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Ultimo aggiornamento: 6 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche
In sintesi
  • Disciplina gli obblighi informativi degli intermediari del credito verso i consumatori prima dell'esercizio di qualsiasi attività di intermediazione (D.Lgs. 72/2016, MCD).
  • L'intermediario deve comunicare la propria identità, il registro di iscrizione, l'eventuale vincolo di mandato o esclusiva con uno o più finanziatori.
  • Se riceve commissioni da più finanziatori, il consumatore ha diritto a richiedere informazioni comparabili sull'ammontare delle commissioni percepite da ciascun finanziatore.
  • L'eventuale compenso pagato dal consumatore deve essere comunicato al finanziatore ai fini del calcolo del TAEG nel PIES.
  • Tutti i collaboratori e dipendenti dell'intermediario devono comunicare al consumatore la propria qualifica e l'intermediario che rappresentano.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 120 decies T.U.B. – Obblighi di informazione relativi agli intermediari del credito (1).

In vigore dal 01/11/2016

Modificato da: Decreto legislativo del 21/04/2016 n. 72 Articolo 1

“1. L’intermediario del credito, in tempo utile prima dell’esercizio di una delle attivita’ di intermediazione del credito, fornisce al consumatore almeno le seguenti informazioni, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole:

a) la denominazione e la sede dell’intermediario del credito;

b) il registro in cui e’ iscritto, il numero di registrazione e i mezzi esperibili per verificare la registrazione;

c) se l’intermediario del credito e’ soggetto a vincolo di mandato o opera in via esclusiva con uno o piu’ finanziatori; in questo caso, l’intermediario del credito indica la denominazione del finanziatore o dei finanziatori per i quali opera. L’intermediario del credito puo’ dichiarare di essere indipendente se e’ un consulente indipendente ai sensi dell’articolo 120-terdecies, comma 2;

d) se presta servizi di consulenza;

e) se previsto, il compenso che il consumatore deve versare all’intermediario del credito per i suoi servizi o, ove non sia determinato, il metodo per il calcolo di tale compenso;

f) le procedure attraverso le quali i consumatori o le altre parti interessate possono presentare reclami nei confronti dell’intermediario del credito e le modalita’ di accesso a un meccanismo extragiudiziale di reclamo e di ricorso, ove esistente;

g) l’esistenza e, se noto, l’importo di eventuali commissioni o altre somme che il finanziatore o terzi dovranno versare all’intermediario del credito per i servizi dallo stesso prestati in relazione al contratto di credito. Se l’importo non e’ noto al momento della comunicazione, l’intermediario del credito informa il consumatore che l’importo effettivo sara’ comunicato in una fase successiva nel modulo denominato «Prospetto informativo europeo standardizzato»;

h) se l’intermediario del credito richiede il pagamento di un compenso da parte del consumatore e riceve anche una commissione da parte del finanziatore o da un terzo, la spiegazione circa l’eventuale detrazione della commissione, in tutto o in parte, dal compenso corrisposto dal consumatore stesso;

i) se l’intermediario del credito riceve commissioni da uno o piu’ finanziatori, il diritto del consumatore di chiedere e ottenere informazioni indicate al comma 2.

2. Nel caso indicato al comma 1, lettera i), l’intermediario del credito, su richiesta del consumatore, fornisce a quest’ultimo informazioni comparabili sull’ammontare delle commissioni percepite da ciascun finanziatore.

3. Ai fini del calcolo del TAEG da inserire nel modulo denominato «Prospetto informativo europeo standardizzato», l’intermediario del credito comunica al finanziatore l’eventuale compenso che il consumatore e’ tenuto a versargli in relazione ai servizi di intermediazione del credito.

4. Gli intermediari del credito assicurano che, in aggiunta alle informazioni previste dal presente articolo, i propri collaboratori e dipendenti comunichino al consumatore, al momento di contattarlo o prima di trattare con lo stesso, la qualifica in base alla quale operano e l’intermediario del credito che essi rappresentano.”

(1) Articolo aggiunto dall’art. 1, comma 2 decreto legislativo 21 aprile 2016 n. 72 con gli effetti previsti dall’art. 3, comma 2 del citato decreto legislativo n. 72 del 2016.

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In sintesi

  • Disciplina gli obblighi informativi degli intermediari del credito verso i consumatori prima dell'esercizio di qualsiasi attività di intermediazione (D.Lgs. 72/2016, MCD).
  • L'intermediario deve comunicare la propria identità, il registro di iscrizione, l'eventuale vincolo di mandato o esclusiva con uno o più finanziatori.
  • Se riceve commissioni da più finanziatori, il consumatore ha diritto a richiedere informazioni comparabili sull'ammontare delle commissioni percepite da ciascun finanziatore.
  • L'eventuale compenso pagato dal consumatore deve essere comunicato al finanziatore ai fini del calcolo del TAEG nel PIES.
  • Tutti i collaboratori e dipendenti dell'intermediario devono comunicare al consumatore la propria qualifica e l'intermediario che rappresentano.
Indice dei contenuti

Ratio e contesto normativo

L'art. 120-decies TUB, introdotto dal D.Lgs. 72/2016 in attuazione della Direttiva MCD 2014/17/UE, stabilisce gli obblighi informativi che gli intermediari del credito (agenti in attività finanziaria, mediatori creditizi e le loro reti) devono adempiere verso il consumatore prima di svolgere qualsiasi attività di intermediazione di mutui ipotecari o altri crediti immobiliari. La norma risponde a un'esigenza di trasparenza strutturale: il consumatore deve sapere con chi si relaziona, se l'intermediario è davvero indipendente o è legato a uno o più finanziatori, e quanto costa il servizio di intermediazione.

Le informazioni minime obbligatorie (comma 1)

L'art. 120-decies elenca le informazioni che l'intermediario deve fornire «in tempo utile» prima di esercitare qualsiasi attività di intermediazione, su supporto cartaceo o durevole. Le principali categorie sono:

Identità e registrazione (lett. a, b): denominazione, sede, registro di iscrizione e numero di registrazione, con indicazione dei mezzi per verificarne l'iscrizione. Questa trasparenza permette al consumatore di accertare che l'intermediario sia regolarmente autorizzato, tutelando contro intermediari abusivi.

Struttura dei mandati (lett. c): l'intermediario deve indicare se opera con un vincolo di mandato o in esclusiva con uno o più finanziatori, e in tal caso citare la denominazione di questi ultimi. Solo se è un consulente indipendente ai sensi dell'art. 120-terdecies, comma 2 TUB può qualificarsi come «indipendente». La distinzione è cruciale: un intermediario legato a un solo finanziatore non può presentarsi al consumatore come soggetto neutrale.

Servizi di consulenza (lett. d): se presta servizi di consulenza, deve dichiararlo esplicitamente.

Compenso dell'intermediario (lett. e): deve essere comunicato l'importo del compenso dovuto dal consumatore o, se non determinabile, il metodo di calcolo. La trasparenza sul costo dell'intermediazione è fondamentale per consentire al consumatore di valutare il costo complessivo dell'operazione, che include non solo gli oneri del finanziatore ma anche la provvigione dell'intermediario.

Reclami e ricorsi (lett. f): procedure di reclamo e accesso a meccanismi ADR (alternative dispute resolution).

Commissioni da finanziatori o terzi (lett. g, h): se l'intermediario percepisce commissioni da finanziatori o terzi, deve comunicarlo con l'indicazione dell'importo (se noto) o con l'avviso che sarà comunicato nel PIES. Se l'intermediario riceve sia un compenso dal consumatore sia una commissione dal finanziatore, deve spiegare se e in che misura la commissione viene detratta dal compenso del consumatore.

Il diritto alle informazioni comparative sulle commissioni (comma 2)

Quando l'intermediario riceve commissioni da più finanziatori (lett. i, comma 1) e il consumatore ne fa richiesta, l'intermediario è obbligato a fornire informazioni comparabili sull'ammontare delle commissioni percepite da ciascun finanziatore. Questo diritto è di grande rilevanza pratica: permette al consumatore di valutare se l'intermediario abbia incentivi economici a orientarlo verso un finanziatore piuttosto che un altro, influenzando l'obiettività del consiglio ricevuto.

La comunicazione del compenso ai fini del TAEG (comma 3)

Il compenso dovuto al consumatore per i servizi di intermediazione deve essere comunicato dall'intermediario al finanziatore, affinché possa essere incluso nel calcolo del TAEG inserito nel PIES. Questo collegamento con l'art. 120-novies TUB (PIES) garantisce che il costo dell'intermediazione non sia «nascosto» fuori dal TAEG, rendendo comparabili offerte ottenute direttamente dal finanziatore con quelle ottenute tramite intermediario.

L'obbligo di qualificazione dei collaboratori (comma 4)

Tutti i collaboratori e dipendenti dell'intermediario che contattano il consumatore devono comunicare la propria qualifica e l'intermediario che rappresentano. Questo presidio tutela il consumatore dal rischio di non sapere con certezza a chi si sta rivolgendo nel contesto di reti distributive complesse (agenti, subagenti, collaboratori di mediatori creditizi).

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Domande frequenti

Un mediatore creditizio che lavora con più banche deve informare il consumatore di questa situazione?

Sì. La lettera c) del comma 1 impone di comunicare se l'intermediario opera con vincolo di mandato o esclusiva con uno o più finanziatori, indicandone la denominazione. Il consumatore ha anche il diritto (comma 2) di chiedere informazioni comparabili sulle commissioni percepite da ciascun finanziatore.

Un intermediario può definirsi 'indipendente' nell'informativa precontrattuale?

Solo se è un consulente indipendente ai sensi dell'art. 120-terdecies, comma 2 TUB. Un intermediario che opera con mandato o esclusiva con uno o più finanziatori non può qualificarsi come indipendente, in quanto tale dichiarazione sarebbe fuorviante per il consumatore.

Il compenso dell'intermediario entra nel calcolo del TAEG?

Sì. Il comma 3 impone all'intermediario di comunicare al finanziatore l'importo del compenso dovuto dal consumatore, affinché venga incluso nel TAEG inserito nel PIES. In questo modo il consumatore può confrontare il costo complessivo del credito in modo trasparente.

Se l'intermediario riceve sia un compenso dal consumatore sia una commissione dal finanziatore, cosa deve comunicare?

Deve spiegare se e in che misura la commissione ricevuta dal finanziatore verrà detratta, in tutto o in parte, dal compenso pagato dal consumatore (lettera h, comma 1). Il consumatore deve capire se sta pagando l'intermediario due volte (tramite compenso diretto e indirettamente attraverso la commissione inclusa nel costo del credito).

Un collaboratore di un'agenzia di mediazione creditizia deve qualificarsi quando contatta un consumatore?

Sì. Il comma 4 obbliga tutti i collaboratori e dipendenti a comunicare al consumatore, al momento del primo contatto, la propria qualifica e l'intermediario del credito che rappresentano. Questo vale sia per il contatto in presenza sia per quello telefonico o digitale.

Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.