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Art. 5 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Ministero dell’economia e delle finanze e
In vigore dal 29/12/2007
Comitato di sicurezza finanziaria (1) 1. Al fine di dare attuazione alle politiche di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario e economico per fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa, (2) il Ministero dell’economia e delle finanze promuove la collaborazione e il raccordo tra le autorità di cui all’articolo 21, comma 2, lettera a) e tra le amministrazioni e gli organismi interessati nonchè tra i soggetti pubblici e il settore privato, anche tenuto conto degli standard internazionali adottati in materia, della analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nonchè di finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa, (2) elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria, nonchè della valutazione effettuata dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 6 della direttiva. 2. Il Ministero dell’economia e delle finanze cura i rapporti con le istituzioni europee e gli organismi internazionali deputati all’elaborazione delle politiche e degli standard in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa, (3) assicurando gli adempimenti degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell’Italia alle istituzioni e agli organismi anzidetti. Il Ministero cura alresì la pubblicazione della revisione consolidata dei dati statistici forniti ai sensi dell’articolo 14, comma 2, e ne assicura la trasmissione alla Commissione europea, ai sensi dell’articolo 44 della direttiva. 3. Fermi restando le attribuzioni e i poteri ispettivi e di controllo delle autorità di cui all’articolo 21, comma 2, lettera a), ai sensi del presente decreto, DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 5 20 il Ministero dell’economia e delle finanze, effettua proprie ispezioni, presso i soggetti obbligati, al fine di acquisire elementi utili allo svolgimento dei procedimenti rientranti nelle proprie competenze istituzionali in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa (4). Nell’ambito dell’ispezione, gli ispettori chiedono o rilevano ogni notizia o risultanza esistente presso i soggetti ispezionati. 4. Il Ministero dell’economia e delle finanze esercita il potere sanzionatorio, secondo i termini e le procedure di cui al Titolo V del presente decreto. 5. Il Comitato di sicurezza finanziaria esercita i poteri e le funzioni previsti dal decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, e successive modificazioni, recante misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, elabora le strategie di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa (5) e coordina le misure di contenimento del relativo rischio da parte delle autorità di cui all’articolo 21, comma 2, lettera a). Il decreto 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni disciplina il funzionamento del Comitato di sicurezza finanziaria nello svolgimento dei propri compiti e delle proprie funzioni. 6. Il Comitato di sicurezza finanziaria: a) elabora l’analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nonchè di finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa (6) di cui agli articoli 14 e 16-ter (7); b) propone al Ministro dell’economia e delle finanze le misure nazionali di designazione e congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti, anche per interposta persona, da persone fisiche, persone giuridiche, gruppi o entità che commettono, o tentano di commettere, atti di terrorismo, ai fini dell’adozione dei decreti di cui all’articolo 4, comma 4; c) propone al Ministro dell’economia e delle finanze l’esenzione di taluni soggetti dall’osservanza degli obblighi di cui al presente decreto, al ricorrere dei presupposti di cui all’articolo 4, comma 3; d) formula i pareri e le proposte previsti dal presente decreto e fornisce consulenza al Ministro dell’economia e delle finanze in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa (8). 7. Il Comitato di sicurezza finanziaria, entro il 30 maggio di ogni anno, presenta al Ministro dell’economia e delle finanze, per il successivo inoltro al Parlamento, la relazione contenente la valutazione dell’attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa, (9) dei relativi risultati e delle proposte dirette a renderla più efficace. A tal fine, la UIF, le autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni e organismi interessati, gli organismi di autoregolamentazione, la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia forniscono, entro il 30 marzo di ogni anno, i dati statistici e le informazioni sulle attività rispettivamente svolte, nell’anno solare precedente, nell’ambito delle funzioni di vigilanza, supervisione e controllo. In particolare, è compito dell’UIF indicare, quanto meno, il numero di segnalazioni di operazioni sospette ricevute e il seguito dato a tali segnalazioni nonchè i dati riguardanti il numero di richieste internazionali di informazioni effettuate, ricevute e rifiutate dalla UIF e di quelle evase, parzialmente o totalmente, disaggregati per paese di controparte (10); è compito della Guardia di finanza e della Direzione investigativa antimafia indicare, quanto meno, il numero di casi e delle persone investigati; è compito del Ministero della giustizia indicare, quanto meno, il numero di persone indagate o sottoposte a procedimento di prevenzione, di persone condannate per reati di riciclaggio, di autoriciclaggio o di finanziamento del terrorismo e gli importi e la tipologia dei beni sequestrati e confiscati nell’ambito dei relativi procedimenti; è compito del Ministero dell’economia e delle finanze fornire i dati relativi ai congelamenti disposti ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, comma 1, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28. Testo precedente: “Art. 5 (Ministero dell’economia e delle finanze). – 1. Il Ministro dell’economia e delle finanze è responsabile delle politiche di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo. In tali materie promuove la collaborazione tra la UIF, le autorità di vigilanza di settore, gli ordini professionali, la DIA e la Guardia di finanza, secondo quanto disposto dalle norme vigenti e dal presente decreto. Entro il 30 giugno di ogni anno DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 6 21 presenta una relazione al Parlamento sullo stato dell’azione di prevenzione. Alla relazione è allegato il rapporto della UIF di cui all’articolo 6, comma 5. 2. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Ministro dell’economia e delle finanze si avvale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, della collaborazione del Comitato di sicurezza finanziaria, istituito con decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, successivamente disciplinato con il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109. Su invito del presidente del Comitato, ove necessario per acquisire elementi informativi e pareri, partecipano alle riunioni del Comitato medesimo anche rappresentanti dei consigli nazionali degli ordini professionali e delle associazioni private di categoria. 3. Ferme restando le competenze di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, il Comitato di sicurezza finanziaria svolge le seguenti attività: a) funzioni di analisi e coordinamento in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario e di quello economico a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; b) entro il 30 maggio di ogni anno presenta al Ministro dell’economia e delle finanze una relazione contenente la valutazione dell’attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e proposte dirette a renderla più efficace. A tale fine la UIF, le autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni interessate, gli ordini professionali, la Guardia di finanza e la DIA forniscono, entro il 30 marzo di ogni anno, i dati statistici e le informazioni sulle attività rispettivamente svolte, nell’anno solare precedente, nell’ambito delle funzioni di vigilanza e controllo. In particolare, è compito dell’UIF indicare, quanto meno, il numero di segnalazioni di operazioni sospette ricevute e il seguito dato a tali segnalazioni; è compito della Guardia di finanza e della DIA indicare, quanto meno, il numero di casi investigati; è compito del Ministero della giustizia indicare, quanto meno, il numero di persone perseguite, di persone condannate per reati di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e gli importi dei beni congelati, sequestrati o confiscati, ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109; c) formula i pareri richiesti ai sensi del presente decreto; d) fornisce consulenza sulla materia oggetto del presente decreto al Ministro dell’economia e delle finanze. 4. In materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario e di quello economico a fini di riciclaggio, si applicano al Comitato di sicurezza finanziaria l’articolo 3, commi 1, 2, 3, 4 e 14 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109. 5. Il Ministero dell’economia e delle finanze cura i rapporti con gli organismi dell’Unione europea e internazionali, incaricati di stabilire le politiche e di definire gli standard, in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo, assicurando l’adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell’Italia agli organismi anzidetti. 6. Il Ministero dell’economia e delle finanze esercita i poteri sanzionatori amministrativi previsti dal presente decreto.”. Per le precedenti modifiche si veda l’art. 2, comma 1, DLgs. 25.9.2009 n. 151, pubblicato in G.U. 3.11.2009 n. 256. (2) Le parole “nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa,“ sono state inserite dall’art. 11, comma 2, lett. d), n. 1), DL 30.6.2025 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 8.8.2025 n. 118. (3) Le parole “nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa,“ sono state inserite dall’art. 11, comma 2, lett. d), n. 2), DL 30.6.2025 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 8.8.2025 n. 118. (4) Le parole “, nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa” sono state inserite dall’art. 11, comma 2, lett. d), n. 3), DL 30.6.2025 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 8.8.2025 n. 118. (5) Le parole “nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa” sono state inserite dall’art. 11, comma 2, lett. d), n. 4), DL 30.6.2025 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 8.8.2025 n. 118. (6) Le parole “, nonchè di finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa” sono state inserite dall’art. 11, comma 2, lett. d), n. 5.1), DL 30.6.2025 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 8.8.2025 n. 118. (7) Le parole “di cui agli articoli 14 e 16-ter” sono state sostituite alle precedenti “di cui all’articolo 14” dall’art. 11, comma 2, lett. d), n. 5.1), DL 30.6.2025 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 8.8.2025 n. 118. (8) Le parole “, nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa” sono state inserite dall’art. 11, comma 2, lett. d), n. 5.2), DL 30.6.2025 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 8.8.2025 n. 118. (9) Le parole “nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa,“ sono state inserite dall’art. 11, comma 2, lett. d), n. 6), DL 30.6.2025 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 8.8.2025 n. 118. (10) Le parole “nonchè i dati riguardanti il numero di richieste internazionali di informazioni effettuate, ricevute e rifiutate dalla UIF e di quelle evase, parzialmente o totalmente, disaggregati per paese di controparte” sono state inserite dall’art. 1, comma 2, lett. b), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252.
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In sintesi
Indice dei contenuti
Il ruolo del Ministero dell’economia e delle finanze
L’art. 5 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 attribuisce al Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) la funzione di vertice politico-istituzionale del sistema antiriciclaggio italiano. Il comma 1 descrive il nucleo del ruolo ministeriale: il MEF promuove la collaborazione e il raccordo tra le autorità di vigilanza di settore (elencate all’art. 21, comma 2, lettera a), tra le amministrazioni e gli organismi interessati e tra i soggetti pubblici e il settore privato. Questa funzione di raccordo non è meramente formale: si traduce in circolari, indirizzi interpretativi, protocolli di cooperazione e nella supervisione dell’impianto normativo secondario. La riforma introdotta dal D.Lgs. 90/2017 ha significativamente rafforzato questa centralità istituzionale, separando chiaramente il ruolo del MEF da quello della Banca d'Italia (autorità di vigilanza bancaria) e degli altri regolatori di settore. Al MEF sono stati trasferiti poteri ispettivi diretti e la funzione sanzionatoria per le violazioni antiriciclaggio dei soggetti non bancari.
Il Comitato di sicurezza finanziaria: composizione e compiti
Il Comitato di sicurezza finanziaria (CSF) è disciplinato dal D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109, richiamato dall’art. 5, comma 5. Il CSF è un organo collegiale presieduto dal Direttore generale del Tesoro, con rappresentanza delle principali autorità e amministrazioni interessate (Banca d'Italia, IVASS, Consob, MEF, Ministero della giustizia, Ministero dell’interno, UIF, Guardia di finanza, DIA). Il suo compito strategico è elaborare le strategie di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, nonché, dopo le modifiche del D.L. 95/2025 convertito dalla L. 118/2025, del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa. Il CSF coordina le misure di contenimento del rischio da parte delle autorità di vigilanza, esprime pareri obbligatori sulle regole tecniche degli organismi di autoregolamentazione (art. 11, comma 2) e formula proposte al Ministro in materia di designazioni di congelamento (art. 5, comma 6, lettera b).
L’analisi nazionale dei rischi
Una delle funzioni cardine del CSF è elaborare l’analisi nazionale dei rischi (ANR) di riciclaggio e finanziamento del terrorismo ai sensi degli artt. 14 e 16-ter del decreto. L’ANR è lo strumento attraverso cui l’Italia adempie all’obbligo previsto dall’art. 7 della IV Direttiva AML (Dir. UE 2015/849), recepita dal D.Lgs. 90/2017. Si tratta di una valutazione sistematica dei rischi a livello nazionale, che tiene conto dei settori esposti, delle tipologie di operazione più vulnerabili, delle minacce emergenti (incluse le cripto-attività) e della capacità istituzionale di risposta. L’ANR costituisce il documento di riferimento per la valutazione del rischio da parte dei soggetti obbligati: l’art. 15, comma 1, lettera a) del decreto prescrive espressamente che i soggetti obbligati tengano conto dei risultati dell’ANR nell’ambito del proprio processo di autovalutazione dei rischi. Il CSF aggiorna periodicamente l’ANR tenendo conto della valutazione sovranazionale effettuata dalla Commissione europea ai sensi dell’art. 6 della IV Direttiva e degli standard del GAFI.
I poteri ispettivi del MEF
Il comma 3 dell’art. 5 attribuisce al MEF la facoltà di effettuare proprie ispezioni presso i soggetti obbligati, al fine di acquisire elementi utili allo svolgimento dei procedimenti rientranti nelle proprie competenze. Questa norma va coordinata con le competenze ispettive delle autorità di vigilanza di settore: l’ispezione MEF non si sostituisce a quella della Banca d'Italia, dell’IVASS o della Consob, ma le affianca nella prospettiva specifica dei procedimenti sanzionatori di competenza ministeriale. Gli ispettori del MEF possono chiedere e rilevare ogni notizia o risultanza esistente presso i soggetti ispezionati. Il mancato rispetto degli obblighi informativi nei confronti degli ispettori è sanzionato dall’art. 60 del decreto (sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro). La norma è stata introdotta dal D.Lgs. 90/2017 per ovviare a un vuoto di tutela: prima della riforma, il MEF mancava di un potere ispettivo autonomo, dovendo affidarsi alle verifiche delle altre autorità.
Il potere sanzionatorio
Il comma 4 dell’art. 5 attribuisce al MEF il potere sanzionatorio secondo le procedure del Titolo V del decreto. Questo significa che il MEF è l’autorità competente a irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie per le violazioni antiriciclaggio commesse dai soggetti obbligati non assoggettati alla vigilanza della Banca d'Italia, dell’IVASS o della Consob. In pratica, il MEF irroga sanzioni nei confronti di professionisti, cambiavalute, operatori non finanziari e prestatori di servizi non regolamentati da altre autorità. La procedura sanzionatoria è disciplinata dall’art. 65 del decreto: contestazione, deduzioni dell’interessato, decreto motivato del MEF. Avverso il decreto è ammessa l’opposizione ai sensi della L. 689/1981, con competenza del Tribunale civile.
La relazione annuale al Parlamento
Il comma 7 dell’art. 5 dispone che il CSF presenti annualmente al Ministro, entro il 30 maggio, una relazione contenente la valutazione dell’attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e delle relative proposte di miglioramento. La relazione confluisce nella relazione che il MEF trasmette al Parlamento. Per alimentare la relazione, la UIF, le autorità di vigilanza di settore, gli organismi di autoregolamentazione, la Guardia di finanza e la DIA forniscono dati statistici entro il 30 marzo di ogni anno. I dati minimi richiesti includono: numero di SOS ricevute e seguite dalla UIF, richieste internazionali di informazioni disaggregate per paese (aggiunta dal D.Lgs. 125/2019), numero di casi investigati dalla GdF e dalla DIA, persone indagate e condannate per riciclaggio, importi e tipologia di beni sequestrati e confiscati. Questo meccanismo di reporting è il principale strumento di trasparenza e accountability del sistema AML italiano verso il Parlamento e, attraverso la Commissione europea, verso le istituzioni UE.
Il coordinamento europeo e internazionale
Il comma 2 dell’art. 5 affida al MEF la cura dei rapporti con le istituzioni europee e gli organismi internazionali in materia di prevenzione del riciclaggio. Ciò comprende la partecipazione ai lavori del Comitato permanente antiriciclaggio della Commissione europea, la cooperazione con l’EBA nel contesto della supervisione bancaria europea, e la partecipazione al GAFI (Gruppo di azione finanziaria internazionale) e al Moneyval, l’organismo del Consiglio d'Europa che valuta la conformità dei Paesi membri agli standard internazionali. Il MEF coordina anche la risposta italiana alle valutazioni reciproche del GAFI: l’ultima valutazione dell’Italia è stata pubblicata nel 2016, ma un nuovo ciclo è in corso. Con il pacchetto AML 2024 dell’Unione europea, parte del coordinamento europeo passerà all’AMLA (Authority for Anti-Money Laundering), che dovrebbe operare a regime dal 2027, ma il ruolo istituzionale del MEF a livello nazionale resterà invariato.
Considerazioni operative per il professionista
Per i professionisti soggetti agli obblighi antiriciclaggio, l’art. 5 ha rilevanza soprattutto sotto due profili. Il primo è la catena di accountability: l’autorità che può irroga sanzioni nei confronti dei professionisti non iscritti in albi vigilati da Banca d'Italia o Consob è il MEF, previo accertamento che può avvenire anche in sede ispettiva diretta. Il secondo profilo è la rilevanza dell’ANR elaborata dal CSF per la valutazione interna del rischio: ignorare i risultati dell’ANR nell’autovalutazione del rischio espone il professionista a contestazioni in sede di controllo. Infine, la relazione annuale del CSF, disponibile sul sito del MEF, è una fonte preziosa per comprendere le tendenze emergenti in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, i settori sotto osservazione prioritaria e le tipologie di operazione oggetto di attenzione da parte delle autorità.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Circolare
Istruzioni operative aggiornate sul procedimento sanzionatorio antiriciclaggio ex art. 65 D.Lgs. 231/2007. Conferma il MEF come autorita competente per l'irrogazione delle sanzioni amministrative ai soggetti obbligati non vigilati da Autorita di settore e definisce i criteri di graduazione (carattere grave, ripetuto, plurimo o sistematico delle violazioni).
Circolare
Prime istruzioni operative del MEF a seguito del recepimento della IV Direttiva antiriciclaggio (D.Lgs. 90/2017). Illustra l'assetto delle competenze, il ruolo del Dipartimento del Tesoro e i rapporti con le altre Autorita coinvolte nel sistema di prevenzione del riciclaggio.
Casi pratici
Caso 1: Analisi nazionale dei rischi
Il Comitato di sicurezza finanziaria, presieduto dal MEF, avvia l'aggiornamento triennale dell'analisi nazionale dei rischi di riciclaggio. Tizio, funzionario UIF, presenta i dati sulle segnalazioni di operazioni sospette nel settore immobiliare; Caio, rappresentante della Banca d'Italia, integra con le evidenze ispettive sugli intermediari; Sempronio, della DIA, illustra le infiltrazioni criminali emerse. Il documento finale orienta le priorita' di vigilanza per il triennio successivo.
Caso 2: Coordinamento tra autorita' di vigilanza
Una grande banca italiana segnala anomalie su flussi verso una giurisdizione a rischio. Tizio, dirigente CONSOB, rileva profili di market abuse collegati; Caio, ispettore IVASS, scopre polizze vita usate come veicolo; Sempronio, ufficiale GdF, conferma il collegamento con un'inchiesta in corso. Il CSF, riunito in sessione tecnica presso il MEF, coordina lo scambio informativo tra le autorita' evitando duplicazioni e accelerando l'azione di contrasto.
Caso 3: Politica nazionale e cooperazione internazionale
In vista della valutazione GAFI sull'Italia, il MEF convoca il CSF per definire la posizione nazionale. Tizio, del Ministero degli Esteri, riporta le richieste dei partner europei; Caio, della DNAA, evidenzia i nodi sul finanziamento del terrorismo; Sempronio, dell'Agenzia delle Entrate, illustra i progressi sui registri dei titolari effettivi. Il MEF elabora la sintesi che diventa il documento ufficiale di posizionamento italiano.
Caso 4: Commento applicativo
L'art. 5 D.Lgs. 231/2007 attribuisce al MEF il ruolo di vertice politico-istituzionale del sistema antiriciclaggio, con funzioni di promozione della collaborazione tra autorita' e coordinamento delle politiche di prevenzione. Il Comitato di sicurezza finanziaria, istituito presso il MEF, e' l'organo tecnico che elabora l'analisi nazionale dei rischi e coordina vigilanza e indagini. La composizione plurale (MEF, Interno, Esteri, Giustizia, Banca d'Italia, UIF, CONSOB, IVASS, GdF, DIA, DNAA, AdE) garantisce una visione integrata del fenomeno.
Domande frequenti
Qual è il ruolo del MEF nell’antiriciclaggio italiano?
Il MEF è il vertice politico del sistema: promuove la collaborazione tra autorità, esercita poteri ispettivi diretti sui soggetti obbligati, irroga le sanzioni amministrative di propria competenza e cura i rapporti con istituzioni europee e internazionali (GAFI, Moneyval).
Cos'è il Comitato di sicurezza finanziaria e cosa fa?
Il CSF è un organo collegiale presieduto dal Direttore generale del Tesoro. Elabora l’analisi nazionale dei rischi (ANR), coordina le strategie di prevenzione tra le autorità, propone designazioni di congelamento e presenta al Ministro la relazione annuale destinata al Parlamento.
I professionisti possono essere ispezionati direttamente dal MEF?
Sì. L’art. 5, comma 3 attribuisce al MEF la facoltà di effettuare proprie ispezioni presso i soggetti obbligati. Il rifiuto di esibire documenti o fornire notizie, o la fornitura di notizie errate, è sanzionato dall’art. 60 con una sanzione da 5.000 a 50.000 euro.
Perché l’analisi nazionale dei rischi (ANR) è rilevante per il professionista?
L’art. 15 del D.Lgs. 231/2007 impone ai soggetti obbligati di tenere conto dei risultati dell’ANR nella propria autovalutazione del rischio. Ignorare l’ANR nel processo di valutazione interna è un elemento che le autorità possono contestare in sede di controllo.
Chi irroga le sanzioni antiriciclaggio nei confronti dei commercialisti?
Il MEF, ai sensi dell’art. 5, comma 4, irroga le sanzioni antiriciclaggio nei confronti dei professionisti (compresi i commercialisti) la cui vigilanza di settore non è affidata alla Banca d'Italia, all’IVASS o alla Consob. Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dall’art. 65 del decreto.