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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 69 septies T.U.B. – Rapporti con le altre autorita’ e decisioni congiunte sui piani di risanamento.

In vigore dal 30/11/2021

Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1

“1. Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell’Unione europea, la Banca d’Italia coopera con le autorita’ competenti degli altri Stati dell’Unione europea per la valutazione dei piani di risanamento di gruppo che includono una banca in tali Stati e per l’applicazione delle misure di cui all’articolo 69-sexies, comma 3. Nella valutazione dei piani di risanamento di gruppo la Banca d’Italia tiene conto del possibile pregiudizio per le singole societa’ del gruppo. Essa riconosce come valide e applicabili le decisioni prese in conformita’ delle disposizioni dell’Unione europea.

2. La Banca d’Italia puo’, nei casi previsti dal diritto dell’Unione, promuovere o partecipare a un procedimento di mediazione non vincolante dinanzi all’ABE, richiedere l’assistenza dell’ABE o deferire alla stessa le decisioni di cui al presente articolo. Se una decisione e’ stata deferita all’ABE, la Banca d’Italia si astiene dall’adottare provvedimenti e si attiene alle decisioni finali dell’ABE. In mancanza di decisione dell’ABE nei termini previsti dal diritto dell’Unione, la Banca d’Italia adotta i provvedimenti di propria competenza.”

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Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Cooperazione con le autorità UE e rispetto delle decisioni congiunte (comma 1). La Banca d'Italia coopera con le autorità competenti degli altri Stati UE per la valutazione dei piani di risanamento di gruppo che includano banche stabilite in tali Stati e per l'applicazione delle misure dell'art. 69-sexies, c. 3 TUB; riconosce come valide le decisioni prese in conformità delle disposizioni UE e, nella valutazione dei piani di gruppo, tiene conto del possibile pregiudizio per le singole società del gruppo.
  • Mediazione ABE e deferimento delle decisioni (comma 2). Nei casi previsti dal diritto UE, la Banca d'Italia può promuovere o partecipare a un procedimento di mediazione non vincolante dinanzi all'Autorità Bancaria Europea (ABE/EBA), ovvero richiederne l'assistenza o deferirle le decisioni. Se deferita all'ABE, la Banca d'Italia si astiene dall'adottare provvedimenti propri e si attiene alle decisioni finali dell'ABE; in mancanza di decisione ABE nei termini previsti, la Banca d'Italia adotta i provvedimenti di propria competenza.
1. Il meccanismo di decisione congiunta sui piani di risanamento: fonti e ratio

L'art. 69-septies T.U.B. (nel testo in vigore dal 30 novembre 2021, come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 182, attuativo della BRRD II — direttiva (UE) 2019/879/UE) disciplina il meccanismo di cooperazione inter-autorità e di decisione congiunta (joint decision) sui piani di risanamento dei gruppi bancari cross-border, ovvero dei gruppi con presenze operative in più Stati UE. La norma recepisce l'art. 8 BRRD, che impone alle autorità competenti degli Stati dell'UE di adottare decisioni congiunte sui piani di risanamento di gruppo, garantendo la coerenza della valutazione a livello consolidato e a livello delle entità locali.

Il meccanismo di decisione congiunta è uno degli strumenti cardine del sistema di supervisione bancaria europea per la gestione dei rischi di gruppo cross-border: esso garantisce che la valutazione del piano di risanamento di un gruppo con presenza in più paesi non sia frammentata in decisioni nazionali potenzialmente incoerenti, ma avvenga attraverso un processo coordinato tra l'autorità consolidante (nel caso italiano, la Banca d'Italia o la BCE per i gruppi significativi) e le autorità competenti degli Stati ospitanti. Il processo è disciplinato in dettaglio dall'EBA/RTS/2014/01 (Technical Standard sul procedimento di decisione congiunta) e dal Reg. delegato (UE) 2016/1075 (contenuto del piano di gruppo).

2. La cooperazione inter-autorità e il rispetto delle decisioni UE (comma 1)

Il comma 1 sancisce tre obblighi distinti della Banca d'Italia nel contesto della valutazione dei piani di risanamento di gruppo cross-border:

  • Cooperazione con le autorità competenti degli altri Stati UE. La Banca d'Italia coopera con le autorità competenti (supervisory authorities) degli Stati UE in cui il gruppo ha presenze significative per: (a) la valutazione dei piani di risanamento di gruppo, in qualità di autorità consolidante (se il gruppo è italiano) o di autorità ospitante (se il gruppo è estero con banche in Italia); (b) l'applicazione delle misure di cui all'art. 69-sexies, c. 3 TUB (misure correttive in caso di carenze del piano). La cooperazione si realizza in seno al collegio delle autorità di vigilanza (supervisory college) costituito ex art. 116 CRD per ciascun gruppo cross-border.
  • Ponderazione del pregiudizio per le singole società del gruppo. Nella valutazione dei piani di risanamento di gruppo, la Banca d'Italia è tenuta a tener conto del possibile pregiudizio per le singole società del gruppo (banche controllate, succursali significative) derivante dall'attuazione delle misure di risanamento. Questo obbligo riflette la tensione strutturale tra l'interesse del gruppo al risanamento consolidato e l'interesse degli stakeholder locali (creditori, depositanti, autorità locali) al mantenimento della stabilità delle singole entità: le misure di risanamento non possono pregiudicare in modo sproporzionato la singola entità locale per il beneficio del gruppo nel suo complesso.
  • Riconoscimento delle decisioni prese in conformità delle disposizioni UE. La Banca d'Italia riconosce come valide e direttamente applicabili le decisioni prese in conformità delle disposizioni UE in materia di piani di risanamento di gruppo, anche quando adottate da un'autorità consolidante straniera. Questo principio del mutuo riconoscimento garantisce la certezza giuridica e l'efficacia dei meccanismi di decisione congiunta: evita che la Banca d'Italia possa discostarsi da una decisione congiunta adottata in sede di collegium invocando norme nazionali difformi.
3. Il procedimento di mediazione ABE e il deferimento delle decisioni (comma 2)

Il comma 2 disciplina il ruolo dell'Autorità Bancaria Europea (ABE) come arbitro nei casi di mancato accordo tra le autorità competenti nel procedimento di decisione congiunta. In base all'art. 8, par. 5, BRRD e all'art. 19 del Regolamento (UE) n. 1093/2010 (Regolamento ABE), le autorità nazionali possono:

  • Promuovere o partecipare a un procedimento di mediazione non vincolante dinanzi all'ABE. È la prima forma di coinvolgimento dell'ABE: la mediazione non è vincolante e mira a raggiungere un accordo tra le autorità entro i termini previsti dal diritto UE. La Banca d'Italia può essere promotrice o destinataria di questa mediazione, a seconda che sia autorità consolidante o autorità ospitante nel procedimento.
  • Richiedere l'assistenza dell'ABE. Forma intermedia: la Banca d'Italia può richiedere all'ABE di fornire assistenza tecnica o orientamenti per sbloccare un'impasse nel procedimento di decisione congiunta, senza giungere al deferimento formale.
  • Deferire le decisioni all'ABE. Forma vincolante: se la Banca d'Italia sceglie di deferire formalmente la decisione all'ABE (o se lo fa un'altra autorità coinvolta), la Banca d'Italia deve astenersi dall'adottare provvedimenti propri e si attiene alla decisione finale dell'ABE. Questa previsione è di fondamentale importanza sistematica: subordina il potere decisionale della Banca d'Italia alla decisione di un'autorità sovranazionale (l'ABE) nei casi in cui il procedimento di decisione congiunta non abbia prodotto un accordo tra le autorità nazionali.

La clausola di salvaguardia finale del comma 2 — "in mancanza di decisione dell'ABE nei termini previsti dal diritto dell'Unione, la Banca d'Italia adotta i provvedimenti di propria competenza" — garantisce che il meccanismo di deferimento all'ABE non paralizzi il potere decisionale della Banca d'Italia: se l'ABE non decide entro i termini (fissati dall'art. 19 del Regolamento ABE), la Banca d'Italia recupera la propria autonomia decisionale e adotta i provvedimenti che ritiene necessari. Questa clausola evita che il meccanismo di arbitraggio sovranazionale si trasformi in una fonte di inazione regolatoria.

4. Collegamento con il sistema dei collegi delle autorità di vigilanza (supervisory colleges)

La cooperazione prevista dall'art. 69-septies TUB si realizza in concreto attraverso i collegi delle autorità di vigilanza (supervisory colleges) costituiti ex art. 116 CRD per ciascun gruppo bancario cross-border. I collegi sono presieduti dall'autorità consolidante (la Banca d'Italia per i gruppi bancari con capogruppo italiana soggetti a vigilanza nazionale; la BCE per i gruppi significativi soggetti a supervisione diretta) e riuniscono le autorità competenti di tutti gli Stati in cui il gruppo ha presenze significative. Il procedimento di decisione congiunta sui piani di risanamento si svolge in seno al collegio, con termini e modalità definiti dall'EBA/RTS/2014/01.

Per i gruppi bancari significativi soggetti alla supervisione diretta della BCE nell'ambito del Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU/SSM), la decisione congiunta sui piani di risanamento è coordinata dalla BCE come autorità consolidante, mentre la Banca d'Italia partecipa come National Competent Authority (NCA). Le procedure operative sono definite dal Framework Regulation del MVU (Reg. (UE) n. 468/2014) e dai relativi Guide della BCE on Recovery Planning.

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Redazione Legge in Chiaro
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