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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 128 duodecies T.U.B. – Disposizioni procedurali .

In vigore dal 10/01/2026

Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 212 Articolo 1

“1. Per l’inosservanza degli obblighi di aggiornamento professionale, la violazione di norme legislative o amministrative che regolano l’attività di agenzia in attività finanziaria o di mediazione creditizia, la mancata o tardiva comunicazione o trasmissione di informazioni o documenti richiesti ivi compreso l’elenco dei dipendenti e collaboratori di cui all’articolo 128-novies, comma 3, la mancata o tardiva vigilanza sui dipendenti e collaboratori di cui all’articolo 128-novies, comma 1, l’ostacolo alle attività ispettive o di controllo ovvero la mancata ottemperanza alle sanzioni irrogate ai sensi del presente comma, l’Organismo applica nei confronti degli iscritti:

a) il richiamo scritto;

a-bis) la sanzione pecuniaria da euro cinquecento a euro cinquemila nei confronti degli iscritti persone fisiche e la sanzione pecuniaria da euro mille fino al 10 per cento del fatturato nei confronti degli iscritti persone giuridiche. Se il vantaggio ottenuto dall’autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai massimali indicati alla presente lettera, le sanzioni pecuniarie sono elevate fino al doppio dell’ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile. Chi con un’azione od omissione viola diverse disposizioni o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo. I proventi derivanti dalle sanzioni previste dalla presente lettera affluiscono al bilancio dello Stato;

b) la sospensione dall’esercizio dell’attività per un periodo non inferiore a dieci giorni e non superiore a un anno;

c) la cancellazione dagli elenchi previsti dagli articoli 128-quater, comma 2 e 128-sexies, comma 2.

1-bis. L’organismo, quando applica al punto di contatto centrale di cui all’ articolo 1 , comma 2, lettera ii) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 , e successive modificazioni, la sanzione per le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime degli obblighi di cui all’articolo 45 del medesimo decreto ovvero per la violazione dell’obbligo di cui all’articolo 128-quater, comma 7-bis ne dà comunicazione alla Banca d’Italia per l’adozione dei provvedimenti di competenza, ivi compresi quelli adottati ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 4 della direttiva (UE) 2015/849 .

1-ter. Nella determinazione delle sanzioni di cui al comma 1, l’Organismo considera ogni circostanza rilevante e, in particolare, le seguenti, ove pertinenti:

a) la gravità e la durata della violazione;

b) il grado di responsabilità;

c) la capacità finanziaria del responsabile della violazione;

d) l’entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui sia determinabile;

e) i pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione;

f) il livello di cooperazione del responsabile della violazione con l’Organismo;

g) le precedenti violazioni delle disposizioni che regolano l’attività di agenzia in attività finanziaria, di mediazione creditizia e di consulenza del credito.

h) le potenziali conseguenze sistemiche della violazione;

i) le misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi.

1-quater. L’Organismo, entro un mese dalla ricezione della comunicazione di cui all’articolo 128-novies.1, comma 1, comunica l’intenzione dell’agente in attività finanziaria o del mediatore creditizio di svolgere in un altro Stato membro dell’Unione europea le attività relative ai contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI all’autorità competente dell’altro Stato membro; la comunicazione all’autorità competente comprende l’indicazione delle banche o degli intermediari finanziari previsti dal titolo V su mandato dei quali l’agente in attività finanziaria svolge la propria attività. L’Organismo definisce le modalità della comunicazione di cui all’articolo 128-novies.1, comma 1, e della successiva comunicazione all’autorità competente dell’altro Stato membro.

1-quinquies. Con riguardo alle attività diverse da quelle alle quali si applicano le disposizioni sull’operatività transfrontaliera di cui all’articolo 128-novies.1, l’Organismo informa i soggetti di cui all’articolo 128-novies.1, comma 2, delle condizioni previste per il loro svolgimento in Italia. L’informazione è fornita prima dell’avvio dell’operatività della succursale o comunque entro due mesi dalla comunicazione di cui all’articolo 128-novies.1, comma 2.

1-sexies. L’Organismo verifica il rispetto delle disposizioni applicabili ai soggetti di cui all’articolo 128-novies.1, comma 2. A questo fine può:

a) chiedere loro di fornire informazioni e di trasmettere atti e documenti secondo le modalità e i termini stabiliti dall’Organismo stesso, nonché procedere ad audizione personale;

b) effettuare ispezioni presso le succursali dopo averne informato l’autorità competente dello Stato membro di origine;

c) ordinare ai soggetti che operano attraverso una succursale di porre termine alla violazione delle disposizioni previste dagli articoli 120-septies, 120-octies, 120-novies, 120-decies, 120-undecies, comma 2, 120-terdecies e 120-noviesdecies, comma 2, del presente testo unico e dell’ articolo 13, comma 1-bis, lettera b), numero 1), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 ; se il destinatario dell’ordine non pone termine alla violazione, l’Organismo può adottare le ulteriori misure necessarie, compreso il divieto di intraprendere nuove operazioni, dopo averne informato l’autorità competente dello Stato membro di origine; della misura è data tempestiva comunicazione alla Commissione europea;

d) chiedere ai medesimi soggetti di apportare alla struttura organizzativa della succursale le modifiche necessarie per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui alla lettera c) o per consentire all’autorità competente dello Stato membro di origine di assicurare il rispetto delle disposizioni sulla remunerazione del personale;

e) informare l’autorità competente dello Stato membro di origine della violazione delle disposizioni previste ai sensi del capo I-bis del titolo VI diverse da quelle indicate alla lettera c), commesse da soggetti che operano attraverso una succursale; se l’autorità competente dello Stato membro di origine non adotta misure adeguate entro un mese dalla comunicazione o il soggetto comunque persiste nell’agire in modo tale da mettere a repentaglio gli interessi dei consumatori o l’ordinato funzionamento dei mercati, l’Organismo può vietare di intraprendere nuove operazioni, dopo averne informato l’autorità competente dello Stato membro di origine; della misura è data tempestiva comunicazione alla Commissione europea e all’ABE; l’Organismo può chiedere alla Banca d’Italia di ricorrere all’ABE ai sensi dell’articolo 6, comma 4;

f) procedere ai sensi di quanto previsto dalla lettera e), quando un soggetto che opera in regime di libera prestazione dei servizi ha commesso una violazione delle disposizioni previste ai sensi del capo I-bis del titolo VI del presente testo unico e dell’ articolo 13, comma 1-bis, lettera b), numero 1), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 .

1-septies. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite, sentita la Banca d’Italia, le forme e le modalità con le quali l’Organismo esercita i poteri previsti dal comma 1-sexies.

Abrogato [ 2. Per le violazioni previste dal comma 1, contestati gli addebiti agli interessati e valutate le deduzioni presentate entro trenta giorni, è applicata una delle misure di cui al comma 1, tenuto conto della rilevanza delle infrazioni accertate. La delibera di applicazione è pubblicata, per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione, a cura e spese del soggetto interessato, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. ]

3. È disposta altresì la cancellazione dagli elenchi di cui agli articoli 128-quater, comma 2, e 128-sexies, comma 2, nei seguenti casi:

a) perdita di uno dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività;

b) inattività protrattasi per oltre un anno salvo comprovati motivi;

c) cessazione dell’attività;

c-bis) mancato pagamento del contributo di iscrizione entro il termine massimo, non superiore a quarantacinque giorni, comunicato dall’Organismo degli agenti e mediatori (OAM) per l’adempimento tardivo, nonché delle altre somme dovute per l’iscrizione negli elenchi .

Abrogato [ 3-bis. Fatte salve le ipotesi disciplinate ai commi precedenti, la Banca d’Italia nell’esercizio delle proprie attribuzioni di vigilanza, individua le ulteriori ipotesi di revoca dell’abilitazione degli intermediari del credito (oppure di cancellazione dagli elenchi) per violazioni gravi e sistematiche delle disposizioni previste dal Titolo VI, Capo I-bis. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottarsi, sentita la Banca d’Italia, sono individuati i meccanismi di coordinamento per garantire l’efficiente espletamento dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni di competenza delle Autorità di vigilanza di settore. ]

4. I soggetti cancellati ai sensi del comma 1 possono richiedere una nuova iscrizione o esercitare attività di collaborazione, amministrazione, direzione, controllo oppure di dipendente o collaboratore ai sensi dell’articolo 128-novies, comma 2, presso persone giuridiche iscritte o che presentano domanda di iscrizione purché siano decorsi cinque anni dalla pubblicazione della cancellazione.

4-bis. Nel caso di persone giuridiche, la disposizione di cui al comma 4 si applica a coloro che svolgono attività di amministrazione, direzione e controllo, quando la cancellazione è conseguenza della violazione di doveri propri o dell’organo di appartenenza.

5. In caso di necessità e urgenza, può essere disposta in via cautelare, nei confronti degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, la sospensione dagli elenchi previsti dagli articoli 128-quater e 128-sexies per un periodo massimo di otto mesi, qualora sussistano precisi elementi che facciano presumere gravi violazioni di norme legislative o amministrative che regolano l’attività di agenzia in attività finanziaria o di mediazione creditizia.

6. L’Organismo annota negli elenchi i provvedimenti adottati ai sensi del comma 1, lettere a-bis), b) e c), e del comma 3 e pubblica gli stessi nel proprio bollettino elettronico in seguito al decorso dei termini di impugnazione previsti dalla legge.”

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In sintesi

  • Disciplina le sanzioni dell'OAM (Organismo Agenti e Mediatori) nei confronti degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi iscritti.
  • Le sanzioni vanno dal richiamo scritto alla sanzione pecuniaria, fino alla sospensione e alla cancellazione dall'elenco.
  • Prevede criteri di proporzionalità: l'OAM deve valutare gravità, durata, vantaggio ottenuto, cooperazione e precedenti violazioni.
  • Disciplina la cooperazione transfrontaliera dell'OAM con le autorità di vigilanza degli altri Stati UE.
  • I proventi delle sanzioni pecuniarie affluiscono al bilancio dello Stato.

Struttura del sistema sanzionatorio OAM

L'art. 128-ter-decies TUB (rubricato «Disposizioni procedurali» nella versione vigente dal 10 gennaio 2026) contiene la disciplina delle sanzioni che l'Organismo Agenti e Mediatori (OAM) può irrogare nei confronti dei soggetti iscritti nei propri elenchi: agenti in attività finanziaria (art. 128-quater TUB) e mediatori creditizi (art. 128-sexies TUB).

Il sistema sanzionatorio dell'OAM si affianca, senza sovrapporsi, alle sanzioni amministrative della Banca d'Italia previste dall'art. 144 TUB, che si applicano invece agli intermediari bancari e finanziari vigilati. La distinzione è rilevante: l'OAM non è un'autorità di vigilanza bancaria, ma un organismo di diritto privato a cui la legge attribuisce specifici poteri di controllo e sanzione sui propri iscritti.

Le sanzioni applicabili (comma 1)

Il comma 1 elenca, in ordine di gravità crescente, le sanzioni irrogabili dall'OAM:

  • Richiamo scritto (lett. a): misura più lieve, adottabile per violazioni di minore entità.
  • Sanzione pecuniaria (lett. a-bis): da 500 a 5.000 euro per le persone fisiche; da 1.000 euro fino al 10% del fatturato per le persone giuridiche. Se il vantaggio ottenuto supera i massimali, la sanzione può essere elevata al doppio del vantaggio. In caso di concorso di violazioni, si applica la sanzione più grave aumentata fino al triplo (principio di assorbimento con aggravante).
  • Sospensione (lett. b): da 10 giorni a 1 anno dall'esercizio dell'attività.
  • Cancellazione dall'elenco (lett. c): misura più grave, applicabile agli elenchi di cui agli artt. 128-quater e 128-sexies TUB.

I proventi delle sanzioni pecuniarie affluiscono al bilancio dello Stato, coerentemente con il regime generale delle sanzioni amministrative pecuniarie previsto dalla L. 689/1981.

Criteri di proporzionalità (comma 1-ter)

Il comma 1-ter, in attuazione degli standard europei in materia di vigilanza sugli intermediari del credito, impone all'OAM di considerare una serie di circostanze nella determinazione della sanzione: gravità e durata della violazione, grado di responsabilità, capacità finanziaria del trasgressore, entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate, pregiudizi a terzi, livello di cooperazione, precedenti violazioni e potenziali conseguenze sistemiche. Rileva altresì la condotta successiva alla violazione finalizzata a evitarne il ripetersi. Questi criteri ricalcano quelli previsti dall'art. 144-bis TUB per le sanzioni Banca d'Italia e dalla direttiva 2023/2225/UE.

Comunicazione alla Banca d'Italia per i punti di contatto centrale (comma 1-bis)

Quando l'OAM applica sanzioni gravi, ripetute o sistematiche al punto di contatto centrale (PCC) di un intermediario straniero operante in Italia per violazioni antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007, art. 45), ne dà comunicazione alla Banca d'Italia, che può adottare ulteriori provvedimenti di competenza, anche ai sensi dell'art. 48, par. 4 della direttiva 2015/849/UE (IV AML Directive).

Cooperazione transfrontaliera (commi 1-quater e seguenti)

I commi 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies disciplinano l'operatività transfrontaliera degli iscritti OAM nell'UE. L'OAM ha l'obbligo di comunicare entro un mese all'autorità competente dello Stato membro di destinazione l'intenzione di un agente o mediatore di operarvi; verifica il rispetto delle norme applicabili agli intermediari stranieri che operano in Italia; può richiedere informazioni, atti e procedere ad audizioni. Questo quadro attua la libertà di prestazione di servizi nel mercato creditizio europeo introdotta dalla direttiva 2014/17/UE e confermata dalla 2023/2225/UE.

Rapporto con la L. 689/1981

Le sanzioni pecuniarie dell'OAM seguono, in quanto compatibili, le regole procedurali della L. 689/1981 (diritto di difesa, contestazione, pagamento in misura ridotta). Le impugnazioni avverso i provvedimenti sanzionatori dell'OAM seguono il rito ordinario avanti al giudice civile, non il TAR, stante la natura privatistica dell'Organismo.

Domande frequenti

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.