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Ultimo aggiornamento: 26 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche
In sintesi
  • La Banca d’Italia può adottare misure inibitorie nei confronti dei soggetti che prestano operazioni e servizi del Titolo VI TUB quando emergono irregolarità nei controlli ex art. 128.
  • Le misure comprendono l’inibizione della continuazione dell’attività (anche parziale), l’inibizione di specifiche forme di offerta e la sospensione provvisoria fino a 90 giorni in caso di urgenza.
  • L’Autorità può ordinare la restituzione delle somme indebitamente percepite e disporre la pubblicazione dei provvedimenti sul proprio sito web.
  • La norma è stata modificata dal D.Lgs. 212/2025 con effetti dal 10 gennaio 2026, nell’ambito del recepimento della Direttiva CCD2 (D.Lgs. 207/2024).
  • Le misure inibitorie si affiancano alle sanzioni amministrative e integrano il sistema di vigilanza della Banca d’Italia sul credito ai consumatori.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 128 ter T.U.B. – Misure inibitorie

In vigore dal 10/01/2026

Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 212 Articolo 1

“1. Qualora nell’esercizio dei controlli previsti dall’articolo 128 emergano irregolarità , la Banca d’Italia può:

a) inibire ai soggetti che prestano le operazioni e i servizi disciplinati dal presente titolo la continuazione dell’attività, anche di singole aree o sedi secondarie, ordinare la restituzione delle somme indebitamente percepite e altri comportamenti conseguenti;

b) inibire specifiche forme di offerta, promozione o conclusione di contratti disciplinati dal presente titolo;

c) disporre in via provvisoria la sospensione, per un periodo non superiore a novanta giorni, delle attività di cui alle lettere a) e b), laddove sussista particolare urgenza;

d) pubblicare i provvedimenti di cui al presente articolo sul sito web della Banca d’Italia e disporre altre forme di pubblicazione, eventualmente a cura e spese dell’intermediario .”

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Commento

Indice dei contenuti

Art. 128-ter TUB, Misure inibitorie: poteri della Banca d’Italia

L’articolo 128-ter del Testo Unico Bancario disciplina le misure inibitorie che la Banca d’Italia può adottare nei confronti dei soggetti che operano nell’ambito del Titolo VI TUB (trasparenza delle condizioni contrattuali e rapporti con i clienti), qualora i controlli previsti dall’articolo 128 rivelino irregolarità.

Il contesto normativo

La norma si inserisce nel sistema di vigilanza bancaria e finanziaria affidato alla Banca d’Italia, che dispone di un arsenale di strumenti amministrativi per garantire la corretta applicazione delle regole di trasparenza e correttezza nei rapporti tra intermediari e clientela. Le misure inibitorie si collocano su un piano distinto rispetto alle sanzioni amministrative pecuniarie, configurandosi come rimedi di carattere ripristinatorio e preventivo, finalizzati a interrompere o limitare comportamenti scorretti in atto o imminenti.

Le misure previste dal comma 1

Il comma 1 dell’art. 128-ter elenca quattro tipologie di intervento che la Banca d’Italia può disporre:

  • Inibizione dell’attività (lett. a): l’Autorità può vietare la continuazione dell’attività, anche limitatamente a singole aree operative o sedi secondarie. La misura è corredata dal potere di ordinare la restituzione delle somme indebitamente percepite e di prescrivere altri comportamenti conseguenti, con funzione riparatoria nei confronti della clientela danneggiata.
  • Inibizione di forme di offerta (lett. b): possono essere vietate specifiche modalità di promozione, offerta o conclusione di contratti rientranti nel Titolo VI TUB. Questo strumento consente interventi chirurgici su singoli prodotti o canali distributivi problematici, senza necessariamente bloccare l’intera operatività dell’intermediario.
  • Sospensione provvisoria d’urgenza (lett. c): nelle situazioni di particolare urgenza, la Banca d’Italia può disporre in via provvisoria la sospensione delle attività di cui alle lettere a) e b) per un periodo non superiore a novanta giorni. Il carattere temporaneo e l’ancoraggio al requisito dell’urgenza configurano questa misura come uno strumento cautelare.
  • Pubblicazione dei provvedimenti (lett. d): l’Autorità può rendere pubblici i provvedimenti adottati mediante pubblicazione sul proprio sito web e attraverso altre forme di divulgazione, eventualmente a cura e spese dell’intermediario. La naming and shaming svolge sia una funzione deterrente sia una funzione informativa nei confronti del mercato e della clientela.

Presupposti e procedimento

Il presupposto applicativo è l’emersione di irregolarità nell’ambito dei controlli di cui all’art. 128 TUB, che attribuisce alla Banca d’Italia poteri ispettivi e di verifica della conformità alle disposizioni del Titolo VI. La norma non richiede l’accertamento definitivo di una violazione: è sufficiente l’emergere di irregolarità nel corso dei controlli, il che conferisce all’Autorità ampia discrezionalità nell’intervento tempestivo.

La riforma del D.Lgs. 212/2025 e CCD2

La disposizione è stata significativamente riformata dal D.Lgs. 212 del 31 dicembre 2025, con effetti decorrenti dal 10 gennaio 2026, nell’ambito del recepimento nell’ordinamento italiano della Direttiva 2023/2225/UE sul credito ai consumatori (CCD2), già parzialmente anticipato dal D.Lgs. 207/2024. La riforma ha rafforzato i poteri di vigilanza della Banca d’Italia, ampliando il catalogo degli strumenti disponibili e adeguandoli agli standard europei di supervisione del mercato del credito al consumo.

Coordinamento sistematico

L’art. 128-ter si coordina con l’art. 128-bis TUB, che disciplina l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) come sistema alternativo di risoluzione delle controversie, e con l’art. 128-quater, relativo agli agenti in attività finanziaria. Il sistema di vigilanza così delineato prevede una complementarietà tra rimedi privatistici (ABF), misure amministrative inibitorie (art. 128-ter) e sanzioni pecuniarie, garantendo una tutela multilivello della clientela bancaria e finanziaria.

Prassi e linee guida

Banca d'Italia · Banca d'Italia – Vigilanza sugli intermediari

Leggi il documento su www.bancaditalia.it

Domande frequenti

Quando può intervenire la Banca d’Italia con misure inibitorie ex art. 128-ter TUB?

La Banca d’Italia può adottare misure inibitorie quando, nell’esercizio dei controlli previsti dall’art. 128 TUB, emergono irregolarità nella condotta dei soggetti che prestano operazioni e servizi disciplinati dal Titolo VI TUB. Non è necessario un accertamento definitivo: è sufficiente l’emersione di irregolarità nel corso dei controlli.

Cosa significa la sospensione provvisoria d’urgenza e quanto può durare?

È una misura cautelare che la Banca d’Italia può disporre in via provvisoria quando sussiste particolare urgenza. Sospende le attività dell’intermediario (intera attività o specifiche forme di offerta) per un periodo non superiore a novanta giorni, consentendo all’Autorità di approfondire l’istruttoria o di adottare misure definitive.

L’intermediario può essere obbligato a restituire le somme percepite dai clienti?

Sì. Nell’ambito della misura inibitoria di cui alla lett. a), la Banca d’Italia può ordinare la restituzione delle somme indebitamente percepite e prescrivere altri comportamenti conseguenti. La misura ha quindi anche funzione restitutoria e riparatoria nei confronti della clientela.

La pubblicazione del provvedimento è sempre a spese dell’intermediario?

Non necessariamente. La norma prevede che la pubblicazione sul sito web della Banca d’Italia e le altre forme di divulgazione possano essere disposte “eventualmente a cura e spese dell’intermediario”. La scelta dipende dalla valutazione dell’Autorità caso per caso.

Qual è la differenza tra misure inibitorie e sanzioni amministrative nel sistema TUB?

Le misure inibitorie ex art. 128-ter hanno funzione preventiva e ripristinatoria: mirano a interrompere condotte irregolari e a ripristinare la legalità. Le sanzioni amministrative pecuniarie hanno invece funzione punitiva e deterrente per violazioni già commesse. I due strumenti sono cumulabili e si integrano nel sistema di vigilanza della Banca d’Italia.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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