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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza controlla i soggetti obbligati non vigilati da altre autorità di settore.
  • Può intervenire in supporto alla UIF su sua richiesta e in coordinamento con le autorità di vigilanza prudenziale.
  • Esercita controlli su istituti di pagamento, IMEL, società fiduciarie, intermediari ex art. 106 TUB e VASP (cripto-attività).
  • La Direzione Investigativa Antimafia (DIA) coopera nelle attività di contrasto al finanziamento del terrorismo.
  • I poteri di accesso e ispezione seguono le stesse regole procedurali previste per le autorità di vigilanza di settore.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 9 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Nucleo speciale di polizia valutaria della

In vigore dal 29/12/2007

Guardia di finanza e Direzione investigativa antimafia (1) 1. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, nel quadro degli obiettivi e priorità strategiche individuati annualmente dal Ministro dell’economia e delle finanze con la Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione, esegue i controlli sull’osservanza delle disposizioni di cui al presente decreto da parte dei soggetti obbligati non vigilati dalle Autorità di vigilanza di settore nonchè gli ulteriori controlli effettuati, in collaborazione con la UIF che ne richieda l’intervento a supporto dell’esercizio delle funzioni di propria competenza. 2. Al fine di garantire economicità ed efficienza dell’azione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza può eseguire, previa intesa con le autorità di vigilanza di settore rispettivamente competenti, i controlli sui seguenti soggetti: a) istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica e relative succursali; b) punti di contatto centrale di cui all’articolo 1, comma 2, lettera ii); c) società fiduciarie e intermediari di cui all’albo DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 9 27 previsto dall’articolo 106 TUB; d) soggetti eroganti micro-credito ai sensi dell’articolo 111 TUB e i confidi e gli altri soggetti di cui all’articolo 112 TUB; e) succursali insediate sul territorio della Repubblica di intermediari bancari e finanziari e di imprese assicurative aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo; f) intermediari assicurativi di cui all’articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d), CAP, che operano nei rami di attività di cui all’articolo 2, comma 1, CAP; f-bis) prestatori di servizi per le cripto-attività di cui all’articolo 3, comma 2, lettera v-bis); (2) g) revisori legali e società di revisione legale con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio; h) soggetti che esercitano l’attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all’articolo 134 TULPS, salve le competenze in materia di pubblica sicurezza attribuite dal medesimo Testo Unico. 3. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza definisce la frequenza e l’intensità dei controlli e delle ispezioni in funzione del profilo di rischio, della natura e delle dimensioni dei soggetti obbligati e dei rischi nazionali e transfrontalieri di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. 4. Per le finalità di cui al presente articolo, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza: a) effettua ispezioni e controlli anche con i poteri attribuiti al Corpo dalla normativa valutaria. I medesimi poteri sono attribuiti ai militari appartenenti ai reparti della Guardia di finanza ai quali il Nucleo speciale di polizia valutaria delega le ispezioni e i controlli; a-bis) acquisisce, anche attraverso le ispezioni e i controlli di cui ai commi 1 e 2, dati e informazioni presso i soggetti obbligati; (3) b) con i medesimi poteri di cui alla lettera a), svolge gli approfondimenti investigativi delle informazioni ricevute ai sensi dell’articolo 13 e delle segnalazioni di operazioni sospette trasmesse dalla UIF ai sensi dell’articolo 40 (4). 5. Ferme restando le competenze del Nucleo speciale di polizia valutaria di cui al comma 4, la Guardia di finanza: a) accerta e contesta, con le modalità e nei termini di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero trasmette alle autorità di vigilanza di settore le violazioni degli obblighi di cui al presente decreto riscontrate nell’esercizio dei suoi poteri di controllo; b) espleta le funzioni e i poteri di controllo sull’osservanza delle disposizioni di cui al presente decreto da parte dei soggetti convenzionati e agenti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera nn), nonchè da parte dei distributori ed esercenti di gioco, ivi compresi quelli di prestatori di servizi di gioco con sede legale e amministrazione centrale in altro Stato comunitario, che operano sul territorio della Repubblica italiana. 6. Per l’esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo, il Nucleo speciale di polizia valutaria ha accesso: a) ai dati contenuti nella sezione dell’anagrafe tributaria di cui all’articolo 7, commi 6 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come modificato dall’articolo 37, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; b) alle informazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche e trust espressi, contenute in apposita sezione del registro delle imprese, ai sensi dell’articolo 21 del presente decreto; b-bis) ai dati e alle informazioni contenute nell’anagrafe immobiliare integrata di cui all’articolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (5). 7. La Direzione investigativa antimafia accerta e contesta, con le modalità e nei termini di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero trasmette alle autorità di vigilanza di settore, le violazioni degli obblighi di cui al presente decreto riscontrate nell’esercizio delle sue attribuzioni ed effettua gli approfondimenti investigativi, attinenti alla criminalità organizzata, delle informazioni ricevute ai sensi dell’articolo 13 e delle segnalazioni di operazioni sospette trasmesse dalla UIF ai sensi dell’articolo 40 (6). Restano applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 4, e 1-bis, commi 1 e 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726. DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 9 28 8. Per l’esercizio delle attribuzioni di cui al comma 7, la Direzione investigativa antimafia ha accesso: a) ai dati contenuti nella sezione dell’anagrafe tributaria di cui all’articolo 7, commi 7 e 11, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come modificato dall’articolo 37, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; b) alle informazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche e trusts espressi, contenute in apposita sezione del registro delle imprese, ai sensi dell’articolo 21 del presente decreto; b-bis) ai dati e alle informazioni contenute nell’anagrafe immobiliare integrata di cui all’articolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (7). 9. I dati e le informazioni acquisite nell’ambito delle attività svolte ai sensi del presente articolo sono utilizzabili ai fini fiscali, secondo le disposizioni e le attribuzioni (8) vigenti. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, comma 1, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28. Testo precedente: “Art. 9 (Scambio di informazioni e collaborazione tra Autorità e Forze di polizia). – 1. Tutte le informazioni in possesso della UIF, delle Autorità di vigilanza di settore, delle amministrazioni interessate, degli ordini professionali e degli altri organi di cui all’articolo 8, relative all’attuazione del presente decreto, sono coperte dal segreto d’ufficio anche nei confronti della pubblica amministrazione. Sono fatti salvi i casi di comunicazione espressamente previsti dalla legislazione vigente. Il segreto non può essere opposto all’autorità giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente. 2. In deroga all’obbligo del segreto d’ufficio, le autorità di vigilanza di settore collaborano tra loro, con la UIF, con la Guardia di Finanza e con la DIA, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare l’esercizio delle rispettive funzioni. 3. In deroga all’obbligo del segreto d’ufficio, la UIF può scambiare informazioni e collaborare con analoghe autorità di altri Stati che perseguono le medesime finalità, a condizioni di reciprocità anche per quanto riguarda la riservatezza delle informazioni, e, a tale fine, può stipulare protocolli d’intesa. In particolare, la UIF può scambiare dati e notizie in materia di operazioni sospette con analoghe autorità di altri Stati, utilizzando a tal fine anche le informazioni in possesso della DIA e del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, specificamente richieste. Al di fuori dei casi di cui al presente comma, restano applicabili le disposizioni di cui agli articoli 9 e 12 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Le informazioni ricevute dalla autorità estere possono essere trasmesse dalla UIF alle autorità italiane competenti, salvo esplicito diniego dell’autorità dello Stato che ha fornito le informazioni. 4. Fermo restando quanto stabilito al comma 3, al fine di facilitare le attività comunque connesse all’approfondimento investigativo delle segnalazioni di operazioni sospette, la UIF stipula con la Guardia di finanza e la DIA protocolli d’intesa ove sono previste le condizioni e le procedure con cui queste scambiano, anche direttamente, dati ed informazioni di polizia con omologhi organismi esteri ed internazionali, a condizioni di reciprocità ed in deroga all’obbligo del segreto d’ufficio. 5. Le amministrazioni interessate e gli ordini professionali forniscono alla UIF le informazioni e le altre forme di collaborazione richieste. 6. Le autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni interessate, e gli ordini professionali nell’ambito dell’esercizio delle loro funzioni istituzionali informano la UIF delle ipotesi di violazione delle disposizioni del presente decreto che potrebbero essere correlate a riciclaggio o finanziamento del terrorismo rilevate nei confronti dei soggetti di cui agli articoli 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14. 7. L’autorità giudiziaria, quando ha fondato motivo di ritenere che il riciclaggio o l’impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita siano avvenuti attraverso operazioni effettuate presso gli intermediari sottoposti a vigilanza, ne dà comunicazione all’Autorità di vigilanza competente e alla UIF, per gli atti di loro spettanza. Le notizie comunicate sono coperte dal segreto d’ufficio. La comunicazione può essere ritardata quando può derivarne pregiudizio alle indagini. L’Autorità di vigilanza e la UIF comunicano all’autorità giudiziaria le iniziative assunte e i provvedimenti adottati. 8. La disposizione di cui al comma 7 si applica anche nell’ipotesi in cui vi sia fondato motivo di ritenere che operazioni effettuate presso gli intermediari sottoposti a vigilanza siano preordinate al compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale o da altre disposizioni di legge. 9. La UIF fornisce i risultati di carattere generale degli studi effettuati alle forze di polizia, alle autorità di vigilanza di settore, al Ministero dell’economia e delle finanze, al Ministero della giustizia ed al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo; fermo restando quanto previsto dall’articolo 331 del codice di procedura penale, la UIF fornisce alla DIA e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, nonchè al Comitato di analisi strategica antiterrorismo gli esiti delle analisi e degli studi effettuati su specifiche anomalie da cui emergono fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. 10. La UIF e gli organi delle indagini collaborano per agevolare l’individuazione di ogni circostanza in cui emergono fatti e situazioni la cui conoscenza può essere comunque utilizzata per prevenire l’uso del sistema finanziario e di quello economico a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. A tale fine, gli organi delle indagini possono fornire informazioni all’UIF.“. Per le precedenti modifiche si vedano: – l’art. 2, comma 5, DL 18.2.2015 n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.4.2015 n. 43; – l’art. 27, comma 1, lett. a), DLgs. 13.8.2010 n. 141, pubblicato in G.U. 4.9.2010 n. 207, S.O. n. 212, come da ultimo modificato dal DLgs. 19.9.2012 n. 169, pubblicato in G.U. 2.10.2012 n. 230, in vigore dal 17.10.2012; – l’art. 4, comma 1, DLgs. 25.9.2009 n. 151, pubblicato in G.U. 3.11.2009 n. 256. (2) Lettera inserita dall’art. 1, comma 1, lett. c), DLgs. 27.12.2024 n. 204, pubblicato in G.U. 28.12.2024 n. 303. Per l’applicazione della presente disposizione fino alla scadenza del periodo transitorio, come determinato dall’art. 45, comma 1, DLgs. 129/2024, si veda il successivo art. 4. (3) Lettera inserita dall’art. 1, comma 2, lett. g), n. 1), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (4) Lettera sostituita dall’art. 1, comma 2, lett. g), n. 2), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. Testo precedente: “b) con i medesimi poteri di cui alla lettera a), svolge gli approfondimenti investigativi delle segnalazioni di operazioni sospette trasmesse dalla UIF, secondo quanto stabilito dall’articolo 40.“. (5) Lettera inserita dall’art. 1, comma 2, lett. h), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (6) Le parole “delle informazioni ricevute ai sensi dell’articolo 13 e delle segnalazioni di operazioni sospette trasmesse dalla UIF ai sensi dell’articolo 40” sono state sostituite alle precedenti “delle segnalazioni di operazioni sospette, trasmesse dalla UIF secondo quanto stabilito dall’articolo 40” dall’art. 1, comma 2, lett. i), DLgs. 4.10.2019 DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 10 29 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (7) Lettera inserita dall’art. 1, comma 2, lett. l), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (8) Le parole “e le attribuzioni” sono state inserite dall’art. 1, comma 2, lett. m), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252.

Il ruolo del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria

L’articolo 9 del D.Lgs. 231/2007 individua nel Nucleo Speciale di Polizia Valutaria (NSPV) della Guardia di Finanza il soggetto istituzionalmente preposto alla vigilanza antiriciclaggio sui destinatari della normativa che non ricadono sotto la competenza diretta di una specifica autorità di settore (Banca d'Italia, IVASS, Consob). Il Nucleo opera nel quadro degli obiettivi e delle priorità strategiche che il Ministro dell’economia e delle finanze stabilisce annualmente con la Direttiva generale per l’azione amministrativa, garantendo così un raccordo con l’indirizzo politico-istituzionale nella prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Il perimetro soggettivo dell’intervento del NSPV è ampio e variegato: comprende gli intermediari finanziari iscritti all’albo ex art. 106 TUB, le società fiduciarie, i soggetti che erogano microcredito ai sensi dell’art. 111 TUB, i confidi e altri enti di cui all’art. 112 TUB, le succursali italiane di intermediari bancari e assicurativi con sede in altri Stati membri o in Paesi terzi, nonché gli intermediari assicurativi operanti nei rami vita. Con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 125/2019 e dalla disciplina sulle cripto-attività, il perimetro si è esteso anche ai prestatori di servizi per le cripto-attività (VASP) di cui all’art. 3, comma 2, lett. v-bis).

Coordinamento con la UIF e le autorità di vigilanza

Una delle caratteristiche più significative dell’art. 9 è il meccanismo di coordinamento operativo tra il NSPV e la Unità di Informazione Finanziaria (UIF). Il Nucleo può intervenire su richiesta della UIF a supporto delle funzioni di analisi finanziaria proprie di quest'ultima, assicurando sinergie investigative tra i due soggetti. Questo raccordo consente di ottimizzare l’uso delle risorse ispettive e di tradurre le segnalazioni di operazioni sospette in accertamenti mirati sul campo.

Il NSPV può inoltre eseguire controlli in via preventiva su soggetti già vigilati da altre autorità di settore, previa intesa con le medesime. Tale preintesa è fondamentale per evitare duplicazioni ispettive e per garantire economicità ed efficienza dell’azione preventiva. In pratica, si tratta di un meccanismo di delega o di collaborazione che consente alla Guardia di Finanza di intervenire là dove l’autorità di settore non abbia le risorse o le competenze operative per farlo tempestivamente.

Il ruolo della DIA

L’articolo 9 menziona espressamente anche la Direzione Investigativa Antimafia (DIA), attribuendole competenze specifiche nel contrasto al finanziamento del terrorismo e della criminalità organizzata transnazionale che si intreccia con i flussi finanziari illeciti. La DIA opera in stretto raccordo con il NSPV nei casi in cui emergano connessioni tra operatività finanziaria sospetta e fenomeni di criminalità organizzata o terroristica, garantendo un approccio integrato che unisce l’analisi finanziaria alle tecniche investigative penali.

Poteri ispettivi e procedurali

Nell’esercizio dei controlli, il Nucleo Speciale dispone di ampi poteri ispettivi: può accedere ai locali dei soggetti obbligati, richiedere l’esibizione di documenti e registrazioni, acquisire dati e informazioni rilevanti. La legge prescrive che tali poteri siano esercitati nel rispetto delle garanzie procedurali previste dalla normativa, tra cui il preavviso (salvo casi d'urgenza), la verbalizzazione degli accertamenti e il contraddittorio con il soggetto ispezionato.

I risultati dei controlli possono sfociare in verbali di contestazione di violazioni amministrative, trasmessi alle autorità competenti per l’irrogazione delle sanzioni previste dal Titolo VII del decreto. In presenza di indizi di reato, gli atti vengono trasmessi alla Procura della Repubblica, attivando il parallelo procedimento penale.

Profili pratici per i soggetti obbligati

Per i soggetti che rientrano nel perimetro di vigilanza del NSPV, la consapevolezza del quadro normativo delineato dall’art. 9 è fondamentale per una corretta preparazione alle ispezioni. È buona prassi mantenere aggiornata la documentazione relativa agli obblighi antiriciclaggio (procedure di adeguata verifica, archivio unico informatico o registro della clientela, procedure SOS) in modo che possa essere immediatamente resa disponibile in occasione di un controllo. La cooperazione attiva con gli ispettori, nel rispetto dei limiti di riservatezza imposti dalla legge, è valutata favorevolmente ai fini dell’eventuale quantificazione delle sanzioni.

Va segnalato che l’introduzione dei VASP nel perimetro di vigilanza del NSPV riflette l’attenzione crescente del legislatore verso il settore delle cripto-attività come potenziale vettore di riciclaggio. Le piattaforme di scambio e i custodian wallet provider devono pertanto dotarsi di presidi antiriciclaggio robusti, sapendo che potranno essere oggetto di ispezioni da parte del Nucleo Speciale con le medesime modalità previste per gli intermediari finanziari tradizionali.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Circolare Guardia di Finanza - Comando Generale, circolare prot. 210557 del 7 luglio 2017

La circolare regola l'esercizio dei poteri ispettivi e investigativi del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza in materia di antiriciclaggio ex art. 9 D.Lgs. 231/2007: accesso ai dati raccolti dai soggetti obbligati, scambio informativo con UIF, DIA e organismi esteri anche in deroga al segreto d'ufficio, utilizzo a fini fiscali delle informazioni acquisite.

Leggi il documento su www.gdf.gov.it

Domande frequenti

Quali soggetti sono controllati dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria ai fini antiriciclaggio?

Il NSPV controlla i soggetti obbligati che non ricadono sotto la vigilanza diretta di Banca d'Italia, IVASS o Consob: tra questi rientrano gli intermediari finanziari ex art. 106 TUB, le società fiduciarie, gli intermediari assicurativi vita, i prestatori di servizi per cripto-attività (VASP) e le succursali italiane di enti esteri.

Il Nucleo Speciale può intervenire anche su soggetti già vigilati da Banca d'Italia?

Sì, ma solo previa intesa con l’autorità di settore competente. La legge prevede questa possibilità per garantire economicità ed efficienza dell’azione preventiva, evitando al contempo sovrapposizioni ispettive non coordinate.

Qual è il ruolo della UIF nei controlli del NSPV?

La UIF può richiedere l’intervento del NSPV a supporto delle proprie funzioni di analisi. In questo caso il Nucleo agisce come braccio operativo della UIF, traducendo le analisi finanziarie in accertamenti ispettivi sul campo presso i soggetti obbligati.

Cosa succede se durante un’ispezione emergono indizi di reato?

Il verbale e la relativa documentazione vengono trasmessi alla Procura della Repubblica competente per l’apertura o l’alimentazione di un procedimento penale. Il procedimento sanzionatorio amministrativo può essere sospeso in attesa dell’esito del procedimento penale.

I VASP (prestatori di servizi per cripto-attività) sono soggetti ai controlli del NSPV?

Sì. Con l’ampliamento del perimetro soggettivo operato dal D.Lgs. 125/2019 e dalla successiva disciplina sulle cripto-attività, i VASP rientrano tra i soggetti che il Nucleo Speciale può ispezionare con i propri poteri antiriciclaggio.

Fonti consultate: 1 fonte verificate
Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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