di assegnazione. Un infermiere assegnato a funzioni di formazione, di rischio clinico, di direzione delle professioni sanitarie o a un ufficio conserva l’indennità finché resta inquadrato nel profilo. Diverso il caso dell’indennità dell’art. 43, che invece è strettamente legata all’assegnazione e alla presenza in servizio.

    Si cumula con l’indennità tutela del malato?

    No: le due indennità hanno platee di destinatari disgiunte. La specificità infermieristica spetta ai profili infermieristici e alle puericultrici; la tutela del malato alle ostetriche, ai tecnici sanitari, ai professionisti della riabilitazione e della prevenzione, agli assistenti sociali e agli operatori socio-sanitari. Nessun profilo compare in entrambe le tabelle.

    È utile ai fini pensionistici?

    L’art. 38, comma 1 riferisce l’effetto sul trattamento di quiescenza agli incrementi dello stipendio tabellare dell’art. 37. Per l’indennità il contratto stabilisce espressamente l’utilità ai fini del TFR (art. 36, comma 1, lettera j). Sulla rilevanza previdenziale delle singole voci accessorie occorre verificare la disciplina INPS-Gestione dipendenti pubblici applicabile alla propria posizione, che dipende anche dal regime di calcolo della pensione.

    Un infermiere part-time al 50% quanto percepisce?

    Circa la metà: le indennità a carattere fisso e continuativo sono riproporzionate alla durata della prestazione lavorativa nel rapporto a tempo parziale. Restano invece commisurate alle presenze effettive le voci giornaliere, come l’indennità dell’art. 43.

    Da quando è effettivamente pagabile il nuovo importo?

    La decorrenza contrattuale è il 1° gennaio 2026, ma l’esigibilità presuppone la sottoscrizione definitiva del contratto: solo dopo la certificazione della Corte dei conti e la firma definitiva le aziende possono liquidare il nuovo importo e i relativi arretrati, entro trenta giorni dalla stipulazione (art. 2, comma 3).

    Risorse correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e riportano il testo dell’ipotesi di CCNL sottoscritta all’ARAN il 29 luglio 2026. Fino alla sottoscrizione definitiva le disposizioni non sono ancora applicabili: per la propria posizione individuale si raccomanda di verificare con l’ufficio del personale dell’azienda o ente o con la propria organizzazione sindacale.

  • Personale amministrativo e tecnico della sanità: quanto aumenta con il CCNL 2025-2027

    Il personale amministrativo, professionale e tecnico del Servizio sanitario nazionale è la componente per cui la distanza fra la media annunciata e la busta paga reale è più ampia. La ragione è strutturale: le due indennità professionali aumentate dall’ipotesi — specificità infermieristica e tutela del malato — sono riservate a profili sanitari e sociosanitari. Per gli amministrativi l’incremento è quasi tutto tabellare, con due novità che vale la pena conoscere.

    Dove è inquadrato il personale amministrativo

    La declaratoria allegata all’ipotesi distribuisce i profili amministrativi su tre aree:

    • Personale di supporto: coadiutore amministrativo — classificazione, archiviazione e protocollo di atti, compilazione di documenti e modulistica, operazioni semplici di natura contabile, attività di sportello. Requisito: diploma di istruzione secondaria di primo grado e conoscenze informatiche di base.
    • Assistenti: assistente amministrativo e profili equivalenti.
    • Professionisti della salute e dei funzionari: funzionario amministrativo — attività che comportano autonoma elaborazione di atti preliminari e istruttori, collaborazione con dirigenti in attività di studio e programmazione. Requisito: laurea corrispondente al settore di attività.

    L’art. 14, comma 3 stabilisce che, dall’entrata in vigore del contratto, il profilo di «collaboratore amministrativo-professionale» assume la denominazione di Funzionario amministrativo e quello di «collaboratore tecnico-professionale» diventa Funzionario tecnico. Nelle ARPA i due profili sono integrati con le competenze per le attività ispettive e le funzioni di controllo ambientale attribuite al Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente dalla legge 132/2016.

    Gli incrementi tabellari

    Tabella 1a — incrementi mensili lordi dello stipendio tabellare, in euro, da corrispondere per 13 mensilità.
    Area di inquadramento Dal 1.1.2025 Dal 1.1.2026 Dal 1.1.2027
    Professionisti della salute e dei funzionari 50,50 101,10 130,20
    Assistenti 46,60 93,20 120,00
    Personale di supporto 41,40 82,80 106,70

    Tradotto in importi annui a regime, considerando le tredici mensilità:

    Profilo tipo Area Incremento mensile a regime Totale annuo (13 mens.) Equivalente mensile su 12
    Funzionario amministrativo o tecnico Professionisti della salute e dei funzionari 130,20 € 1.692,60 € 141,05 €
    Assistente amministrativo Assistenti 120,00 € 1.560,00 € 130,00 €
    Coadiutore amministrativo, operatore tecnico Personale di supporto 106,70 € 1.387,10 € 115,59 €

    La novità: 3 euro al giorno per Risorse Umane, Bilancio e Provveditorato

    L’art. 43 introduce un’indennità giornaliera per l’operatività in particolari unità operative e servizi, articolata su tre fasce. La fascia 2 è dedicata al ruolo amministrativo:

    Fascia Ruolo Unità operative / servizi Importo giornaliero
    1 Sanitario, sociosanitario e tecnico Gruppi operatori, terapie intensive e sub-intensive, emergenza-urgenza, sanità penitenziaria e REMS, malattie infettive, nefrologia e dialisi, assistenza domiciliare diretta, servizi per le dipendenze 5,00 €
    2 Amministrativo Risorse Umane, Bilancio e Provveditorato/Economato 3,00 €
    3 Tecnico Profilo di operatore tecnico addetto all’assistenza 1,50 €

    È un importo lordo per giornata di presenza: su circa 220 giornate lavorative l’anno vale attorno a 660 euro lordi. Due avvertenze: l’onere è a carico del Fondo premialità e condizioni di lavoro e, in caso di incapienza, la contrattazione integrativa deve ridurre gli importi; le unità operative, le fasce e i ruoli possono essere modificati in sede di contrattazione integrativa aziendale (art. 9, comma 5, lettera k).

    Lavoro agile: una previsione specifica

    L’art. 44 riscrive l’accesso al lavoro agile. Restano esclusi i lavori in turno e quelli che richiedono strumentazioni o documentazioni non remotizzabili — cioè la gran parte dell’attività assistenziale. Ma per il personale amministrativo il comma 3 contiene una previsione dedicata: l’azienda o ente ha cura «di valutare l’incremento — ferma restando ogni valutazione di compatibilità organizzativa — del numero dei giorni mensili» di lavoro agile disciplinati con l’accordo individuale.

    I criteri di priorità per l’accesso e i casi in cui è possibile estendere le giornate sono oggetto di contrattazione integrativa aziendale (art. 9, comma 5, lettera q); i criteri generali di individuazione delle attività remotizzabili sono materia di confronto (art. 6, comma 3, lettera i).

    Le altre leve per il personale amministrativo

    • Incarichi di funzione dal 1° gennaio 2027: per il funzionario amministrativo valgono gli stessi range dell’area dei professionisti della salute (1.000-3.500 euro per la complessità base, 4.000-9.500 per la media, 9.501-13.500 per l’elevata). Per gli incarichi di professionista specialista dei ruoli amministrativo, professionale e tecnico è richiesto un master di primo livello attinente all’incarico.
    • Progressione tra le aree (art. 21): procedura selettiva interna con riserva di almeno il 50% dei posti all’accesso dall’esterno, comparazione delle ultime tre valutazioni di performance, titoli e incarichi rivestiti. Il dipendente è esonerato dal periodo di prova, salvo il passaggio a un profilo di ruolo diverso, e conserva ferie maturate e RIA.
    • Differenziali economici di professionalità (art. 22): la progressione economica interna all’area (come funziona).
    • Formazione (art. 31): per i ruoli amministrativo, professionale e tecnico la formazione persegue in particolare obiettivi di sviluppo delle competenze per la transizione ecologica e la semplificazione amministrativa promosse dal PNRR, oltre ai percorsi sull’uso dei sistemi di intelligenza artificiale.

    Le fonti da consultare

    Domande frequenti

    Quanto aumenta lo stipendio di un amministrativo in sanità?

    Dipende dall’area. A regime dal 2027, considerando le tredici mensilità: 1.692,60 euro annui per il funzionario amministrativo (area dei professionisti della salute e dei funzionari), 1.560,00 euro per l’assistente amministrativo (area degli assistenti), 1.387,10 euro per il coadiutore amministrativo (personale di supporto). Chi è assegnato a Risorse Umane, Bilancio o Provveditorato aggiunge 3 euro lordi per giornata di presenza.

    Perché gli amministrativi prendono meno dei sanitari a parità di area?

    Perché il tabellare è identico ma le indennità professionali no. Un funzionario amministrativo e un fisioterapista hanno lo stesso incremento tabellare di 130,20 euro mensili; il secondo aggiunge però 69,90 euro mensili di indennità tutela del malato per dodici mensilità, cioè 838,80 euro l’anno in più. La differenziazione è una scelta strutturale del sistema indennitario del comparto.

    Il collaboratore amministrativo-professionale cambia inquadramento?

    No, cambia solo denominazione: dall’entrata in vigore del contratto diventa «Funzionario amministrativo» (art. 14, comma 3). Resta nell’area dei professionisti della salute e dei funzionari. Le attribuzioni aggiornate e i requisiti di accesso sono nella declaratoria dell’Allegato A.

    L’indennità da 3 euro al giorno è garantita?

    No, non è incondizionata. L’art. 43, comma 3 pone l’onere a carico del Fondo premialità e condizioni di lavoro e stabilisce che la contrattazione integrativa «assicura l’integrale copertura a carico del Fondo, eventualmente riducendo gli importi» in caso di incapienza. Le unità operative, le fasce e i ruoli possono inoltre essere modificati in sede aziendale. È quindi un importo massimo, non un minimo garantito.

    Il personale amministrativo può fare più giorni di smart working?

    L’art. 44, comma 3 impegna l’azienda a «valutare l’incremento» del numero dei giorni mensili per il personale amministrativo, ferma restando ogni valutazione di compatibilità organizzativa. Non è un diritto automatico: i criteri di priorità e i casi di estensione delle giornate sono rimessi alla contrattazione integrativa aziendale.

    Risorse correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e riportano il testo dell’ipotesi di CCNL sottoscritta all’ARAN il 29 luglio 2026. Fino alla sottoscrizione definitiva le disposizioni non sono ancora applicabili: per la propria posizione individuale si raccomanda di verificare con l’ufficio del personale dell’azienda o ente o con la propria organizzazione sindacale.

  • Ostetriche e CCNL Sanità 2025-2027: l’indennità sale a 181,14 euro, come per gli infermieri

    Nella Tabella 4 dell’ipotesi di CCNL Sanità 2025-2027 c’è un dettaglio che merita attenzione: il profilo di Ostetrica non è nella fascia comune degli altri profili sanitari dell’area dei professionisti della salute, ma ha una riga separata con importi più alti, identici a quelli dell’indennità di specificità infermieristica. È una scelta contrattuale precisa, e vale 281,40 euro lordi l’anno rispetto agli altri profili sanitari della stessa area.

    La riga dedicata nella Tabella 4

    L’art. 42 incrementa l’indennità tutela del malato e promozione della salute con decorrenza 1° gennaio 2026, per dodici mensilità. La Tabella 4 articola l’incremento su quattro fasce, e la prima è riservata alle ostetriche.

    Tabella 4 — indennità tutela del malato e promozione della salute, valori mensili lordi in euro per 12 mensilità.
    Area di inquadramento Incremento mensile dal 1.1.2026 Nuovo valore mensile dal 1.1.2026
    Professionisti della salute e dei funzionari — profilo di Ostetrica 93,35 181,14
    Professionisti della salute e dei funzionari (altri profili) 69,90 121,87
    Assistenti 62,40 108,80
    Operatori 58,50 102,01

    La nota (1) precisa: «l’indennità è corrisposta a: Ostetrica e Ostetrica-senior. L’indennità è corrisposta, con gli stessi valori di incremento e negli stessi valori rideterminati, per i medesimi profili inquadrati nell’Area di elevata qualificazione».

    L’allineamento con la specificità infermieristica

    Il confronto con la Tabella 3 è immediato: l’indennità di specificità infermieristica dell’area dei professionisti della salute cresce anch’essa di 93,35 euro mensili e arriva anch’essa a 181,14 euro.

    Profilo Indennità Incremento mensile dal 1.1.2026 Valore mensile rideterminato
    Infermiere (area professionisti) Specificità infermieristica 93,35 € 181,14 €
    Ostetrica e ostetrica senior Tutela del malato e promozione della salute 93,35 € 181,14 €
    Altri profili sanitari e tecnici dell’area Tutela del malato e promozione della salute 69,90 € 121,87 €

    Le due indennità restano istituti distinti, con articoli e tabelle separate, ma sul piano economico il trattamento è identico.

    La somma a regime per un’ostetrica

    Voce Importo Mensilità Totale annuo a regime
    Incremento stipendio tabellare (Tabella 1a, dal 1.1.2027) 130,20 € 13 1.692,60 €
    Incremento indennità tutela del malato — profilo Ostetrica (Tabella 4, dal 1.1.2026) 93,35 € 12 1.120,20 €
    Totale 2.812,80 €
    equivalente mensile su 12 mensilità 234,40 €

    Come leggere questo conto. È la somma delle sole voci certe e uguali per tutti quelli con lo stesso inquadramento e lo stesso profilo: stipendio tabellare e indennità professionale. Non comprende il salario accessorio (turno, notturno, festivo, pronta disponibilità, pronto soccorso, premialità), che dipende dai fondi aziendali e dalla contrattazione integrativa, né le indennità legate all’incarico. Le medie diffuse dall’ARAN comprendono invece anche quelle risorse: è la ragione della differenza.

    Le voci che possono aggiungersi

    • Indennità per particolari UO/Servizi (art. 43): 5,00 euro per giornata di presenza per il personale del ruolo sanitario assegnato ai gruppi operatori, alle terapie intensive e sub-intensive e alle unità operative di emergenza-urgenza, con esclusione di chi percepisce l’indennità di pronto soccorso.
    • Indennità ferie (art. 28, comma 2): per chi lavora in turno, notturno e festivo è la novità con l’impatto più concreto, perché recupera in ferie una quota delle indennità percepite nel semestre precedente (come si calcola).
    • Incarichi di funzione dal 1° gennaio 2027, con valori annui da 1.000-3.500 euro (complessità base) a 9.501-13.500 euro (elevata) per l’area dei professionisti della salute e dei funzionari.

    TFR e trattamento di quiescenza

    L’art. 36, comma 1, lettera k) include l’indennità tutela del malato e promozione della salute fra le voci della retribuzione annua utile per la liquidazione del trattamento di fine rapporto. L’art. 38, comma 1 conferma che gli incrementi tabellari hanno effetto integrale sulla tredicesima, sul trattamento di quiescenza, sull’indennità premio di servizio e sul TFR, oltre che sulle ritenute previdenziali e sui contributi di riscatto.

    Le fonti da consultare

    Domande frequenti

    Di quanto aumenta lo stipendio di un’ostetrica con il CCNL 2025-2027?

    A regime dal 2027: 1.692,60 euro annui di incremento tabellare (130,20 euro per tredici mensilità) più 1.120,20 euro di incremento dell’indennità tutela del malato (93,35 euro per dodici mensilità), per un totale di 2.812,80 euro lordi l’anno, pari a 234,40 euro mensili su dodici mensilità.

    Le ostetriche prendono l’indennità di specificità infermieristica?

    No: quella è riservata ai profili elencati nelle note della Tabella 3 (infermiere, infermiere pediatrico, infermiere generico e psichiatrico, puericultrice). Alle ostetriche spetta l’indennità tutela del malato e promozione della salute, ma con importi identici a quelli della specificità infermieristica dell’area dei professionisti: 93,35 euro di incremento e 181,14 euro di valore rideterminato.

    L’aumento vale anche per l’ostetrica senior?

    Sì. La nota (1) della Tabella 4 indica come destinatari «Ostetrica e Ostetrica-senior» e precisa che gli stessi valori si applicano ai medesimi profili inquadrati nell’area di elevata qualificazione.

    Da quando decorre l’aumento dell’indennità?

    Dal 1° gennaio 2026, in un’unica soluzione: la Tabella 4 prevede una sola decorrenza, a differenza del tabellare che è scaglionato su tre date. L’esigibilità effettiva resta subordinata alla sottoscrizione definitiva del contratto, che segue la certificazione della Corte dei conti.

    Come incide sugli arretrati?

    Chi è in servizio dall’inizio del 2025 accumula gli arretrati del tabellare dal 1° gennaio 2025 e quelli dell’indennità dal 1° gennaio 2026. Dagli importi va però scomputata l’anticipazione già percepita ai sensi dell’art. 47-bis del d.lgs. 165/2001, come previsto dall’art. 37, comma 3 dell’ipotesi.

    Risorse correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e riportano il testo dell’ipotesi di CCNL sottoscritta all’ARAN il 29 luglio 2026. Fino alla sottoscrizione definitiva le disposizioni non sono ancora applicabili: per la propria posizione individuale si raccomanda di verificare con l’ufficio del personale dell’azienda o ente o con la propria organizzazione sindacale.

  • Aumento tecnici sanitari e professioni della riabilitazione: i numeri del CCNL 2025-2027

    Tecnici di radiologia e di laboratorio, fisioterapisti, logopedisti, dietisti, ortottisti, educatori professionali, tecnici della prevenzione, assistenti sanitari e assistenti sociali sono inquadrati nella stessa area degli infermieri, ma percepiscono un’indennità professionale diversa e di importo inferiore. Ecco che cosa cambia con l’ipotesi di CCNL 2025-2027, con i valori esatti delle tabelle contrattuali e l’elenco preciso dei profili destinatari.

    L’incremento tabellare: 130,20 euro a regime

    Tutti i profili sanitari, tecnici e della riabilitazione che richiedono la laurea sono inquadrati nell’area dei professionisti della salute e dei funzionari, la stessa degli infermieri. Ne consegue lo stesso incremento tabellare.

    Tabella 1a — incrementi mensili lordi dello stipendio tabellare, in euro, da corrispondere per 13 mensilità.
    Area di inquadramento Dal 1.1.2025 Dal 1.1.2026 Dal 1.1.2027
    Professionisti della salute e dei funzionari 50,50 101,10 130,20

    Il nuovo stipendio tabellare annuo dell’area è di 25.524,93 euro dal 2025, 26.132,13 dal 2026 e 26.481,33 dal 2027, su dodici mensilità più la tredicesima.

    L’indennità tutela del malato: chi la prende e quanto

    La differenza rispetto agli infermieri sta nell’indennità professionale. L’art. 42 incrementa dal 1° gennaio 2026 l’indennità tutela del malato e promozione della salute, corrisposta per dodici mensilità.

    Tabella 4 — indennità tutela del malato e promozione della salute, valori mensili lordi in euro per 12 mensilità.
    Area di inquadramento Incremento mensile dal 1.1.2026 Nuovo valore mensile dal 1.1.2026
    Professionisti della salute e dei funzionari — profilo di Ostetrica 93,35 181,14
    Professionisti della salute e dei funzionari (altri profili) 69,90 121,87
    Assistenti 62,40 108,80
    Operatori 58,50 102,01

    La nota (2) della Tabella 4 elenca i destinatari della fascia da 121,87 euro:

    • ruolo sanitario, compresi i profili senior: tecnico sanitario di laboratorio biomedico, tecnico sanitario di radiologia medica, tecnico di neurofisiopatologia, tecnico ortopedico, tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, tecnico audiometrista, tecnico audioprotesista, dietista, igienista dentale, odontotecnico, ottico, logopedista, ortottista, terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, massaggiatore non vedente, tecnico della riabilitazione psichiatrica, terapista occupazionale, fisioterapista, educatore professionale, podologo, tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, assistente sanitario;
    • ruolo socio-sanitario: assistente sociale e assistente sociale senior.

    Gli stessi valori si applicano ai medesimi profili inquadrati nell’area di elevata qualificazione. Le ostetriche hanno invece una fascia propria, più alta, pari a 181,14 euro mensili.

    La somma a regime

    Voce Importo Mensilità Totale annuo a regime
    Incremento stipendio tabellare (Tabella 1a, dal 1.1.2027) 130,20 € 13 1.692,60 €
    Incremento indennità tutela del malato (Tabella 4, dal 1.1.2026) 69,90 € 12 838,80 €
    Totale 2.531,40 €
    equivalente mensile su 12 mensilità 210,95 €

    Come leggere questo conto. È la somma delle sole voci certe e uguali per tutti quelli con lo stesso inquadramento e lo stesso profilo: stipendio tabellare e indennità professionale. Non comprende il salario accessorio (turno, notturno, festivo, pronta disponibilità, pronto soccorso, premialità), che dipende dai fondi aziendali e dalla contrattazione integrativa, né le indennità legate all’incarico. Le medie diffuse dall’ARAN comprendono invece anche quelle risorse: è la ragione della differenza.

    Il valore — 210,95 euro mensili — è molto vicino alla media dei 209 euro comunicata dall’ARAN per il personale sanitario non infermieristico. La differenza rispetto agli infermieri, a parità di area, è interamente imputabile all’indennità professionale: 281,40 euro lordi l’anno.

    I quattro nuovi profili del ruolo tecnico

    L’art. 14 istituisce, nel ruolo tecnico della stessa area, quattro profili che prima non esistevano nel comparto:

    • Tecnologo alimentare (legge 59/1994): laurea in Scienze e tecnologie alimentari classe L-26, abilitazione e iscrizione all’albo. Si occupa di studio, sorveglianza, conduzione e collaudo dei processi di lavorazione degli alimenti, ferme restando le competenze esclusive delle professioni sanitarie della prevenzione in materia di vigilanza e ispezione.
    • Specialista in Cybersecurity Risk: gestisce in modo continuativo i rischi di cybersicurezza di infrastrutture, sistemi e servizi ICT.
    • Mediatore culturale: laurea triennale in Mediazione linguistica e culturale (L-12) o in discipline demoetnoantropologiche, psicologia, sociologia, scienze dell’educazione o pedagogia con conoscenza delle lingue.
    • Amministratore di sistema: laurea in Ingegneria dell’informazione (L-8) o in Scienze e tecnologie informatiche (L-31).

    Sono inoltre integrati i profili di specialista della comunicazione istituzionale (competenze social e digitali) e di assistente informatico (reti e attacchi informatici). Il dettaglio completo è nella guida ai nuovi profili.

    Le altre voci che possono aggiungersi

    • Indennità per particolari UO/Servizi (art. 43): 5,00 euro per giornata di presenza per il personale del ruolo tecnico assegnato a gruppi operatori, terapie intensive e sub-intensive, emergenza-urgenza, malattie infettive, nefrologia e dialisi, sanità penitenziaria, servizi per le dipendenze e assistenza domiciliare diretta.
    • Incarichi di funzione dal 1° gennaio 2027: per l’area dei professionisti della salute e dei funzionari il valore annuo complessivo va da 1.000-3.500 euro per la complessità base a 9.501-13.500 euro per quella elevata. Per gli incarichi di professionista specialista serve il possesso dei requisiti dell’art. 6, comma 1, lettera c) della legge 43/2006 per il ruolo sanitario, oppure un master di primo livello attinente per i ruoli amministrativo, professionale e tecnico.
    • Prestazioni aggiuntive: restano disciplinate dall’art. 32 del CCNL 27 ottobre 2025 e sono oggetto di informazione sindacale semestrale sull’utilizzo delle risorse (art. 5, comma 5). Sul piano fiscale seguono il regime agevolato dedicato (la disciplina).

    Le fonti da consultare

    Domande frequenti

    Quanto aumenta lo stipendio di un fisioterapista o di un TSRM?

    A regime dal 2027: 1.692,60 euro annui di incremento tabellare (130,20 euro per tredici mensilità) più 838,80 euro di incremento dell’indennità tutela del malato (69,90 euro per dodici mensilità), per un totale di 2.531,40 euro lordi l’anno, pari a 210,95 euro mensili su dodici mensilità.

    Perché i tecnici sanitari prendono meno degli infermieri a parità di area?

    Non per il tabellare, che è identico: l’incremento è di 130,20 euro mensili per entrambi. La differenza sta nell’indennità professionale. L’indennità di specificità infermieristica cresce di 93,35 euro mensili, l’indennità tutela del malato di 69,90 euro per i profili tecnici e della riabilitazione: 23,45 euro al mese di differenza, cioè 281,40 euro l’anno.

    Gli assistenti sociali rientrano nell’indennità tutela del malato?

    Sì. La nota (2) della Tabella 4 include espressamente, per il ruolo socio-sanitario, l’assistente sociale e l’assistente sociale senior fra i destinatari della fascia da 121,87 euro mensili dell’area dei professionisti della salute e dei funzionari.

    I nuovi profili di cybersecurity e amministratore di sistema sono posti nuovi?

    No: l’art. 14 istituisce i profili nel sistema di classificazione del comparto, cioè li rende disponibili. La creazione dei posti dipende dal piano triennale dei fabbisogni di personale di ciascuna azienda ed ente e dalle relative procedure di reclutamento. L’istituzione del profilo è il presupposto, non l’esito.

    Il collaboratore tecnico-professionale cambia nome?

    Sì. L’art. 14, comma 3 stabilisce che, dalla data di entrata in vigore del contratto, il profilo di «collaboratore tecnico-professionale» assume la denominazione di Funzionario tecnico e quello di «collaboratore amministrativo-professionale» diventa Funzionario amministrativo. Nelle ARPA i due profili sono integrati con le competenze per le attività ispettive e le funzioni di controllo ambientale.

    Risorse correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e riportano il testo dell’ipotesi di CCNL sottoscritta all’ARAN il 29 luglio 2026. Fino alla sottoscrizione definitiva le disposizioni non sono ancora applicabili: per la propria posizione individuale si raccomanda di verificare con l’ufficio del personale dell’azienda o ente o con la propria organizzazione sindacale.