Autore: Andrea Marton

  • Art. 69 duodecies T.U.B. — Accordo di gruppo

    Art. 69 duodecies T.U.B. — Accordo di gruppo

    Art. 69 duodecies T.U.B. – Accordo di gruppo.

    In vigore dal 30/11/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1

    “1. La capogruppo di un gruppo bancario, le societa’ italiane ed estere appartenenti al gruppo bancario e le altre societa’ incluse nella vigilanza consolidata indicate nell’articolo 69-ter, comma 1, lettera c), possono concludere un accordo per fornirsi sostegno finanziario per il caso in cui si realizzino per una di esse i presupposti dell’intervento precoce ai sensi dell’articolo 69-octiesdecies e siano soddisfatte le condizioni indicate nel presente capo. Il medesimo accordo puo’ essere concluso anche dalle societa’ indicate all’articolo 69.2 con le societa’ da essa controllate e le altre societa’ soggette a vigilanza su base consolidata in un altro Stato dell’Unione europea.

    2. Fermo restando quanto previsto dal capo IX del titolo V del libro V del codice civile, il presente capo non si applica:

    a) alle operazioni di finanziamento e di gestione della liquidita’ eseguite tra societa’ del gruppo bancario se per nessuna di esse sussistono i presupposti dell’intervento precoce;

    b) alla concessione di sostegno in qualsiasi forma, ivi incluso l’apporto di capitale, a un’altra societa’ del gruppo al di fuori dei casi previsti dall’accordo, quando la societa’ cui il sostegno e’ concesso si trovi in difficolta’ e il sostegno sia in linea con le politiche del gruppo e sia finalizzato a preservare la stabilita’ del gruppo.

    3. Le societa’ che aderiscono all’accordo di sostegno finanziario di gruppo si obbligano a fornirsi sostegno finanziario in conformita’ dei termini dell’accordo. Possono essere previsti anche obblighi di sostegno reciproco.

    4. Il sostegno finanziario puo’ essere concesso in forma di finanziamento, di prestazione di garanzia o mediante la messa a disposizione di beni o attivita’ da utilizzare come garanzia reale o finanziaria, nonche’ con qualsiasi combinazione di queste forme, mediante un’unica o piu’ operazioni, anche tra il beneficiario del sostegno e soggetti terzi, anche esterni al gruppo e non partecipanti all’accordo.

    5. L’accordo e’ conforme ai seguenti principi:

    a) l’accordo e’ sottoscritto da ciascuna parte nell’esercizio della propria autonomia negoziale e in coerenza con le eventuali direttive impartite dalla capogruppo;

    b) le parti chiamate a fornire sostegno finanziario devono essere pienamente informate sulla situazione dei beneficiari prima della decisione di fornire il sostegno;

    c) l’accordo indica i criteri di calcolo per determinare, al momento in cui il sostegno finanziario viene fornito, il corrispettivo dovuto per qualsiasi operazione effettuata in virtu’ dell’accordo stesso; ove necessario per conseguire le finalita’ dell’accordo, i criteri possono non tenere conto del prezzo di mercato, in particolare se esso e’ influenzato da fattori anomali ed esterni al gruppo o se la parte che fornisce il sostegno dispone, in forza dell’appartenenza al gruppo del beneficiario, di informazioni non pubbliche rilevanti.

    6. L’accordo di sostegno finanziario di gruppo non puo’ essere concluso se, al momento della sua conclusione, per una delle parti dell’accordo sussistono, a giudizio dell’autorita’ competente, i presupposti dell’intervento precoce.

    7. Nessun diritto, pretesa o azione derivante dall’accordo puo’ essere esercitato da soggetti diversi dalle parti, neppure ai sensi dell’articolo 2900 del codice civile.”

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  • Art. 5 Codice Civile — Atti di disposizione del proprio corpo

    Art. 5 Codice Civile — Atti di disposizione del proprio corpo

    Art. 5 c.c. Atti di disposizione del proprio corpo

    In vigore

    Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume.

  • Art. 69 novies T.U.B. — Trasmissione dei piani di risanamento

    Art. 69 novies T.U.B. — Trasmissione dei piani di risanamento

    Art. 69 novies T.U.B. – Trasmissione dei piani di risanamento.

    In vigore dal 09/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

    “1. Le banche, le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista aventi sede legale in Italia controllate da una società estera inclusa nella vigilanza consolidata della Banca d’Italia provvedono alla trasmissione dei piani di risanamento, informazioni, documenti e ogni altro dato che debba essere trasmesso tra la società estera controllante e la Banca d’Italia.

    2. Le società aventi sede legale in Italia che controllano una banca soggetta a vigilanza in un altro Stato dell’Unione europea collaborano con l’autorità competente di tale Stato al fine di assicurare la trasmissione dei piani di risanamento, informazioni, documenti e ogni altro dato rilevante per la valutazione dei piani di risanamento.”

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  • Art. 30 ter T.U.IVA — Restituzione dell’imposta non dovuta

    Art. 30 ter T.U.IVA — Restituzione dell’imposta non dovuta

    Art. 30 ter T.U.IVA – Restituzione dell’imposta non dovuta).

    In vigore dal 12/12/2017 al 01/01/2027

    Modificato da: Legge del 20/11/2017 n. 167 Articolo 8

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “1. Il soggetto passivo presenta la domanda di restituzione dell’imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si e’ verificato il presupposto per la restituzione.

    2. Nel caso di applicazione di un’imposta non dovuta ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, accertata in via definitiva dall’Amministrazione finanziaria, la domanda di restituzione puo’ essere presentata dal cedente o prestatore entro il termine di due anni dall’avvenuta restituzione al cessionario o committente dell’importo pagato a titolo di rivalsa.

    3. La restituzione dell’imposta e’ esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale.”

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  • Art. 30 bis T.U.IVA — Registrazione, dichiarazione e versamento dell’imposta relativa agli acquisti

    Art. 30 bis T.U.IVA — Registrazione, dichiarazione e versamento dell’imposta relativa agli acquisti

    Art. 30 bis T.U.IVA – Registrazione, dichiarazione e versamento dell’imposta relativa agli acquisti effettuati dagli enti non commerciali

    In vigore dal 20/02/2010 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto-legge del 30/12/1988 n. 550 Articolo 4

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    Nota:Le disposizioni del presente articolo, come modificato dall’art. 1 decreto legislativo 11 febbraio 2010 n. 18, si applicano alle operazioni effettuate dal 1 gennaio 2010.

    “1. I soggetti di cui all’articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), relativamente alle operazioni di acquisto di beni e servizi realizzate nello svolgimento di attivita’ non commerciali, per le quali hanno applicato l’imposta ai sensi dell’articolo 17, secondo comma, adempiono gli obblighi di registrazione, dichiarazione e versamento secondo le modalita’ e nei termini previsti dagli articoli 47, comma 3, e 49 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.”

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  • Art. 69 octies T.U.B. — Misure attuative dei piani di risanamento

    Art. 69 octies T.U.B. — Misure attuative dei piani di risanamento

    Art. 69 octies T.U.B. – Misure attuative dei piani di risanamento.

    In vigore dal 16/11/2015

    Modificato da: Decreto legislativo del 16/11/2015 n. 181 Articolo 1

    “1. La decisione di adottare una misura prevista nel piano di risanamento o di astenersi dall’adottare una misura pur ricorrendone le circostanze e’ comunicata senza indugio alla Banca d’Italia.”

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  • Art. 69 quater T.U.B. — Piani di risanamento

    Art. 69 quater T.U.B. — Piani di risanamento

    Art. 69 quater T.U.B. – Piani di risanamento.

    In vigore dal 30/11/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1

    “1. Le banche si dotano di un piano di risanamento individuale che preveda l’adozione di misure volte al riequilibrio della situazione patrimoniale e finanziaria in caso di suo significativo deterioramento. Il piano riguarda, se di interesse non trascurabile per il risanamento della banca, anche le societa’ italiane ed estere incluse nella vigilanza consolidata indicate nell’articolo 69-ter, comma 1, lettera c).

    2. Non sono tenute a dotarsi di piani di risanamento le banche appartenenti a un gruppo bancario, salvo che cio’ non sia loro specificamente richiesto dalla Banca d’Italia. Per le banche sottoposte a vigilanza consolidata in un altro Stato dell’Unione europea, la richiesta di piani individuali e’ effettuata in conformita’ dell’articolo 69-septies.

    3. Fatto salvo l’articolo 69-decies, il piano di risanamento contiene le informazioni richieste da provvedimenti di carattere generale e particolare della Banca d’Italia e da regolamenti della Commissione europea.

    4. Il piano di risanamento non presuppone ne’ contempla l’accesso a un sostegno finanziario pubblico straordinario.

    5. Il piano di risanamento e’ approvato dall’organo amministrativo, che lo sottopone alla Banca d’Italia per le valutazioni di cui all’articolo 69-sexies. Il piano e’ riesaminato e, se necessario, aggiornato almeno annualmente o con la maggiore frequenza richiesta dalla Banca d’Italia. Si procede comunque al riesame e all’eventuale aggiornamento del piano in caso di significativo mutamento della struttura giuridica o organizzativa della banca o della sua situazione patrimoniale o finanziaria.”

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  • Art. 69 quater decies T.U.B. — Approvazione dell’accordo da parte dell’assemblea dei soci e

    Art. 69 quater decies T.U.B. — Approvazione dell’accordo da parte dell’assemblea dei soci e

    Art. 69 quater decies T.U.B. – Approvazione dell’accordo da parte dell’assemblea dei soci e concessione del sostegno.

    In vigore dal 16/11/2015

    Modificato da: Decreto legislativo del 16/11/2015 n. 181 Articolo 1

    “1. Il progetto di accordo autorizzato ai sensi dell’articolo 69-terdecies e’ sottoposto all’approvazione dell’assemblea straordinaria dei soci di ciascuna societa’ del gruppo che si propone di aderirvi, unitamente a un parere predisposto dai componenti indipendenti dell’organo amministrativo sull’interesse della societa’ ad aderire all’accordo nonche’ sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. L’accordo produce effetti solo nei confronti delle societa’ le cui assemblee hanno approvato il progetto.

    2. La competenza a decidere sulla concessione o sull’accettazione del sostegno finanziario in esecuzione dell’accordo spetta all’organo amministrativo. La delibera di concessione del sostegno finanziario di gruppo e’ motivata, indica l’obiettivo del sostegno finanziario e la conformita’ alle condizioni stabilite all’articolo 69-quinquiesdecies.

    3. L’organo amministrativo della societa’ aderente all’accordo riferisce annualmente all’assemblea dei soci in merito all’esecuzione dell’accordo.

    4. L’assemblea straordinaria dei soci puo’ revocare la propria approvazione del progetto di accordo di cui al comma 1 se non si sono ancora realizzati i presupposti dell’intervento precoce ai sensi dell’articolo 69-octiesdecies in capo a una o piu’ societa’ aderenti all’accordo. La revoca diviene efficace solo a seguito della predisposizione di un piano di risoluzione individuale o di gruppo che tenga conto delle mutate circostanze o, in ogni caso, decorsi 12 mesi dalla revoca.

    5. L’approvazione di un progetto di accordo di cui al comma 1 o la sua revoca non costituisce causa di recesso del socio dalla societa’.

    6. La delibera di approvazione di un progetto di accordo di cui al comma 1 e’ pubblicata con gli stessi mezzi previsti per la pubblicazione delle informazioni ai sensi dell’articolo 53, comma 1, lettera d), unitamente a una descrizione sommaria del contenuto dell’accordo. La Banca d’Italia puo’ dettare disposizioni sull’informativa al pubblico dovuta dalle banche e dalle societa’ capogruppo sugli accordi di sostegno finanziario di gruppo.”

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  • Art. 69 quinquies T.U.B. — Piani di risanamento di gruppo

    Art. 69 quinquies T.U.B. — Piani di risanamento di gruppo

    Art. 69 quinquies T.U.B. – Piani di risanamento di gruppo.

    In vigore dal 09/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

    “1. La capogruppo italiana di un gruppo bancario si dota di un piano di risanamento di gruppo che individua misure coordinate e coerenti da attuare per sé, per ogni società del gruppo e, se di interesse non trascurabile per il risanamento del gruppo, per le società italiane ed estere incluse nella vigilanza consolidata indicate nell’articolo 69-ter, comma 1, lettera c).

    2. Non è tenuta a dotarsi di un piano di risanamento di gruppo la capogruppo italiana di un gruppo bancario soggetto a vigilanza consolidata in un altro Stato dell’Unione europea, salvo che ciò non sia a essa specificamente richiesto in conformità dell’articolo 69-septies.

    3. Il piano di risanamento di gruppo è finalizzato a ripristinare l’equilibrio patrimoniale e finanziario del gruppo bancario nel suo complesso e delle singole banche che ne facciano parte.

    4. Il piano di risanamento di gruppo contiene almeno le informazioni richieste da provvedimenti di carattere generale o particolare della Banca d’Italia e da regolamenti della Commissione europea. Ove siano stati conclusi tra le società del gruppo accordi ai sensi del capo 02-I, il piano di risanamento contempla il ricorso al sostegno finanziario di gruppo conformemente ad essi. Il piano di risanamento di gruppo individua, altresì, i possibili ostacoli all’attuazione delle misure di risanamento, inclusi gli impedimenti di fatto o di diritto all’allocazione tempestiva di fondi propri e al pronto trasferimento di attività nonché al rimborso di passività fra società del gruppo.

    5. Il piano di risanamento di gruppo è approvato dall’organo amministrativo della capogruppo e sottoposto alla Banca d’Italia, in conformità dell’articolo 69-septies se il gruppo ha articolazioni in altri Stati dell’Unione europea.

    6. La Banca d’Italia, nel rispetto degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 e dell’articolo 7, trasmette il piano di risanamento di gruppo:

    a) alle autorità competenti interessate rappresentate nei collegi delle autorità di vigilanza o con le quali sia stato stipulato un accordo di coordinamento e cooperazione;

    b) alle autorità competenti degli Stati dell’Unione europea in cui le banche incluse nel piano abbiano stabilito succursali significative;

    c) alle autorità di risoluzione delle società controllate incluse nel piano di risanamento di gruppo, nonché all’autorità di risoluzione a livello di gruppo.

    7. Il piano di risanamento di gruppo è riesaminato e, se necessario, aggiornato almeno annualmente o con la maggiore frequenza richiesta dalla Banca d’Italia. Si procede comunque al riesame e all’eventuale aggiornamento del piano in caso di significativo mutamento della struttura giuridica o organizzativa del gruppo o della sua situazione patrimoniale o finanziaria.

    7-bis. Le società indicate all’articolo 69.2 applicano i commi 1, 3, 4 e 5. Resta fermo l’articolo 69-novies, comma 2.

    7-ter. Il presente articolo si applica anche ai gruppi bancari cooperativi.”

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  • Art. 69 quinquies decies T.U.B. — Condizioni per il sostegno

    Art. 69 quinquies decies T.U.B. — Condizioni per il sostegno

    Art. 69 quinquies decies T.U.B. – Condizioni per il sostegno.

    In vigore dal 30/11/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1

    “1. Il sostegno finanziario previsto dall’accordo e’ concesso se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

    a) si puo’ ragionevolmente prospettare che il sostegno fornito ponga sostanziale rimedio alle difficolta’ finanziarie del beneficiario;

    b) il sostegno finanziario e’ diretto a preservare o ripristinare la stabilita’ finanziaria del gruppo nel suo complesso o di una delle societa’ del gruppo ed e’ nell’interesse della societa’ del gruppo che fornisce il sostegno;

    c) le condizioni del sostegno finanziario, ivi compreso il corrispettivo, sono determinate in conformita’ dell’articolo 69-duodecies, comma 5, lettera c);

    d) vi e’ la ragionevole aspettativa, sulla base delle informazioni a disposizione dell’organo amministrativo della societa’ che fornisce il sostegno al momento dell’assunzione della relativa decisione, che sara’ pagato un corrispettivo e rimborsato il prestito da parte della societa’ beneficiaria, qualora il sostegno sia concesso sotto forma di prestito, ovvero che, nell’ipotesi in cui il sostegno sia fornito in forma garanzia reale o personale e questa sia escussa, sara’ possibile recuperare per intero, anche in via di surroga o regresso, capitale, interessi e spese;

    e) la concessione del sostegno finanziario non mette a repentaglio la liquidita’ o solvibilita’ della societa’ del gruppo che lo fornisce;

    f) la concessione del sostegno finanziario non minaccia la stabilita’ del sistema finanziario, in particolare nello Stato dell’Unione europea in cui ha sede la societa’ del gruppo che fornisce il sostegno;

    g) la societa’ del gruppo che fornisce il sostegno rispetta, nel momento in cui lo fornisce, i requisiti in materia di capitale, liquidita’, grandi esposizioni e gli altri requisiti specifici eventualmente imposti in conformita’ del Regolamento (UE) n. 575/2013 e delle disposizioni di attuazione della direttiva 2013/36/UE, e la concessione del sostegno finanziario non e’ tale da determinare la violazione di questi requisiti da parte della societa’, fatta eccezione per il caso in cui l’autorita’ competente per la vigilanza sulla societa’ abbia autorizzato una temporanea deroga a tali requisiti;

    h) la concessione del sostegno finanziario non pregiudica la risolvibilita’ della societa’ del gruppo che lo fornisce.”

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