← Torna a Antiriciclaggio - D.Lgs. 231/2007
Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • L’art. 3 individua chi è soggetto obbligato alla disciplina antiriciclaggio del D.Lgs. 231/2007.
  • Quattro categorie: intermediari bancari/finanziari, altri operatori finanziari, professionisti, altri operatori non finanziari.
  • Commercialisti e revisori legali sono sempre obbligati; notai e avvocati solo per prestazioni a rischio.
  • Inclusi VASP cripto, case d'asta sopra 10.000 euro, agenti immobiliari per locazioni elevate.
  • La qualificazione attiva tutti gli obblighi di adeguata verifica, conservazione e segnalazione UIF.
  • L’errata qualificazione espone a sanzioni amministrative (art. 56) e penali (art. 58).
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 3 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Soggetti obbligati (1)

In vigore dal 29/12/2007

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle categorie di soggetti individuati nel presente articolo, siano esse persone fisiche ovvero persone giuridiche. 2. Rientrano nella categoria degli intermediari bancari e finanziari: a) le banche; b) Poste italiane S.p.a.; c) gli istituti di moneta elettronica come definiti dall’articolo 1, comma 2, lettera h-bis), TUB (IMEL); d) gli istituti di pagamento come definiti dall’articolo 1, comma 2, lettera h-sexies),TUB (IP); e) le società di intermediazione mobiliare, come definite dall’articolo 1, comma 1, lettera e), TUF (SIM); f) le società di gestione del risparmio, come definite dall’articolo 1, comma 1, lettera o), TUF (Sgr) (2); g) le società di investimento a capitale variabile in gestione interna come definite dall’articolo 1, comma 1, lettera i.1) del TUF (Sicav in gestione interna); (3) h) le società di investimento a capitale fisso in gestione interna come definite dall’articolo 1, comma 1, lettera i-bis.1) del TUF (Sicaf in gestione interna); (4) i) gli agenti di cambio di cui all’articolo 201 TUF; l) gli intermediari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 TUB; m) Cassa depositi e prestiti S.p.a.; n) le imprese di assicurazione, che operano nei rami di cui all’articolo 2, comma 1, CAP; o) gli intermediari assicurativi di cui all’articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d), CAP, che operano nei rami di attività di cui all’articolo 2, comma 1, CAP; p) i soggetti eroganti micro-credito, ai sensi dell’articolo 111 TUB; q) i confidi e gli altri soggetti di cui all’articolo 112 TUB; r) […] (5) s) le società fiduciarie iscritte nell’albo previsto ai sensi dell’articolo 106 TUB; t) le succursali insediate di intermediari bancari e finanziari di cui al presente comma (6), aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo; u) gli intermediari bancari e finanziari di cui al presente comma (7) aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro, stabiliti senza succursale sul territorio della Repubblica italiana; v) i consulenti finanziari di cui all’articolo 18-bis TUF e le società di consulenza finanziaria di cui all’articolo 18-ter TUF; (8) v-bis) i prestatori di servizi per le cripto-attività come definiti all’articolo 3, paragrafo 1, punto 15), del regolamento (UE) 2023/1114, autorizzati in Italia alla prestazione di tali servizi, ad eccezione del servizio di consulenza sulle cripto-attività; (9) v-ter) le società di partenariato in gestione interna come definite dall’articolo 1, comma 1, lettera i-quater.2), del TUF (10). 2 bis. Nelle operazioni di cartolarizzazione di crediti, gli intermediari bancari e finanziari di cui al comma 2, incaricati della riscossione dei crediti ceduti, dei servizi di cassa e di pagamento e delle verifiche di conformità provvedono all’adempimento degli obblighi di cui al presente decreto anche nei confronti dei debitori ceduti alle società per la cartolarizzazione dei crediti nonchè dei sottoscrittori dei titoli emessi dalle medesime società. (11) 2 ter. I gestori esterni degli Oicr societari in gestione esterna di cui all’articolo 1, comma 1, lettera m-ter.1), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, provvedono all’adempimento degli obblighi di cui al presente decreto anche con riferimento ai sottoscrittori delle azioni e degli strumenti finanziari partecipativi ovvero ai soggetti che partecipano mediante ulteriori modalità di raccolta del patrimonio definite nello statuto degli Oicr societari DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 3 16 che gestiscono, e ai soggetti da questi finanziati. (12) 3. Rientrano nella categoria di altri operatori finanziari: a) le società fiduciarie, diverse da quelle iscritte nell’albo previsto ai sensi dell’articolo 106 TUB, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966; b) i mediatori creditizi iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 128-sexies TUB; c) gli agenti in attività finanziaria iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 128-quater, commi 2 e 6, TUB; d) i soggetti che esercitano professionalmente l’attività di cambio valuta, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, iscritti in un apposito registro tenuto dall’Organismo previsto dall’articolo 128-undecies TUB. 4. Rientrano nella categoria dei professionisti, nell’esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria: a) i soggetti iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell’albo dei consulenti del lavoro; b) ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati; c) i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti: 1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche; 2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni; 3) l’apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli; 4) l’organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all’amministrazione di società; 5) la costituzione, la gestione o l’amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi; d) i revisori legali e le società di revisione legale con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio; e) i revisori legali e le società di revisione senza incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio. 5. Rientrano nella categoria di altri operatori non finanziari: a) […] (13) b) i soggetti che esercitano attività di commercio di cose antiche, i soggetti che esercitano il commercio di opere d’arte o che agiscono in qualità di intermediari nel commercio delle medesime opere, anche quando tale attività è effettuata da gallerie d’arte o case d’asta di cui all’articolo 115 TULPS qualora il valore dell’operazione, anche se frazionata o di operazioni collegate sia pari o superiore a 10.000 euro; (14) c) i soggetti che conservano o commerciano opere d’arte ovvero che agiscono da intermediari nel commercio delle stesse, qualora tale attività è effettuata all’interno di porti franchi e il valore dell’operazione, anche se frazionata, o di operazioni collegate sia pari o superiore a 10.000 euro; (15) d) gli operatori professionali in oro di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7; e) gli agenti in affari che svolgono attività in mediazione immobiliare in presenza dell’iscrizione al Registro delle imprese, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, anche quando agiscono in qualità di intermediari nella locazione di un bene immobile e, in tal caso, limitatamente alle sole operazioni per le quali il canone mensile è pari o superiore a 10.000 euro; (16); f) i soggetti che esercitano l’attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all’articolo 134 TULPS; g) i soggetti che esercitano attività di mediazione civile, ai sensi dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69; h) i soggetti che svolgono attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi, in presenza della licenza di cui all’articolo 115 TULPS, fuori dall’ipotesi di cui all’articolo 128-quaterdecies TUB; i) […] (17); i-bis) […] (18). 6. Rientrano nella categoria di prestatori di servizi di gioco: a) gli operatori di gioco on line che offrono, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 3 17 telecomunicazione, giochi, con vincite in denaro, su concessione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli; b) gli operatori di gioco su rete fisica che offrono, anche attraverso distributori ed esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, giochi, con vincite in denaro, su concessione dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli; c) i soggetti che gestiscono case da gioco, in presenza delle autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore e del requisito di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30. 6 bis. Rientrano tra i soggetti obbligati i prestatori di servizi relativi a società e trust di cui all’articolo 1, comma 2, lettera ee), del presente decreto, la cui attività è riservata ad operatori soggetti a regimi di licenza o registrazione nazionale. (19) 7. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche alle succursali insediate nel territorio della Repubblica italiana dei soggetti obbligati di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato estero. 8. Alle società di gestione accentrata di strumenti finanziari, alle società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e ai soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari, alle società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari e alle società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari si applicano le disposizioni del presente decreto in materia di segnalazione di operazioni sospette e comunicazioni oggettive. 9. I soggetti obbligati assicurano che il trattamento dei dati acquisiti nell’adempimento degli obblighi di cui al presente decreto avvenga, per i soli scopi e per le attività da esso previsti e nel rispetto delle prescrizioni e delle garanzie stabilite dal Codice in materia di protezione dei dati personali. 9 bis. I soggetti obbligati assicurano che le proprie succursali stabilite in altro Stato membro rispettino le disposizioni nazionali di recepimento della normativa europea in materia di prevenzione del sistema finanziario per fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in vigore nel medesimo Stato membro. (20) Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, comma 1, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28. Testo precedente: “Art. 3 (Principi generali). – 1. Le misure di cui al presente decreto si fondano anche sulla collaborazione attiva da parte dei destinatari delle disposizioni in esso previste, i quali adottano idonei e appropriati sistemi e procedure in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela, di segnalazione delle operazioni sospette, di conservazione dei documenti, di controllo interno, di valutazione e di gestione del rischio, di garanzia dell’osservanza delle disposizioni pertinenti e di comunicazione per prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Essi adempiono gli obblighi previsti avendo riguardo alle informazioni possedute o acquisite nell’ambito della propria attività istituzionale o professionale. 2. I sistemi e le procedure adottati ai sensi del comma 1 rispettano le prescrizioni e garanzie stabilite dal presente decreto e dalla normativa in materia di protezione dei dati personali. 3. Le misure di cui al presente decreto sono proporzionate al rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo in relazione al tipo di cliente, al rapporto continuativo, alla prestazione professionale, al prodotto o alla transazione. 4. L’applicazione delle misure previste dal presente decreto deve essere proporzionata alla peculiarità delle varie professioni e alle dimensioni dei destinatari della presente normativa.“. (2) Le parole “(Sgr)“ sono state sostituite alle precedenti “(SGR)“ dall’art. 10, comma 2, lett. a), n. 1.1), DLgs. 27.3.2026 n. 47, pubblicato in G.U. 14.4.2026 n. 86, S.O. n. 14. (3) Lettera sostituita dall’art. 10, comma 2, lett. a), n. 1.2), DLgs. 27.3.2026 n. 47, pubblicato in G.U. 14.4.2026 n. 86, S.O. n. 14. Testo precedente: “g) le società di investimento a capitale variabile, come definite dall’articolo 1, comma 1, lettera i), TUF (SICAV);“. (4) Lettera sostituita dall’art. 10, comma 2, lett. a), n. 1.3), DLgs. 27.3.2026 n. 47, pubblicato in G.U. 14.4.2026 n. 86, S.O. n. 14. Testo precedente: “h) le società di investimento a capitale fisso, mobiliare e immobiliare, come definite dall’articolo 1, comma 1, lettera ibis), TUF (SICAF);“. (5) Lettera soppressa dall’art. 1, comma 1, lett. l), n. 1), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. Testo precedente: “r) i soggetti di cui all’articolo 2, comma 6, della legge 30 aprile 1999, n. 130, con riferimento alle operazioni di cartolarizzazione di crediti disciplinate dalla medesima legge;“. (6) Le parole “di cui al presente comma” sono state sostituite alle precedenti “e di imprese assicurative” dall’art. 1, comma 1, lett. l), n. 2), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (7) Le parole “di cui al presente comma” sono state sostituite alle precedenti “e le imprese assicurative” dall’art. 1, comma 1, lett. l), n. 3), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (8) Il segno “;“ è stato sostituito al precedente “.“ dall’art. 1, comma 1, lett. b), n. 1), DLgs. 27.12.2024 n. 204, pubblicato in G.U. 28.12.2024 n. 303. (9) Lettera inserita dall’art. 1, comma 1, lett. b), n. 2), DLgs. 27.12.2024 n. 204, pubblicato in G.U. 28.12.2024 n. 303. Per l’applicazione della presente disposizione fino alla scadenza del periodo transitorio, come determinato dall’art. 45, comma 1, DLgs. 129/2024, si veda il successivo art. 4. (10) Lettera inserita dall’art. 10, comma 2, lett. a), n. 1.4), DLgs. 27.3.2026 n. 47, pubblicato in G.U. 14.4.2026 n. 86, S.O. n. 14. (11) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. m), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (12) Comma sostituito dall’art. 10, comma 2, lett. a), n. 2), DLgs. 27.3.2026 n. 47, pubblicato in G.U. 14.4.2026 n. 86, S.O. n. 14. Testo precedente: “I gestori esterni di Sicav e Sicaf in gestione esterna di cui all’articolo 1, comma 1, lettere i.1) e i-bis.1), del TUF provvedono all’adempimento degli obblighi di cui al presente decreto anche con riferimento ai sottoscrittori delle azioni delle Sicav e Sicaf DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 4 18 che gestiscono e dei soggetti da queste finanziati.“. (13) Lettera sostituita dall’art. 26-bis, comma 2, lett. a), DL 17.3.2023 n. 25, convertito, con modificazioni, dalla L. 10.5.2023 n. 52. Testo precedente: “a) i prestatori di servizi relativi a società e trust, ove non obbligati in forza delle previsioni di cui ai commi 2 e 4, lettere a), b) e c), del presente articolo;“. (14) Lettera sostituita dall’art. 1, comma 1, lett. n), n. 1), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. Testo precedente: “b) i soggetti che esercitano attività di commercio di cose antiche in virtù della dichiarazione preventiva prevista dall’articolo 126 TULPS;“. (15) Lettera sostituita dall’art. 1, comma 1, lett. n), n. 2), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. Testo precedente: “c) i soggetti che esercitano l’attività di case d’asta o galleria d’arte ai sensi dell’articolo 115 TULPS;“. (16) Le parole “, anche quando agiscono in qualità di intermediari nella locazione di un bene immobile e, in tal caso, limitatamente alle sole operazioni per le quali il canone mensile è pari o superiore a 10.000 euro;“ sono state inserite dall’art. 1, comma 1, lett. n), n. 3), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (17) Lettera abrogata dall’art. 1, comma 1, lett. b, n. 3), DLgs. 27.12.2024 n. 204, pubblicato in G.U. 28.12.2024 n. 303. Per l’applicazione della presente disposizione fino alla scadenza del periodo transitorio, come determinato dall’art. 45, comma 1, DLgs. 129/2024, si veda il successivo art. 4. Testo precedente: “i) i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale […]“. In precedenza, le parole “, limitatamente allo svolgimento dell’attività di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso” erano state soppresse dall’art. 1, comma 1, lett. n), n. 4), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (18) Lettera abrogata dall’art. 1, comma 1, lett. b, n. 3), DLgs. 27.12.2024 n. 204, pubblicato in G.U. 28.12.2024 n. 303. Per l’applicazione della presente disposizione fino alla scadenza del periodo transitorio, come determinato dall’art. 45, comma 1, DLgs. 129/2024, si veda il successivo art. 4. Testo precedente: “i-bis) i prestatori di servizi di portafoglio digitale”. In precedenza, la lettera era stata inserita dall’art. 1, comma 1, lett. n), n. 5), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (19) Comma inserito dall’art. 26-bis, comma 2, lett. b), DL 17.3.2023 n. 25, convertito, con modificazioni, dalla L. 10.5.2023 n. 52. (20) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. o), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. CAPO II – Autorità, vigilanza e Pubbliche amministrazioni

Perché l’art. 3 è la norma cardine del sistema antiriciclaggio

L’art. 3 del D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 è la disposizione che individua i cosiddetti soggetti obbligati, ovvero coloro che sono tenuti ad applicare l’intera disciplina antiriciclaggio: adeguata verifica della clientela (artt. 17-30), conservazione dei dati (artt. 31-34), segnalazione delle operazioni sospette alla UIF (artt. 35-41), nomina del responsabile antiriciclaggio, valutazione del rischio e adozione di procedure interne. La corretta lettura dell’art. 3 è quindi il primo passo per qualunque professionista o operatore che voglia capire se la normativa AML lo riguardi: una errata qualificazione comporta l’omessa attuazione degli adempimenti e l’esposizione a sanzioni amministrative pecuniarie (art. 56) e, nei casi più gravi, a responsabilità penale per omessa segnalazione (art. 58).

La norma è stata interamente sostituita dall’art. 1 del D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 90 di recepimento della IV Direttiva AML, e successivamente integrata dal D.Lgs. 4 ottobre 2019 n. 125 (V Direttiva), dal D.L. 25/2023 (prestatori di servizi a società e trust) e dal D.Lgs. 27 dicembre 2024 n. 204 in coordinamento con il Regolamento UE 2023/1114 (MiCA) per le cripto-attività. Il legislatore ha così progressivamente ampliato il perimetro soggettivo, in coerenza con l’evoluzione delle raccomandazioni GAFI e con il pacchetto normativo europeo culminato nel Regolamento UE 2024/1624.

Categoria 1, Intermediari bancari e finanziari (comma 2)

Il comma 2 elenca i soggetti per i quali l’attività di intermediazione del denaro è il core business. Vi rientrano in primo luogo le banche autorizzate ex art. 14 TUB e Poste Italiane S.p.A. per le attività di bancoposta. Seguono gli istituti di moneta elettronica (IMEL) e gli istituti di pagamento (IP), come definiti dall’art. 1 TUB, ai quali si aggiungono in linea generale gli intermediari del mercato dei capitali: SIM (art. 1 TUF), SGR, SICAV e SICAF in gestione interna, agenti di cambio, intermediari iscritti nell’albo ex art. 106 TUB e Cassa Depositi e Prestiti.

Sono soggetti obbligati anche le imprese di assicurazione che operano nei rami vita di cui all’art. 2, comma 1, CAP (D.Lgs. 209/2005) e gli intermediari assicurativi ex art. 109 CAP limitatamente al ramo vita: il rischio AML, infatti, si manifesta tipicamente nelle polizze a contenuto finanziario, mentre i rami danni sono esclusi. Rientrano nel comma 2 anche i soggetti eroganti microcredito (art. 111 TUB), i confidi (art. 112 TUB), le società fiduciarie iscritte all’albo ex art. 106 TUB, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria (artt. 18-bis e 18-ter TUF).

Una rilevante novità è l’inserimento della lettera v-bis), introdotta dal D.Lgs. 204/2024: rientrano tra gli intermediari finanziari i prestatori di servizi per le cripto-attività (CASP) come definiti dal Regolamento UE 2023/1114 (MiCA), autorizzati in Italia, con la sola esclusione del servizio di consulenza sulle cripto-attività. Le succursali italiane di intermediari esteri e gli intermediari operanti senza succursale (lettere t e u) sono pure obbligati, in coerenza con il principio del controllo nel Paese di destinazione del servizio.

Categoria 2, Altri operatori finanziari (comma 3)

Il comma 3 raccoglie operatori finanziari minori, non bancari, ma comunque esposti al rischio di riciclaggio per la natura monetaria della loro attività: società fiduciarie non iscritte all’albo ex art. 106 TUB (quelle disciplinate dalla L. 1966/1939), mediatori creditizi iscritti nell’elenco ex art. 128-sexies TUB, agenti in attività finanziaria ex art. 128-quater TUB e cambiavalute iscritti nel registro tenuto dall’OAM ex art. 128-undecies TUB. Si tratta di soggetti che, pur non gestendo direttamente conti, mettono in contatto la clientela con il sistema finanziario e possono fungere da veicolo per il trasferimento di valori.

Categoria 3, Professionisti (comma 4)

Il comma 4 è la disposizione di maggiore interesse per il pubblico professionale. Rientrano nella categoria, sia che esercitino in forma individuale, associata o societaria:

  • Dottori commercialisti ed esperti contabili iscritti all’albo CNDCEC e consulenti del lavoro: sono soggetti obbligati per la totalità della propria attività professionale, senza distinzione di tipologia di prestazione. La consolidata interpretazione del CNDCEC e dell’UIF conferma che tutte le prestazioni tipiche della professione (tenuta contabilità, dichiarazioni fiscali, consulenza societaria, due diligence, perizie) ricadono nel perimetro AML.
  • Periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi, comprese associazioni di categoria, CAF e patronati: la norma estende la disciplina anche a chi opera fuori dagli albi tradizionali, per evitare arbitraggi.
  • Notai e avvocati: la posizione è peculiare. Sono soggetti obbligati soltanto quando, in nome o per conto del cliente, compiono o assistono in operazioni di natura finanziaria o immobiliare, cioè quando intervengono in: trasferimenti di diritti reali su beni immobili o attività economiche, gestione di denaro o strumenti finanziari, apertura o gestione di conti bancari e di deposito, organizzazione degli apporti per la costituzione di società, costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi. È la trasposizione dell’art. 12 c. 1 lett. e) della direttiva sui c.d. ambiti ad alto rischio. Restano escluse le attività di puro patrocinio (in particolare la difesa in giudizio penale) e, per l’avvocato, le prestazioni esclusivamente consultive non collegate alle operazioni elencate.
  • Revisori legali e società di revisione legale con o senza incarichi su enti di interesse pubblico: la disposizione è stata coordinata con il D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39. Anche il revisore unico di una S.r.l. è quindi soggetto obbligato.
Categoria 4, Altri operatori non finanziari (comma 5)

Il comma 5, profondamente rivisto dal D.Lgs. 125/2019, individua operatori che gestiscono valori reali o servizi connessi al commercio di beni di valore elevato, in attuazione delle indicazioni GAFI sui c.d. dealer in high-value goods:

  • Commercianti di cose antiche, opere d'arte, gallerie d'arte e case d'asta (lett. b e c): obbligati quando il valore della singola operazione o di operazioni collegate è pari o superiore a 10.000 euro. La lettera c) estende l’obbligo anche ai soggetti che conservano o intermediano opere d'arte all’interno di porti franchi. È stata superata la precedente disciplina che faceva leva sulla mera dichiarazione preventiva ex art. 126 TULPS.
  • Operatori professionali in oro ex L. 17 gennaio 2000 n. 7: soggetti obbligati a prescindere dalla soglia, in considerazione della elevata convertibilità del metallo prezioso.
  • Agenti immobiliari iscritti al Registro delle imprese ex L. 39/1989: obbligati per tutte le compravendite e, per le locazioni, soltanto quando il canone mensile è pari o superiore a 10.000 euro (limite introdotto dal D.Lgs. 125/2019).
  • Servizi di custodia e trasporto valori con guardie particolari giurate (lett. f), mediatori civili ex L. 69/2009 (lett. g) e società di recupero stragiudiziale crediti ex art. 115 TULPS (lett. h).

Le precedenti lettere i) e i-bis) sui prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e di portafoglio digitale sono state abrogate dal D.Lgs. 204/2024 in quanto assorbite nella lettera v-bis) del comma 2 (CASP MiCA).

Prestatori di servizi di gioco e di servizi a società e trust

Il comma 6 individua come soggetti obbligati gli operatori di gioco: gestori di giochi online con vincite in denaro, operatori su rete fisica (su concessione ADM) e gestori di case da gioco. Il comma 6-bis, introdotto dal D.L. 25/2023, include i prestatori di servizi relativi a società e trust (TCSP) ex art. 1, comma 2, lett. ee), allorché operino in regime di licenza o registrazione nazionale, in coerenza con la Raccomandazione 22 GAFI.

VASP, CASP e nuovo quadro europeo cripto

Il settore delle cripto-attività è oggetto di un riassetto strutturale. Fino al D.Lgs. 125/2019 erano soggetti obbligati gli exchanger di valute virtuali e i wallet provider digitali. Il D.Lgs. 204/2024, in coordinamento con il Regolamento UE 2023/1114 (MiCA) e con il Regolamento UE 2024/1624, ha trasferito tali soggetti tra gli intermediari finanziari (comma 2 lett. v-bis), parificandoli sotto il profilo AML alle SIM e alle SGR. Per il periodo transitorio fino alla scadenza prevista dal D.Lgs. 129/2024 si applica la disciplina dell’art. 4 del decreto. Il nuovo quadro chiude il sistema rispetto alla mobilità delle cripto-attività e adotta il termine europeo CASP (Crypto-Asset Service Provider) in luogo del previgente VASP.

Effetti della qualificazione di soggetto obbligato

Una volta accertato che un operatore rientri nelle categorie dell’art. 3, scattano integralmente gli obblighi del decreto: nomina del responsabile antiriciclaggio (RAR), redazione del documento di autovalutazione del rischio, adozione di procedure interne, formazione del personale, adeguata verifica della clientela (semplificata, ordinaria o rafforzata in funzione del rischio), conservazione dei dati e dei documenti per dieci anni, segnalazione delle operazioni sospette alla UIF tramite il portale Infostat-UIF, applicazione del divieto di flusso di contante oltre soglia ex art. 49.

Esonero delle pubbliche amministrazioni

Le pubbliche amministrazioni non sono soggetti obbligati ai sensi dell’art. 3: esse hanno una disciplina dedicata all’art. 10, che impone comunque obblighi di comunicazione e di collaborazione con la UIF in determinati ambiti, ma non l’integrale apparato di adeguata verifica e SOS proprio dei privati. Le società partecipate da enti pubblici, invece, rientrano nell’art. 3 se svolgono attività riconducibili alle categorie sopra elencate.

Casi pratici

Caso 1, Commercialista (Tizio). Tizio, iscritto all’albo dei dottori commercialisti, è soggetto obbligato per ogni prestazione professionale: dalla tenuta della contabilità alla consulenza fiscale, alla redazione del bilancio, alle perizie. Non rileva la natura dell’incarico o il valore dell’operazione: deve sempre identificare il cliente, valutare il rischio e conservare i dati.

Caso 2, Avvocato (Caio). Caio assiste un cliente nella difesa in un procedimento penale per reati tributari: non è soggetto obbligato per quella prestazione, in quanto attività di patrocinio in giudizio. Se lo stesso Caio assiste un altro cliente nell’acquisto di un immobile redigendo il preliminare e gestendo le somme su un conto dedicato, è pienamente soggetto agli obblighi AML.

Caso 3, Gallerista d'arte (Sempronio). Sempronio gestisce una galleria d'arte. Per le vendite di opere di valore inferiore a 10.000 euro non è soggetto obbligato; per quelle pari o superiori a tale soglia, anche se frazionate o collegate, deve adempiere agli obblighi del decreto. La soglia è stata armonizzata dal D.Lgs. 125/2019 in attuazione della V Direttiva AML.

Caso 4, Exchange cripto (Mevio S.r.l.). Mevio S.r.l. opera come exchanger di cripto-attività autorizzato in Italia ex MiCA: è soggetto obbligato come CASP, equiparato agli intermediari finanziari, con applicazione integrale della disciplina AML.

Sanzioni in caso di omessa qualificazione e di omessa segnalazione

La mancata individuazione di sé stessi come soggetti obbligati non vale come esimente: chi avrebbe dovuto adempiere ed è risultato inadempiente è sanzionato a norma dell’art. 56 (sanzioni amministrative pecuniarie da 2.000 a 50.000 euro per le violazioni degli obblighi di adeguata verifica e conservazione, con cornice aggravata per violazioni gravi, ripetute o sistematiche) e dell’art. 58 (sanzione amministrativa per omessa segnalazione di operazioni sospette, fino al 30 per cento del valore dell’operazione, con possibili profili di responsabilità penale ex art. 55 in caso di falso o di alterazione dolosa dei dati identificativi).

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Circolare MEF Dipartimento del Tesoro del 6 luglio 2017 (D.Lgs. 90/2017)

Illustrazione della platea dei soggetti obbligati ridisegnata dal D.Lgs. 90/2017 ex art. 3: intermediari bancari e finanziari, altri operatori finanziari, professionisti (commercialisti, notai, avvocati per attivita determinate), prestatori di servizi relativi a societa e trust, operatori del comparto giochi. La circolare conferma l'estensione progressiva del perimetro dopo le IV e V Direttiva.

Leggi il documento su www.dt.mef.gov.it

Domande frequenti

Chi sono i soggetti obbligati antiriciclaggio ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 231/2007?

Sono soggetti obbligati gli intermediari bancari e finanziari (banche, Poste, IMEL, IP, SIM, SGR, SICAV, SICAF, intermediari ex art. 106 TUB, assicurazioni vita, CASP cripto), gli altri operatori finanziari (società fiduciarie, mediatori creditizi, agenti in attività finanziaria, cambiavalute), i professionisti (commercialisti, consulenti del lavoro, notai e avvocati per prestazioni a rischio, revisori legali) e gli altri operatori non finanziari (case d'asta, gallerie, operatori in oro, agenti immobiliari, operatori di gioco, prestatori di servizi a società e trust).

Un commercialista è sempre soggetto obbligato antiriciclaggio?

Sì. I dottori commercialisti ed esperti contabili iscritti all’albo, così come i consulenti del lavoro, sono soggetti obbligati ai sensi dell’art. 3 comma 4 lett. a) per la totalità della loro attività professionale, sia individuale sia associata o societaria. Devono identificare il cliente, valutarne il rischio, conservare i dati per dieci anni e segnalare alla UIF eventuali operazioni sospette, indipendentemente dall’importo dell’incarico.

Un avvocato deve adempiere agli obblighi antiriciclaggio?

L’avvocato è soggetto obbligato soltanto quando, in nome o per conto del cliente, compie operazioni di natura finanziaria o immobiliare oppure assiste in operazioni di trasferimento di diritti reali, gestione di denaro o strumenti finanziari, apertura di conti, costituzione o amministrazione di società, enti o trust. L’attività di difesa in giudizio e la consulenza non riconducibile a tali ambiti restano escluse, in conformità all’art. 12 della direttiva e all’art. 3 comma 4 lett. c) del decreto.

Le case d'asta e le gallerie d'arte sono soggetti antiriciclaggio?

Sì, dopo il D.Lgs. 125/2019. Le case d'asta, le gallerie d'arte e i soggetti che commerciano o intermediano opere d'arte sono soggetti obbligati quando il valore dell’operazione, anche se frazionata o collegata, è pari o superiore a 10.000 euro. Lo stesso vale per chi conserva o intermedia opere d'arte all’interno di porti franchi. Sotto la soglia non vi è obbligo, salvo applicazione di altre disposizioni speciali.

Cosa sono i VASP e i CASP nell’antiriciclaggio?

VASP (Virtual Asset Service Provider) era la categoria introdotta dal D.Lgs. 125/2019 per gli operatori in valute virtuali e wallet digitali. Il D.Lgs. 204/2024, in coordinamento con il Regolamento UE 2023/1114 (MiCA) e con il Regolamento UE 2024/1624, ha trasferito tali soggetti tra gli intermediari finanziari del comma 2 lett. v-bis), denominandoli CASP (Crypto-Asset Service Provider) e parificandoli alle SIM e SGR sotto il profilo della disciplina antiriciclaggio.

Fonti consultate: 1 fonte verificate
Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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