- Attribuisce alla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo (DNAA) un ruolo di impulso e coordinamento nel contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.
- La DNAA riceve flussi informativi dall’UIF e dalle Forze di polizia per analisi strategica dei fenomeni criminali.
- Prevede forme di collaborazione strutturata tra DNAA, Procure distrettuali antimafia e organi investigativi.
- Consente alla DNAA di formulare indirizzi operativi per uniformare le azioni investigative sul territorio nazionale.
- Si inserisce nell’architettura istituzionale multilivello che coinvolge UIF, DIA, GdF, DNA e autorità giudiziarie.
Art. 8 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo (1)
In vigore dal 29/12/2007
1. Nell’esercizio delle competenze e nello svolgimento delle funzioni di coordinamento delle indagini e di impulso investigativo ad essa attribuite dalla normativa vigente, la Direzione nazionale antimafia ed antiterrorismo: a) riceve tempestivamente dalla UIF per il tramite del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza ovvero, per quanto attinente alle segnalazioni relative alla criminalità organizzata, per il tramite della Direzione investigativa antimafia, i dati attinenti alle segnalazioni di operazioni sospette e relativi ai dati anagrafici dei soggetti segnalati o collegati, necessari per la verifica della loro eventuale attinenza a procedimenti giudiziari in corso, e può richiedere ogni altro elemento informativo e di analisi che ritenga di proprio interesse, anche ai fini della potestà di impulso attribuita al Procuratore Nazionale. A tal fine la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo stipula con la UIF, la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia appositi protocolli tecnici, volti a stabilire le modalità e la tempistica dello scambio di informazioni di cui alla presente lettera, assicurando l’adozione di ogni accorgimento idoneo a tutelare il trattamento in forma anonima dei dati anagrafici, necessari per la verifica della loro eventuale attinenza a procedimenti giudiziari in corso e la riservatezza dell’identità del segnalante; b) riceve dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli tutti i dati e le informazioni necessari all’individuazione di possibili correlazioni tra flussi mer- DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 9 26 ceologici a rischio e flussi finanziari sospetti, sulla base di protocolli tecnici, stipulati con la medesima Agenzia, volti a stabilire le modalità e la tempistica dello scambio di informazioni; c) ferme le disposizioni vigenti in materia di tutela del segreto investigativo, fornisce alla UIF e all’Agenzia delle dogane e dei monopoli tempestivo riscontro in ordine all’utilità delle informazioni ricevute; d) può richiedere alla UIF l’analisi dei flussi finanziari ovvero analisi e studi su singole anomalie, riferibili a ipotesi di utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività della criminalità organizzata o di finanziamento del terrorismo, su specifici settori dell’economia ritenuti a rischio, su categorie di strumenti di pagamento e su specifiche realtà economiche territoriali; e) ha accesso alle informazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche e trust espressi, contenute in apposita sezione del registro delle imprese, ai sensi dell’articolo 21 del presente decreto; f) fornisce al Comitato di sicurezza finanziaria, nel rispetto del segreto di indagine, i dati in suo possesso, utili all’elaborazione dell’analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui all’articolo 14 e le proprie valutazioni sui risultati dell’attività di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, al fine della elaborazione della relazione di cui all’articolo 5, comma 7; g) può richiedere, ai sensi dell’articolo 371-bis del codice di procedura penale (2) alle autorità di vigilanza di settore ogni altra informazione utile all’esercizio delle proprie attribuzioni. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, comma 1, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28. Testo precedente: “Art. 8 (Amministrazioni interessate, ordini professionali e Forze di polizia). – 1. Il Ministero della giustizia esercita l’alta vigilanza sui collegi e gli ordini professionali competenti, in relazione ai compiti di cui al presente comma. I collegi e gli ordini professionali competenti, secondo i principi e le modalità previste dall’ordinamento vigente, promuovono e controllano l’osservanza da parte dei professionisti indicati nell’articolo 12, comma 1, lettere a) e c), iscritti nei propri albi, nonché dei soggetti di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b), degli obblighi stabiliti dal presente decreto. 2. Le Forze di polizia, nel rispetto delle proprie competenze, partecipano all’attività di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario e di quello economico a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e svolgono le funzioni specificamente previste nel presente decreto. 3. La DIA e il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza svolgono gli approfondimenti investigativi delle segnalazioni trasmesse dalla UIF, ai sensi dell’articolo 47. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza effettua, altresì, ai sensi dell’articolo 53, i controlli diretti a verificare l’osservanza degli obblighi previsti dal presente decreto e dalle relative disposizioni di attuazione. 4. Per effettuare i necessari approfondimenti delle segnalazioni di operazioni sospette: a) la DIA e il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza si avvalgono anche dei dati contenuti nella sezione dell’anagrafe tributaria di cui all’articolo 7, sesto e undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come modificato dall’articolo 37, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; b) gli appartenenti al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza esercitano anche i poteri loro attribuiti dalla normativa valutaria. Tali poteri sono estesi ai militari appartenenti ai reparti della Guardia di finanza, ai quali il Nucleo speciale di polizia valutaria può delegare l’assolvimento dei compiti di cui al comma 3; c) i poteri di cui agli articoli 1, quarto comma, e 1-bis, commi 1 e 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, sono esercitati nei confronti dei soggetti indicati dall’articolo 10 all’articolo 14. 5. Per i controlli di competenza di cui all’articolo 53, nei confronti dei soggetti sottoposti agli obblighi antiriciclaggio, ivi compresi quelli svolti in collaborazione con la UIF, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza esercita i poteri di cui al comma 4, lettere a) e b).“. (2) Le parole “371-bis del codice di procedura penale” sono state sostituite alle precedenti “371-bis c.p.p.,“ dall’art. 1, comma 2, lett. f), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252.
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Ruolo della DNAA nel sistema antiriciclaggio
L’art. 8 del D.Lgs. 231/2007 colloca la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo (DNAA) all’interno del sistema istituzionale di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, attribuendole un ruolo di coordinamento e analisi strategica che si affianca, senza sovrapporsi, alle competenze dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) e delle Forze di polizia specializzate. La norma riflette la scelta del legislatore di valorizzare la dimensione giudiziaria nell’architettura di presidio antiriciclaggio, riconoscendo che i fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo presentano spesso connessioni organizzative con la criminalità di tipo mafioso o con reti terroristiche transnazionali.
La DNAA è stata istituita dalla L. 20 gennaio 1992, n. 8, come organo della magistratura requirente con compiti di coordinamento investigativo e di impulso. Il suo inserimento nel D.Lgs. 231/2007 non crea un parallelo sistema di supervisione finanziaria, bensì rafforza il raccordo tra la dimensione preventiva amministrativa (di cui è perno l’UIF) e la dimensione repressiva penale (affidata alle Procure distrettuali). Questo modello duale, caratteristico dell’approccio italiano, è riconosciuto come buona prassi dal GAFI nelle valutazioni reciproche (Mutual Evaluation Report) cui l’Italia è periodicamente sottoposta.
Flussi informativi e raccordo con l’UIF
Un aspetto operativamente rilevante riguarda i flussi di informazione tra la DNAA e l’UIF. L’UIF, ai sensi dell’art. 6, condivide con le autorità giudiziarie e con le Forze di polizia le informazioni e le analisi di interesse per il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. La DNAA è uno dei destinatari istituzionali di tali flussi, in particolare delle analisi strategiche che fotografano tendenze, settori economici a rischio, tipologie operative ricorrenti e connessioni tra circuiti finanziari e organizzazioni criminali.
Questo scambio non riguarda le singole segnalazioni di operazioni sospette (SOS), il cui trattamento è disciplinato dagli artt. 35-41 e rimane soggetto a regole di riservatezza particolarmente stringenti, ma le analisi aggregate e i report tematici che l’UIF elabora sulla base del patrimonio informativo che le perviene dai soggetti obbligati, dalle Forze di polizia e dalle FIU estere attraverso il network Egmont.
Coordinamento con le Procure distrettuali antimafia
La DNAA non esercita funzioni di indagine diretta, ma coordina le attività delle Direzioni Distrettuali Antimafia (DDA), presenti in ciascun capoluogo di corte d'appello, per assicurare uniformità di indirizzi investigativi e prevenire conflitti di competenza nelle indagini su fenomeni di riciclaggio a carattere pluriterritoriale o transnazionale. Il coordinamento si realizza attraverso riunioni di coordinamento, circolari e direttive del Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, nonché attraverso la banca dati del DNA, che raccoglie e mette a disposizione delle DDA le informazioni acquisite nel corso delle indagini.
In pratica, quando un’indagine su riciclaggio intercetta connessioni con associazioni di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) o con organizzazioni terroristiche (art. 270-bis c.p.), la competenza investigativa si radica presso la DDA, e la DNAA assicura il coordinamento nazionale. Nei casi di indagini che coinvolgono più distretti o hanno ramificazioni internazionali, la DNAA può svolgere un ruolo di raccordo con Eurojust, con la Procura europea (EPPO, per i reati che ledono gli interessi finanziari dell’UE) e con altre autorità giudiziarie straniere attraverso i canali della cooperazione giudiziaria internazionale.
Relazione con il Comitato di sicurezza finanziaria
L’art. 3 definisce il Comitato di sicurezza finanziaria (CSF), istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, come organo di coordinamento delle politiche di contrasto al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e alla proliferazione di armi. La DNAA partecipa alle attività del CSF nella sua componente giudiziaria, contribuendo con la propria prospettiva investigativa e la conoscenza dei fenomeni criminali. Il CSF elabora la Valutazione Nazionale del Rischio (VNR), documento periodico che fotografa i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo nel sistema paese e orienta le politiche dei soggetti obbligati e delle autorità di vigilanza. La VNR italiana più recente è stata aggiornata nel 2023 e tiene conto anche degli esiti delle valutazioni GAFI del ciclo 2019-2021.
Dimensione antiterrorismo e finanziamento della proliferazione
La menzione esplicita dell’antiterrorismo nella denominazione stessa della DNAA riflette l’evoluzione normativa successiva agli attacchi terroristici degli anni 2000 e all’adozione della Risoluzione ONU 1373/2001, che ha imposto agli Stati membri di dotarsi di strumenti di contrasto al finanziamento del terrorismo. Il D.Lgs. 231/2007 disciplina congiuntamente riciclaggio e finanziamento del terrorismo, estendendo ai soggetti obbligati l’obbligo di segnalare non solo operazioni sospette di riciclaggio ma anche quelle che possono essere connesse al finanziamento del terrorismo (art. 35, comma 1). La DNAA coordina le indagini sui reati di associazione con finalità di terrorismo (art. 270-bis c.p.) e sui reati di finanziamento del terrorismo (art. 270-quinquies.1 c.p.), raccordandosi con l’UIF per le piste finanziarie e con i servizi di intelligence per il quadro informativo più ampio.
Il D.Lgs. 90/2017 ha esteso il perimetro di attenzione al finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa, recependo le indicazioni del GAFI e le misure di congelamento dei beni previste dal Reg. UE 2017/1509 (Corea del Nord) e dal Reg. UE 2021/821 (controllo esportazioni dual-use). La DNAA monitora i segnali di attività connesse a questo rischio emergente, che presenta circuiti finanziari spesso opachi e canali non convenzionali.
Prospettiva del professionista: rilevanza pratica dell’art. 8
Per i professionisti (dottori commercialisti, avvocati, notai, consulenti del lavoro) l’art. 8 non crea obblighi diretti, ma fornisce il quadro istituzionale utile a comprendere i destinatari finali delle informazioni che i soggetti obbligati trasmettono attraverso le SOS all’UIF. La catena informativa si articola come segue: il soggetto obbligato invia la SOS all’UIF (artt. 35-36); l’UIF analizza la segnalazione e, se ritenuta fondata, la trasmette al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della GdF e alla DIA per gli approfondimenti investigativi (art. 40); in caso di indagini che presentano profili di criminalità organizzata o terrorismo, le Forze di polizia e le Procure competenti si raccordano con la DNAA. Questo schema evidenzia come la SOS non sia un atto fine a se stesso, ma sia l’innesco di un processo investigativo che può sfociare in procedimenti penali complessi.
Comprendere questo meccanismo è utile per il professionista anche sotto il profilo della tutela dalla responsabilità: l’art. 51 prevede l’esonero da responsabilità civile, penale e amministrativa per il soggetto obbligato che invia in buona fede la SOS, anche qualora l’indagine successiva non porti a risultati. Allo stesso modo, il divieto di tipping off (art. 39) protegge la funzionalità dell’intero sistema informativo che culmina nell’attività di coordinamento della DNAA.
Quadro normativo di riferimento
L’art. 8 va letto in combinato disposto con: l’art. 6 (UIF), l’art. 7 (Forze di polizia e DIA), l’art. 9 (Autorità di vigilanza di settore), l’art. 10 (Ordini professionali), l’art. 11 (Comitato di sicurezza finanziaria), nonché con il D.P.R. 12 ottobre 2009 (Regolamento CSF) e con il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218 (scambio di informazioni con le FIU estere). A livello unionale, l’architettura di coordinamento giudiziario è rafforzata dal Regolamento UE 2018/1805 sul reciproco riconoscimento delle decisioni di congelamento e confisca e dalle direttive di cooperazione giudiziaria penale (Direttiva UE 2014/41 sull’ordine europeo di indagine penale).
Domande frequenti
Qual è il ruolo della DNAA nel sistema antiriciclaggio?
La Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo svolge un ruolo di coordinamento strategico e di impulso investigativo. Riceve flussi informativi dall’UIF e dalle Forze di polizia, coordina le Direzioni Distrettuali Antimafia nelle indagini su riciclaggio a carattere organizzato o transnazionale, e contribuisce ai lavori del Comitato di sicurezza finanziaria per la definizione delle politiche di contrasto.
La DNAA può accedere alle singole segnalazioni di operazioni sospette?
No direttamente. Le segnalazioni di operazioni sospette sono gestite dall’UIF con regole di riservatezza stringenti. La DNAA riceve le analisi aggregate e i report strategici che l’UIF elabora, nonché le informazioni trasmesse dalle Forze di polizia nell’ambito delle indagini. L’accesso diretto agli atti investigativi avviene attraverso i canali giudiziari ordinari, non attraverso l’art. 8.
Cosa centra l’antiterrorismo con il D.Lgs. 231/2007?
Il decreto disciplina congiuntamente riciclaggio e finanziamento del terrorismo, in attuazione della Risoluzione ONU 1373/2001 e delle direttive UE. I soggetti obbligati devono segnalare operazioni sospette di finanziamento del terrorismo (art. 35) al pari di quelle di riciclaggio. La DNAA coordina le indagini sui reati di cui agli artt. 270-bis e 270-quinquies.1 c.p., raccordandosi con l’UIF per i profili finanziari.
Qual è il rapporto tra DNAA e le valutazioni GAFI?
Il GAFI effettua valutazioni reciproche (Mutual Evaluation Report) per verificare l’efficacia del sistema antiriciclaggio di ciascun paese membro. Il modello italiano di raccordo tra UIF, Forze di polizia e DNAA è riconosciuto come buona prassi nelle valutazioni GAFI. La DNAA contribuisce alla Valutazione Nazionale del Rischio (VNR) elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria.
L’art. 8 impone obblighi diretti ai professionisti?
No. L’art. 8 descrive il ruolo istituzionale della DNAA e non crea obblighi diretti per commercialisti, avvocati o notai. Tuttavia, comprendere l’architettura istituzionale aiuta il professionista a contestualizzare il flusso delle segnalazioni di operazioni sospette: dalla SOS all’UIF, passando per le Forze di polizia, fino alle Procure e alla DNAA per i casi di criminalità organizzata o terrorismo.