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Art. 119 T.U.B. – Comunicazioni periodiche alla clientela
In vigore dal 01/01/1994
1. Nei contratti di durata, i soggetti indicati nell’articolo 115 forniscono al cliente, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all’anno, una comunicazione scritta chiara in merito allo svolgimento del rapporto.
2. Per i rapporti regolati in conto corrente l’estratto conto è inviato al cliente almeno una volta all’anno; per i rapporti di credito si invia almeno una volta all’anno un prospetto riepilogativo delle condizioni applicali.
3. Le clausole di approvazione tacita degli estratti conto e delle altre comunicazioni periodiche sono nulle.
4. Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque entro novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.
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Redazione Legge in Chiaro
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In sintesi
Inquadramento: il dovere di rendicontazione periodica nella trasparenza bancaria
L'art. 119 T.U.B. costituisce, accanto agli artt. 117 (forma del contratto) e 118 (ius variandi), il terzo pilastro della trasparenza bancaria di sistema. Mentre gli artt. 117 e 118 disciplinano rispettivamente la fase genetica (forma e contenuto) e la fase modificativa (variazione unilaterale) del rapporto, l'art. 119 presiede alla fase esecutiva: impone al professionista bancario di rendere conto al cliente, periodicamente e in forma chiara, dello svolgimento del rapporto, e di consegnare la documentazione delle operazioni eseguite per i dieci anni precedenti.
La norma, in vigore dal 1° gennaio 1994 in forza del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, è stata progressivamente arricchita: in particolare l'art. 17 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 ha completato il coordinamento con la direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento (PSD1) e con il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11. Sul piano della disciplina secondaria, l'art. 119 trova attuazione nel Provvedimento Banca d'Italia 29 luglio 2009 — sezione IV — e nelle successive edizioni del 9 febbraio 2011, 15 luglio 2015, 18 giugno 2019 e 29 marzo 2023, che fissano i contenuti minimi e la struttura grafica delle comunicazioni periodiche.
Comma 1: la comunicazione annuale di sintesi
Il comma 1 impone agli intermediari elencati all'art. 115 T.U.B. (banche, intermediari finanziari ex art. 106, IP, IMEL, BancoPosta) di fornire al cliente, nei contratti di durata, una comunicazione scritta chiara sull'andamento del rapporto. La comunicazione va consegnata: (a) alla scadenza del contratto; (b) comunque almeno una volta l'anno. La regola si applica a tutti i contratti di durata: conti correnti, depositi a risparmio, conti deposito, finanziamenti rateali, mutui, aperture di credito, leasing, cessioni del quinto, contratti di servizi di pagamento.
Il requisito di chiarezza della comunicazione è stato dettagliato dalla Banca d'Italia: il documento di sintesi annuale deve contenere (a) l'aggiornamento dei principali tassi e delle principali condizioni, (b) il riepilogo dei costi complessivi sostenuti dal cliente nell'anno, suddivisi per categoria, (c) per i conti correnti l'indicatore sintetico di costo ICC (art. 118-bis T.U.B.), (d) per i rapporti di credito il tasso effettivo globale TEG e il TAEG applicati. La struttura grafica e la nomenclatura sono standardizzate.
Comma 2: l'estratto conto annuale
Il comma 2 distingue tra:
La cadenza non puo' essere allungata oltre l'anno per via contrattuale; può invece essere accorciata se le parti lo prevedono o se il cliente lo richiede. Per i servizi di pagamento il D.Lgs. 11/2010 (di recepimento PSD1 e PSD2) prevede inoltre l'invio mensile dell'estratto conto (Provv. BdI 29/07/2009 - sezione VI).
Comma 3: la nullità delle clausole di approvazione tacita
Il comma 3 dispone una nullità speciale: sono nulle le clausole di approvazione tacita degli estratti conto e delle comunicazioni periodiche. La norma deroga al regime ordinario dell'art. 1832 c.c. sul conto corrente ordinario, che ammette l'approvazione tacita decorsi sei mesi dalla ricezione dell'estratto. Nel contesto bancario il legislatore ha imposto una regola più rigorosa in favore del cliente: il mero silenzio sull'estratto conto non comporta approvazione né rinuncia a contestare le poste in esso contenute. La nullità in parola è:
La conseguenza pratica è rilevante nelle cause di ripetizione di indebito per anatocismo, commissioni di massimo scoperto illegittime, usura sopravvenuta: la banca non puo' opporre al cliente l'avvenuta approvazione tacita degli estratti conto a fronte di addebiti illegittimi (vedi Cass. SS.UU. 9/12/2010 n. 24418 sul dies a quo della prescrizione decennale dell'azione di ripetizione).
Comma 4: il diritto alla documentazione bancaria decennale
Il comma 4 riconosce al cliente — e a colui che gli succede a qualunque titolo (erede, legatario, cessionario del credito) e a colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni (tutore, curatore, amministratore di sostegno, curatore fallimentare) — il diritto di ottenere a proprie spese, entro un congruo termine e comunque entro novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.
Si tratta di un diritto autonomo, di natura sostanziale e azionabile in via ordinaria o cautelare (ricorso ex art. 700 c.p.c., ordinanza ex art. 210 c.p.c., ricorso al Garante per la protezione dei dati personali ex art. 15 GDPR), che la giurisprudenza ha qualificato in plurime decisioni delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione:
La regola pratica che ne deriva è consolidata: l'intermediario che non produce la documentazione richiesta dal cliente e poi convenuto in giudizio dal medesimo cliente per azione di ripetizione di indebito si espone al rischio di una ricostruzione presuntiva del saldo a partire da una ipotesi di saldo zero alla data della prima documentazione disponibile (saldo «zero» iniziale).
Procedura di richiesta della documentazione
La richiesta di documentazione ex art. 119 c. 4 si attiva mediante:
Sanzioni e tutele
La violazione dell'art. 119 espone l'intermediario:
Coordinamento con il Codice del Consumo e con il GDPR
Il diritto del cliente alla documentazione bancaria si cumula con i diritti riconosciuti dal Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) per i consumatori e dal Regolamento (UE) 2016/679 GDPR per la protezione dei dati personali. L'art. 15 GDPR riconosce all'interessato il diritto di accesso ai propri dati personali, compresi i dati relativi alle operazioni bancarie. La richiesta ex GDPR è gratuita e azionabile davanti al Garante per la protezione dei dati personali, ma riguarda la diversa categoria dei dati personali ed è tendenzialmente meno ampia della richiesta ex art. 119 (che comprende anche documentazione contrattuale).
Per i clienti consumatori, infine, l'art. 119 T.U.B. si sovrappone parzialmente all'art. 125-bis c. 4 T.U.B. (specifico per il credito ai consumatori) che impone una comunicazione periodica completa e chiara nei contratti di credito di durata: il regime del credito ai consumatori, in attuazione della direttiva (UE) 2023/2225 (CCD2) recepita dal D.Lgs. 31/12/2025 n. 212, è più rigoroso e prescrive contenuti specifici (piano di ammortamento aggiornato, TAEG, capitale residuo, interessi maturati).
Sintesi operativa: l'art. 119 come chiave dell'azione del cliente
L'art. 119 T.U.B. svolge una funzione strumentale a tutta la tutela del cliente bancario: senza la documentazione non è possibile contestare un saldo, dimostrare un anatocismo, calcolare un'usura, individuare commissioni illegittime, ricostruire un piano di ammortamento. La norma è quindi presupposto pratico di ogni altra tutela ex T.U.B. e Codice Civile. La sua corretta applicazione, attraverso l'invio puntuale delle comunicazioni periodiche e la pronta evasione delle richieste di documentazione decennale, è un indicatore della qualità complessiva della relazione tra l'intermediario e la sua clientela.
Domande frequenti
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