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Con la sentenza n. 88 del 2014 la Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittima la legge n. 243 del 2012 sul pareggio di bilancio, nelle parti che non garantivano adeguatamente il coinvolgimento delle autonomie, respingendo invece le altre questioni sollevate dal Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia di Trento.
Di cosa si tratta
La legge n. 243 del 2012 ha attuato il principio dell’equilibrio di bilancio introdotto nell’art. 81 della Costituzione, dettando regole sull’indebitamento e sul concorso di Regioni ed enti locali alla sostenibilità del debito pubblico. Le autonomie speciali lamentavano una compressione delle proprie prerogative statutarie.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e la Provincia autonoma di Trento avevano impugnato gli artt. 9, commi 2 e 3, 10, commi 3, 4 e 5, 11 e 12 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, invocando i rispettivi statuti speciali e il principio di leale collaborazione, a tutela della propria autonomia finanziaria.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 10, comma 5, nella parte in cui non prevedeva il carattere meramente «tecnico» dei criteri e delle modalità di attuazione, e dell’art. 12, comma 3, nella parte in cui non prevedeva l’intesa con la Conferenza unificata per il riparto del contributo; ha invece dichiarato non fondate o inammissibili le ulteriori questioni, comprese quelle sull’art. 9, commi 2 e 3.
Il principio
L’attuazione del pareggio di bilancio deve rispettare l’autonomia finanziaria delle autonomie speciali e il principio di leale collaborazione: il riparto delle risorse richiede strumenti concertativi adeguati (l’intesa in Conferenza), mentre i criteri statali di dettaglio devono restare di natura tecnica.
Domande e risposte
Cosa disciplina la legge n. 243 del 2012?
Attua il principio dell’equilibrio di bilancio (art. 81 Cost.), regolando l’indebitamento e il concorso di Regioni ed enti locali alla sostenibilità del debito pubblico.
Cosa ha dichiarato illegittimo la Corte?
Parti dell’art. 10, comma 5, e dell’art. 12, comma 3, per garantire il carattere tecnico dei criteri statali e l’intesa con la Conferenza unificata nel riparto delle risorse.
Le autonomie speciali hanno ottenuto tutto?
No: diverse questioni, comprese quelle sull’art. 9, sono state dichiarate non fondate o inammissibili.
Norme collegate
- Art. 81 della Costituzione — principio dell’equilibrio di bilancio, fondamento costituzionale della legge n. 243 del 2012
- Art. 117 della Costituzione — coordinamento della finanza pubblica nel rapporto Stato-autonomie
- Art. 119 della Costituzione — autonomia finanziaria di Regioni ed enti locali, parametro delle censure delle autonomie speciali