Art. 69 septies T.U.B. – Rapporti con le altre autorita’ e decisioni congiunte sui piani di risanamento.
In vigore dal 30/11/2021
Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1
“1. Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell’Unione europea, la Banca d’Italia coopera con le autorita’ competenti degli altri Stati dell’Unione europea per la valutazione dei piani di risanamento di gruppo che includono una banca in tali Stati e per l’applicazione delle misure di cui all’articolo 69-sexies, comma 3. Nella valutazione dei piani di risanamento di gruppo la Banca d’Italia tiene conto del possibile pregiudizio per le singole societa’ del gruppo. Essa riconosce come valide e applicabili le decisioni prese in conformita’ delle disposizioni dell’Unione europea.
2. La Banca d’Italia puo’, nei casi previsti dal diritto dell’Unione, promuovere o partecipare a un procedimento di mediazione non vincolante dinanzi all’ABE, richiedere l’assistenza dell’ABE o deferire alla stessa le decisioni di cui al presente articolo. Se una decisione e’ stata deferita all’ABE, la Banca d’Italia si astiene dall’adottare provvedimenti e si attiene alle decisioni finali dell’ABE. In mancanza di decisione dell’ABE nei termini previsti dal diritto dell’Unione, la Banca d’Italia adotta i provvedimenti di propria competenza.”
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In sintesi
1. Il meccanismo di decisione congiunta sui piani di risanamento: fonti e ratio
L'art. 69-septies T.U.B. (nel testo in vigore dal 30 novembre 2021, come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 182, attuativo della BRRD II — direttiva (UE) 2019/879/UE) disciplina il meccanismo di cooperazione inter-autorità e di decisione congiunta (joint decision) sui piani di risanamento dei gruppi bancari cross-border, ovvero dei gruppi con presenze operative in più Stati UE. La norma recepisce l'art. 8 BRRD, che impone alle autorità competenti degli Stati dell'UE di adottare decisioni congiunte sui piani di risanamento di gruppo, garantendo la coerenza della valutazione a livello consolidato e a livello delle entità locali.
Il meccanismo di decisione congiunta è uno degli strumenti cardine del sistema di supervisione bancaria europea per la gestione dei rischi di gruppo cross-border: esso garantisce che la valutazione del piano di risanamento di un gruppo con presenza in più paesi non sia frammentata in decisioni nazionali potenzialmente incoerenti, ma avvenga attraverso un processo coordinato tra l'autorità consolidante (nel caso italiano, la Banca d'Italia o la BCE per i gruppi significativi) e le autorità competenti degli Stati ospitanti. Il processo è disciplinato in dettaglio dall'EBA/RTS/2014/01 (Technical Standard sul procedimento di decisione congiunta) e dal Reg. delegato (UE) 2016/1075 (contenuto del piano di gruppo).
2. La cooperazione inter-autorità e il rispetto delle decisioni UE (comma 1)
Il comma 1 sancisce tre obblighi distinti della Banca d'Italia nel contesto della valutazione dei piani di risanamento di gruppo cross-border:
3. Il procedimento di mediazione ABE e il deferimento delle decisioni (comma 2)
Il comma 2 disciplina il ruolo dell'Autorità Bancaria Europea (ABE) come arbitro nei casi di mancato accordo tra le autorità competenti nel procedimento di decisione congiunta. In base all'art. 8, par. 5, BRRD e all'art. 19 del Regolamento (UE) n. 1093/2010 (Regolamento ABE), le autorità nazionali possono:
La clausola di salvaguardia finale del comma 2 — "in mancanza di decisione dell'ABE nei termini previsti dal diritto dell'Unione, la Banca d'Italia adotta i provvedimenti di propria competenza" — garantisce che il meccanismo di deferimento all'ABE non paralizzi il potere decisionale della Banca d'Italia: se l'ABE non decide entro i termini (fissati dall'art. 19 del Regolamento ABE), la Banca d'Italia recupera la propria autonomia decisionale e adotta i provvedimenti che ritiene necessari. Questa clausola evita che il meccanismo di arbitraggio sovranazionale si trasformi in una fonte di inazione regolatoria.
4. Collegamento con il sistema dei collegi delle autorità di vigilanza (supervisory colleges)
La cooperazione prevista dall'art. 69-septies TUB si realizza in concreto attraverso i collegi delle autorità di vigilanza (supervisory colleges) costituiti ex art. 116 CRD per ciascun gruppo bancario cross-border. I collegi sono presieduti dall'autorità consolidante (la Banca d'Italia per i gruppi bancari con capogruppo italiana soggetti a vigilanza nazionale; la BCE per i gruppi significativi soggetti a supervisione diretta) e riuniscono le autorità competenti di tutti gli Stati in cui il gruppo ha presenze significative. Il procedimento di decisione congiunta sui piani di risanamento si svolge in seno al collegio, con termini e modalità definiti dall'EBA/RTS/2014/01.
Per i gruppi bancari significativi soggetti alla supervisione diretta della BCE nell'ambito del Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU/SSM), la decisione congiunta sui piani di risanamento è coordinata dalla BCE come autorità consolidante, mentre la Banca d'Italia partecipa come National Competent Authority (NCA). Le procedure operative sono definite dal Framework Regulation del MVU (Reg. (UE) n. 468/2014) e dai relativi Guide della BCE on Recovery Planning.
Domande frequenti