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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 120 T.U.B. – Decorrenza delle valute e calcolo degli interessi

In vigore dal 01/10/2016. Modificato dalla Legge 49/2016.

1. Gli interessi sui versamenti presso una banca di denaro, di assegni circolari emessi dalla stessa banca e di assegni bancari tratti sulla stessa banca presso cui viene effettuato il versamento sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento.

2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:

a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti dei clienti la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;

b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Decorrenza valuta: interessi conteggiati dal giorno del versamento al giorno del prelievo
  • Il CICR detta i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni bancarie
  • Nei conti correnti: periodicità simmetrica degli interessi (debitori e creditori) — divieto di disparità
  • Gli interessi periodicamente capitalizzati non producono interessi ulteriori (divieto di anatocismo bancario)
  • Riforma 2016 (L. 49/2016) post Sezioni Unite della Cassazione 24418/2010 sull'anatocismo
  • Strumento centrale del contenzioso bancario: ricalcolo CTU senza capitalizzazione composta
Commento del professionista

L'art. 120 del Testo Unico Bancario è la norma che ha chiuso (almeno parzialmente) la lunga stagione dell'anatocismo bancario: la pratica con cui, per decenni, le banche italiane hanno conteggiato gli interessi composti a danno della clientela, generando un contenzioso di proporzioni storiche. Per il consulente che opera nel settore bancario o finanziario — avvocato, commercialista, perito — la padronanza del 120 e dei suoi rapporti con il 119, l'art. 1283 c.c. e la giurisprudenza delle Sezioni Unite è precondizione di ogni intervento di analisi contabile o di contestazione delle pretese bancarie.

La storia: dalla nullità della capitalizzazione alla riforma del 2016

La cronaca dell'art. 120 si intreccia con quella della giurisprudenza italiana sull'anatocismo. Per anni la prassi bancaria aveva utilizzato la capitalizzazione trimestrale degli interessi nei conti correnti, attraverso clausole contrattuali che equiparavano il saldo a un nuovo capitale produttivo di ulteriori interessi. La Banca d'Italia stessa, in sede di vigilanza, aveva tollerato la pratica come «uso normativo» bancario. La storica sentenza Cass. SS.UU. 16 marzo 1999 n. 2374 ribaltò la prospettiva: dichiarò nulla la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori per violazione dell'art. 1283 c.c., che ammette la produzione di interessi su interessi solo dopo la domanda giudiziale o per accordo posteriore alla loro maturazione e per durata almeno semestrale.

Seguì un decennio di tentativi normativi di compromesso (la L. 342/1999, le delibere CICR del 2000) volti a salvare in qualche misura la prassi bancaria. La giurisprudenza tuttavia non recedette dalla propria posizione, e il legislatore, con la L. 49/2016 (in vigore dal 1° ottobre 2016), riformulò radicalmente l'art. 120: sancendo la periodicità simmetrica degli interessi e il divieto assoluto di anatocismo nelle operazioni bancarie, salvo le eccezioni previste dal CICR.

Il comma 1: decorrenza delle valute

Il comma 1 stabilisce un principio elementare ma sistematicamente violato nella prassi precedente: gli interessi sui versamenti presso una banca decorrono dal giorno del versamento e sono dovuti fino al giorno del prelievo. La regola si applica ai versamenti di denaro, di assegni circolari emessi dalla stessa banca, di assegni bancari tratti sulla stessa banca presso cui avviene il versamento.

Prima della norma, la prassi delle «valute antergate» (per il debitore) e «postergate» (per il creditore) consentiva alle banche di lucrare sulla differenza temporale tra valuta contabile e valuta effettiva, per esempio applicando ai versamenti del cliente una valuta posteriore di alcuni giorni rispetto al deposito reale. La regola dell'art. 120, comma 1, elimina questa possibilità per i versamenti della tipologia indicata. Per i versamenti di assegni di altre banche resta possibile l'applicazione di una «valuta tecnica» legata ai tempi di compensazione interbancaria, ma anche qui la giurisprudenza è severa nel pretendere coerenza con la realtà operativa e con la pubblicità delle condizioni.

Il comma 2: il CICR e la disciplina dell'anatocismo

Il comma 2 rinvia al CICR (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio, oggi sostanzialmente assorbito dalle competenze del MEF) per la disciplina della produzione di interessi nelle operazioni bancarie. Il rinvio non è in bianco: la legge fissa due principi vincolanti che il CICR deve rispettare. Lett. a — periodicità simmetrica: nelle operazioni in conto corrente, il conteggio degli interessi debitori e creditori deve avere la stessa periodicità. La regola elimina la storica disparità per cui gli interessi a debito del cliente venivano capitalizzati trimestralmente mentre quelli a credito (sui depositi del cliente verso la banca) erano conteggiati annualmente. Lett. b — divieto di anatocismo strutturale: gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori; nelle successive operazioni di capitalizzazione, gli interessi sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.

La regola della lett. b è la traduzione normativa del divieto di anatocismo bancario. Una volta capitalizzati, gli interessi diventano un debito autonomo che produce interessi solo nei limiti dell'art. 1283 c.c. (domanda giudiziale o convenzione posteriore alla maturazione). L'effetto pratico è significativo: in un mutuo a 30 anni, l'eliminazione dell'anatocismo trimestrale può tradursi in una riduzione del costo complessivo dell'ordine di migliaia o decine di migliaia di euro.

L'attuazione: la delibera CICR del 2016 e le successive

L'attuazione concreta dell'art. 120, comma 2 è avvenuta con la delibera CICR del 3 agosto 2016, che ha disciplinato in dettaglio la periodicità di calcolo degli interessi, le modalità di addebito, i casi in cui l'autorizzazione del cliente al pagamento degli interessi può essere prestata. La delibera stabilisce, in via generale, la periodicità annuale del calcolo degli interessi, con scadenza al 31 dicembre. Gli interessi maturati possono essere addebitati al conto solo dopo specifica autorizzazione del cliente, prestata in modo espresso o tacito secondo le modalità del contratto.

Per il professionista il punto critico è verificare che il contratto bancario rispetti questi parametri. Una clausola contrattuale che mantenga la capitalizzazione trimestrale (perché redatta prima della riforma) è, in linea generale, nulla per contrasto con norma imperativa. Il ricalcolo del saldo va effettuato applicando i criteri legali, con riduzione del debito complessivo per la quota corrispondente all'anatocismo illegittimo.

Le eccezioni e le aree di tensione

Il sistema dell'art. 120 ammette alcune eccezioni di rilievo. La principale è l'autorizzazione del cliente al pagamento degli interessi: una volta che gli interessi sono pagati (o autorizzato il loro addebito), entrano nel patrimonio della banca e producono ulteriori interessi a partire da quel momento, ma non più come capitalizzazione automatica. Altra area delicata è quella dei finanziamenti rateali, in cui ogni rata comprende quota capitale e quota interessi: la struttura del piano di ammortamento è ammessa, ma la giurisprudenza è attenta a verificare che non comporti effetti anatocistici occulti (per esempio attraverso il «metodo francese» di costruzione del piano).

Il dibattito sull'ammortamento alla francese è particolarmente vivo: alcune pronunce di merito hanno ritenuto illegittima la struttura di tale ammortamento perché produrrebbe anatocismo implicito, mentre l'orientamento maggioritario della Cassazione e dell'ABF lo ritiene compatibile con l'art. 120 quando il piano sia trasparente e il cliente sia stato adeguatamente informato. La materia è ancora in evoluzione, e ogni contenzioso va valutato caso per caso, alla luce dell'esatta struttura del contratto.

Il contenzioso e gli strumenti tecnici

Il contenzioso bancario fondato sull'art. 120 è uno dei settori più attivi del foro italiano. Le azioni tipiche sono: (a) opposizione a decreto ingiuntivo della banca per recupero di saldo, in cui il debitore contesta la quantificazione del saldo per anatocismo; (b) azione di accertamento della nullità delle clausole di capitalizzazione, con condanna alla restituzione degli importi indebiti; (c) azione cumulativa di nullità di plurime clausole (anatocismo, commissioni di massimo scoperto, usura, antergazione/postergazione delle valute), spesso coniugate in un'unica strategia processuale.

Lo strumento tecnico centrale è la consulenza tecnica d'ufficio contabile: il consulente ricostruisce il rapporto sulla base degli estratti conto, applica i criteri legali, individua il saldo «depurato» dalle clausole nulle. La differenza tra il saldo contestato dalla banca e il saldo ricalcolato dal CTU è l'importo che la banca deve restituire al cliente o di cui non può pretendere il pagamento. Per importi significativi, il vantaggio economico per il cliente può essere rilevante.

Profili pratici: la check-list del professionista

L'analisi di un rapporto bancario alla luce dell'art. 120 segue uno schema definito. Va anzitutto acquisita la documentazione contrattuale e gli estratti conto del rapporto (con applicazione dell'art. 119, comma 4 T.U.B. per la copia decennale). Va verificato il regime contrattuale dell'anatocismo: i contratti stipulati prima del 2016 spesso contengono clausole di capitalizzazione trimestrale; quelli successivi devono rispettare la simmetria dell'art. 120, lett. a-b.

Va verificato il regime delle valute: applicazione coerente con il giorno effettivo del versamento o del prelievo. Va verificato il regime delle commissioni (commissione di massimo scoperto, oneri vari) la cui legittimità si combina con la disciplina dell'usura (L. 108/1996). Va verificato infine il tasso effettivo applicato: il TEG (Tasso Effettivo Globale) per la verifica dell'usura, il TAEG per i contratti di credito al consumo, il calcolo dell'ISC per il credito immobiliare. Ogni clausola illegittima fonda un diritto di restituzione, con prescrizione decennale dalla chiusura del rapporto secondo Cass. SS.UU. 24418/2010.

Domande frequenti

Cos'è l'anatocismo bancario?

È la pratica di calcolare interessi su interessi precedentemente maturati, attraverso la capitalizzazione periodica del debito. Per decenni le banche italiane hanno utilizzato la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del cliente, generando un effetto moltiplicatore che aumentava significativamente il costo del rapporto. L'art. 1283 c.c. ammette gli interessi anatocistici solo dopo la domanda giudiziale o per accordo posteriore alla maturazione e di durata almeno semestrale. Le Sezioni Unite della Cassazione (sent. 2374/1999) hanno ribaltato la prassi bancaria, e l'art. 120 T.U.B. nella versione del 2016 ha sancito il divieto strutturale.

Cosa significa periodicità simmetrica degli interessi?

Significa che, nei conti correnti, gli interessi attivi (sui depositi del cliente) e quelli passivi (sui debiti del cliente) devono essere conteggiati con la stessa cadenza temporale. La regola dell'art. 120, comma 2, lett. a T.U.B. elimina la storica disparità per cui gli interessi a debito del cliente erano capitalizzati trimestralmente mentre quelli a credito erano conteggiati annualmente. Il CICR ha attuato la regola con la delibera del 3 agosto 2016, fissando in via generale la periodicità annuale.

L'ammortamento alla francese è legittimo?

L'orientamento prevalente di Cassazione e ABF lo ritiene compatibile con l'art. 120 T.U.B. quando il piano è trasparente e il cliente è stato adeguatamente informato. Alcune pronunce di merito hanno invece ritenuto illegittima la struttura per asseriti effetti anatocistici impliciti. Il tema è ancora in evoluzione, e la valutazione va fatta caso per caso, sulla base dell'esatta costruzione del piano e della chiarezza contrattuale. In sede contenziosa, il professionista deve produrre una CTU che illustri il calcolo finanziario sottostante e ne valuti la coerenza con i principi del 120.

Come si recuperano gli interessi anatocistici versati?

L'azione tipica è quella di accertamento della nullità delle clausole di capitalizzazione (e/o di altre clausole illegittime) e di restituzione delle somme indebitamente versate. Lo strumento tecnico è la CTU contabile, che ricostruisce il rapporto applicando i criteri legali (assenza di capitalizzazione, simmetria, valute corrette). La differenza tra saldo contestato e saldo ricalcolato è l'importo restituibile. La prescrizione decennale decorre, in linea generale, dalla chiusura del rapporto (Cass. SS.UU. 24418/2010), salvo le rimesse con natura solutoria autonoma.

Qual è la differenza tra valuta antergata e valuta postergata?

La valuta antergata è la pratica di applicare ai prelievi del cliente una valuta anteriore alla data effettiva (per anticipare il decorso degli interessi a debito). La valuta postergata è la pratica di applicare ai versamenti del cliente una valuta posteriore alla data effettiva (per ritardare il decorso degli interessi a credito o fermare il calcolo degli interessi a debito). L'art. 120, comma 1 T.U.B. impedisce queste pratiche per i versamenti di denaro e di assegni della stessa banca. Per assegni di altre banche resta possibile una «valuta tecnica» limitata, legata ai tempi di compensazione interbancaria.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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