Indice
- La Banca d’Italia può adottare misure inibitorie nei confronti dei soggetti che prestano operazioni e servizi del Titolo VI TUB quando emergono irregolarità nei controlli ex art. 128.
- Le misure comprendono l’inibizione della continuazione dell’attività (anche parziale), l’inibizione di specifiche forme di offerta e la sospensione provvisoria fino a 90 giorni in caso di urgenza.
- L’Autorità può ordinare la restituzione delle somme indebitamente percepite e disporre la pubblicazione dei provvedimenti sul proprio sito web.
- La norma è stata modificata dal D.Lgs. 212/2025 con effetti dal 10 gennaio 2026, nell’ambito del recepimento della Direttiva CCD2 (D.Lgs. 207/2024).
- Le misure inibitorie si affiancano alle sanzioni amministrative e integrano il sistema di vigilanza della Banca d’Italia sul credito ai consumatori.
Testo dell'articoloVigente
Art. 128 ter T.U.B. – Misure inibitorie
In vigore dal 10/01/2026
Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 212 Articolo 1
“1. Qualora nell’esercizio dei controlli previsti dall’articolo 128 emergano irregolarità , la Banca d’Italia può:
a) inibire ai soggetti che prestano le operazioni e i servizi disciplinati dal presente titolo la continuazione dell’attività, anche di singole aree o sedi secondarie, ordinare la restituzione delle somme indebitamente percepite e altri comportamenti conseguenti;
b) inibire specifiche forme di offerta, promozione o conclusione di contratti disciplinati dal presente titolo;
c) disporre in via provvisoria la sospensione, per un periodo non superiore a novanta giorni, delle attività di cui alle lettere a) e b), laddove sussista particolare urgenza;
d) pubblicare i provvedimenti di cui al presente articolo sul sito web della Banca d’Italia e disporre altre forme di pubblicazione, eventualmente a cura e spese dell’intermediario .”
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Indice dei contenuti
Art. 128-ter TUB, Misure inibitorie: poteri della Banca d’Italia
L’articolo 128-ter del Testo Unico Bancario disciplina le misure inibitorie che la Banca d’Italia può adottare nei confronti dei soggetti che operano nell’ambito del Titolo VI TUB (trasparenza delle condizioni contrattuali e rapporti con i clienti), qualora i controlli previsti dall’articolo 128 rivelino irregolarità.
Il contesto normativo
La norma si inserisce nel sistema di vigilanza bancaria e finanziaria affidato alla Banca d’Italia, che dispone di un arsenale di strumenti amministrativi per garantire la corretta applicazione delle regole di trasparenza e correttezza nei rapporti tra intermediari e clientela. Le misure inibitorie si collocano su un piano distinto rispetto alle sanzioni amministrative pecuniarie, configurandosi come rimedi di carattere ripristinatorio e preventivo, finalizzati a interrompere o limitare comportamenti scorretti in atto o imminenti.
Le misure previste dal comma 1
Il comma 1 dell’art. 128-ter elenca quattro tipologie di intervento che la Banca d’Italia può disporre:
Presupposti e procedimento
Il presupposto applicativo è l’emersione di irregolarità nell’ambito dei controlli di cui all’art. 128 TUB, che attribuisce alla Banca d’Italia poteri ispettivi e di verifica della conformità alle disposizioni del Titolo VI. La norma non richiede l’accertamento definitivo di una violazione: è sufficiente l’emergere di irregolarità nel corso dei controlli, il che conferisce all’Autorità ampia discrezionalità nell’intervento tempestivo.
La riforma del D.Lgs. 212/2025 e CCD2
La disposizione è stata significativamente riformata dal D.Lgs. 212 del 31 dicembre 2025, con effetti decorrenti dal 10 gennaio 2026, nell’ambito del recepimento nell’ordinamento italiano della Direttiva 2023/2225/UE sul credito ai consumatori (CCD2), già parzialmente anticipato dal D.Lgs. 207/2024. La riforma ha rafforzato i poteri di vigilanza della Banca d’Italia, ampliando il catalogo degli strumenti disponibili e adeguandoli agli standard europei di supervisione del mercato del credito al consumo.
Coordinamento sistematico
L’art. 128-ter si coordina con l’art. 128-bis TUB, che disciplina l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) come sistema alternativo di risoluzione delle controversie, e con l’art. 128-quater, relativo agli agenti in attività finanziaria. Il sistema di vigilanza così delineato prevede una complementarietà tra rimedi privatistici (ABF), misure amministrative inibitorie (art. 128-ter) e sanzioni pecuniarie, garantendo una tutela multilivello della clientela bancaria e finanziaria.
Prassi e linee guida
Banca d'Italia · Banca d'Italia – Vigilanza sugli intermediari
Banca d'Italia
Leggi il documento su www.bancaditalia.itDomande frequenti
Quando può intervenire la Banca d’Italia con misure inibitorie ex art. 128-ter TUB?
La Banca d’Italia può adottare misure inibitorie quando, nell’esercizio dei controlli previsti dall’art. 128 TUB, emergono irregolarità nella condotta dei soggetti che prestano operazioni e servizi disciplinati dal Titolo VI TUB. Non è necessario un accertamento definitivo: è sufficiente l’emersione di irregolarità nel corso dei controlli.
Cosa significa la sospensione provvisoria d’urgenza e quanto può durare?
È una misura cautelare che la Banca d’Italia può disporre in via provvisoria quando sussiste particolare urgenza. Sospende le attività dell’intermediario (intera attività o specifiche forme di offerta) per un periodo non superiore a novanta giorni, consentendo all’Autorità di approfondire l’istruttoria o di adottare misure definitive.
L’intermediario può essere obbligato a restituire le somme percepite dai clienti?
Sì. Nell’ambito della misura inibitoria di cui alla lett. a), la Banca d’Italia può ordinare la restituzione delle somme indebitamente percepite e prescrivere altri comportamenti conseguenti. La misura ha quindi anche funzione restitutoria e riparatoria nei confronti della clientela.
La pubblicazione del provvedimento è sempre a spese dell’intermediario?
Non necessariamente. La norma prevede che la pubblicazione sul sito web della Banca d’Italia e le altre forme di divulgazione possano essere disposte “eventualmente a cura e spese dell’intermediario”. La scelta dipende dalla valutazione dell’Autorità caso per caso.
Qual è la differenza tra misure inibitorie e sanzioni amministrative nel sistema TUB?
Le misure inibitorie ex art. 128-ter hanno funzione preventiva e ripristinatoria: mirano a interrompere condotte irregolari e a ripristinare la legalità. Le sanzioni amministrative pecuniarie hanno invece funzione punitiva e deterrente per violazioni già commesse. I due strumenti sono cumulabili e si integrano nel sistema di vigilanza della Banca d’Italia.
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