← Torna a Antiriciclaggio - D.Lgs. 231/2007
Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Gli organismi di autoregolamentazione (CNDCEC, CNF, Consiglio nazionale del Notariato, ecc.) vigilano sull’osservanza degli obblighi antiriciclaggio da parte dei professionisti iscritti nei propri albi.
  • Elaborano e aggiornano regole tecniche in materia di valutazione del rischio, adeguata verifica e conservazione, previo parere del CSF.
  • Applicano sanzioni disciplinari per violazioni gravi, ripetute o sistematiche degli obblighi del decreto e ne comunicano i dati annualmente al MEF e al Ministero della giustizia.
  • Possono ricevere e inviare segnalazioni di operazioni sospette (SOS) per conto degli iscritti, con garanzie di riservatezza del segnalante.
  • Pubblicano una relazione annuale con dati su procedimenti disciplinari, SOS e misure adottate, da trasmettere al CSF.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 11 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Organismi di autoregolamentazione (1)

In vigore dal 29/12/2007

1. Fermo quanto previsto circa la titolarità e le modalità di esercizio dei poteri di controllo da parte delle autorità di cui all’articolo 21, comma 2, lettera a), gli organismi di autoregolamentazione, le loro articolazioni territoriali e i consigli di disciplina, secondo i principi e le modalità previsti dall’ordinamento vigente, promuovono e controllano l’osservanza degli obblighi previsti dal presente decreto da parte dei professionisti iscritti nei propri albi ed elenchi. Ai fini della corretta attuazione degli obblighi di cui al presente articolo, il Ministero della giustizia, ai sensi della normativa vigente, espleta le funzioni di controllo sugli ordini professionali assoggettati alla propria vigilanza. 2. Gli organismi di autoregolamentazione sono responsabili dell’elaborazione e aggiornamento di regole tecniche, adottate in attuazione del presente decreto previo parere del Comitato di sicurezza finanziaria, in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo nonchè di finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa (2) cui i professionisti sono esposti nell’esercizio della propria attività, di controlli interni, di adeguata verifica, anche semplificata della clientela e di conservazione e, anche attraverso le proprie articolazioni territoriali, garantiscono l’adozione di misure idonee a sanzionarne l’inosservanza e sono sentiti dalla UIF ai fini dell’adozione e dell’aggiornamento degli indicatori di anomalia di cui all’articolo 6, comma 4, lettera e) che li riguardino. I predetti organismi e le loro articolazioni territoriali sono altresì responsabili della formazione e dell’aggiornamento dei propri iscritti in materia di politiche e strumenti di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa (3). 3. Gli organismi di autoregolamentazione, attraverso propri organi all’uopo predisposti, applicano sanzioni disciplinari a fronte di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime degli obblighi cui i propri iscritti sono assoggettati ai sensi del presente decreto e delle relative disposizioni tecniche di attuazione e comunicano annualmente al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero della giustizia i dati attinenti il numero dei procedimenti disciplinari avviati o conclusi dagli ordini territoriali. 4. Gli organismi di autoregolamentazione possono ricevere le segnalazioni di operazioni sospette da parte dei propri iscritti, per il successivo inoltro alla UIF, secondo le specifiche e con le modalità e garanzie di tutela della riservatezza dell’identità del segnalante, individuate con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia sentito il Garante per la protezione dei dati personali. I predetti organismi informano prontamente la UIF di situazioni, ritenute correlate a fattispecie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di cui vengono a conoscenza nell’esercizio della propria attività. 4 bis. Gli organismi di autoregolamentazione, entro il termine di cui all’articolo 5, comma 7, pubblicano, dandone preventiva informazione al Comitato di sicurezza finanziaria, una relazione annuale contenente i seguenti dati e informazioni: a) il numero dei decreti sanzionatori e delle altre misure sanzionatorie, suddivisi per tipologia di infrazione, adottati dalle competenti autorità, nei confronti dei rispettivi iscritti, nell’anno solare precedente; b) il numero di segnalazioni di operazioni sospette ricevute dall’organismo di autoregolamentazione, per il successivo inoltro alla UIF, ai sensi del comma 4; c) il numero e la tipologia di misure disciplinari, adottate nei confronti dei rispettivi iscritti ai sensi del comma 3 e dell’articolo 66, comma 1, a fronte di violazioni gravi, ripetute, sistematiche ovvero plurime degli obblighi stabiliti dal presente decreto in materia di controlli interni, di adeguata verifica della clientela, di conservazione e di segnalazione di operazioni sospette. (4) Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, comma 1, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28. Testo precedente: “Art. 11 (Intermediari finanziari e altri soggetti DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 12 31 esercenti attività finanziaria). – 1. Ai fini del presente decreto per intermediari finanziari si intendono: a) le banche; b) Poste italiane S.p.A.; c) gli istituti di moneta elettronica; c-bis) gli istituti di pagamento; d) le società di intermediazione mobiliare (SIM); e) le società di gestione del risparmio (SGR); f) le società di investimento a capitale variabile (SICAV); g) le imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all’articolo 2, comma 1, del CAP; h) gli agenti di cambio; i) le società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi; l) […] m) gli intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del TUB; m-bis) le società fiduciarie di cui all’articolo 199, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; n) le succursali insediate in Italia dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato estero; o) Cassa depositi e prestiti S.p.A. 2. Rientrano tra gli intermediari finanziari altresì: a) le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ad eccezione di quelle di cui all’articolo 199, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; b) i soggetti disciplinati dagli articoli 111 e 112 del TUB; c) i soggetti che esercitano professionalmente l’attività di cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta; d) […]. 3. Ai fini del presente decreto, per altri soggetti esercenti attività finanziaria si intendono: a) i promotori finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 31 del TUF; b) gli intermediari assicurativi di cui all’articolo 109, comma 2, lettere a) e b) del CAP che operano nei rami di cui al comma 1, lettera g); c) i mediatori creditizi iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 128-sexies, comma 2, del TUB; d) gli agenti in attività finanziaria iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 128-quater, comma 2, del TUB e gli agenti indicati nell’articolo 128-quater, commi 6 e 7, del medesimo TUB. 3-bis. Nelle operazioni di cartolarizzazione di crediti disciplinate dalla legge 30 aprile 1999, n. 130, gli obblighi di cui al presente decreto sono assolti dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 6, della medesima legge. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 5 del codice in materia di protezione dei dati personali, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 stabiliscono che le proprie succursali e filiazioni situate in Stati extracomunitari, applichino misure equivalenti a quelle stabilite dalla direttiva in materia di adeguata verifica e conservazione. Qualora la legislazione dello Stato extracomunitario non consenta l’applicazione di misure equivalenti, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti a darne notizia all’autorità di vigilanza di settore, in Italia e ad adottare misure supplementari per fare fronte in modo efficace al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. 5. I soggetti esercenti attività finanziaria di cui al comma 3, adempiono agli obblighi di registrazione con la comunicazione di cui all’articolo 36, comma 4. 6. Le linee di condotta e le procedure stabilite ai sensi del comma 4 sono comunicate all’autorità di vigilanza di settore.“. Per le precedenti modifiche si vedano: – l’art. 5, comma 1, DLgs. 25.9.2009 n. 151, pubblicato in G.U. 3.11.2009 n. 256. – l’art. 27, comma 1, DLgs. 13.8.2010 n. 141, come da ultimo modificato dal DLgs. 19.9.2012 n. 169, in vigore dal 17.10.2012. – l’art. 36, comma 2, DLgs. 27.1.2010 n. 11, pubblicato in G.U. 13.2.2010 n. 36, S.O. n. 29. (2) Le parole “nonchè di finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa” sono state inserite dall’art. 11, comma 2, lett. f), DL 30.6.2025 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 8.8.2025 n. 118. (3) Le parole “, nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa” sono state inserite dall’art. 11, comma 2, lett. f), DL 30.6.2025 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 8.8.2025 n. 118. (4) Comma inserito dall’art. 1, comma 2, lett. n), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. CAPO III – Cooperazione nazionale e internazionale

La posizione istituzionale degli organismi di autoregolamentazione

L’art. 11 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, nella formulazione risultante dal D.Lgs. 90/2017 e successive modificazioni, ridisegna il ruolo degli organismi di autoregolamentazione (OA) nel sistema antiriciclaggio italiano. La norma si rivolge in primo luogo al CNDCEC (Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili), al CNF (Consiglio nazionale forense), al Consiglio nazionale del Notariato, ma anche agli altri ordini professionali che vigilano su soggetti destinatari degli obblighi del decreto. Il modello scelto dal legislatore è quello della vigilanza duale: le autorità di settore di cui all’art. 21, comma 2, lettera a) (in primis Banca d'Italia e Consob) mantengono le proprie attribuzioni di controllo, mentre gli OA esercitano una funzione complementare di promozione e controllo dell’osservanza degli obblighi da parte dei professionisti iscritti. Il Ministero della giustizia, ai sensi della normativa vigente, svolge altresì funzioni di controllo sugli ordini professionali soggetti alla propria vigilanza.

L’elaborazione delle regole tecniche

Il comma 2 dell’art. 11 attribuisce agli OA la responsabilità di elaborare e aggiornare regole tecniche in materia di: (a) procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, nonché di finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa (dopo le modifiche del D.L. 95/2025); (b) controlli interni; (c) adeguata verifica, anche semplificata, della clientela; (d) conservazione dei documenti e delle informazioni. Le regole tecniche sono adottate previo parere obbligatorio del Comitato di sicurezza finanziaria (CSF). Questo meccanismo garantisce coerenza sistemica: le specificità delle singole professioni sono valorizzate dagli OA, ma nel quadro degli standard approvati dal CSF. Il CNDCEC ha prodotto nel tempo significative linee guida antiriciclaggio per i dottori commercialisti (da ultimo aggiornate nel 2019 e successive revisioni), che rappresentano il riferimento operativo per la professione.

Il ruolo nella formazione e nell’aggiornamento

Gli OA sono responsabili anche della formazione e dell’aggiornamento dei propri iscritti in materia di politiche e strumenti di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Questo obbligo formativo si inserisce nell’obbligo di formazione continua previsto dai singoli ordinamenti professionali e trova una base normativa specifica nell’art. 11, comma 2 del decreto. In pratica, il CNDCEC organizza eventi formativi accreditati, elabora materiali didattici e aggiorna le proprie linee guida in risposta all’evoluzione normativa e agli indirizzi della UIF. La formazione antiriciclaggio è tema obbligatorio nei programmi di formazione continua dei commercialisti. La lacuna formativa, ove accertata in sede ispettiva, può costituire elemento aggravante nella valutazione della violazione.

Le funzioni disciplinari e sanzionatorie

Il comma 3 dell’art. 11 attribuisce agli OA il potere di applicare sanzioni disciplinari nei confronti dei propri iscritti a fronte di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime degli obblighi antiriciclaggio. Questo potere si aggiunge (e non si sostituisce) al potere sanzionatorio del MEF ai sensi dell’art. 65 del decreto. Si tratta quindi di una doppia esposizione sanzionatoria: il professionista che viola gli obblighi AML può essere sanzionato sia in sede amministrativa (MEF) che in sede disciplinare (OA). I consigli di disciplina territoriali sono gli organi competenti per i procedimenti disciplinari. Gli OA comunicano annualmente al MEF e al Ministero della giustizia i dati relativi al numero dei procedimenti disciplinari avviati o conclusi dagli ordini territoriali: questo flusso di dati alimenta la relazione annuale del CSF al Parlamento.

La ricezione e l’inoltro delle segnalazioni di operazioni sospette

Il comma 4 dell’art. 11 prevede che gli OA possano ricevere le segnalazioni di operazioni sospette (SOS) dai propri iscritti per il successivo inoltro alla UIF. Il meccanismo è facoltativo: il professionista può scegliere di inviare la SOS direttamente alla UIF oppure tramite il proprio OA. Le modalità operative sono definite da un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Le specifiche tecniche garantiscono la riservatezza dell’identità del segnalante, anche nel passaggio OA-UIF. Gli OA informano prontamente la UIF di situazioni correlate a fattispecie di riciclaggio o finanziamento del terrorismo di cui vengano a conoscenza nell’esercizio della propria attività istituzionale. Questo canale indiretto di segnalazione è particolarmente rilevante per i professionisti che percepiscono la SOS diretta come un atto di natura quasi-giudiziaria e preferiscono la mediazione dell’ordine.

La relazione annuale degli organismi di autoregolamentazione

Il comma 4-bis, inserito dal D.Lgs. 125/2019 (V Direttiva AML), obbliga gli OA a pubblicare entro il 30 maggio di ogni anno una relazione annuale con i seguenti dati: (a) numero dei decreti sanzionatori e delle altre misure adottate nei confronti degli iscritti, distinti per tipologia di infrazione; (b) numero di SOS ricevute per il successivo inoltro alla UIF; (c) numero e tipologia di misure disciplinari adottate per violazioni gravi, ripetute, sistematiche o plurime in materia di controlli interni, adeguata verifica, conservazione e SOS. Prima della pubblicazione, gli OA informano preventivamente il CSF. La relazione è uno strumento di trasparenza e permette di monitorare l’effettività della vigilanza disciplinare sull’antiriciclaggio nelle professioni.

Il coordinamento con le autorità di vigilanza di settore

L’art. 11, comma 1 specifica che le funzioni degli OA si esplicano senza pregiudizio delle attribuzioni e dei poteri ispettivi e di controllo delle autorità di vigilanza di settore di cui all’art. 21, comma 2, lettera a). Ciò significa che la vigilanza degli OA non esclude quella delle autorità di settore: per i professionisti operanti in settori regolamentati (es. promotori finanziari, agenti in attività finanziaria), la vigilanza antiriciclaggio può sovrapporsi. In tali casi, il coordinamento avviene attraverso protocolli di intesa e il raccordo istituzionale assicurato dal CSF. La UIF, ai sensi del decreto, può consultare gli OA in sede di elaborazione e aggiornamento degli indicatori di anomalia che li riguardano (art. 11, comma 2, secondo periodo): gli OA sono quindi parte attiva nella costruzione del sistema di early warning.

Considerazioni pratiche per il commercialista

Per il dottore commercialista, l’art. 11 ha importanti implicazioni operative. In primo luogo, le linee guida antiriciclaggio del CNDCEC hanno valore quasi-normativo: il loro rispetto costituisce una presunzione di corretta applicazione degli obblighi del decreto, mentre il loro mancato rispetto è un elemento che gli organi di controllo possono valorizzare in sede sanzionatoria o disciplinare. In secondo luogo, la possibilità di inviare la SOS tramite il CNDCEC (anziché direttamente alla UIF) offre un canale alternativo per i professionisti più incerti sulla propria valutazione del rischio. In terzo luogo, il professionista deve tenere presente che la violazione degli obblighi AML apre un doppio fronte: sanzionatorio (MEF) e disciplinare (ordine). Infine, i dati aggregati contenuti nella relazione annuale del CNDCEC sono una fonte preziosa per comprendere le aree di maggiore esposizione della categoria e calibrare la formazione interna dello studio.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Circolare MEF Dipartimento del Tesoro prot. DT 54071 del 6 luglio 2017

Istruzioni operative sul nuovo assetto antiriciclaggio post D.Lgs. 90/2017 che ha introdotto il ruolo degli organismi di autoregolamentazione delle professioni nella vigilanza dei propri iscritti. Chiarisce il riparto di competenze tra Autorita di vigilanza di settore, MEF e organismi di autoregolamentazione.

Leggi il documento su www.dt.mef.gov.it

Domande frequenti

Quali sono gli organismi di autoregolamentazione in materia antiriciclaggio?

I principali sono il CNDCEC (commercialisti e esperti contabili), il CNF (avvocati), il Consiglio nazionale del Notariato e gli altri ordini professionali i cui iscritti sono soggetti agli obblighi del D.Lgs. 231/2007. Ciascuno vigila sull’osservanza degli obblighi da parte dei propri iscritti.

Le regole tecniche del CNDCEC sono vincolanti per i commercialisti?

Le linee guida antiriciclaggio elaborate dal CNDCEC ai sensi dell’art. 11, comma 2 (previo parere del CSF) hanno valore quasi-normativo: il loro rispetto costituisce una presunzione di corretta applicazione degli obblighi del decreto, mentre la loro violazione può essere valorizzata negativamente in sede disciplinare o sanzionatoria.

Il commercialista può inviare la SOS tramite il CNDCEC invece che direttamente alla UIF?

Sì. L’art. 11, comma 4 consente agli iscritti di inviare la segnalazione di operazione sospetta tramite il proprio organismo di autoregolamentazione, che la inoltrerà alla UIF con le garanzie di riservatezza previste dal decreto ministeriale attuativo.

Cosa rischia un commercialista che viola ripetutamente gli obblighi antiriciclaggio?

Una doppia esposizione: sanzione amministrativa pecuniaria del MEF (art. 65) e sanzione disciplinare dell’ordine (art. 11, comma 3). Le violazioni gravi, ripetute, sistematiche o plurime possono comportare l’interdizione dall’esercizio della professione fino a cinque anni (art. 66, comma 1).

Cos'è la relazione annuale degli organismi di autoregolamentazione?

Ai sensi dell’art. 11, comma 4-bis (introdotto dal D.Lgs. 125/2019), gli OA pubblicano entro il 30 maggio di ogni anno dati su procedimenti disciplinari, SOS inoltrate e misure adottate. La relazione è preventivamente comunicata al CSF e garantisce trasparenza sulla vigilanza disciplinare dell’antiriciclaggio.

Fonti consultate: 1 fonte verificate
Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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