- Norma di tipo lessicale: fornisce il significato univoco dei termini tecnici usati nell’intero D.Lgs. 231/2007 antiriciclaggio.
- Definisce sigle istituzionali (UIF, FIU, GAFI, OAM, IVASS, CONSOB) e fonti normative richiamate (TUB, TUF, CAP, Direttiva UE 2015/849).
- Individua le figure operative cardine: titolare effettivo, persone politicamente esposte (PEP), esecutore, cliente occasionale, prestazione professionale.
- Definisce le nozioni economiche di operazione, rapporto continuativo, mezzi di pagamento, denaro contante, dati identificativi.
- Disciplina espressamente cripto-attività, indirizzo auto-ospitato e sportelli automatici per cripto, in linea con il Reg. UE 2023/1114 (MiCA).
- Costituisce la chiave di lettura indispensabile per applicare gli obblighi di adeguata verifica (artt. 17 ss.) e segnalazione operazioni sospette (artt. 35 ss.).
Art. 1 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Definizioni (1)
In vigore dal 29/12/2007
1. Nel presente decreto legislativo: a) ABE: Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010; (2) b) CAP: indica il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private; c) Codice dei contratti pubblici: indica il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il codice dei contratti pubblici; d) Codice in materia di protezione dei dati personali: indica il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; e) CONSOB: indica la Commissione nazionale per le società e la borsa; f) Comitato di sicurezza finanziaria: indica il Comitato di sicurezza finanziaria istituito, con decretolegge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, e disciplinato con il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, in ottemperanza agli obblighi internazionali assunti dall’Italia nella strategia di contrasto al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa ed all’attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, anche al fine di dare attuazione alle misure di congelamento disposte dalle Nazioni unite e dall’Unione europea; g) decreto relativo ai servizi di pagamento: indica il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, recante attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE; h) DIA: indica la Direzione investigativa antimafia; i) DNA: indica la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo; l) Direttiva: indica la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/843, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 (3); m) FIU: indica le Financial intelligence unit […] (4); n) GAFI: indica il Gruppo di azione finanziaria internazionale; o) IVASS: indica l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni; p) NSPV: indica il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza; q) OAM: indica l’Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, ai sensi dell’articolo 128-undecies TUB; r) OCF: indica l’organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari di cui all’articolo 1, comma 36 della legge 28 dicembre 2015, n. 208; s) Stato membro: indica lo Stato appartenente all’Unione europea; t) Stato terzo: indica lo Stato non appartenente all’Unione europea; u) TUB: indica il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 1 7 1° settembre 1993, n. 385; v) TUF: indica il testo unico in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; z) TULPS: indica il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; aa) UIF: indica l’Unità di informazione finanziaria per l’Italia. 2. Nel presente decreto s’intendono per: a) Amministrazioni e organismi interessati: le amministrazioni, ivi comprese le agenzie fiscali, (5) titolari di poteri di controllo ovvero competenti al rilascio di concessioni, autorizzazioni, licenze o altri titoli abilitativi comunque denominati, nei confronti dei soggetti obbligati (6) e gli organismi preposti alla vigilanza sul possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità, prescritti dalla pertinente normativa di settore nei confronti dei predetti soggetti (7). Per le esclusive finalità di cui al presente decreto rientrano nella definizione di amministrazione interessata il Ministero dell’economia e delle finanze quale autorità preposta alla sorveglianza dei revisori legali e delle società di revisione legale senza incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, il Ministero dello sviluppo economico quale autorità preposta alla sorveglianza delle società fiduciarie non iscritte nell’albo di cui all’articolo 106 TUB; b) attività criminosa: la realizzazione o il coinvolgimento nella realizzazione di un delitto non colposo; c) Autorità di vigilanza di settore: la Banca d’Italia, la CONSOB e l’IVASS in quanto autorità preposte alla vigilanza e al controllo degli intermediari bancari e finanziari, dei revisori legali e delle società di revisione legale con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico e su enti sottoposti a regime intermedio e la Banca d’Italia nei confronti degli operatori non finanziari che esercitano le attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all’articolo 134 TULPS, limitatamente all’attività di trattamento delle banconote in euro, in presenza dell’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409; d) banca di comodo: la banca o l’ente che svolge funzioni analoghe ad una banca che non ha una struttura organica e gestionale significativa nel paese in cui è stato costituito e autorizzato all’esercizio dell’attività nè è parte di un gruppo finanziario soggetto a un’efficace vigilanza su base consolidata; e) beneficiario della prestazione assicurativa: 1. la persona fisica o l’entità diversa da una persona fisica che, sulla base della designazione effettuata dal contraente o dall’assicurato, ha diritto di percepire la prestazione assicurativa corrisposta dall’impresa di assicurazione; 2. l’eventuale persona fisica o entità diversa da una persona fisica a favore della quale viene effettuato il pagamento su disposizione del beneficiario designato; f) cliente: il soggetto che instaura rapporti continuativi, compie operazioni ovvero richiede o ottiene una prestazione professionale a seguito del conferimento di un incarico; g) conti correnti di corrispondenza e rapporti ad essi assimilabili: conti tenuti dalle banche per il regolamento dei servizi interbancari e gli altri rapporti comunque denominati, intrattenuti tra intermediari bancari e finanziari per il regolamento di transazioni per conto dei clienti degli enti corrispondenti, inclusi i rapporti per lo svolgimento di operazioni in cripto-attività o trasferimenti di cripto-attività; (8) h) conferimento di un incarico: attribuzione di un mandato, esplicito o implicito, anche desumibile dalle caratteristiche dell’attività istituzionalmente svolta dai soggetti obbligati, diversi dagli intermediari bancari e finanziari e dagli altri operatori finanziari, al compimento di una prestazione professionale, indipendentemente dal versamento di un corrispettivo o dalle modalità e dalla tempistica di corresponsione del medesimo; i) congelamento di fondi: il divieto, in virtù dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale, di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi, così da modificarne il volume, l’importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l’uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio; l) congelamento di risorse economiche: il divieto, in virtù dei regolamenti comunitari e della normati- DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 1 8 va nazionale, di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo delle risorse economiche, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la vendita, la locazione, l’affitto o la costituzione di diritti reali di garanzia; m) conti di passaggio: rapporti di corrispondenza transfrontalieri, intrattenuti tra intermediari bancari e finanziari, utilizzati per effettuare operazioni in nome proprio e per conto della clientela, inclusi i rapporti per lo svolgimento di operazioni in criptoattività o trasferimenti di cripto-attività; (9) m-bis) cripto-attività: cripto-attività quale definita all’articolo 3, paragrafo 1, punto 5), del regolamento (UE) 2023/1114, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, tranne quando rientra nelle categorie di cui all’articolo 2, paragrafi 2, 3 e 4, del medesimo regolamento o è altrimenti qualificata come fondi; (10) n) dati identificativi: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica, […] (11) e, ove assegnato, il codice fiscale o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e, ove assegnato, il codice fiscale; o) denaro contante: le banconote e le monete metalliche, in euro o in valute estere, aventi corso legale; p) esecutore: il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente; p-bis) finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa: il finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa, quale definito all’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, ove non diversamente stabilito; (12) q) fondi: le attività ed utilità finanziarie di qualsiasi natura, inclusi i proventi da questi derivati, possedute, detenute o controllate, anche parzialmente, direttamente o indirettamente, ovvero per interposta persona fisica o giuridica da parte di soggetti designati, ovvero da parte di persone fisiche o giuridiche che agiscono per conto o sotto la direzione di questi ultimi, compresi a titolo meramente esemplificativo: 1) i contanti, gli assegni, i crediti pecuniari, le cambiali, gli ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento; 2) i depositi presso enti finanziari o altri soggetti, i saldi sui conti, i crediti e le obbligazioni di qualsiasi natura; 3) i titoli negoziabili a livello pubblico e privato nonchè gli strumenti finanziari come definiti nell’articolo 1, comma 2, TUF; 4) gli interessi, i dividendi o altri redditi ed incrementi di valore generati dalle attività; 5) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie di qualsiasi tipo, le cauzioni e gli altri impegni finanziari; 6) le lettere di credito, le polizze di carico e gli altri titoli rappresentativi di merci; 7) i documenti da cui risulti una partecipazione in fondi o risorse finanziarie; 8) tutti gli altri strumenti di finanziamento delle esportazioni; 9) le polizze assicurative concernenti i rami vita, di cui all’articolo 2, comma 1, CAP; r) gruppo: il gruppo bancario di cui all’articolo 60 TUB e disposizioni applicative, il gruppo finanziario di cui all’articolo 109 TUB e disposizioni applicative, il gruppo di cui all’articolo 11 TUF e disposizioni applicative, il gruppo individuato ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera r-bis) CAP e disposizioni applicative limitatamente alle società controllate di cui all’articolo 210-ter, commi 2 e 3, CAP, (13) nonchè le società collegate o controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile; s) mezzi di pagamento: il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie; t) operazione: l’attività consistente nella movimentazione, nel trasferimento o nella trasmissione di mezzi di pagamento o di cripto-attività (14) o nel compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale; costituisce operazione anche la stipulazione di un atto negoziale, a contenuto patrimoniale, rientrante nell’esercizio dell’attività professionale o commerciale; DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 1 9 u) operazioni collegate: operazioni tra loro connesse per il perseguimento di un unico obiettivo di carattere giuridico patrimoniale; v) operazione frazionata: un’operazione unitaria sotto il profilo del valore economico, di importo pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale; z) operazione occasionale: un’operazione non riconducibile a un rapporto continuativo in essere; costituisce operazione occasionale anche la prestazione intellettuale o commerciale, ivi comprese quelle ad esecuzione istantanea, resa in favore del cliente; aa) organismo di autoregolamentazione: l’ente esponenziale, rappresentativo di una categoria professionale, ivi comprese le sue articolazioni territoriali e i consigli di disciplina cui l’ordinamento vigente attribuisce poteri di regolamentazione, di controllo della categoria, di verifica del rispetto delle norme che disciplinano l’esercizio della professione e di irrogazione, attraverso gli organi all’uopo predisposti, delle sanzioni previste per la loro violazione; bb) Paesi terzi ad alto rischio: Paesi i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, per come individuati dalla Commissione europea nell’esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 e 64 della direttiva o dal Ministero dell’economia e delle finanze nell’esercizio del potere di cui all’articolo 4, comma 4-bis, del presente decreto; (15) cc) personale: i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l’inserimento nell’organizzazione del soggetto obbligato, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato, ivi compresi i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede di cui all’articolo 31, comma 2, del TUF nonchè i produttori diretti e i soggetti addetti all’intermediazione di cui all’articolo 109, comma 2, lettere c) ed e), CAP; dd) persone politicamente esposte: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonchè i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate: 1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di: 1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonchè cariche analoghe in Stati esteri; 1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonchè cariche analoghe in Stati esteri; 1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici; 1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonchè cariche analoghe in Stati esteri; 1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti; 1.6 ambasciatore, incaricato d’affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri; 1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti; 1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale. 1.9 direttore, vicedirettore e membro dell’organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali; 2) sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonchè le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili; 3) sono soggetti con i quali le persone politica- DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 1 10 mente esposte intrattengono notoriamente stretti legami: 3.1. le persone fisiche che, ai sensi del presente decreto detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d’affari; (16) 3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un’entità notoriamente costituita, di fatto, nell’interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta; ee) prestatori di servizi relativi a società e trust: ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, uno dei seguenti servizi: 1) costituire società o altre persone giuridiche; 2) occupare la funzione di dirigente o di amministratore di una società, di socio di un’associazione o una funzione analoga nei confronti di altre persone giuridiche o provvedere affinchè un’altra persona occupi tale funzione; 3) fornire una sede legale, un indirizzo commerciale, amministrativo o postale e altri servizi connessi a una società, un’associazione o qualsiasi altra entità giuridica; 4) svolgere la funzione di fiduciario in un trust espresso o in un istituto giuridico affine (17) o provvedere affinchè un’altra persona occupi tale funzione; 5) esercitare il ruolo d’azionista per conto di un’altra persona o provvedere affinchè un’altra persona svolga tale funzione, purchè non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformemente alla normativa dell’Unione europea o a norme internazionali equivalenti; ff) […] (18) ff-bis) […] (19) gg) prestazione professionale: una prestazione intellettuale o commerciale resa in favore del cliente, a seguito del conferimento di un incarico, della quale si presume che abbia una certa durata; hh) Pubbliche amministrazioni: le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, gli enti pubblici nazionali, le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall’Unione europea nonchè i soggetti preposti alla riscossione dei tributi nell’ambito della fiscalità nazionale o locale, quale che ne sia la forma giuridica; ii) punto di contatto centrale: il soggetto o la struttura, stabilito nel territorio della Repubblica, designato dagli istituti di moneta elettronica, quali definiti all’articolo 2,[…] punto 3), della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, o dai prestatori di servizi di pagamento, quali definiti all’articolo 4, punto 11), della direttiva UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, o dai prestatori di servizi per le cripto-attività di cui all’articolo 3, comma 2, lettera v-bis), del presente decreto con sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, che operano, senza succursale, sul territorio nazionale;»; (20) ll) rapporto continuativo: un rapporto di durata, rientrante nell’esercizio dell’attività di istituto svolta dai soggetti obbligati […] (21); mm) risorse economiche: le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali e i beni mobili o immobili, ivi compresi gli accessori, le pertinenze e i frutti, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi, possedute, detenute o controllate, anche parzialmente, direttamente o indirettamente, ovvero per interposta persona fisica o giuridica, da parte di soggetti designati, ovvero da parte di persone fisiche o giuridiche che agiscono per conto o sotto la direzione di questi ultimi; mm-bis) servizi per le cripto-attività: i servizi quali definiti all’articolo 3, paragrafo 1, punto 16), del regolamento (UE) 2023/1114; (22) nn) soggetti convenzionati e agenti: gli operatori convenzionati ovvero gli agenti, comunque denominati, diversi dagli agenti in attività finanziaria iscritti nell’elenco di cui all’articolo 128-quater, commi 2 e 6, TUB, di cui i prestatori di servizi di pagamento e gli istituti emittenti moneta elettronica, ivi compresi quelli aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, si avvalgono per l’esercizio della propria attività sul territorio della Repubblica italiana; oo) soggetti designati: le persone fisiche, le persone giuridiche, i gruppi e le entità designati come destinatari del congelamento sulla base dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale; DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 1 11 oo-bis) sanzioni finanziarie mirate: il congelamento dei beni e il divieto di mettere a disposizione, direttamente o indirettamente, fondi, risorse economiche o altri beni a beneficio di persone ed entità designate a norma delle decisioni del Consiglio, adottate sulla base dell’articolo 29 del Trattato sull’Unione europea (TUE), e dei regolamenti del Consiglio adottati sulla base dell’articolo 215 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), e in base alla normativa nazionale; (23) pp) titolare effettivo: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita; qq) […] (24) qq-bis) indirizzo auto-ospitato: un indirizzo autoospitato quale definito all’articolo 3, punto 20), del regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023; (25) qq-ter) sportelli automatici per le cripto-attività: gli sportelli automatici come definiti dall’articolo 3, punto 17), del regolamento (UE) 2023/1113. (26) 3. Con specifico riferimento alle disposizioni di cui al Titolo IV del presente decreto, s’intendono per: a) attività di gioco: l’attività svolta, su concessione dell’Agenzia dogane e monopoli dai prestatori di servizi di gioco, ad esclusione dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore, delle lotterie ad estrazione istantanea e differita e dei concorsi pronostici su base sportiva ed ippica; b) cliente: il soggetto che richiede, presso un prestatore di servizi di gioco, un’operazione di gioco; c) concessionario di gioco: la persona giuridica di diritto pubblico o privato che offre, per conto dello Stato, servizi di gioco; d) conto di gioco: il conto, intestato al cliente, aperto attraverso un concessionario di gioco autorizzato, sul quale sono registrate le operazioni di gioco effettuate su canale a distanza nonchè le attività di ricarica e i prelievi; e) contratto di conto di gioco: il contratto stipulato tra il cliente e il concessionario di gioco per l’apertura del conto di gioco e alla cui stipula è subordinata la partecipazione a distanza al gioco; f) distributori: le imprese private che, su base convenzionale, svolgono per conto dei concessionari la gestione di qualsiasi attività di gioco; g) esercenti: titolari degli esercizi pubblici in cui viene svolta l’attività di gioco; h) operazione di gioco: un’operazione atta a consentire, attraverso i canali autorizzati, la partecipazione a uno dei giochi del portafoglio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, a fronte del corrispettivo di una posta di gioco in denaro; i) videolottery (VLT): l’apparecchio da intrattenimento, di cui all’articolo 110, comma 6 lettera b), TULPS, terminale di un sistema di gioco complesso la cui architettura è allocata presso il concessionario. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, comma 1, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28. Testo precedente: “Art. 1 (Definizioni). – 1. Nel presente decreto legislativo l’espressione: a) “codice in materia di protezione dei dati personali” indica il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; b) “CONSOB” indica la Commissione nazionale per la società e la borsa; c) “CAP” indica il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private; d) “DIA” indica la Direzione investigativa antimafia; e) “direttiva” indica la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005; f) “GAFI” indica il Gruppo di azione finanziaria internazionale; g) “ISVAP” indica l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo; g-bis) “Autorità di vigilanza europee” indica: 1) “ABE”: Autorità bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010; 2) “AEAP”: Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010; 3) “AESFEM”: Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010; h) “Stato comunitario” indica lo Stato membro dell’Unione europea; i) “Stato extracomunitario” indica lo Stato non appartenente all’Unione europea; l) “TUB” indica il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385”; m) “TUF” indica il testo unico in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; n) “TULPS” indica il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; o) “TUV” indica il testo unico delle norme in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148. 2. Nel presente decreto legislativo si intendono per: a) “amministrazioni interessate”: le autorità e le amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni o licenze, alla ricezione delle dichiarazioni di inizio attività di cui all’articolo 10, comma 2, lettera e), e all’articolo 14 o che esercitano la vigilanza sui soggetti indicati negli articoli 12, comma 1, lettere a) e c), e 13, comma 1, lettera b); b) “archivio unico informatico”: un archivio, formato e gestito a mezzo di sistemi informatici, nel quale sono conservate in modo accentrato tutte le informazioni acquisite nell’adempimento degli obblighi di identificazione e registrazione, secondo i principi previsti nel presente decreto; c) “autorità di vigilanza di settore”: le autorità preposte, ai sensi della normativa vigente, alla vigilanza o al controllo dei soggetti indicati agli articoli 10, comma 2, dalla lettera a) alla lettera d), 11 e 13, com- DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 1 12 ma 1, lettera a); d) “banca di comodo”: una banca, o un ente che svolge attività equivalenti, costituita in un Paese in cui non ha alcuna presenza fisica, che consenta di esercitare una direzione e una gestione effettive e che non sia collegata ad alcun gruppo finanziario regolamentato; e) “cliente”: il soggetto che instaura rapporti continuativi o compie operazioni con i destinatari indicati agli articoli 11 e 14, ovvero il soggetto al quale i destinatari indicati agli articoli 12 e 13 rendono una prestazione professionale in seguito al conferimento di un incarico; e-bis) “conti correnti di corrispondenza”: conti tenuti dalle banche, tradizionalmente su base bilaterale, per il regolamento dei servizi interbancari (rimesse di effetti, assegni circolari e bancari, ordini di versamento, giri di fondi, rimesse documentate e altre operazioni); f) “conti di passaggio”: rapporti bancari di corrispondenza transfrontalieri, intrattenuti tra intermediari finanziari, utilizzati per effettuare operazioni in nome proprio e per conto della clientela; g) “dati identificativi”: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l’indirizzo, il codice fiscale e gli estremi del documento di identificazione o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e il codice fiscale o, per le persone giuridiche, la partita IVA; h) “insediamento fisico”: un luogo destinato allo svolgimento dell’attività di istituto, con stabile indirizzo, diverso da un semplice indirizzo elettronico, in un Paese nel quale il soggetto è autorizzato a svolgere la propria attività. In tale luogo il soggetto deve impiegare una o più persone a tempo pieno, deve mantenere evidenze relative all’attività svolta, deve essere soggetto ai controlli effettuati dall’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione a operare; i) “mezzi di pagamento”: il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie; l) “operazione”: la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento; per i soggetti di cui all’articolo 12, un’attività determinata o determinabile, finalizzata a un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale modificativo della situazione giuridica esistente, da realizzare tramite una prestazione professionale; m) “operazione frazionata”: un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale; n) […] o) “persone politicamente esposte”: le persone fisiche residenti in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari, che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche, nonchè i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei criteri di cui all’allegato tecnico al presente decreto; p) “prestatori di servizi relativi a società e trust”: ogni persona fisica o giuridica che fornisca, a titolo professionale, uno dei servizi seguenti a terzi: 1) costituire società o altre persone giuridiche; 2) occupare la funzione di dirigente o di amministratore di una società, di socio di un’associazione o una funzione analoga nei confronti di altre persone giuridiche o provvedere affinché un’altra persona occupi tale funzione; 3) fornire una sede legale, un indirizzo commerciale, amministrativo o postale e altri servizi connessi a una società, un’associazione o qualsiasi altra entità giuridica; 4) occupare la funzione di fiduciario in un trust espresso o in un soggetto giuridico analogo o provvedere affinché un’altra persona occupi tale funzione; 5) esercitare il ruolo d’azionista per conto di un’altra persona o provvedere affinché un’altra persona occupi tale funzione, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformemente alla normativa comunitaria o a norme internazionali equivalenti; q) “prestazione professionale”: prestazione professionale o commerciale correlata con le attività svolte dai soggetti indicati agli articoli 12, 13 e 14, della quale si presuma, al momento in cui inizia, che avrà una certa durata; r) “pubblica amministrazione”: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, le aziende e le amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale e le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; s) “rapporto continuativo”: rapporto di durata rientrante nell’esercizio dell’attività di istituto dei soggetti indicati all’articolo 11 che dia luogo a più operazioni di versamento, prelievo o trasferimento di mezzi di pagamento e che non si esaurisce in una sola operazione; t) “registro della clientela”: un registro cartaceo nel quale sono conservati i dati identificativi di cui alla lettera g), acquisiti nell’adempimento dell’obbligo di identificazione secondo le modalità previste nel presente decreto; u) titolare effettivo: la persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione o un’attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all’allegato tecnico al presente decreto; v) “titolo al portatore”: titolo di credito che legittima il possessore all’esercizio del diritto in esso menzionato in base alla mera presentazione e il cui trasferimento si opera con la consegna del titolo; z) “UIF”: l’unità di informazione finanziaria cioè la struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere, ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Per le precedenti modifiche si vedano: – l’art. 7, comma 1, DLgs. 30.7.2012 n. 130, pubblicato in G.U. 8.8.2012 n. 184; – l’art. 1, comma 1, DLgs. 25.9.2009 n. 151, pubblicato in G.U. 3.11.2009 n. 256. (2) Lettera sostituita dall’art. 50, comma 1, lett. a), DL 17.5.2022 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 15.7.2022 n. 91. Testo precedente: “a) Autorità di vigilanza europee indica: 1) ABE: Autorità bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010; 2) AEAP: Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010; 3) AESFEM: Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010;“. (3) Le parole “, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/843, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018” sono state inserite dall’art. 1, comma 1, lett. a), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (4) Le parole “di cui all’articolo 32 della direttiva” sono state soppresse dall’art. 1, comma 1, lett. a), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (5) Le parole “le amministrazioni, ivi comprese le agenzie fiscali,“ sono state sostituite alle precedenti “gli enti preposti alla supervisione dei soggetti obbligati non vigilati dalle autorità di vigilanza di settore, per tali intendendosi le amministrazioni, ivi comprese le agenzie fiscali,“ dall’art. 1, comma 1, lett. b), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (6) Le parole “, nei confronti dei soggetti obbligati” sono state inserite dall’art. 1, comma 1, lett. b), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (7) Le parole “nei confronti dei predetti soggetti” sono state inserite dall’art. 1, comma 1, lett. b), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (8) Lettera sostituita dall’art. 1, comma 1, lett. a), n. 1), DLgs. DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 2 13 27.12.2024 n. 204, pubblicato in G.U. 28.12.2024 n. 303. Per l’applicazione della presente disposizione fino alla scadenza del periodo transitorio, come determinato dall’art. 45, comma 1, DLgs. 129/2024, si veda il successivo art. 4. Testo precedente: “g) conti correnti di corrispondenza e rapporti ad essi assimilabili: conti tenuti dalle banche per il regolamento dei servizi interbancari e gli altri rapporti comunque denominati, intrattenuti tra enti creditizi e istituti finanziari, utilizzati per il regolamento di transazioni per conto dei clienti degli enti corrispondenti;“. (9) Lettera sostituita dall’art. 1, comma 1, lett. a), n. 2), DLgs. 27.12.2024 n. 204, pubblicato in G.U. 28.12.2024 n. 303. Per l’applicazione della presente disposizione fino alla scadenza del periodo transitorio, come determinato dall’art. 45, comma 1, DLgs. 129/2024, si veda il successivo art. 4. Testo precedente: “m) conti di passaggio: rapporti bancari di corrispondenza transfrontalieri, intrattenuti tra intermediari bancari e finanziari, utilizzati per effettuare operazioni in nome proprio e per conto della clientela;“. (10) Lettera inserita dall’art. 1, comma 1, lett. a), n. 3), DLgs. 27.12.2024 n. 204, pubblicato in G.U. 28.12.2024 n. 303. Per l’applicazione della presente disposizione fino alla scadenza del periodo transitorio, come determinato dall’art. 45, comma 1, DLgs. 129/2024, si veda il successivo art. 4. (11) Le parole “gli estremi del documento di identificazione” sono state soppresse dall’art. 27, comma 3, lett. a), DL 16.7.2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.9.2020 n. 120. (12) Lettera inserita dall’art. 11, comma 2, lett. a), n. 1), DL 30.6.2025 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 8.8.2025 n. 118. (13) Le parole “ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera r-bis) CAP e disposizioni applicative limitatamente alle società controllate di cui all’articolo 210-ter, commi 2 e 3, CAP,“ sono state sostituite alle precedenti “ai sensi dell’articolo 82 CAP” dall’art. 1, comma 1, lett. c), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (14) Le parole “o di cripto-attività“ sono state inserite dall’art. 1, comma 1, lett. a), n. 4), DLgs. 27.12.2024 n. 204, pubblicato in G.U. 28.12.2024 n. 303. Per l’applicazione della presente disposizione fino alla scadenza del periodo transitorio, come determinato dall’art. 45, comma 1, DLgs. 129/2024, si veda il successivo art. 4. (15) Lettera sostituita dall’art. 11, comma 2, lett. a), n. 2), DL 30.6.2025 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 8.8.2025 n. 118. Testo precedente: “bb) Paesi terzi ad alto rischio: Paesi non appartenenti all’Unione europea i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, per come individuati dalla Commissione europea nell’esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 e 64 della direttiva;“. (16) Punto sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. d), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. Testo precedente: “3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;“. (17) Le parole “in un istituto giuridico affine” sono state sostituite alle precedenti “in un soggetto giuridico analogo” dall’art. 1, comma 1, lett. e), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (18) Lettera abrogata dall’art. 1, comma 1, lett. a), n. 5), DLgs. 27.12.2024 n. 204, pubblicato in G.U. 28.12.2024 n. 303. Per l’applicazione della presente disposizione fino alla scadenza del periodo transitorio, come determinato dall’art. 45, comma 1, DLgs. 129/2024, si veda il successivo art. 4. Testo precedente: “ff) prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale: ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi funzionali all’utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale o in rappresentazioni digitali di valore, ivi comprese quelle convertibili in altre valute virtuali nonchè i servizi di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all’acquisizione, alla negoziazione o all’intermediazione nello scambio delle medesime valute;“. Per le precedenti modifiche si veda l’art. 1, comma 1, lett. f), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (19) Lettera abrogata dall’art. 1, comma 1, lett. a), n. 6), DLgs. 27.12.2024 n. 204, pubblicato in G.U. 28.12.2024 n. 303. Per l’applicazione della presente disposizione fino alla scadenza del periodo transitorio, come determinato dall’art. 45, comma 1, DLgs. 129/2024, si veda il successivo art. 4. Testo precedente: “ff-bis) prestatori di servizi di portafoglio digitale: ogni persona fisica o giuridica che fornisce, a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali;“. In precedenza, la lettera era stata inserita dall’art. 1, comma 1, lett. g), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (20) Lettera sostituita dall’art. 11, comma 2, lett. a), n. 3), DL 30.6.2025 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 8.8.2025 n. 118. Testo precedente: “ii) punto di contatto centrale: il soggetto o la struttura, stabilito nel territorio della Repubblica, designato dagli istituti di moneta elettronica, quali definiti all’articolo 2, primo paragrafo, punto 3), della direttiva 2009/110/CE, o dai prestatori di servizi di pagamento, quali definiti all’articolo 4, punto 11), della direttiva 2015/2366/CE, con sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, che operano, senza succursale, sul territorio nazionale tramite i soggetti convenzionati e gli agenti di cui alla lettera nn);“. (21) Le parole “, che non si esaurisce in un’unica operazione” sono state soppresse dall’art. 1, comma 1, lett. a), n. 7), DLgs. 27.12.2024 n. 204, pubblicato in G.U. 28.12.2024 n. 303. Per l’applicazione della presente disposizione fino alla scadenza del periodo transitorio, come determinato dall’art. 45, comma 1, DLgs. 129/2024, si veda il successivo art. 4. (22) Lettera inserita dall’art. 1, comma 1, lett. a), n. 8), DLgs. 27.12.2024 n. 204, pubblicato in G.U. 28.12.2024 n. 303. Per l’applicazione della presente disposizione fino alla scadenza del periodo transitorio, come determinato dall’art. 45, comma 1, DLgs. 129/2024, si veda il successivo art. 4. (23) Lettera inserita dall’art. 11, comma 2, lett. a), n. 4), DL 30.6.2025 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 8.8.2025 n. 118. (24) Lettera abrogata dall’art. 1, comma 1, lett. a), n. 9), DLgs. 27.12.2024 n. 204, pubblicato in G.U. 28.12.2024 n. 303. Per l’applicazione della presente disposizione fino alla scadenza del periodo transitorio, come determinato dall’art. 45, comma 1, DLgs. 129/2024, si veda il successivo art. 4. Testo precedente: “qq) valuta virtuale: la rappresentazione digitale di valore, non emessa nè garantita da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente.“ Per le precedenti modifiche si veda l’art. 1, comma 1, lett. h), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (25) Lettera inserita dall’art. 1, comma 1, lett. a), n. 10), DLgs. 27.12.2024 n. 204, pubblicato in G.U. 28.12.2024 n. 303. Per l’applicazione della presente disposizione fino alla scadenza del periodo transitorio, come determinato dall’art. 45, comma 1, DLgs. 129/2024, si veda il successivo art. 4. (26) Lettera inserita dall’art. 11, comma 2, lett. a), n. 5), DL 30.6.2025 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 8.8.2025 n. 118.
Funzione dell’art. 1 nell’impianto del D.Lgs. 231/2007
L’art. 1 è una norma definitoria, una sorta di dizionario tecnico-giuridico che fornisce il significato univoco dei termini utilizzati nell’intero corpo del decreto. Senza queste definizioni l’apparato di obblighi (adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati, segnalazione di operazioni sospette, limitazioni all’uso del contante) non sarebbe applicabile in modo uniforme dai soggetti obbligati. La norma è stata riscritta dal D.Lgs. 90/2017 di recepimento della IV Direttiva UE 2015/849 e successivamente integrata dal D.Lgs. 125/2019 (V Direttiva UE 2018/843), dal D.Lgs. 195/2021 (VI Direttiva UE 2018/1673 in materia penale) e da ulteriori interventi di coordinamento con il regolamento UE 2023/1113 sui trasferimenti di cripto-attività e con il regolamento UE 2023/1114 (MiCA).
L’attuale stratificazione normativa rende la lettura dell’art. 1 particolarmente complessa: convivono definizioni di matrice domestica (mutuate dal codice civile e dal TUB), definizioni di matrice unionale (richiamate per relationem dai regolamenti UE) e definizioni operative funzionali al solo Titolo IV (giochi e scommesse). Per un commercialista, un professionista antiriciclaggio o un compliance officer bancario è perciò essenziale padroneggiare la struttura dell’articolo prima di applicare qualsiasi presidio.
Struttura interna: commi e raggruppamenti
L’art. 1 si articola in più commi. Il comma 1 introduce un primo blocco di sigle e fonti (ABE, CAP, Codice contratti pubblici, Codice privacy, CONSOB, Comitato di sicurezza finanziaria, DIA, DNA, Direttiva UE 2015/849, FIU, GAFI, IVASS, NSPV, OAM, OCF, Stato membro, Stato terzo, TUB, TUF, TULPS, UIF). Il comma 2 contiene le definizioni sostanziali (amministrazioni interessate, autorità di vigilanza di settore, banca, cliente, cliente occasionale, conferimento d'incarico, conti di passaggio, cripto-attività, dati identificativi, denaro contante, esecutore, fiducia, gruppo, mezzi di pagamento, operazione, paese terzo ad alto rischio, persone politicamente esposte, prestatori di servizi relativi a società e trust, pubbliche amministrazioni, rapporto continuativo, sportelli automatici per cripto-attività, titolare effettivo, indirizzo auto-ospitato). Il comma 3, infine, contiene le definizioni speciali per il settore giochi (Titolo IV).
Riciclaggio: rinvio all’art. 2 e nozione amministrativa
Va precisato un punto spesso frainteso: la definizione di riciclaggio ai fini del decreto antiriciclaggio non è contenuta nell’art. 1, bensì nell’art. 2 ("Definizioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo"). L’art. 1 si limita a richiamare il concetto nelle premesse istituzionali (ad esempio nella definizione del Comitato di sicurezza finanziaria). Resta tuttavia utile ricordare che la nozione amministrativa di riciclaggio del D.Lgs. 231/2007 è più ampia di quella penale di cui all’art. 648-bis c.p.: prescinde dal dolo specifico ed include la mera conoscenza dell’origine illecita dei beni, configurandosi come parametro oggettivo per la segnalazione UIF. Distinta è la fattispecie di autoriciclaggio introdotta dall’art. 648-ter.1 c.p. (L. 186/2014), che punisce chi reimmette nel circuito economico-finanziario i proventi del proprio reato presupposto. La Cassazione a Sezioni Unite, con sent. n. 25191/2014, ha già precisato la nozione di provento illecito ai fini del riciclaggio penale.
Soggetti obbligati: rinvio all’art. 3
Anche l’elenco dei soggetti obbligati non è nell’art. 1, ma nell’art. 3. L’art. 1 si limita a definire le categorie ausiliarie (banca, intermediario, prestatori di servizi relativi a società e trust, prestatori di servizi per cripto-attività). I soggetti obbligati ricomprendono intermediari bancari e finanziari, altri operatori finanziari (IMEL, SIM, SGR, imprese di assicurazione vita, succursali italiane di intermediari esteri), professionisti (dottori commercialisti ed esperti contabili, consulenti del lavoro, notai e avvocati limitatamente alle operazioni di natura economica o immobiliare, revisori legali), prestatori di servizi di gioco, prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e altri operatori non finanziari (case d'asta, agenti immobiliari, dealer in metalli preziosi e oggetti d'arte oltre soglie).
Titolare effettivo
La lett. pp) del comma 2 definisce titolare effettivo come la persona fisica (o le persone fisiche) diverse dal cliente, nell’interesse delle quali, in ultima istanza, è instaurato il rapporto continuativo, è resa la prestazione professionale o è eseguita l’operazione. La nozione è strettamente coordinata con l’art. 20 (criteri di individuazione: soglia del 25 per cento di partecipazione al capitale o ai diritti di voto, controllo di fatto, ruolo apicale residuale) e con il Registro dei Titolari Effettivi disciplinato dal D.M. 11 marzo 2022, n. 55. Nel caso di catene societarie multi-livello il professionista deve risalire fino alla persona fisica effettivamente dominante; per trust e istituti affini si individuano disponente, trustee, guardiano, beneficiari determinati o classi beneficiarie. La normativa è stata oggetto di un articolato contenzioso amministrativo (TAR Lazio e Consiglio di Stato) circa l’accessibilità del Registro al pubblico, anche alla luce della sentenza CGUE 22 novembre 2022, cause riunite C-37/20 e C-601/20.
Persone politicamente esposte (PEP)
La lett. dd) introduce la categoria PEP, da sempre soggetta a obblighi rafforzati di adeguata verifica (art. 24 ss.). Il D.Lgs. 90/2017 ha esteso la definizione ai PEP nazionali (in precedenza limitata a PEP esteri e di organizzazioni internazionali). Vi rientrano: Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministri, Vice-Ministri e Sottosegretari, Presidenti di Regione e assessori regionali, Sindaci di capoluoghi di provincia o città metropolitane e di comuni con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti, deputati, senatori, parlamentari europei, consiglieri regionali, membri degli organi direttivi centrali di partiti politici, giudici della Corte Costituzionale, magistrati della Corte di Cassazione e della Corte dei conti, consiglieri di Stato, membri degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti, ambasciatori, ufficiali apicali delle forze armate, componenti degli organi di amministrazione di imprese controllate dallo Stato o partecipate in misura prevalente da Regioni e grandi Comuni, direttori generali di ASL e aziende ospedaliere, direttori e membri di organi di gestione in organizzazioni internazionali. La qualifica permane fino a un anno dalla cessazione della carica. Sono assimilati i familiari (genitori, coniuge o unito civilmente o convivente di fatto, figli e loro coniugi) e i soggetti con cui i PEP intrattengono notoriamente stretti legami (cotitolari effettivi di enti giuridici, partner d'affari, prestanome di entità costituite di fatto a beneficio del PEP).
Operazione, rapporto continuativo, prestazione professionale
La lett. t) definisce operazione come l’attività consistente nella movimentazione, nel trasferimento o nella trasmissione di mezzi di pagamento, ovvero in qualsiasi atto negoziale anche a titolo gratuito di natura economica, finanziaria, mobiliare, immobiliare, commerciale o professionale. La lett. operazione occasionale distingue l’operazione non riconducibile a un rapporto continuativo. Il rapporto continuativo è invece il rapporto che si instaura tra il cliente e l’intermediario o il professionista per l’esercizio dell’attività istituzionale, di durata non prestabilita. Per la prestazione professionale rilevano le attività indicate all’art. 3 comma 4 (consulenza contabile e tributaria, assistenza in operazioni straordinarie, costituzione di società e trust, gestione di disponibilità del cliente). Le distinzioni hanno effetti diretti sull’obbligo di adeguata verifica (art. 17): l’operazione occasionale di valore pari o superiore a 15.000 euro, l’esecuzione di un trasferimento fondi (art. 3 reg. UE 2015/847, ora reg. UE 2023/1113) superiore a 1.000 euro, l’operazione in cripto-attività di valore pari o superiore a 1.000 euro fanno scattare comunque la KYC.
Mezzi di pagamento, denaro contante, dati identificativi
La lett. s) qualifica come mezzi di pagamento denaro contante, assegni bancari e postali, assegni circolari e altri assegni a essi assimilabili, vaglia postali, ordini di accreditamento o di pagamento, carte di credito e altre carte di pagamento, polizze assicurative trasferibili, polizze di pegno e ogni altro strumento idoneo a trasferire, movimentare o trasferire la disponibilità di mezzi finanziari. La lett. o) definisce denaro contante come banconote e monete metalliche aventi corso legale, anche in valuta estera: nozione cruciale per applicare il limite dell’art. 49 (soglia attualmente fissata a 5.000 euro per i trasferimenti tra soggetti diversi). La lett. n) definisce i dati identificativi: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza anagrafica e domicilio (se diverso), codice fiscale (ove assegnato), denominazione, sede legale e codice fiscale per i soggetti diversi dalla persona fisica.
Cripto-attività, valuta virtuale, VASP, indirizzi auto-ospitati
La materia delle cripto-attività ha conosciuto un’evoluzione rapidissima. Originariamente il D.Lgs. 90/2017 aveva introdotto la nozione di valuta virtuale e di prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale (exchanger), poi affiancati dai prestatori di servizi di portafoglio digitale (custodial wallet provider) con il D.Lgs. 125/2019. Il D.Lgs. 195/2021 ha rafforzato gli obblighi e creato il Registro speciale OAM per gli operatori VASP. Più di recente, il legislatore ha allineato le definizioni al Regolamento UE 2023/1114 (MiCA) introducendo la lett. m-bis) cripto-attività, la lett. qq-bis) indirizzo auto-ospitato (self-hosted wallet) e la lett. qq-ter) sportelli automatici per le cripto-attività (cripto-ATM), con rinvio agli articoli del regolamento UE 2023/1113. Il D.Lgs. 204/2024 ha abrogato le lettere ff) e ff-bis) trasferendo la disciplina nel quadro CASP-MiCA. Per i professionisti che assistono clienti operanti in cripto è essenziale monitorare il continuo aggiornamento normativo, perché muta sia il perimetro dei soggetti obbligati sia l’estensione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata previsti dall’art. 24 (in particolare per operazioni con indirizzi auto-ospitati di valore pari o superiore a 1.000 euro).
Tabella riepilogativa delle definizioni operative
Finanziamento del terrorismo e regimi di congelamento
Il D.Lgs. 231/2007 affianca al contrasto del riciclaggio quello del finanziamento del terrorismo. L’art. 1 non contiene la definizione sostanziale (rinviata anch'essa all’art. 2), ma menziona il Comitato di sicurezza finanziaria istituito con D.L. 369/2001 conv. in L. 431/2001 e disciplinato dal D.Lgs. 109/2007, organismo che cura l’attuazione delle misure di congelamento dei fondi disposte dal Consiglio di Sicurezza ONU e dall’Unione europea. La normativa interna è coordinata con il Reg. UE 2580/2001 e il Reg. UE 881/2002, nonchè con la Direttiva UE 2017/541 sulla lotta al terrorismo. Per i soggetti obbligati il rispetto delle liste di congelamento è uno specifico filtro automatico in fase di adeguata verifica e segnalazione UIF: l’omessa rilevazione di un nominativo listato espone a sanzioni amministrative gravi, oltre che a profili di rilevanza penale (artt. 270-bis e seguenti c.p.).
Paesi terzi ad alto rischio e flussi cross-border
La lett. bb) del comma 2 individua i Paesi terzi ad alto rischio, categoria rinviata all’elenco aggiornato periodicamente dalla Commissione UE con atti delegati basati sull’art. 9 della IV Direttiva (oggi rifluiti nel pacchetto AMLR). L’individuazione di tali Paesi attiva automaticamente l’adeguata verifica rafforzata ai sensi dell’art. 24 commi 5 e 6 (verifiche aggiuntive sull’origine dei fondi, ottenimento dell’approvazione dei vertici aziendali, monitoraggio rafforzato del rapporto). Si tratta di un nucleo definitorio fondamentale per banche e intermediari che operano con corrispondenti esteri, per i professionisti che assistono clienti con redditi o asset in giurisdizioni offshore e per i prestatori di servizi cripto che gestiscono transazioni cross-border.
Soggetti obbligati: categorie e responsabilità
L’art. 1 fornisce solo i tasselli definitori (banca, intermediari, prestatori di servizi a società e trust, prestatori di servizi cripto) mentre il perimetro completo dei soggetti obbligati è all’art. 3. Il decreto distingue cinque macro-categorie: a) intermediari bancari e finanziari (banche, Poste Italiane spa, IMEL, IP, SIM, SGR, SICAV, imprese di assicurazione vita); b) altri operatori finanziari (intermediari ex art. 106 TUB, confidi maggiori, agenti in attività finanziaria, mediatori creditizi); c) professionisti (dottori commercialisti ed esperti contabili, consulenti del lavoro, notai e avvocati limitatamente alle operazioni economiche e immobiliari individuate dall’art. 3 c. 4, revisori legali); d) altri operatori non finanziari (prestatori di servizi a società e trust, dealer in metalli preziosi e oggetti d'arte oltre soglia, case d'asta, agenti immobiliari, gestori di compro oro); e) prestatori di servizi di gioco. La qualifica di soggetto obbligato genera l’intero portafoglio di obblighi: adeguata verifica del cliente (artt. 17-24), conservazione dei dati per 10 anni (artt. 31-34), segnalazione di operazioni sospette alla UIF (artt. 35-41), comunicazione delle infrazioni dell’art. 49 al MEF (art. 51), formazione del personale (art. 16), nomina del responsabile antiriciclaggio nelle strutture complesse, presidi organizzativi proporzionati (art. 16 c. 2). La violazione comporta sanzioni amministrative pecuniarie (artt. 56-69) e penali (artt. 55) di non secondario rilievo.
Quadro evolutivo: dalle direttive UE al pacchetto AML 2024
L’art. 1 è il cuore lessicale del D.Lgs. 231/2007 e va letto come bersaglio mobile: la sua riscrittura è proseguita con il pacchetto AML UE 2024, composto dal Regolamento UE 2024/1624 (AMLR, direttamente applicabile dal 10 luglio 2027), dal Regolamento UE 2024/1620 istitutivo dell’Autorità europea AMLA con sede a Francoforte, dalla Direttiva UE 2024/1640 (AMLD VI) che sostituisce la 2015/849 e dal Regolamento UE 2023/1113 sui trasferimenti di fondi e cripto. Quando il regolamento AMLR entrerà in vigore molte definizioni nazionali (titolare effettivo, PEP, soggetti obbligati, cripto-attività) saranno superate da quelle unionali direttamente applicabili. Il D.Lgs. 231/2007 sopravviverà nella parte sanzionatoria e procedurale, ma l’art. 1 perderà progressivamente la sua funzione costitutiva a favore del rinvio diretto all’AMLR. Fino ad allora resta fondamentale per il commercialista, l’avvocato, il notaio e il compliance officer integrare la lettura dell’art. 1 con i regolamenti UE già vigenti (MiCA, TFR cripto) e prepararsi al cambio di paradigma del 2027.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Provvedimento D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 (GU n. 140 del 19 giugno 2017) - recepimento IV Direttiva antiriciclaggio (UE 2015/849)
Agenzia delle Entrate
Il decreto ha riscritto integralmente l'impianto definitorio del D.Lgs. 231/2007, rimodulando le definizioni di cliente, titolare effettivo, prestatore di servizi relativi a società e trust, persona politicamente esposta (PEP) e mezzi di pagamento. Costituisce il riferimento normativo primario per l'interpretazione dell'art. 1.
Leggi il documento su www.gazzettaufficiale.itProvvedimento D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125 - recepimento V Direttiva antiriciclaggio (UE 2018/843)
Agenzia delle Entrate
Il decreto ha aggiornato le definizioni del D.Lgs. 231/2007 includendo i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e di portafoglio digitale (custodial wallet provider), estendendo la platea dei soggetti obbligati e rafforzando le definizioni di PEP e di paese terzo ad alto rischio.
Leggi il documento su www.gazzettaufficiale.itDomande frequenti
Cosa contiene l’art. 1 del D.Lgs. 231/2007?
L’art. 1 è la norma definitoria del decreto antiriciclaggio: fornisce il significato univoco di sigle, fonti, soggetti e operazioni richiamati nell’intero impianto normativo. Senza queste definizioni gli obblighi di adeguata verifica, conservazione e segnalazione non sarebbero applicabili in modo uniforme dai soggetti obbligati.
Chi è il titolare effettivo secondo il decreto antiriciclaggio?
Ai sensi dell’art. 1 lett. pp), il titolare effettivo è la persona fisica diversa dal cliente nell’interesse della quale, in ultima istanza, è instaurato il rapporto continuativo, resa la prestazione professionale o eseguita l’operazione. I criteri di individuazione sono dettagliati all’art. 20: soglia del 25 per cento di partecipazione o diritti di voto, controllo di fatto, ruolo apicale residuale.
Cosa significa essere una persona politicamente esposta (PEP)?
Sono PEP, ai sensi dell’art. 1 lett. dd), le persone fisiche che occupano o hanno cessato da meno di un anno importanti cariche pubbliche (Presidente della Repubblica, Ministri, parlamentari, magistrati delle giurisdizioni superiori, ambasciatori, vertici di banche centrali e autorità indipendenti, organi direttivi di imprese pubbliche). Sono assimilati i familiari (genitori, coniuge o convivente, figli e loro coniugi) e i soggetti legati notoriamente al PEP da rapporti d'affari o cotitolarità effettiva.
Le cripto-attività rientrano nell’antiriciclaggio?
Sì. L’art. 1 lett. m-bis) recepisce la nozione di cripto-attività del Regolamento UE 2023/1114 (MiCA), mentre le lettere qq-bis) e qq-ter) definiscono indirizzi auto-ospitati e sportelli automatici per cripto-attività con rinvio al Reg. UE 2023/1113. I prestatori di servizi sono soggetti obbligati a tutti gli effetti, con iscrizione obbligatoria al Registro OAM e obblighi rafforzati per operazioni con wallet non custodial pari o superiori a 1.000 euro.
Cosa cambia con il pacchetto AML UE 2024?
Il pacchetto AML 2024 introduce il Regolamento UE 2024/1624 (AMLR, applicabile dal 10 luglio 2027), il Regolamento UE 2024/1620 istitutivo dell’Autorità AMLA con sede a Francoforte e la Direttiva UE 2024/1640. Molte definizioni dell’art. 1 D.Lgs. 231/2007 (titolare effettivo, PEP, soggetti obbligati, cripto-attività) saranno sostituite da quelle direttamente applicabili dell’AMLR. Il D.Lgs. 231/2007 sopravviverà soprattutto nella parte sanzionatoria e procedurale.