Indice
Testo dell'articoloVigente
Art. 114 undecies T.U.B. – Rinvio
In vigore dal 09/01/2026
Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1
“1. Agli istituti di pagamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 52, 139 e 140 nonché nel titolo VI. I provvedimenti previsti nell’articolo 19 sono adottati dalla Banca d’Italia.
1-bis. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso istituti di pagamento si applica l’articolo 26, ad eccezione del comma 3, lettere c), d-bis) ed e); il decreto di cui all’articolo 26 può prevedere l’applicazione dei criteri di competenza e di indipendenza di giudizio definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 3, lettere c) e d-bis), avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli istituti, nonché alla natura specifica dell’attività svolta.
1-ter. Ai titolari delle partecipazioni indicate all’articolo 19 in istituti di pagamento si applica l’articolo 25, ad eccezione del comma 2, lettera b); il decreto di cui all’articolo 25 può prevedere l’applicazione dei criteri di competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 2, lettera b), avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli istituti, nonché alla natura specifica dell’attività svolta.
2. Agli istituti di pagamento che non esercitino attività imprenditoriali diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento ai sensi dell’articolo 114-novies, comma 4, si applicano altresì gli articoli 78, 82, 113-bis e 113-ter, ad eccezione del comma 7.
2-bis. Agli istituti di pagamento si applica l’articolo 114-quinquies.2, commi 6-bis e 6-ter.
3. La Banca d’Italia può dettare disposizioni attuative ai fini dell’applicazione delle norme di cui al presente articolo.”
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In sintesi
Il regime di rinvio normativo per gli istituti di pagamento: art. 114-undecies TUB
L'articolo 114-undecies del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993), nella versione vigente dal 9 gennaio 2026 come modificata dal D.Lgs. 208/2025, costituisce la norma di rinvio che estende agli istituti di pagamento (IP) l'applicazione di una serie di disposizioni del TUB originariamente dettate per le banche e gli altri intermediari finanziari. Il meccanismo del rinvio per compatibilità è tecnica legislativa comune nella regolamentazione degli intermediari non bancari e consente di applicare norme già elaborate per altri soggetti vigilati, adattandole alle specificità degli IP.Il rinvio alle norme generali di vigilanza
Il comma 1 prevede l'applicazione agli IP, in quanto compatibili, delle seguenti disposizioni del TUB:Requisiti per esponenti aziendali e partecipanti (commi 1-bis e 1-ter)
Le modifiche introdotte dal D.Lgs. 208/2025, in vigore dal 9 gennaio 2026, hanno aggiunto i commi 1-bis e 1-ter, che disciplinano rispettivamente i requisiti per gli esponenti aziendali (amministratori, direttori generali e responsabili delle funzioni di controllo) e per i titolari di partecipazioni qualificate degli IP. Per gli esponenti aziendali si applica l'art. 26 TUB, con esclusione del comma 3, lettere c), d-bis) ed e). Il decreto ministeriale previsto dall'art. 26 può tuttavia prevedere l'applicazione dei criteri di competenza e indipendenza di giudizio, di norma esclusi, tenendo conto della complessità operativa, dimensionale e organizzativa dell'IP e della natura specifica dell'attività svolta. Questo meccanismo flessibile riflette la varietà dimensionale del mercato degli IP, che include soggetti di grandi dimensioni (come i principali circuiti di pagamento) e piccoli operatori specializzati. Per i titolari di partecipazioni qualificate si applica l'art. 25 TUB, con esclusione del comma 2, lettera b), salva possibilità di applicare anche i criteri di competenza in ragione delle caratteristiche dell'IP.Norme aggiuntive per gli IP non ibridi
Il comma 2 prevede che agli IP che non esercitino attività diverse dai pagamenti (i cosiddetti IP puri, non ibridi) si applichino altresì gli artt. 78, 82, 113-bis e 113-ter TUB, con esclusione del comma 7 di quest'ultimo. Si tratta di norme in materia di vigilanza consolidata e di rapporti con la Banca d'Italia che completano il quadro regolamentare per questa categoria di soggetti. Il comma 2-bis estende agli IP l'applicazione dell'art. 114-quinquies.2, commi 6-bis e 6-ter TUB, dettato per gli IMEL, in materia di informativa alla Banca d'Italia. Questa sovrapposizione normativa riflette la prossimità tra il regime degli IP e quello degli IMEL nel sistema del D.Lgs. 11/2010 e della PSD2 (Dir. 2015/2366/UE).Poteri della Banca d'Italia
Il comma 3 attribuisce alla Banca d'Italia il potere di dettare disposizioni attuative per l'applicazione concreta delle norme richiamate dall'art. 114-undecies. Questa clausola di delegificazione secondaria consente all'Autorità di vigilanza di calibrare l'applicazione delle norme alle specificità degli IP, nel rispetto delle linee guida EBA e degli orientamenti tecnici dell'ABE.Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Banca d'Italia
Domande frequenti
Cosa stabilisce l'art. 114-undecies TUB sugli istituti di pagamento?
L'art. 114-undecies TUB, nella versione vigente dal 9 gennaio 2026 (D.Lgs. 208/2025), è la norma di rinvio che estende agli istituti di pagamento (IP) l'applicazione di una serie di disposizioni del TUB originariamente dettate per banche e altri intermediari finanziari. Il meccanismo del rinvio per compatibilità è tecnica legislativa comune nella regolamentazione degli intermediari non bancari: consente di applicare norme già elaborate per altri soggetti vigilati, adattandole alle specificità degli IP. Il comma 1 estende agli IP, in quanto compatibili, le norme su partecipazioni qualificate (artt. 19-24), esponenti aziendali (artt. 20-22-bis), vigilanza ispettiva (artt. 52, 139, 140) e trasparenza (Titolo VI).
Quali requisiti devono possedere gli esponenti aziendali degli IP?
Il comma 1-bis, introdotto dal D.Lgs. 208/2025, disciplina i requisiti per esponenti aziendali (amministratori, direttori generali e responsabili delle funzioni di controllo). Si applica l'art. 26 TUB, con esclusione del comma 3, lettere c), d-bis) ed e). Il decreto ministeriale previsto dall'art. 26 può tuttavia prevedere l'applicazione dei criteri di competenza e indipendenza di giudizio (normalmente esclusi), tenendo conto della complessità operativa, dimensionale e organizzativa dell'IP e della natura specifica dell'attività svolta. Questo meccanismo flessibile riflette la varietà dimensionale del mercato degli IP, che include soggetti di grandi dimensioni (come i principali circuiti di pagamento) e piccoli operatori specializzati.
Quali norme si applicano ai titolari di partecipazioni qualificate negli IP?
Il comma 1-ter prevede che ai titolari di partecipazioni qualificate degli IP si applichi l'art. 25 TUB, con esclusione del comma 2, lettera b), salva la possibilità di applicare anche i criteri di competenza in ragione delle caratteristiche dell'IP. Anche qui opera il principio di proporzionalità: i requisiti sono modulabili sulla base della dimensione e dell'operatività concreta. La ratio è impedire l'elusione del vaglio prudenziale attraverso strutture societarie opache, applicando agli IP gli stessi presidi di trasparenza degli assetti proprietari previsti per le banche, con gli adattamenti necessari alla specifica natura dei pagamenti.
Quali norme aggiuntive si applicano agli IP "puri" (non ibridi)?
Il comma 2 stabilisce che agli IP che non esercitino attività diverse dai pagamenti (i cosiddetti IP "puri", non ibridi) si applichino altresì gli artt. 78, 82, 113-bis e 113-ter TUB, con esclusione del comma 7 di quest'ultimo. Si tratta di norme in materia di vigilanza consolidata e di rapporti con la Banca d'Italia che completano il quadro regolamentare per questa categoria di soggetti. Il comma 2-bis estende agli IP l'applicazione dell'art. 114-quinquies.2, commi 6-bis e 6-ter TUB, dettato per gli IMEL, in materia di informativa alla Banca d'Italia. Questa sovrapposizione normativa riflette la prossimità tra il regime degli IP e quello degli IMEL nel sistema del D.Lgs. 11/2010 e della PSD2 (Dir. 2015/2366/UE).
Quale ruolo ha la Banca d'Italia nell'attuazione dell'art. 114-undecies?
Il comma 3 attribuisce alla Banca d'Italia il potere di dettare disposizioni attuative per l'applicazione concreta delle norme richiamate. È una clausola di delegificazione secondaria che consente all'Autorità di vigilanza di calibrare l'applicazione delle norme alle specificità degli IP, nel rispetto delle linee guida EBA e degli orientamenti tecnici dell'ABE. L'attuazione concreta avviene attraverso il Provvedimento BdI 17 maggio 2016 (Disposizioni IP/IMEL) e successivi aggiornamenti. Le disposizioni di Banca d'Italia precisano in dettaglio: i requisiti organizzativi e operativi, le procedure autorizzative, i flussi informativi, i sistemi di controllo interno richiesti per gli IP, adattando i principi prudenziali generali alla natura specifica dell'attività di pagamento.