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Ultimo aggiornamento: 2 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche
In sintesi
  • Istituisce l'OAM (Organismo Agenti e Mediatori), ente di diritto privato con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.
  • I primi componenti dell'organo di gestione sono nominati dal MEF su proposta della Banca d'Italia; lo Statuto è approvato con regolamento ministeriale.
  • L'OAM iscrive i soggetti, verifica i requisiti, riscuote i contributi e svolge attività ispettiva nei confronti degli iscritti.
  • Collabora con le autorità di vigilanza degli altri Stati UE anche mediante scambio di informazioni, senza che ciò costituisca violazione del segreto d'ufficio.
  • I componenti degli organi OAM e i dipendenti rispondono dei danni solo in caso di dolo o colpa grave.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 128 undecies T.U.B. – Organismo.

In vigore dal 10/01/2026

Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 212 Articolo 1

Nota:Vedasi anche gli articoli da 12 a 24 del decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141.

“1. È istituito un Organismo, avente personalità giuridica di diritto privato, con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. L’Organismo è dotato dei poteri sanzionatori necessari per lo svolgimento di tali compiti.

2. I primi componenti dell’organo di gestione dell’Organismo sono nominati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta della Banca d’Italia, e restano in carica tre anni a decorrere dalla data di costituzione dell’Organismo. Il Ministero dell’economia e delle finanze approva con regolamento lo Statuto dell’Organismo, sentita la Banca d’Italia.

3. L’Organismo provvede all’iscrizione negli elenchi di cui all’articolo 128-quater, comma 2, e all’articolo 128-sexies, comma 2, previa verifica dei requisiti previsti, e svolge ogni altra attività necessaria per la loro gestione; determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute per l’iscrizione negli elenchi; svolge gli altri compiti previsti dalla legge.

4. L’Organismo verifica il rispetto da parte degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi della disciplina cui essi sono sottoposti; per lo svolgimento dei propri compiti, l’Organismo può effettuare ispezioni e può chiedere la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini. In aggiunta a quanto previsto dal comma 4-bis e dall’articolo 128-terdecies, comma 4-bis, per le finalità della direttiva (UE) 2023/2225 , del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, e nel rispetto del diritto dell’Unione europea, l’Organismo collabora, anche attraverso lo scambio di informazioni, con le omologhe autorità degli altri Stati membri competenti ai sensi della citata direttiva (UE) 2023/2225 . La trasmissione di informazioni per le suddette finalità non costituisce violazione del segreto d’ufficio. Le informazioni ricevute dalle autorità di cui al secondo periodo possono essere trasmesse alle autorità italiane competenti, salvo diniego dell’Autorità che ha fornito le informazioni.

4-bis. L’Organismo collabora con le autorità di altri Stati membri dell’Unione europea competenti sui soggetti di cui all’articolo 128-novies.1, comma 2; a tale fine può scambiare informazioni con queste autorità, entro i limiti e nel rispetto delle procedure previsti dal diritto dell’Unione europea.

4-ter. Nell’esercizio delle proprie funzioni di controllo l’Organismo, i componenti dei suoi organi, nonché i suoi dipendenti rispondono dei danni cagionati da atti, comportamenti o omissioni posti in essere con dolo o colpa grave.”

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In sintesi

  • Istituisce l'OAM (Organismo Agenti e Mediatori), ente di diritto privato con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.
  • I primi componenti dell'organo di gestione sono nominati dal MEF su proposta della Banca d'Italia; lo Statuto è approvato con regolamento ministeriale.
  • L'OAM iscrive i soggetti, verifica i requisiti, riscuote i contributi e svolge attività ispettiva nei confronti degli iscritti.
  • Collabora con le autorità di vigilanza degli altri Stati UE anche mediante scambio di informazioni, senza che ciò costituisca violazione del segreto d'ufficio.
  • I componenti degli organi OAM e i dipendenti rispondono dei danni solo in caso di dolo o colpa grave.
Indice dei contenuti

Natura giuridica e governance dell'OAM

L'art. 128-undecies TUB, nel testo vigente dal 10 gennaio 2026 (D.Lgs. 212/2025), istituisce l'Organismo Agenti e Mediatori (OAM) quale persona giuridica di diritto privato dotata di autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria. Si tratta di un modello di autodisciplina vigilata, analogo ad altri organismi di settore (es. OAM per intermediari finanziari, OCF per consulenti finanziari), in cui la funzione pubblica di tenuta degli elenchi e di controllo è delegata a un soggetto privato sotto la supervisione della Banca d'Italia e del MEF.

I primi componenti dell'organo di gestione sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, e restano in carica tre anni dalla costituzione dell'Organismo. Il Ministero approva lo Statuto con regolamento, sentita la Banca d'Italia. Questa governance riflette la natura ibrida dell'OAM: privato nella forma, pubblico nella funzione.

Compiti istituzionali: iscrizione e gestione degli elenchi

Il comma 3 elenca analiticamente i compiti dell'OAM: iscrizione negli elenchi degli agenti in attività finanziaria (art. 128-quater TUB) e dei mediatori creditizi (art. 128-sexies TUB) previa verifica dei requisiti; gestione degli elenchi; determinazione e riscossione dei contributi e delle altre somme dovute per l'iscrizione; ogni altro compito previsto dalla legge. Le modalità operative sono disciplinate dal D.Lgs. 141/2010 (artt. 12-24) e dai regolamenti OAM.

Poteri ispettivi e di vigilanza

Il comma 4 attribuisce all'OAM ampi poteri di verifica del rispetto della disciplina da parte degli iscritti: può effettuare ispezioni, richiedere comunicazione di dati e notizie, richiedere trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini. Questi poteri sono funzionali all'esercizio dei poteri sanzionatori previsti dall'art. 128-ter-decies TUB.

Si segnala che l'OAM non esercita vigilanza prudenziale sugli intermediari bancari, quella spetta alla Banca d'Italia, ma una vigilanza di condotta e di accesso al mercato sui soggetti iscritti nei propri elenchi. La distinzione è rilevante ai fini del riparto delle competenze e del regime impugnatorio dei provvedimenti.

Cooperazione con autorità UE

Il comma 4 (ultimo periodo) e il comma 4-bis disciplinano la cooperazione dell'OAM con le autorità omologhe degli altri Stati membri UE. Lo scambio di informazioni avviene nei limiti e nel rispetto delle procedure del diritto UE, e non costituisce violazione del segreto d'ufficio. Le informazioni ricevute da autorità straniere possono essere trasmesse alle autorità italiane competenti, salvo diniego dell'autorità che le ha fornite. Questa disciplina attua i meccanismi di cooperazione previsti dalla direttiva 2023/2225/UE sul credito ai consumatori.

Responsabilità degli organi OAM

Il comma 4-ter stabilisce un regime di responsabilità limitata: i componenti degli organi dell'OAM, i dipendenti e l'Organismo stesso rispondono dei danni cagionati da atti, comportamenti o omissioni posti in essere con dolo o colpa grave. Si esclude così la responsabilità per colpa lieve, in linea con il regime previsto per la Banca d'Italia (art. 24-bis TUB) e per le autorità di vigilanza indipendenti in generale, al fine di preservare l'indipendenza funzionale nell'esercizio dei poteri discrezionali.

Riferimenti normativi sistematici

L'art. 128-undecies TUB va letto in coordinato con gli artt. 12-24 del D.Lgs. 141/2010, che contengono la disciplina attuativa dell'Organismo (composizione, statuto, risorse, regolamento), e con il D.M. MEF che approva lo Statuto OAM. Le controversie contro i provvedimenti OAM rientrano nella giurisdizione del giudice civile ordinario, data la natura privatistica dell'Organismo.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Domande frequenti

Cos'è l'OAM e da chi è governato?

L'OAM (Organismo Agenti e Mediatori) è un ente di diritto privato istituito dall'art. 128-undecies TUB. I primi componenti sono nominati dal MEF su proposta della Banca d'Italia; lo Statuto è approvato con regolamento ministeriale.

Quali elenchi gestisce l'OAM?

L'OAM gestisce l'elenco degli agenti in attività finanziaria (art. 128-quater TUB) e l'elenco dei mediatori creditizi (art. 128-sexies TUB), inclusa la sezione speciale per i consulenti indipendenti del credito.

L'OAM può effettuare ispezioni presso gli iscritti?

Sì. Il comma 4 attribuisce all'OAM il potere di effettuare ispezioni, richiedere dati, notizie, atti e documenti. Tali poteri sono propedeutici all'eventuale esercizio dei poteri sanzionatori ex art. 128-ter-decies TUB.

Chi risponde dei danni causati dall'OAM nell'esercizio delle sue funzioni?

L'Organismo, i componenti degli organi e i dipendenti rispondono solo per dolo o colpa grave (comma 4-ter), restando esclusa la responsabilità per colpa lieve.

Le informazioni scambiate dall'OAM con autorità straniere violano il segreto d'ufficio?

No. Il comma 4 stabilisce espressamente che la trasmissione di informazioni alle autorità omologhe UE non costituisce violazione del segreto d'ufficio, nei limiti previsti dal diritto dell'Unione europea.

Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.