Testo dell'articoloVigente
Art. 128 ter T.U.B. – Misure inibitorie
In vigore dal 10/01/2026
Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 212 Articolo 1
“1. Qualora nell’esercizio dei controlli previsti dall’articolo 128 emergano irregolarità , la Banca d’Italia può:
a) inibire ai soggetti che prestano le operazioni e i servizi disciplinati dal presente titolo la continuazione dell’attività, anche di singole aree o sedi secondarie, ordinare la restituzione delle somme indebitamente percepite e altri comportamenti conseguenti;
b) inibire specifiche forme di offerta, promozione o conclusione di contratti disciplinati dal presente titolo;
c) disporre in via provvisoria la sospensione, per un periodo non superiore a novanta giorni, delle attività di cui alle lettere a) e b), laddove sussista particolare urgenza;
d) pubblicare i provvedimenti di cui al presente articolo sul sito web della Banca d’Italia e disporre altre forme di pubblicazione, eventualmente a cura e spese dell’intermediario .”
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In sintesi
Art. 128-ter TUB, Misure inibitorie: poteri della Banca d’Italia
L’articolo 128-ter del Testo Unico Bancario disciplina le misure inibitorie che la Banca d’Italia può adottare nei confronti dei soggetti che operano nell’ambito del Titolo VI TUB (trasparenza delle condizioni contrattuali e rapporti con i clienti), qualora i controlli previsti dall’articolo 128 rivelino irregolarità.
Il contesto normativo
La norma si inserisce nel sistema di vigilanza bancaria e finanziaria affidato alla Banca d’Italia, che dispone di un arsenale di strumenti amministrativi per garantire la corretta applicazione delle regole di trasparenza e correttezza nei rapporti tra intermediari e clientela. Le misure inibitorie si collocano su un piano distinto rispetto alle sanzioni amministrative pecuniarie, configurandosi come rimedi di carattere ripristinatorio e preventivo, finalizzati a interrompere o limitare comportamenti scorretti in atto o imminenti.
Le misure previste dal comma 1
Il comma 1 dell’art. 128-ter elenca quattro tipologie di intervento che la Banca d’Italia può disporre:
Presupposti e procedimento
Il presupposto applicativo è l’emersione di irregolarità nell’ambito dei controlli di cui all’art. 128 TUB, che attribuisce alla Banca d’Italia poteri ispettivi e di verifica della conformità alle disposizioni del Titolo VI. La norma non richiede l’accertamento definitivo di una violazione: è sufficiente l’emergere di irregolarità nel corso dei controlli, il che conferisce all’Autorità ampia discrezionalità nell’intervento tempestivo.
La riforma del D.Lgs. 212/2025 e CCD2
La disposizione è stata significativamente riformata dal D.Lgs. 212 del 31 dicembre 2025, con effetti decorrenti dal 10 gennaio 2026, nell’ambito del recepimento nell’ordinamento italiano della Direttiva 2023/2225/UE sul credito ai consumatori (CCD2), già parzialmente anticipato dal D.Lgs. 207/2024. La riforma ha rafforzato i poteri di vigilanza della Banca d’Italia, ampliando il catalogo degli strumenti disponibili e adeguandoli agli standard europei di supervisione del mercato del credito al consumo.
Coordinamento sistematico
L’art. 128-ter si coordina con l’art. 128-bis TUB, che disciplina l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) come sistema alternativo di risoluzione delle controversie, e con l’art. 128-quater, relativo agli agenti in attività finanziaria. Il sistema di vigilanza così delineato prevede una complementarietà tra rimedi privatistici (ABF), misure amministrative inibitorie (art. 128-ter) e sanzioni pecuniarie, garantendo una tutela multilivello della clientela bancaria e finanziaria.
Prassi e linee guida
Banca d'Italia
La Banca d'Italia esercita la vigilanza sugli intermediari del credito in applicazione delle disposizioni del T.U.B.
Domande frequenti
Quando può intervenire la Banca d’Italia con misure inibitorie ex art. 128-ter TUB?
La Banca d’Italia può adottare misure inibitorie quando, nell’esercizio dei controlli previsti dall’art. 128 TUB, emergono irregolarità nella condotta dei soggetti che prestano operazioni e servizi disciplinati dal Titolo VI TUB. Non è necessario un accertamento definitivo: è sufficiente l’emersione di irregolarità nel corso dei controlli.
Cosa significa la sospensione provvisoria d’urgenza e quanto può durare?
È una misura cautelare che la Banca d’Italia può disporre in via provvisoria quando sussiste particolare urgenza. Sospende le attività dell’intermediario (intera attività o specifiche forme di offerta) per un periodo non superiore a novanta giorni, consentendo all’Autorità di approfondire l’istruttoria o di adottare misure definitive.
L’intermediario può essere obbligato a restituire le somme percepite dai clienti?
Sì. Nell’ambito della misura inibitoria di cui alla lett. a), la Banca d’Italia può ordinare la restituzione delle somme indebitamente percepite e prescrivere altri comportamenti conseguenti. La misura ha quindi anche funzione restitutoria e riparatoria nei confronti della clientela.
La pubblicazione del provvedimento è sempre a spese dell’intermediario?
Non necessariamente. La norma prevede che la pubblicazione sul sito web della Banca d’Italia e le altre forme di divulgazione possano essere disposte “eventualmente a cura e spese dell’intermediario”. La scelta dipende dalla valutazione dell’Autorità caso per caso.
Qual è la differenza tra misure inibitorie e sanzioni amministrative nel sistema TUB?
Le misure inibitorie ex art. 128-ter hanno funzione preventiva e ripristinatoria: mirano a interrompere condotte irregolari e a ripristinare la legalità. Le sanzioni amministrative pecuniarie hanno invece funzione punitiva e deterrente per violazioni già commesse. I due strumenti sono cumulabili e si integrano nel sistema di vigilanza della Banca d’Italia.