Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 88/2014 – Legge sul pareggio di bilancio e autonomie speciali

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    Con la sentenza n. 88 del 2014 la Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittima la legge n. 243 del 2012 sul pareggio di bilancio, nelle parti che non garantivano adeguatamente il coinvolgimento delle autonomie, respingendo invece le altre questioni sollevate dal Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia di Trento.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 243 del 2012 ha attuato il principio dell’equilibrio di bilancio introdotto nell’art. 81 della Costituzione, dettando regole sull’indebitamento e sul concorso di Regioni ed enti locali alla sostenibilità del debito pubblico. Le autonomie speciali lamentavano una compressione delle proprie prerogative statutarie.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e la Provincia autonoma di Trento avevano impugnato gli artt. 9, commi 2 e 3, 10, commi 3, 4 e 5, 11 e 12 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, invocando i rispettivi statuti speciali e il principio di leale collaborazione, a tutela della propria autonomia finanziaria.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 10, comma 5, nella parte in cui non prevedeva il carattere meramente «tecnico» dei criteri e delle modalità di attuazione, e dell’art. 12, comma 3, nella parte in cui non prevedeva l’intesa con la Conferenza unificata per il riparto del contributo; ha invece dichiarato non fondate o inammissibili le ulteriori questioni, comprese quelle sull’art. 9, commi 2 e 3.

    Il principio

    L’attuazione del pareggio di bilancio deve rispettare l’autonomia finanziaria delle autonomie speciali e il principio di leale collaborazione: il riparto delle risorse richiede strumenti concertativi adeguati (l’intesa in Conferenza), mentre i criteri statali di dettaglio devono restare di natura tecnica.

    Domande e risposte

    Cosa disciplina la legge n. 243 del 2012?

    Attua il principio dell’equilibrio di bilancio (art. 81 Cost.), regolando l’indebitamento e il concorso di Regioni ed enti locali alla sostenibilità del debito pubblico.

    Cosa ha dichiarato illegittimo la Corte?

    Parti dell’art. 10, comma 5, e dell’art. 12, comma 3, per garantire il carattere tecnico dei criteri statali e l’intesa con la Conferenza unificata nel riparto delle risorse.

    Le autonomie speciali hanno ottenuto tutto?

    No: diverse questioni, comprese quelle sull’art. 9, sono state dichiarate non fondate o inammissibili.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 87/2014 – Cantieri comunali Sardegna e limiti alla spesa per il personale

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    Con la sentenza n. 87 del 2014 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la legge della Regione Sardegna che sottraeva le assunzioni nei cantieri comunali ai limiti statali di spesa per il personale a tempo determinato, in quanto in contrasto con i principi di coordinamento della finanza pubblica.

    Di cosa si tratta

    La Regione Sardegna aveva qualificato i cantieri comunali per l’occupazione e i cantieri verdi come progetti speciali, escludendo le relative assunzioni dai limiti statali alla spesa per personale precario (art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010). Il Governo riteneva che così si aggirassero i vincoli di finanza pubblica.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 2 della legge della Regione autonoma Sardegna 21 febbraio 2013, n. 4, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 119 e 81, quarto comma, della Costituzione, per violazione del principio di coordinamento della finanza pubblica e dell’autonomia finanziaria.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 della legge regionale, sia nel testo originario sia in quello successivamente sostituito, e, in via consequenziale, l’illegittimità dell’art. 3 della legge regionale n. 21 del 2013, che ne riproduceva il contenuto.

    Il principio

    Le Regioni, anche ad autonomia speciale, non possono sottrarre le proprie assunzioni a tempo determinato ai limiti statali di spesa per il personale, che costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica vincolanti.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva la legge sarda censurata?

    Che le assunzioni nei cantieri comunali e nei cantieri verdi non rientrassero nei limiti statali di spesa per il personale a tempo determinato.

    Perché è stata dichiarata illegittima?

    Perché eludeva il principio di coordinamento della finanza pubblica posto dall’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010.

    Cosa significa illegittimità consequenziale?

    La Corte ha esteso la declaratoria a una norma successiva di identico contenuto (art. 3 della l.r. n. 21 del 2013).

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 86/2014 – Legge provinciale di Trento sull’energia e tutela dell’ambiente

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    Con la sentenza n. 86 del 2014 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 25, comma 1, della legge provinciale di Trento sull’energia per violazione della competenza statale in materia di tutela dell’ambiente, dichiarando estinte le altre questioni dopo la rinuncia del Governo.

    Di cosa si tratta

    La Provincia autonoma di Trento aveva approvato una legge sull’energia e sulle fonti rinnovabili, in attuazione della direttiva europea 2009/28/CE. Il Governo aveva impugnato più disposizioni, alcune per profili di copertura finanziaria e una per invasione della competenza statale in materia ambientale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato gli artt. 14, 15, 18, comma 1, 25, comma 1, e 37, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 4 ottobre 2012, n. 20, in riferimento agli artt. 81, quarto comma, e 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 25, comma 1, della legge provinciale e ha dichiarato l’estinzione del processo relativamente alle altre questioni (artt. 14, 15, 18, comma 1, e 37, comma 1), oggetto di rinuncia al ricorso da parte del Governo dopo modifiche normative sopravvenute.

    Il principio

    La disciplina provinciale in materia di energia non può invadere la competenza esclusiva statale sulla tutela dell’ambiente (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.); le altre questioni si sono estinte per la rinuncia del Governo a seguito delle modifiche introdotte dalla Provincia.

    Domande e risposte

    Cosa ha dichiarato illegittimo la Corte?

    L’art. 25, comma 1, della legge provinciale di Trento sull’energia, per violazione della competenza statale sulla tutela dell’ambiente.

    Perché le altre questioni si sono estinte?

    Perché il Governo ha rinunciato al ricorso dopo che la Provincia aveva modificato le disposizioni sulla copertura finanziaria.

    Quali parametri erano invocati?

    Gli artt. 81, quarto comma, e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione.

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  • Corte cost. n. 85/2014 – Finanziaria regionale Abruzzo: canone idroelettrico e copertura

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    Con la sentenza n. 85 del 2014 la Corte costituzionale ha deciso più questioni sulla legge finanziaria regionale dell’Abruzzo per il 2012: ha dichiarato illegittima una disposizione (art. 6, comma 1), ha respinto la censura sul canone per le derivazioni idroelettriche (art. 16) e ha dichiarato inammissibili o estinte le altre.

    Di cosa si tratta

    Il giudizio nasceva dall’impugnazione statale di varie norme della legge finanziaria regionale dell’Abruzzo per il 2012, tra cui quella sulla determinazione del canone per le derivazioni idroelettriche, materia che intreccia competenze regionali e tutela dell’ambiente di competenza statale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato diverse disposizioni della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2012, n. 1, in riferimento, tra l’altro, all’art. 117, secondo comma, lettere s) ed e), e terzo comma, della Costituzione, riguardanti in particolare il canone idroelettrico (art. 16) e altri profili finanziari.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1, della legge regionale; ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 16 in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.; ha dichiarato inammissibile la questione sullo stesso art. 16 in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma, Cost.; e ha dichiarato l’estinzione del processo per le restanti questioni.

    Il principio

    La determinazione del canone per le derivazioni idroelettriche rientra, nei limiti delineati dalla Corte, nella competenza regionale e non lede di per sé la competenza statale in materia di tutela dell’ambiente; altre disposizioni finanziarie regionali restano invece soggette al vaglio sui limiti della potestà regionale.

    Domande e risposte

    Cosa è stato dichiarato illegittimo?

    L’art. 6, comma 1, della legge finanziaria regionale dell’Abruzzo per il 2012.

    Come è finita la questione sul canone idroelettrico?

    È stata dichiarata non fondata in riferimento alla tutela dell’ambiente (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.) e inammissibile sotto altri profili.

    Perché alcune questioni si sono estinte?

    Per la sopravvenuta cessazione della materia del contendere su alcune disposizioni della legge regionale.

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  • Corte cost. n. 84/2014 – Allontanamento del cittadino UE e mandato d’arresto: questione inammissibile

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    Con l’ordinanza n. 84 del 2014 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 21 del d.lgs. n. 30 del 2007, relativa all’allontanamento del cittadino dell’Unione europea destinatario di un mandato d’arresto europeo, per carenze nella descrizione del fatto e nella motivazione sulla rilevanza.

    Di cosa si tratta

    La disposizione consente al Prefetto di disporre l’allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino dell’Unione verso un altro Stato membro. Il dubbio riguardava il rapporto tra questo provvedimento e il mandato d’arresto europeo emesso nei confronti della stessa persona.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Rovigo aveva sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 10, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 21 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, nella parte in cui consente l’allontanamento del cittadino UE destinatario di un mandato d’arresto europeo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità: l’ordinanza di rimessione presentava carenze nella descrizione della fattispecie concreta e nella motivazione sulla rilevanza tali da precludere lo scrutinio nel merito; ha inoltre rilevato che il parametro dell’art. 10, secondo comma, Cost. non era utilizzabile, trovando le esigenze di coerenza con l’ordinamento UE collocazione nell’art. 11 Cost.

    Il principio

    Il giudice che solleva una questione deve descrivere con precisione la fattispecie concreta e motivarne la rilevanza: in difetto, la Corte non può esaminare il merito e dichiara la questione manifestamente inammissibile.

    Domande e risposte

    Cosa consente la norma censurata?

    Al Prefetto di disporre l’allontanamento del cittadino dell’Unione europea verso un altro Stato membro.

    Perché la questione è stata respinta?

    Perché l’ordinanza di rimessione non descriveva con precisione il fatto né motivava adeguatamente la rilevanza della questione.

    Cosa ha osservato la Corte sull’art. 10 Cost.?

    Che non era il parametro adeguato: la coerenza con il diritto dell’Unione europea trova collocazione nell’art. 11 della Costituzione.

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  • Corte cost. n. 83/2014 – Trattenuta su trattamenti pensionistici: questione assorbita

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    Con l’ordinanza n. 83 del 2014 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile, perché divenuta priva di oggetto, la questione sull’art. 18, comma 22-bis, del d.l. n. 98 del 2011: la norma era già stata dichiarata incostituzionale da una precedente sentenza.

    Di cosa si tratta

    La disposizione censurata introduceva una trattenuta (un contributo di solidarietà) sui trattamenti pensionistici più elevati. Si discuteva della sua legittimità rispetto ai principi di eguaglianza e di tutela del lavoro.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, come modificato dal d.l. n. 201 del 2011.

    La decisione della Corte

    La Corte ha riunito i giudizi e dichiarato la manifesta inammissibilità: la sentenza n. 116 del 2013 aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione, sicché la questione era divenuta priva di oggetto.

    Il principio

    Una questione che investe una norma già dichiarata incostituzionale da una precedente sentenza è priva di oggetto e va dichiarata manifestamente inammissibile.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva la norma esaminata?

    Una trattenuta di solidarietà sui trattamenti pensionistici di importo più elevato.

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

    Perché la sentenza n. 116 del 2013 aveva già dichiarato incostituzionale quella stessa disposizione: la questione era priva di oggetto.

    Chi aveva sollevato la questione?

    La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio.

  • Corte cost. n. 82/2014 – Rappresentatività sindacale (art. 19 Statuto): questione assorbita

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    Con l’ordinanza n. 82 del 2014 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile, per sopravvenuta carenza di oggetto, la questione sull’art. 19 dello Statuto dei lavoratori in tema di rappresentatività sindacale: il punto era già stato risolto da una precedente pronuncia.

    Di cosa si tratta

    L’art. 19 dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970) individua i sindacati che possono costituire rappresentanze sindacali aziendali. Il criterio della firma del contratto collettivo applicato in azienda aveva sollevato dubbi di costituzionalità, perché rischiava di escludere sindacati pur rappresentativi che non avessero sottoscritto l’accordo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Melfi aveva sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 39 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 19, primo comma, lettera b), della legge 20 maggio 1970, n. 300.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità per sopravvenuta carenza di oggetto: dopo l’ordinanza di rimessione, la sentenza n. 231 del 2013 aveva già dichiarato, in parte qua, l’illegittimità costituzionale della medesima norma.

    Il principio

    Quando la disposizione denunciata viene già dichiarata incostituzionale, in parte qua, da una pronuncia successiva alla rimessione, la questione perde oggetto e va dichiarata manifestamente inammissibile.

    Domande e risposte

    Cosa disciplina l’art. 19 dello Statuto dei lavoratori?

    I criteri in base ai quali i sindacati possono costituire rappresentanze sindacali aziendali (RSA).

    Perché la Corte non ha deciso nel merito?

    Perché la sentenza n. 231 del 2013 aveva già dichiarato illegittima la norma nella parte contestata: la questione era priva di oggetto.

    Quali parametri erano invocati?

    Gli artt. 3 (eguaglianza) e 39 (libertà sindacale) della Costituzione.

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  • Corte cost. n. 81/2014 – Omessa comunicazione variazioni patrimoniali (antimafia): questione inammissibile

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    Con la sentenza n. 81 del 2014 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione sull’art. 31 della legge n. 646 del 1982 (poi confluito nel codice antimafia), che punisce con il carcere e la confisca obbligatoria l’omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte dei soggetti sottoposti a misure di prevenzione.

    Di cosa si tratta

    Chi è sottoposto a misure di prevenzione patrimoniale deve comunicare le variazioni del proprio patrimonio. L’omessa comunicazione è punita severamente: pena detentiva minima di due anni, multa e confisca obbligatoria del bene, anche quando l’operazione riguardi beni di provenienza lecita e sia stata effettuata con atto pubblico.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Trapani aveva sollevato, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 42 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646, parzialmente trasfuso nell’art. 76, comma 7, del codice antimafia (d.lgs. n. 159 del 2011), per la sproporzione del trattamento sanzionatorio e della confisca obbligatoria rispetto a una violazione meramente formale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione, ritenendo non superabili i profili che impedivano lo scrutinio nel merito delle censure proposte.

    Il principio

    La punizione dell’omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali nel sistema delle misure di prevenzione antimafia restava sottoposta a un vaglio di proporzionalità, ma in questo caso la questione non è stata esaminata nel merito per ragioni processuali di inammissibilità.

    Domande e risposte

    Cosa punisce la norma esaminata?

    L’omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte di chi è sottoposto a misure di prevenzione, con pena detentiva, multa e confisca obbligatoria del bene.

    Perché il giudice la riteneva sproporzionata?

    Perché equiparava una violazione meramente formale a reati ben più gravi, imponendo anche la confisca di beni di provenienza lecita.

    Come si è conclusa la questione?

    Con una declaratoria di inammissibilità: la Corte non ha deciso nel merito la proporzionalità della sanzione.

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  • Corte cost. n. 80/2014 – Omesso versamento IVA: illegittima la soglia più bassa

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    Con la sentenza n. 80 del 2014 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000 nella parte in cui, per i fatti commessi sino al 17 settembre 2011, puniva l’omesso versamento dell’IVA per importi non superiori a 103.291,38 euro: una soglia di punibilità più severa di quella prevista per condotte più gravi.

    Di cosa si tratta

    Il reato di omesso versamento dell’IVA scattava, all’epoca, oltre i 50.000 euro. Ma per reati più gravi, come l’omessa o l’infedele dichiarazione, le soglie di punibilità erano allora più alte (rispettivamente 77.468,53 e 103.291,38 euro). Ne derivava un paradosso: chi presentava la dichiarazione ma non versava l’IVA poteva essere punito anche per importi che lasciavano impunito chi non dichiarava affatto.

    La questione di legittimità costituzionale

    I Tribunali di Bologna e di Bergamo avevano sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità dell’art. 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, per l’irragionevole disparità di trattamento tra chi ometteva il versamento dell’IVA (condotta meno lesiva) e chi ometteva o falsava la dichiarazione (condotta più grave), ma godeva di soglie di punibilità più favorevoli.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 10-ter, per i fatti commessi sino al 17 settembre 2011, nella parte in cui puniva l’omesso versamento dell’IVA per importi non superiori a 103.291,38 euro, allineando la soglia a quella prevista per la più grave omessa dichiarazione; ha invece dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Bologna sotto altro profilo.

    Il principio

    Viola il principio di eguaglianza punire una condotta meno lesiva degli interessi del fisco (omesso versamento dell’IVA) con una soglia di punibilità più bassa di quella prevista per condotte più gravi (omessa o infedele dichiarazione): la soglia va riallineata a quella più favorevole.

    Domande e risposte

    Cosa puniva l’art. 10-ter?

    L’omesso versamento dell’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale, oltre la soglia di 50.000 euro all’epoca dei fatti.

    Qual era l’irragionevolezza?

    Chi versava meno gravemente (omesso versamento) poteva essere punito per importi che lasciavano impunito chi commetteva il reato più grave dell’omessa dichiarazione.

    Cosa ha deciso la Corte?

    Ha riallineato la soglia di punibilità dell’omesso versamento IVA a 103.291,38 euro per i fatti fino al 17 settembre 2011.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e ragionevolezza, fondamento della disparità di trattamento sanzionatorio censurata
  • Corte cost. n. 79/2014 – Spending review e taglio delle spese regionali

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    Con la sentenza n. 79 del 2014 la Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittimo l’art. 16 del d.l. n. 95 del 2012 (spending review) nella parte in cui regolava i tagli alle spese delle Regioni senza garantire un termine certo per il decreto in caso di mancato accordo in Conferenza Stato-Regioni.

    Di cosa si tratta

    La spending review del 2012 imponeva alle Regioni di concorrere agli obiettivi di finanza pubblica riducendo le spese per consumi intermedi. La ripartizione del taglio tra le Regioni doveva passare per un’intesa in Conferenza Stato-Regioni, ma la norma prevedeva meccanismi di intervento statale in caso di mancato accordo.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Lombardia aveva impugnato l’art. 16, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, lamentando la lesione dell’autonomia finanziaria regionale e del principio di leale collaborazione, in riferimento, tra l’altro, agli artt. 3, 5 e 117 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del terzo periodo del comma 2 dell’art. 16, nella parte in cui non prevedeva che, in caso di mancata delibera della Conferenza, il decreto ministeriale fosse comunque emanato entro il 15 febbraio di ciascun anno fino al 2015, e ha dichiarato illegittime altre parti collegate del comma 2; ha invece dichiarato inammissibili le ulteriori questioni proposte in riferimento agli artt. 3, 5 e 117 Cost.

    Il principio

    I tagli statali alle spese regionali devono rispettare l’autonomia finanziaria delle Regioni e il principio di leale collaborazione: il meccanismo sostitutivo statale, attivabile in caso di mancato accordo in Conferenza, deve essere ancorato a termini certi e a una disciplina coerente.

    Domande e risposte

    Cos’è la spending review del 2012?

    Un complesso di misure di revisione della spesa pubblica che imponeva anche alle Regioni di ridurre le proprie spese per consumi intermedi.

    Cosa ha censurato la Corte?

    La parte dell’art. 16 che, in caso di mancato accordo in Conferenza, non assicurava un termine certo per l’emanazione del decreto di ripartizione dei tagli.

    Cosa è stato invece dichiarato inammissibile?

    Le ulteriori questioni proposte dalla Lombardia in riferimento agli artt. 3, 5 e 117 della Costituzione.

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  • Corte cost. n. 78/2014 – Rinuncia al ricorso ed estinzione del giudizio

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    Con l’ordinanza n. 78 del 2014 la Corte costituzionale ha dichiarato l’estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, in assenza di costituzione della controparte.

    Di cosa si tratta

    Quando chi ha promosso un giudizio davanti alla Corte costituzionale decide di rinunciare e l’altra parte non si è costituita, il processo si chiude senza una decisione nel merito. È un esito puramente processuale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudizio riguardava la legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 10 agosto 2012, n. 43, ma la Corte non è entrata nel merito della questione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio: ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative, la rinuncia al ricorso, in mancanza di costituzione della controparte, determina l’estinzione del processo.

    Il principio

    La rinuncia al ricorso, quando la controparte non si è costituita in giudizio, comporta l’estinzione del processo costituzionale senza alcuna pronuncia sul merito della questione.

    Domande e risposte

    Cosa significa estinzione del giudizio?

    Il processo si chiude per un fatto processuale (qui la rinuncia) senza che la Corte decida se la norma sia o meno costituzionale.

    Perché la Corte non ha deciso nel merito?

    Perché chi aveva promosso il giudizio ha rinunciato e la controparte non si era costituita: ne consegue l’estinzione.

    La norma regionale è quindi valida?

    La Corte non si è pronunciata sulla sua legittimità: l’esito riguarda solo la chiusura del processo.

  • Corte cost. n. 77/2014 – Caparra confirmatoria e art. 1385 c.c.: questione inammissibile

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    Con l’ordinanza n. 77 del 2014 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 1385, secondo comma, del codice civile in materia di caparra confirmatoria, riproposta dal Tribunale di Tivoli in modo identico a una questione già respinta.

    Di cosa si tratta

    La caparra confirmatoria è la somma versata alla conclusione del contratto: se chi l’ha data è inadempiente, l’altra parte può trattenerla; se è inadempiente chi l’ha ricevuta, deve restituirne il doppio. Il giudice dubitava che questo meccanismo automatico fosse equo quando l’importo della caparra risulta sproporzionato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Tivoli aveva sollevato, in riferimento all’art. 3, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1385, secondo comma, cod. civ., per la sospetta intrinseca incoerenza della disciplina della caparra rispetto alla finalità perseguita dal legislatore.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità: una questione identica era già stata respinta con la sentenza n. 248 del 2013 per difetto di motivazione su rilevanza e non manifesta infondatezza. La Corte ha ricordato che il giudice dispone già di strumenti, come la nullità della clausola per contrasto con il dovere di solidarietà (art. 2 Cost.) e la buona fede, per riequilibrare una caparra manifestamente sproporzionata.

    Il principio

    Il meccanismo della caparra confirmatoria non opera in modo cieco: il giudice può rilevare d’ufficio la nullità, anche parziale, della clausola manifestamente sproporzionata, alla luce del dovere di solidarietà e della buona fede contrattuale, senza bisogno di un intervento della Corte.

    Domande e risposte

    Cos’è la caparra confirmatoria?

    La somma versata alla stipula del contratto che, in caso di inadempimento, l’altra parte può trattenere o di cui può pretendere il doppio (art. 1385 c.c.).

    Perché la questione è stata respinta?

    Perché identica a una già dichiarata inammissibile (sentenza n. 248 del 2013) e priva di adeguata motivazione su rilevanza e infondatezza.

    Cosa può fare il giudice di fronte a una caparra eccessiva?

    Può rilevare d’ufficio la nullità della clausola sproporzionata in base al dovere di solidarietà e alla buona fede, riequilibrando il rapporto.

    Norme collegate