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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche
In sintesi
  • Potere della Banca d'Italia di prevedere adempimenti semplificati (comma 1). La Banca d'Italia può, con provvedimenti di carattere generale o particolare, prevedere modalità semplificate di adempimento degli obblighi di pianificazione del risanamento (Capo II-bis TUB), tenendo conto del possibile impatto del dissesto della banca o del gruppo sull'intero sistema, con riguardo a dimensioni, complessità operativa, struttura societaria, scopo mutualistico e adesione a un sistema di tutela istituzionale (IPS).
  • Esenzione per banche aderenti a un sistema di tutela istituzionale (comma 2). La Banca d'Italia può esentare dal rispetto delle disposizioni del Capo II-bis TUB una banca aderente a un sistema di tutela istituzionale (IPS); in tal caso gli obblighi di pianificazione del risanamento sono assolti dall'IPS stesso in cooperazione con la banca aderente esentata.
  • Principio di proporzionalità come fondamento. Entrambe le misure si fondano sul principio di proporzionalità previsto dall'art. 4, par. 1, lett. d), BRRD: gli obblighi di pianificazione del risanamento devono essere commisurati alla rilevanza sistemica dell'ente, non imporre oneri sproporzionati agli enti di minori dimensioni e minor rilievo sistemico.
  • Coordinamento con il regime EBA/ITS e la Circ. 285/2013. Le modalità semplificate sono disciplinate in dettaglio dall'EBA/GL/2015/22 (Linee guida sui piani di risanamento semplificati) e dalle disposizioni di Banca d'Italia adottate ai sensi della Circ. n. 285/2013, che individuano le soglie e i criteri per l'accesso al regime semplificato.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 69 decies T.U.B. – Piani di risanamento in forma semplificata ed esenzioni.

In vigore dal 16/11/2015

Modificato da: Decreto legislativo del 16/11/2015 n. 181 Articolo 1

“1. La Banca d’Italia puo’, con provvedimenti di carattere generale o particolare, prevedere modalita’ semplificate di adempimento degli obblighi stabiliti dal presente capo, avendo riguardo alle possibili conseguenze del dissesto della banca o del gruppo bancario in considerazione delle loro caratteristiche, ivi incluse le dimensioni, la complessita’ operativa, la struttura societaria, lo scopo mutualistico, l’adesione a un sistema di tutela istituzionale.

2. La Banca d’Italia puo’ inoltre esentare dal rispetto delle disposizioni del presente capo una banca aderente a un sistema di tutela istituzionale. In tal caso, gli obblighi previsti dal presente capo sono assolti dal sistema di tutela istituzionale in cooperazione con la banca aderente esentata.”

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Commento

1. Ratio e collocazione dell'art. 69-decies TUB nel sistema BRRD

L'art. 69-decies T.U.B. (nel testo in vigore dal 16 novembre 2015, come introdotto dall'art. 1 del d.lgs. 16 novembre 2015, n. 181, recante attuazione della BRRD, direttiva 2014/59/UE) introduce due strumenti di alleggerimento degli obblighi di pianificazione del risanamento: le modalità semplificate di adempimento (comma 1) e l'esenzione per le banche aderenti a sistemi di tutela istituzionale (comma 2). Entrambi gli strumenti si fondano sul principio di proporzionalità, che permea l'intera disciplina della BRRD (art. 4 BRRD) e che è articolato in dettaglio dalle Linee guida EBA/GL/2015/22 sui piani di risanamento semplificati (che aggiornano le precedenti EBA/GL/2015/01).

La ratio dell'art. 69-decies è duplice. Da un lato, evitare che obblighi di pianificazione troppo onerosi gravino su banche di minori dimensioni e minor rilievo sistemico, il cui eventuale dissesto non avrebbe le stesse conseguenze sistemiche di quello di un grande istituto. Dall'altro, riconoscere le specificità dei sistemi mutualistici e cooperativi (banche di credito cooperativo aderenti a IPS) che, per la loro natura e per i meccanismi di solidarietà interni ai sistemi stessi, presentano profili di rischio sistemico strutturalmente diversi da quelli delle banche commerciali.

2. Le modalità semplificate di adempimento (comma 1)

Il comma 1 attribuisce alla Banca d'Italia un potere regolatorio discrezionale: essa "può" (non "deve") prevedere modalità semplificate di adempimento degli obblighi del Capo II-bis TUB (piani di risanamento individuali e di gruppo). Il potere è esercitabile "con provvedimenti di carattere generale o particolare": la formula è ampia e consente sia disposizioni erga omnes per categorie di enti (provvedimenti generali, ad es. disposizioni della Circ. n. 285/2013) sia provvedimenti caso per caso per singoli enti (provvedimenti particolari, ad es. esenzioni o alleggerimenti accordati in sede di procedimento SREP).

I criteri alla cui stregua la Banca d'Italia valuta l'opportunità del regime semplificato sono esplicitamente enumerati nel comma 1: (a) le possibili conseguenze del dissesto della banca o del gruppo sul sistema finanziario (criterio di rilevanza sistemica); (b) le dimensioni (totale attivo, volume dei depositi garantiti, ecc.); (c) la complessità operativa (gamma di prodotti e servizi, distribuzione geografica, articolazione della struttura di gruppo); (d) la struttura societaria (modello di governance, articolazione delle partecipazioni); (e) lo scopo mutualistico (specifico per le banche cooperative e le banche di credito cooperativo, che per statuto perseguono finalità mutualistiche anziché di massimizzazione del profitto); (f) l'adesione a un sistema di tutela istituzionale (IPS, Institutional Protection Scheme ex art. 113, par. 7, CRR, come il Fondo di Garanzia Istituzionale delle BCC-CR).

A livello europeo, i criteri per l'accesso al regime semplificato sono definiti dall'art. 4, par. 1, BRRD e dalle Linee guida EBA/GL/2015/22. Queste ultime individuano una serie di indicatori quantitativi (totale attivo inferiore a soglie predefinite, quote di mercato, quote di depositi garantiti, ecc.) e qualitativi (assenza di interconnessioni significative, assenza di attività transfrontaliere, struttura operativa semplice) che la Banca d'Italia deve applicare nel decidere se accordare un regime semplificato. Il regime semplificato non elimina l'obbligo di predisporre un piano di risanamento, ma ne riduce il contenuto richiesto: ad es., può essere sufficiente un piano con un numero limitato di indicatori e opzioni di risanamento, senza la sezione sulle attività transfrontaliere o gli accordi di sostegno finanziario di gruppo.

3. L'esenzione per le banche aderenti a sistemi di tutela istituzionale (comma 2)

Il comma 2 disciplina una forma più radicale di alleggerimento: l'esenzione totale per le banche aderenti a un sistema di tutela istituzionale (IPS). L'IPS è un accordo contrattuale o legale tra enti creditizi che, in conformità dell'art. 113, par. 7, CRR, si impegna reciprocamente a proteggere e a garantire la liquidità e la solvibilità dei suoi membri per evitarne il fallimento. In Italia, il principale IPS è il Fondo di Garanzia Istituzionale istituito dal Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea ai sensi dell'art. 37-bis TUB, nell'ambito della riforma delle BCC-CR operata dal d.l. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con modificazioni dalla l. 8 aprile 2016, n. 49.

La logica dell'esenzione è la seguente: se una banca è protetta da un IPS con meccanismi di intervento preventivo e di sostegno reciproco tra i membri, il suo rischio di dissesto individuale è strutturalmente attenuato rispetto a quello di una banca autonoma. In questa situazione, imporre alla singola banca aderente di predisporre un piano di risanamento individuale sarebbe ridondante rispetto al piano predisposto dall'IPS stesso per l'intero sistema. La BRRD (art. 4, par. 4) e le Linee guida EBA/GL/2015/22 riconoscono questa logica e consentono esplicitamente l'esenzione per le banche aderenti a IPS riconosciuti.

La condizione dell'esenzione è che gli obblighi di pianificazione del risanamento vengano assolti dall'IPS stesso in cooperazione con la banca aderente esentata. Questo significa che: (a) l'IPS deve predisporre un piano di risanamento che copra l'intera rete delle banche aderenti o che includa un meccanismo di pianificazione del risanamento a livello di sistema; (b) la banca esentata rimane coinvolta nel processo di pianificazione, fornendo le informazioni necessarie e adottando le misure di risanamento indicate dall'IPS; (c) la Banca d'Italia verifica che il piano dell'IPS soddisfi i requisiti del Capo II-bis TUB anche con riferimento alle banche esentate. L'esenzione è revocabile: se la banca esce dall'IPS, torna immediatamente soggetta agli obblighi individuali di pianificazione del risanamento.

4. Il principio di proporzionalità nella pianificazione del risanamento: coordinamento europeo

L'art. 69-decies TUB si colloca nel più ampio quadro del principio di proporzionalità che la BRRD ha introdotto nella disciplina della pianificazione preventiva delle crisi bancarie. L'art. 4 BRRD impone alle autorità competenti di applicare criteri di proporzionalità nella definizione del contenuto dei piani di risanamento, tenendo conto della natura, delle dimensioni e dell'interconnessione degli enti. Questo principio è stato ulteriormente sviluppato dalla BRRD II (direttiva (UE) 2019/879) e dalle Linee guida EBA/GL/2022/12, che hanno aggiornato i criteri di valutazione dei piani di risanamento semplificati in modo da tenere conto dell'evoluzione del sistema bancario europeo post-pandemia.

A livello operativo, la Banca d'Italia ha disciplinato i criteri per l'accesso al regime semplificato nell'ambito della Circolare n. 285/2013, Parte Prima, Titolo I, Capitolo 1 (SREP e pianificazione del risanamento). Le BCC-CR aderenti al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea che non siano state esentate ai sensi del comma 2 possono presentare piani di risanamento semplificati nel formato richiesto dal FGI (Fondo di Garanzia Istituzionale), che coordina il processo di pianificazione del risanamento per l'intera rete affiliata. Le banche di minori dimensioni che non siano BCC-CR ma soddisfino i criteri di proporzionalità EBA/GL/2015/22 possono ottenere un regime semplificato individuale su richiesta alla Banca d'Italia nell'ambito del processo SREP.

Prassi e linee guida

Banca d'Italia · Disposizioni di vigilanza per le banche

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Domande frequenti

Quali banche possono beneficiare di modalità semplificate di adempimento ai sensi dell'art. 69-decies, comma 1 TUB?

Quelle per le quali la Banca d'Italia abbia ritenuto, in base ai criteri del comma 1, che le conseguenze del loro dissesto sull'intero sistema non giustificano l'applicazione integrale degli obblighi del Capo II-bis TUB. I criteri includono: rilevanza sistemica, dimensioni, complessità operativa, struttura societaria, scopo mutualistico e adesione a un IPS. I parametri europei di riferimento sono le Linee guida EBA/GL/2015/22 sui piani di risanamento semplificati.

In cosa consiste concretamente un piano di risanamento in 'forma semplificata'?

Il regime semplificato non elimina l'obbligo di predisporre un piano di risanamento, ma ne riduce il contenuto obbligatorio rispetto al piano pieno. In base alle Linee guida EBA/GL/2015/22, un piano semplificato può contenere un numero ridotto di indicatori di risanamento, un numero limitato di opzioni, e sezioni semplificate o assenti per i profili transfrontalieri o infragruppo. Il contenuto minimo specifico è definito dalla Banca d'Italia con provvedimenti di carattere generale (Circ. n. 285/2013) o particolare.

Le banche di credito cooperativo (BCC) devono predisporre piani di risanamento individuali?

Le BCC aderenti a un sistema di tutela istituzionale (IPS) riconosciuto, come il Fondo di Garanzia Istituzionale del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, possono essere esentate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 69-decies, comma 2 TUB. In tal caso, gli obblighi di pianificazione del risanamento sono assolti dall'IPS stesso in cooperazione con la banca esentata. Le BCC non aderenti a IPS sono soggette agli obblighi ordinari (con possibilità di accesso al regime semplificato individuale).

Cosa accade se una banca esentata ai sensi del comma 2 esce dal sistema di tutela istituzionale?

L'esenzione dal rispetto delle disposizioni del Capo II-bis TUB è strettamente connessa all'adesione all'IPS. Se la banca cessa di essere membro dell'IPS, il presupposto dell'esenzione viene meno e la banca diventa soggetta agli obblighi individuali di pianificazione del risanamento, con necessità di predisporre un proprio piano di risanamento nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.

Il sistema di tutela istituzionale (IPS) deve comunque predisporre un piano di risanamento?

Sì. L'art. 69-decies, comma 2 TUB condiziona l'esenzione della banca aderente al fatto che gli obblighi di pianificazione siano 'assolti dal sistema di tutela istituzionale in cooperazione con la banca aderente esentata'. L'IPS deve quindi predisporre un piano di risanamento di sistema che copra anche le banche esentate, garantendo che la Banca d'Italia possa valutare la capacità di risanamento dell'IPS e delle banche aderenti nel loro complesso.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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