- Regola la cooperazione internazionale tra l’UIF italiana e le Financial Intelligence Unit (FIU) estere, anche nell’ambito del network Egmont.
- Consente lo scambio di informazioni su segnalazioni di operazioni sospette e analisi finanziarie con FIU straniere su base di reciprocità.
- Le informazioni ricevute dall’estero possono essere utilizzate solo per finalità di contrasto al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e reati connessi.
- Introdotto dal D.Lgs. 90/2017 per adeguare il sistema al modello di cooperazione FIU-to-FIU previsto dalla IV Direttiva UE 2015/849.
- Prevede garanzie di riservatezza simmetriche: l’UIF può rifiutare la trasmissione se contraria a principi fondamentali dell’ordinamento italiano.
Art. 13 bis D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Cooperazione tra Unità di informazione finanziaria per l’Italia e altre FIU (1)
In vigore dal 29/12/2007
1. La UIF, previa richiesta ovvero di propria iniziativa, può, a condizioni di reciprocità, anche per quanto riguarda la riservatezza, scambiare informazioni e collaborare con le FIU per il trattamento o l’analisi di informazioni collegate al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e ai soggetti coinvolti, indipendentemente dalla tipologia e dall’accertamento delle fattispecie di reato presupposto. La richiesta indica tutti i fatti pertinenti, le informazioni sul contesto, le motivazioni e le modalità di utilizzo delle informazioni richieste. La UIF accede alla rete FIU.NET e si avvale di tecnologie adeguate a consentire l’incrocio anonimo dei dati inerenti le informazioni oggetto di scambio tra essa e le altre FIU. 2. La UIF utilizza le informazioni ottenute dalle altre FIU per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 e per le finalità per cui le predette informazioni sono state fornite. Tali informazioni possono essere utilizzate per finalità ulteriori o trasmesse dalla UIF alle autorità nazionali competenti previo consenso della FIU dello Stato che ha fornito le informazioni e nel rispetto degli eventuali limiti o condizioni posti dalla medesima FIU. La UIF può fornire il predetto consenso alla FIU cui ha fornito le informazioni e può rifiutarlo qualora, in base alle evidenze disponibili, possa pregiudicare lo svolgimento di indagini o si ponga in contrasto con norme costituzionali o con i principi fondamentali dell’ordinamento nazionale. Tali eccezioni sono specificate in modo da evitare abusi o limitazioni non consentite alla comunicazione delle predette informazioni. 3. Per le finalità di cui al presente articolo, la UIF può stipulare protocolli di intesa con le FIU e avvalersi di tutti i poteri di cui, secondo l’ordinamento vigente, dispone in qualità di Unità di informazione finanziaria per l’Italia. Al di fuori dei casi di cui al presente articolo, restano applicabili le disposizioni di cui agli articoli 9 e 12 della legge 1° aprile 1981, n. 121. 4. La UIF partecipa con le FIU degli Stati membri ad analisi congiunte dei casi di carattere transfrontaliero e trasmette alle medesime FIU le informazioni su segnalazioni di operazioni sospette che riguardano tali Stati, individuate tenendo conto degli indirizzi formulati dalla Piattaforma delle FIU dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 51 della direttiva. La UIF, previa autorizzazione delle FIU estere, ove necessaria, trasmette i dati e i risultati di tali analisi alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e alla Direzione investigativa antimafia, per l’esercizio delle rispettive attribuzioni, con le modalità e nei termini DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 13 ter-14 35 stabiliti dai protocolli di cui all’articolo 13, comma 2. 5. Le differenti definizioni di fattispecie penali vigenti negli ordinamenti degli Stati membri non ostacolano la cooperazione e lo scambio di informazioni tra la UIF e le FIU. Note: (1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 3, lett. c), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252.
Contesto normativo e ratio dell’art. 13-bis
L’art. 13-bis è stato introdotto dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, di recepimento della IV Direttiva UE 2015/849, e disciplina la cooperazione internazionale tra Financial Intelligence Unit. Prima di tale intervento, la cooperazione era regolata in via prevalentemente convenzionale e attraverso i meccanismi informali del network Egmont, la rete che dal 1995 collega le FIU di oltre 170 paesi nel mondo. Il D.Lgs. 90/2017 ha cristallizzato in norma primaria le regole operative che già caratterizzavano la prassi, allineando l’Italia agli standard del GAFI (Raccomandazione 40) e alla previsione espressa dell’art. 57 della Direttiva 2015/849.
La norma si inserisce in un contesto in cui il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo sono fenomeni intrinsecamente transnazionali: i proventi illeciti vengono spesso trasferiti attraverso catene di giurisdizioni, sfruttando differenze normative, opacità societarie e canali finanziari alternativi. Senza una cooperazione strutturata e rapida tra FIU, l’analisi di una singola segnalazione di operazione sospetta potrebbe fermarsi al confine nazionale, vanificando gli sforzi investigativi e consentendo ai flussi illeciti di continuare a circolare.
Struttura del meccanismo di cooperazione
Il meccanismo previsto dall’art. 13-bis si articola in due direzioni: la trasmissione attiva da parte dell’UIF italiana di informazioni verso FIU estere, e la ricezione passiva di informazioni provenienti da FIU straniere. In entrambi i casi operano vincoli precisi.
Sul versante della trasmissione, l’UIF può condividere con le FIU estere informazioni e analisi finanziarie derivanti dal proprio patrimonio informativo, incluse le segnalazioni di operazioni sospette ricevute dai soggetti obbligati italiani. La condivisione avviene in presenza di specifiche condizioni: deve esistere un accordo bilaterale o multilaterale (ovvero la reciprocità garantita dall’appartenenza al network Egmont o all’ambito UE); la FIU richiedente deve fornire garanzie equivalenti di riservatezza; le informazioni devono essere pertinenti e necessarie rispetto alla finalità della richiesta.
Sul versante della ricezione, le informazioni acquisite dall’UIF italiana attraverso la cooperazione internazionale possono essere trasmesse alle autorità nazionali competenti (Forze di polizia, Procure, autorità di vigilanza) solo previa autorizzazione della FIU che le ha fornite, e comunque nei limiti dell’uso consentito dall’accordo di base. Questo regime di rule of specialty tutela la FIU straniera ed è condizione indispensabile perché il sistema cooperativo funzioni: le FIU non condivideranno informazioni se temono che queste vengano utilizzate per finalità diverse da quelle concordate.
Il network Egmont e la cooperazione FIU-to-FIU
Il network Egmont costituisce la principale piattaforma di cooperazione operativa tra FIU a livello globale. Le FIU aderenti si impegnano a rispettare i principi di riservatezza, reciprocità e uso limitato delle informazioni (i cosiddetti Egmont Principles for Information Exchange). La piattaforma tecnica di scambio è il sistema Egmont Secure Web (ESW), che consente trasmissioni criptate e tracciabili.
L’UIF italiana, che fa parte di Egmont dal 2001, utilizza questa piattaforma per le richieste di cooperazione spontanea o su richiesta. La cooperazione spontanea si realizza quando l’UIF, nell’analizzare una segnalazione interna, identifica elementi di interesse per una FIU estera (ad esempio perché l’operazione coinvolge conti o soggetti esteri) e trasmette proattivamente le informazioni rilevanti. La cooperazione su richiesta si attiva invece quando una FIU estera formula una richiesta specifica per ottenere informazioni detenute dall’UIF italiana.
All’interno dell’Unione Europea, la cooperazione è rafforzata dal Regolamento UE 2019/1153, che ha istituito la rete FIU.net (ora integrata nell’infrastruttura di Europol) per lo scambio rapido di informazioni tra FIU degli Stati membri, e dalla Piattaforma FIU EU che consente elaborazioni comuni di dati finanziari, con rispetto del principio di ownership delle informazioni.
Garanzie di riservatezza e limiti alla cooperazione
L’art. 13-bis prevede che l’UIF possa rifiutare la trasmissione di informazioni alla FIU richiedente quando questa non fornisce garanzie equivalenti di riservatezza, quando la trasmissione potrebbe essere contraria ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano, quando vi siano ragioni di ordine pubblico o sicurezza nazionale, o quando la richiesta non sia proporzionata rispetto alla finalità perseguita. Questo bilanciamento è necessario perché la cooperazione non deve trasformarsi in un canale di trasmissione indiscriminata di informazioni sensibili.
Le informazioni scambiate sono assoggettate al divieto di divulgazione a terzi senza il previo consenso della FIU trasmittente. Il soggetto la cui operazione è oggetto di scambio informativo non ha diritto a essere informato della trasmissione (a differenza di quanto previsto, in generale, dal GDPR per la condivisione di dati personali), in quanto prevale l’esigenza di preservare l’efficacia dell’analisi finanziaria e della successiva attività investigativa. Questo regime derogatorio al GDPR è espressamente previsto dall’art. 41 della Direttiva 2015/849 e confermato dal considerando 51 della medesima direttiva.
Utilizzo delle informazioni ricevute
Le informazioni acquisite dall’UIF attraverso la cooperazione internazionale possono essere utilizzate esclusivamente per le finalità di contrasto al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e ai reati presupposto collegati. L’utilizzo per altre finalità (ad esempio, procedimenti fiscali o doganali non connessi a riciclaggio) è subordinato all’autorizzazione specifica della FIU trasmittente e, in ogni caso, deve risultare coerente con l’ordinamento della FIU richiedente. Questo vincolo di scopo specifico è uno dei cardini su cui si regge la fiducia reciproca tra FIU, senza la quale la cooperazione internazionale non sarebbe possibile.
Le informazioni possono essere trasmesse alle autorità giudiziarie e di polizia nazionali nei limiti e con le modalità previste dagli accordi di cooperazione e dall’art. 40 del D.Lgs. 231/2007. In ambito UE, il Regolamento 2019/1153 ha semplificato queste trasmissioni, consentendo alle autorità di law enforcement di accedere alle banche dati di conti bancari degli altri Stati membri attraverso un punto di contatto unico.
Rilevanza per i soggetti obbligati
Per i professionisti e gli intermediari finanziari che segnalano operazioni sospette all’UIF, l’art. 13-bis ha una rilevanza indiretta ma concreta: la segnalazione inviata in Italia può innescare un processo di analisi che, attraverso la cooperazione FIU-to-FIU, produce effetti investigativi all’estero e viceversa. Quando il professionista segnala un’operazione che coinvolge soggetti con conti o interessi in paesi terzi, l’UIF può attivare la cooperazione con la FIU del paese coinvolto per verificare la coerenza delle transazioni con l’attività dichiarata del cliente. Questo meccanismo rafforza l’efficacia complessiva della segnalazione e giustifica la serietà con cui il professionista deve valutare gli elementi di sospetto.
Va inoltre considerato che la cooperazione internazionale riduce i vantaggi competitivi della giurisdizione opaca: un soggetto che cerca di oscurare la provenienza illecita di fondi sfruttando le asimmetrie tra ordinamenti rischia di essere comunque tracciato attraverso lo scambio informativo tra FIU. Il pacchetto AML UE 2024, con l’istituzione della nuova Autorità AMLA, prevede un ulteriore rafforzamento della cooperazione FIU intra-UE, con protocolli di scambio standardizzati e meccanismi di analisi congiunta dei casi transfrontalieri.
Domande frequenti
Cosa disciplina l’art. 13-bis del D.Lgs. 231/2007?
L’art. 13-bis, introdotto dal D.Lgs. 90/2017, regola la cooperazione internazionale tra l’UIF italiana e le Financial Intelligence Unit (FIU) estere. Consente lo scambio di informazioni su operazioni sospette e analisi finanziarie su base di reciprocità, nell’ambito del network Egmont, degli accordi bilaterali o dei meccanismi UE come FIU.net.
Cos'è il network Egmont e che ruolo ha nella cooperazione FIU?
Il network Egmont è la rete internazionale che collega le FIU di oltre 170 paesi dal 1995. Le FIU aderenti si impegnano a rispettare principi di riservatezza, reciprocità e uso limitato delle informazioni. Lo scambio avviene attraverso il sistema Egmont Secure Web (ESW), che garantisce trasmissioni criptate e tracciabili. L’UIF italiana fa parte di Egmont dal 2001.
L’UIF può rifiutare di trasmettere informazioni a una FIU estera?
Sì. L’art. 13-bis prevede che l’UIF possa rifiutare la trasmissione quando la FIU richiedente non offre garanzie equivalenti di riservatezza, quando la trasmissione contrasta con principi fondamentali dell’ordinamento italiano, per ragioni di ordine pubblico o sicurezza nazionale, o quando la richiesta non è proporzionata rispetto alla finalità dichiarata.
Le informazioni ricevute dall’estero possono essere usate liberamente dall’UIF?
No. Le informazioni acquisite attraverso la cooperazione internazionale possono essere utilizzate solo per finalità di contrasto al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e ai reati connessi. L’utilizzo per altre finalità richiede l’autorizzazione specifica della FIU trasmittente. La trasmissione alle autorità giudiziarie e di polizia nazionali è soggetta ai limiti previsti dagli accordi e dall’art. 40 del decreto.
Cosa cambia con il pacchetto AML UE 2024?
Il Regolamento UE 2024/1620 istituisce la nuova Autorità AMLA che rafforzerà ulteriormente la cooperazione FIU intra-UE, con protocolli standardizzati di scambio e meccanismi di analisi congiunta dei casi transfrontalieri. L’AMLA avrà anche poteri di coordinamento sulle FIU degli Stati membri, superando l’attuale modello di cooperazione orizzontale FIU-to-FIU.