Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 128 octies T.U.B. – Incompatibilita’ (1).

In vigore dal 01/07/2016

Modificato da: Decreto legislativo del 21/04/2016 n. 72 Articolo 1

“1. E’ vietata la contestuale iscrizione nell’elenco degli agenti in attivita’ finanziaria e dei mediatori creditizi.

1-bis. Il Ministro dell’economia e delle finanze individua, con regolamento adottato, sentita la Banca d’Italia, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le cause di incompatibilita’ con l’esercizio dell’attivita’ di cui all’articolo 128-sexies, comma 2-bis (2).

2. I collaboratori di agenti in attivita’ finanziaria e di mediatori creditizi sono persone fisiche e non possono svolgere contemporaneamente la propria attivita’ a favore di piu’ soggetti iscritti.”

(1) Vedasi anche gli articoli da 12 a 24 del decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141.

(2) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 6 decreto legislativo 21 aprile 2016 n. 72 con gli effetti previsti dall’art. 3, comma 1 del citato decreto legislativo n. 72 del 2016.

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In sintesi

  • È vietata la contestuale iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria e in quello dei mediatori creditizi.
  • Il Ministero dell'Economia individua con regolamento le cause di incompatibilità con l'attività di agente in attività finanziaria ex art. 128-sexies, co. 2-bis TUB.
  • I collaboratori di agenti e mediatori sono persone fisiche e non possono operare contemporaneamente per più iscritti.
  • Le incompatibilità tutelano la terzietà e l'indipendenza dell'intermediazione del credito.
  • Il regime è stato integrato dal D.Lgs. 72/2016 che ha aggiunto le incompatibilità per la sezione speciale dell'elenco mediatori.

Art. 128-octies TUB: incompatibilità tra agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi

L'articolo 128-octies del Testo Unico Bancario disciplina le cause di incompatibilità nell'esercizio dell'attività di agente in attività finanziaria e di mediatore creditizio. La norma, originariamente introdotta dal D.Lgs. 141/2010 e modificata dal D.Lgs. 72/2016, risponde all'esigenza di mantenere netta la distinzione tra le due figure professionali e di garantire l'indipendenza degli intermediari nei confronti della clientela.

Il divieto di doppia iscrizione

Il comma 1 sancisce il divieto assoluto di essere contemporaneamente iscritti nell'elenco degli agenti in attività finanziaria e in quello dei mediatori creditizi. La ragione di questo divieto è strutturale: le due figure hanno ruoli distinti nel sistema del credito.

L'agente in attività finanziaria opera in nome e per conto di una o più banche o intermediari finanziari, promuovendo e collocando i loro prodotti. Il mediatore creditizio è invece un soggetto terzo, che mette in relazione la clientela con una pluralità di operatori del credito senza essere legato ad alcuno di essi in via esclusiva o preferenziale. Consentire la doppia iscrizione creerebbe evidenti conflitti di interesse, compromettendo la terzietà che caratterizza la figura del mediatore.

Le incompatibilità per la sezione speciale (D.Lgs. 72/2016)

Il comma 1-bis, aggiunto dall'art. 1, comma 6 del D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72, delega al Ministro dell'Economia e delle Finanze l'individuazione, con regolamento adottato sentita la Banca d'Italia, delle ulteriori cause di incompatibilità con l'esercizio dell'attività di cui all'art. 128-sexies, comma 2-bis TUB. Quest'ultima disposizione riguarda la sezione speciale dell'elenco mediatori, dedicata ai soggetti che operano in ambito di credito immobiliare ai consumatori nel recepimento della Direttiva 2014/17/UE.

La scelta di affidarsi al regolamento ministeriale, anziché definire direttamente le incompatibilità nella legge, risponde all'esigenza di flessibilità: il settore del credito al consumo e del credito immobiliare è in costante evoluzione, e la via regolamentare consente di adeguare il quadro delle incompatibilità con maggiore rapidità rispetto alla modifica legislativa.

Il divieto di plurimandato per i collaboratori

Il comma 2 introduce una regola fondamentale per i collaboratori di agenti e mediatori: devono essere persone fisiche e non possono svolgere contemporaneamente la propria attività a favore di più iscritti. Questo divieto di plurimandato serve a garantire che il collaboratore operi con piena lealtà nei confronti di un unico principal, evitando situazioni in cui l'interesse di un iscritto possa prevalere su quello dell'altro o, peggio, determinare condotte opportunistiche a danno della clientela.

La limitazione alle sole persone fisiche per i collaboratori esclude la possibilità di interporre entità societarie, che potrebbero essere utilizzate per aggirare il divieto di doppia iscrizione o le altre incompatibilità. Il legislatore ha dunque scelto di radicare il rapporto di collaborazione sul piano personale, coerentemente con la natura fiduciaria dell'intermediazione del credito.

Il contesto normativo: D.Lgs. 141/2010 e la riforma del settore

Le disposizioni sull'incompatibilità si collocano nel quadro della riforma organica degli intermediari del credito operata dal D.Lgs. 141/2010, che ha ridisegnato il sistema degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi in attuazione della Direttiva 2008/48/CE sul credito ai consumatori. Prima di questa riforma, il settore era caratterizzato da una regolamentazione frammentata e da una scarsa distinzione tra le diverse figure di intermediari.

Il D.Lgs. 141/2010 ha istituito l'OAM come ente unico di supervisione e ha introdotto requisiti stringenti di onorabilità, professionalità e patrimonialità, rendendo le incompatibilità uno strumento essenziale per prevenire l'accumulo di ruoli potenzialmente confliggenti. Il successivo D.Lgs. 72/2016 ha esteso questo impianto all'ambito del credito immobiliare ai consumatori, recependo la Direttiva 2014/17/UE (Mortgage Credit Directive).

Profili pratici: cosa verificare prima dell'iscrizione

Prima di iscriversi all'elenco degli agenti o dei mediatori, è necessario verificare l'assenza di cause di incompatibilità. Il candidato che risulta già iscritto in uno dei due elenchi non può accedere all'altro senza prima cancellarsi dal primo. Analogamente, chi intende operare come collaboratore deve assicurarsi di non avere già un rapporto di collaborazione attivo con un altro iscritto. La violazione di queste disposizioni espone l'iscritto a procedura sanzionatoria da parte dell'OAM e, nei casi più gravi, alla cancellazione dall'elenco.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Domande frequenti

Un agente in attività finanziaria può iscriversi anche come mediatore creditizio?

No. L'art. 128-octies TUB vieta espressamente la contestuale iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria e in quello dei mediatori creditizi. Chi intende svolgere l'attività di mediatore deve prima cancellarsi dall'elenco degli agenti, e viceversa.

Un collaboratore di un agente in attività finanziaria può lavorare anche per un mediatore creditizio?

No. Il comma 2 dell'art. 128-octies stabilisce che i collaboratori di agenti e mediatori sono persone fisiche e non possono svolgere la propria attività contemporaneamente per più iscritti, indipendentemente dalla categoria di appartenenza dell'iscritto.

Chi stabilisce le cause di incompatibilità per i mediatori della sezione speciale?

Ai sensi del comma 1-bis, le cause di incompatibilità per l'esercizio dell'attività nella sezione speciale (credito immobiliare ai consumatori, ex art. 128-sexies, c. 2-bis) sono stabilite con regolamento del Ministro dell'Economia e delle Finanze, adottato sentita la Banca d'Italia.

Qual è la differenza tra agente in attività finanziaria e mediatore creditizio che giustifica il divieto di doppia iscrizione?

L'agente opera in nome e per conto di una o più banche/intermediari finanziari, promuovendone i prodotti. Il mediatore è un soggetto terzo e indipendente che mette in relazione la clientela con più operatori del credito. La doppia iscrizione creerebbe conflitti di interesse incompatibili con la terzietà richiesta al mediatore.

Un collaboratore può essere una società anziché una persona fisica?

No. La norma prevede espressamente che i collaboratori di agenti e mediatori siano persone fisiche. L'interposta persona giuridica non è ammessa, a garanzia della trasparenza e della responsabilità personale nel rapporto di collaborazione.

Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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