- Le autorità competenti italiane cooperano con le omologhe estere nello scambio di informazioni antiriciclaggio.
- Lo scambio non può essere ostacolato dall’attinenza fiscale della materia o dalla diversa natura giuridica delle autorità coinvolte.
- UIF, Guardia di Finanza, DIA e DNA stipulano protocolli d'intesa per condividere tempestivamente le informazioni ottenute.
- Il segreto investigativo rimane salvaguardato in tutti i casi in cui la condivisione potrebbe comprometterlo.
Art. 13 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Cooperazione internazionale (1)
In vigore dal 29/12/2007
1. Le autorità di cui all’articolo 21, comma 2, cooperano con le autorità competenti degli altri Stati […] (2), al fine di assicurare che lo scambio di informazioni e l’assistenza, necessari al perseguimento delle finalità di cui al presente decreto, non siano impediti dall’attinenza dell’informazione o dell’assistenza alla materia fiscale, dalla diversa natura giuridica o dal diverso status dell’omologa autorità competente richiedente ovvero dall’esistenza di un accertamento investigativo, di un’indagine o di un procedimento penale, fatto salvo il caso in cui lo scambio o l’assistenza possano ostacolare la predetta indagine o il predetto accertamento investigativo o procedimento penale. Restano ferme le vigenti disposizioni poste a tutela del segreto investigativo. 2. Per l’esercizio delle rispettive attribuzioni, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, la Direzione investigativa antimafia, la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e la UIF collaborano nell’ambito della cooperazione internazionale e scambiano le informazioni ottenute nell’ambito della predetta cooperazione. A tal fine, la Guardia di finanza, la Direzione investigativa antimafia, la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e la UIF stipulano appositi protocolli d’intesa, volti a disciplinare il processo di tempestiva condivisione delle predette informazioni. DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 13 bis 34 3. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, al fine di facilitare le attività comunque connesse all’approfondimento investigativo delle segnalazioni di operazioni sospette, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia scambiano, anche direttamente, a condizioni di reciprocità ed in deroga all’obbligo del segreto d’ufficio, dati ed informazioni di polizia con omologhi organismi esteri e internazionali. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, comma 3, lett. b), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. Testo precedente: “Art. 13 (Cooperazione internazionale). – 1. In deroga all’obbligo del segreto d’ufficio, la UIF può scambiare informazioni e collaborare con analoghe autorità di altri Stati preposte all’esercizio delle medesime funzioni, a condizioni di reciprocità anche per quanto riguarda la riservatezza delle informazioni, e, a tale fine, può stipulare protocolli d’intesa. In particolare, la UIF può scambiare dati e notizie in materia di operazioni sospette con analoghe autorità di altri Stati, utilizzando, a tal fine, anche le informazioni in possesso del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e della Direzione investigativa antimafia, specificamente richieste, fatte salve le norme sul segreto di indagine. Al di fuori dei casi di cui al presente comma, restano applicabili le disposizioni di cui agli articoli 9 e 12 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Le informazioni ricevute dalle autorità estere possono essere trasmesse dalla UIF alle autorità italiane competenti, previo consenso dell’autorità dello Stato che ha fornito le informazioni. In nessun caso le differenti definizioni di reato fiscale, accolte dai diversi ordinamenti nazionali, possono ostacolare lo scambio di informazioni o la collaborazione tra la UIF e le omologhe autorità degli altri Stati membri. 2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, al fine di facilitare le attività comunque connesse all’approfondimento investigativo delle segnalazioni di operazioni sospette, la UIF stipula con la Guardia di finanza e la DIA protocolli d’intesa ove sono previste le condizioni e le procedure con cui queste scambiano, anche direttamente, dati ed informazioni di polizia con omologhi organismi esteri ed internazionali, a condizioni di reciprocità ed in deroga all’obbligo del segreto d’ufficio.“. Per le precedenti modifiche si vedano: – l’art. 1, comma 1, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28; – l’art. 27, comma 1, lett. g), DLgs. 13.8.2010 n. 141, come da ultimo modificato dal DLgs. 19.9.2012 n. 169, pubblicato in G.U. 2.10.2012 n. 230, in vigore dal 17.10.2012. (2) La parola “membri” è stata soppressa dall’art. 11, comma 2, lett. g), DL 30.6.2025 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 8.8.2025 n. 118.
Stesso numero, altri codici
- Art. 13 Codice Civile: Società
- Articolo 13 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 13 Codice del Consumo: Definizioni
- Articolo 13 Codice della Strada: Norme per la costruzione e la gestione delle strade
- Articolo 13 Codice di Procedura Civile: Cause relative a prestazioni alimentari e a rendite
- Articolo 13 Codice di Procedura Penale: Connessione di procedimenti di competenza di giudici ordinari e speciali
Finalità e ambito della cooperazione internazionale
L’art. 13 del D.Lgs. 231/2007, nel testo attualmente vigente a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 125/2019, disciplina la cooperazione internazionale tra le autorità competenti italiane e le omologhe autorità estere in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo. La disposizione si inserisce in un quadro normativo sovranazionale sempre più integrato, guidato dalle direttive europee antiriciclaggio e dagli standard del GAFI (Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale).
Il principio di non ostacolo
Il comma 1 stabilisce un principio cardine: lo scambio di informazioni e l’assistenza tra autorità non possono essere impediti dall’attinenza della materia al settore fiscale, dalla diversa natura giuridica delle autorità coinvolte o dalla diversa qualifica dell’autorità richiedente, né dall’esistenza in corso di un’indagine o di un procedimento penale. Questo principio supera alcune tradizionali barriere che in passato ostacolavano la cooperazione internazionale, in particolare la distinzione tra illeciti fiscali e illeciti penali. Tuttavia rimane una salvaguardia fondamentale: lo scambio può essere rifiutato quando potrebbe concretamente ostacolare un’indagine o un accertamento in corso. Il segreto investigativo, in questo senso, mantiene la sua preminenza.
I soggetti abilitati alla cooperazione
Il comma 2 individua le autorità italiane abilitate a cooperare a livello internazionale: il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, la Direzione Investigativa Antimafia (DIA), la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo (DNA) e la Unità di Informazione Finanziaria (UIF). Questi soggetti non operano in modo isolato: il decreto impone loro di collaborare tra di loro nell’ambito della cooperazione internazionale, condividendo le informazioni ottenute da fonti estere. A tal fine, devono stipulare appositi protocolli d'intesa che disciplinino le modalità e i tempi della condivisione, assicurando la tempestività delle comunicazioni interne.
Scambio diretto di informazioni di polizia
Il comma 3 prevede una modalità particolarmente agile: il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza e la DIA possono scambiare direttamente, anche in deroga all’obbligo del segreto d'ufficio, dati e informazioni di polizia con organismi omologhi esteri e internazionali, a condizioni di reciprocità. Questa previsione consente una risposta operativa rapida in situazioni che richiedono un flusso informativo immediato, bypassando i passaggi formali che potrebbero rallentare l’azione investigativa, purché sussistano le condizioni di reciprocità richieste dalla norma.
Raccordo con il GAFI e gli standard internazionali
La norma si inserisce nell’architettura internazionale promossa dal GAFI, che richiede agli Stati aderenti di assicurare canali efficaci di cooperazione tra le Financial Intelligence Unit (FIU) e tra le autorità investigative. La UIF italiana, in quanto membro del Gruppo Egmont, è abilitata a scambiare informazioni con le FIU di altri Paesi secondo standard condivisi di riservatezza e proporzionalità. I protocolli d'intesa previsti dalla norma rappresentano lo strumento giuridico attraverso cui questi standard vengono recepiti e resi operativi nel sistema italiano.
Implicazioni pratiche per i soggetti obbligati
Per i soggetti obbligati, l’art. 13 ha un’implicazione indiretta ma rilevante: le informazioni che essi forniscono attraverso segnalazioni di operazioni sospette o nel corso di controlli possono essere condivise con autorità estere. Questa circolazione transnazionale delle informazioni rafforza l’efficacia del sistema di prevenzione e rende più difficile l’utilizzo di strutture internazionali per occultare l’origine illecita di fondi. I soggetti obbligati devono essere consapevoli che il perimetro di rilevanza delle loro segnalazioni non si esaurisce a livello nazionale.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Provvedimento MEF Dipartimento del Tesoro - Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF)
Agenzia delle Entrate
Il Comitato di Sicurezza Finanziaria, istituito presso il MEF ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 231/2007, coordina a livello nazionale la prevenzione e il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, predisponendo l'Analisi Nazionale dei Rischi (NRA) e fungendo da punto di raccordo con GAFI-FATF, Moneyval e Commissione UE per lo scambio di informazioni.
Leggi il documento su www.dt.mef.gov.itProvvedimento MEF Dipartimento del Tesoro - Attività GAFI-FATF
Agenzia delle Entrate
Il MEF cura il coordinamento della partecipazione italiana al Gruppo d'Azione Finanziaria (GAFI/FATF) per l'adozione degli standard internazionali in materia di antiriciclaggio e per la mutua valutazione del sistema nazionale. I rapporti di valutazione e le raccomandazioni costituiscono parametro operativo per i soggetti obbligati nell'attività di cooperazione transfrontaliera.
Leggi il documento su www.dt.mef.gov.itDomande frequenti
L’attinenza fiscale di un’informazione può bloccare la cooperazione internazionale?
No. Secondo l’art. 13 comma 1, lo scambio di informazioni non può essere impedito dall’attinenza della materia al settore fiscale, dalla diversa natura giuridica delle autorità coinvolte o dall’esistenza di un procedimento penale in corso, salvo che la condivisione possa concretamente ostacolare l’indagine.
Quali autorità italiane sono abilitate a cooperare con le omologhe estere?
Il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, la Direzione Investigativa Antimafia (DIA), la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo (DNA) e la UIF. Tra questi soggetti vige un obbligo di cooperazione interna e di stipula di protocolli d'intesa per la condivisione tempestiva delle informazioni ricevute dall’estero.
La Guardia di Finanza può scambiare dati direttamente con organismi esteri?
Sì. Il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza e la DIA possono scambiare direttamente dati e informazioni di polizia con organismi omologhi esteri e internazionali, anche in deroga al segreto d'ufficio, a condizioni di reciprocità.
Cosa sono i protocolli d'intesa previsti dall’art. 13?
Sono accordi formali stipulati tra le autorità italiane (Guardia di Finanza, DIA, DNA e UIF) per disciplinare le modalità e i tempi della condivisione delle informazioni ottenute nell’ambito della cooperazione internazionale, garantendo una circolazione tempestiva e coordinata dei dati.