Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 114 undecies T.U.B. – Rinvio

In vigore dal 09/01/2026

Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

“1. Agli istituti di pagamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 52, 139 e 140 nonché nel titolo VI. I provvedimenti previsti nell’articolo 19 sono adottati dalla Banca d’Italia.

1-bis. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso istituti di pagamento si applica l’articolo 26, ad eccezione del comma 3, lettere c), d-bis) ed e); il decreto di cui all’articolo 26 può prevedere l’applicazione dei criteri di competenza e di indipendenza di giudizio definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 3, lettere c) e d-bis), avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli istituti, nonché alla natura specifica dell’attività svolta.

1-ter. Ai titolari delle partecipazioni indicate all’articolo 19 in istituti di pagamento si applica l’articolo 25, ad eccezione del comma 2, lettera b); il decreto di cui all’articolo 25 può prevedere l’applicazione dei criteri di competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 2, lettera b), avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli istituti, nonché alla natura specifica dell’attività svolta.

2. Agli istituti di pagamento che non esercitino attività imprenditoriali diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento ai sensi dell’articolo 114-novies, comma 4, si applicano altresì gli articoli 78, 82, 113-bis e 113-ter, ad eccezione del comma 7.

2-bis. Agli istituti di pagamento si applica l’articolo 114-quinquies.2, commi 6-bis e 6-ter.

3. La Banca d’Italia può dettare disposizioni attuative ai fini dell’applicazione delle norme di cui al presente articolo.”

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In sintesi

  • Agli istituti di pagamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del TUB in materia di partecipazioni qualificate (artt. 19-24), esponenti aziendali (artt. 20-22-bis), vigilanza ispettiva (artt. 52, 139, 140) e trasparenza (Titolo VI).
  • Con D.Lgs. 208/2025 sono stati aggiornati i requisiti di idoneità per esponenti aziendali e titolari di partecipazioni degli IP (commi 1-bis e 1-ter).
  • Gli IP che non esercitano attività diverse dai pagamenti soggiacciono anche agli artt. 78, 82, 113-bis e 113-ter TUB (con esclusione del comma 7).
  • La Banca d'Italia può dettare disposizioni attuative per l'applicazione concreta delle norme richiamate.
  • L'applicazione avviene mediante rinvio per compatibilità, permettendo un adattamento alle specificità degli IP.

Il regime di rinvio normativo per gli istituti di pagamento: art. 114-undecies TUB

L'articolo 114-undecies del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993), nella versione vigente dal 9 gennaio 2026 come modificata dal D.Lgs. 208/2025, costituisce la norma di rinvio che estende agli istituti di pagamento (IP) l'applicazione di una serie di disposizioni del TUB originariamente dettate per le banche e gli altri intermediari finanziari. Il meccanismo del rinvio per compatibilità è tecnica legislativa comune nella regolamentazione degli intermediari non bancari e consente di applicare norme già elaborate per altri soggetti vigilati, adattandole alle specificità degli IP.

Il rinvio alle norme generali di vigilanza

Il comma 1 prevede l'applicazione agli IP, in quanto compatibili, delle seguenti disposizioni del TUB:
  • Artt. 19-24 TUB: disciplina delle partecipazioni qualificate nel capitale degli intermediari, con particolare riferimento all'autorizzazione preventiva della Banca d'Italia per l'acquisizione di partecipazioni rilevanti (art. 19) e ai requisiti di onorabilità e competenza dei partecipanti.
  • Art. 22 e 22-bis TUB: norme sulla comunicazione delle variazioni delle partecipazioni e sui poteri della Banca d'Italia di sospendere i diritti di voto.
  • Artt. 23-24 TUB: disciplina dei conflitti di interesse e dei requisiti degli esponenti aziendali.
  • Artt. 52, 139 e 140 TUB: poteri ispettivi della Banca d'Italia, con possibilità di effettuare ispezioni presso gli IP e richiedere informazioni e documenti.
  • Titolo VI TUB: norme sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti, incluse le disposizioni sull'ABF (Arbitro Bancario Finanziario) e sui reclami.

Requisiti per esponenti aziendali e partecipanti (commi 1-bis e 1-ter)

Le modifiche introdotte dal D.Lgs. 208/2025, in vigore dal 9 gennaio 2026, hanno aggiunto i commi 1-bis e 1-ter, che disciplinano rispettivamente i requisiti per gli esponenti aziendali (amministratori, direttori generali e responsabili delle funzioni di controllo) e per i titolari di partecipazioni qualificate degli IP. Per gli esponenti aziendali si applica l'art. 26 TUB, con esclusione del comma 3, lettere c), d-bis) ed e). Il decreto ministeriale previsto dall'art. 26 può tuttavia prevedere l'applicazione dei criteri di competenza e indipendenza di giudizio, di norma esclusi, tenendo conto della complessità operativa, dimensionale e organizzativa dell'IP e della natura specifica dell'attività svolta. Questo meccanismo flessibile riflette la varietà dimensionale del mercato degli IP, che include soggetti di grandi dimensioni (come i principali circuiti di pagamento) e piccoli operatori specializzati. Per i titolari di partecipazioni qualificate si applica l'art. 25 TUB, con esclusione del comma 2, lettera b), salva possibilità di applicare anche i criteri di competenza in ragione delle caratteristiche dell'IP.

Norme aggiuntive per gli IP non ibridi

Il comma 2 prevede che agli IP che non esercitino attività diverse dai pagamenti (i cosiddetti IP puri, non ibridi) si applichino altresì gli artt. 78, 82, 113-bis e 113-ter TUB, con esclusione del comma 7 di quest'ultimo. Si tratta di norme in materia di vigilanza consolidata e di rapporti con la Banca d'Italia che completano il quadro regolamentare per questa categoria di soggetti. Il comma 2-bis estende agli IP l'applicazione dell'art. 114-quinquies.2, commi 6-bis e 6-ter TUB, dettato per gli IMEL, in materia di informativa alla Banca d'Italia. Questa sovrapposizione normativa riflette la prossimità tra il regime degli IP e quello degli IMEL nel sistema del D.Lgs. 11/2010 e della PSD2 (Dir. 2015/2366/UE).

Poteri della Banca d'Italia

Il comma 3 attribuisce alla Banca d'Italia il potere di dettare disposizioni attuative per l'applicazione concreta delle norme richiamate dall'art. 114-undecies. Questa clausola di delegificazione secondaria consente all'Autorità di vigilanza di calibrare l'applicazione delle norme alle specificità degli IP, nel rispetto delle linee guida EBA e degli orientamenti tecnici dell'ABE.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Domande frequenti

Cosa stabilisce l'art. 114-undecies TUB sugli istituti di pagamento?

L'art. 114-undecies TUB, nella versione vigente dal 9 gennaio 2026 (D.Lgs. 208/2025), è la norma di rinvio che estende agli istituti di pagamento (IP) l'applicazione di una serie di disposizioni del TUB originariamente dettate per banche e altri intermediari finanziari. Il meccanismo del rinvio per compatibilità è tecnica legislativa comune nella regolamentazione degli intermediari non bancari: consente di applicare norme già elaborate per altri soggetti vigilati, adattandole alle specificità degli IP. Il comma 1 estende agli IP, in quanto compatibili, le norme su partecipazioni qualificate (artt. 19-24), esponenti aziendali (artt. 20-22-bis), vigilanza ispettiva (artt. 52, 139, 140) e trasparenza (Titolo VI).

Quali requisiti devono possedere gli esponenti aziendali degli IP?

Il comma 1-bis, introdotto dal D.Lgs. 208/2025, disciplina i requisiti per esponenti aziendali (amministratori, direttori generali e responsabili delle funzioni di controllo). Si applica l'art. 26 TUB, con esclusione del comma 3, lettere c), d-bis) ed e). Il decreto ministeriale previsto dall'art. 26 può tuttavia prevedere l'applicazione dei criteri di competenza e indipendenza di giudizio (normalmente esclusi), tenendo conto della complessità operativa, dimensionale e organizzativa dell'IP e della natura specifica dell'attività svolta. Questo meccanismo flessibile riflette la varietà dimensionale del mercato degli IP, che include soggetti di grandi dimensioni (come i principali circuiti di pagamento) e piccoli operatori specializzati.

Quali norme si applicano ai titolari di partecipazioni qualificate negli IP?

Il comma 1-ter prevede che ai titolari di partecipazioni qualificate degli IP si applichi l'art. 25 TUB, con esclusione del comma 2, lettera b), salva la possibilità di applicare anche i criteri di competenza in ragione delle caratteristiche dell'IP. Anche qui opera il principio di proporzionalità: i requisiti sono modulabili sulla base della dimensione e dell'operatività concreta. La ratio è impedire l'elusione del vaglio prudenziale attraverso strutture societarie opache, applicando agli IP gli stessi presidi di trasparenza degli assetti proprietari previsti per le banche, con gli adattamenti necessari alla specifica natura dei pagamenti.

Quali norme aggiuntive si applicano agli IP "puri" (non ibridi)?

Il comma 2 stabilisce che agli IP che non esercitino attività diverse dai pagamenti (i cosiddetti IP "puri", non ibridi) si applichino altresì gli artt. 78, 82, 113-bis e 113-ter TUB, con esclusione del comma 7 di quest'ultimo. Si tratta di norme in materia di vigilanza consolidata e di rapporti con la Banca d'Italia che completano il quadro regolamentare per questa categoria di soggetti. Il comma 2-bis estende agli IP l'applicazione dell'art. 114-quinquies.2, commi 6-bis e 6-ter TUB, dettato per gli IMEL, in materia di informativa alla Banca d'Italia. Questa sovrapposizione normativa riflette la prossimità tra il regime degli IP e quello degli IMEL nel sistema del D.Lgs. 11/2010 e della PSD2 (Dir. 2015/2366/UE).

Quale ruolo ha la Banca d'Italia nell'attuazione dell'art. 114-undecies?

Il comma 3 attribuisce alla Banca d'Italia il potere di dettare disposizioni attuative per l'applicazione concreta delle norme richiamate. È una clausola di delegificazione secondaria che consente all'Autorità di vigilanza di calibrare l'applicazione delle norme alle specificità degli IP, nel rispetto delle linee guida EBA e degli orientamenti tecnici dell'ABE. L'attuazione concreta avviene attraverso il Provvedimento BdI 17 maggio 2016 (Disposizioni IP/IMEL) e successivi aggiornamenti. Le disposizioni di Banca d'Italia precisano in dettaglio: i requisiti organizzativi e operativi, le procedure autorizzative, i flussi informativi, i sistemi di controllo interno richiesti per gli IP, adattando i principi prudenziali generali alla natura specifica dell'attività di pagamento.

Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.