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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 111 bis T.U.B. Finanza etica e sostenibile.

In vigore dal 01/01/2017

Modificato da: Legge del 11/12/2016 n. 232 Articolo 1

“1. Sono operatori bancari di finanza etica e sostenibile le banche che conformano la propria attivita’ ai seguenti principi:

a) valutano i finanziamenti erogati a persone giuridiche secondo standard di rating etico internazionalmente riconosciuti, con particolare attenzione all’impatto sociale e ambientale;

b) danno evidenza pubblica, almeno annualmente, anche via web, dei finanziamenti erogati di cui alla lettera a), tenuto conto delle vigenti normative a tutela della riservatezza dei dati personali;

c) devolvono almeno il 20 per cento del proprio portafoglio di crediti a organizzazioni senza scopo di lucro o a imprese sociali con personalita’ giuridica, come definite dalla normativa vigente;

d) non distribuiscono profitti e li reinvestono nella propria attivita’;

e) adottano un sistema di governance e un modello organizzativo a forte orientamento democratico e partecipativo, caratterizzato da un azionariato diffuso;

f) adottano politiche retributive tese a contenere al massimo la differenza tra la remunerazione maggiore e quella media della banca, il cui rapporto comunque non puo’ superare il valore di 5.

2. Non concorre a formare il reddito imponibile ai sensi dell’articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, degli operatori bancari di finanza etica e sostenibile una quota pari al 75 per cento delle somme destinate a incremento del capitale proprio.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, stabilisce, con proprio decreto, le norme di attuazione delle disposizioni del presente articolo, dalle quali non possono derivare oneri a carico della finanza pubblica superiori a 1 milione di euro in ragione annua a decorrere dall’anno 2017.

4. L’agevolazione di cui al presente articolo e’ riconosciuta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”.”

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In sintesi

  • Definisce gli operatori bancari di finanza etica e sostenibile come banche che applicano rating etici ai finanziamenti, con attenzione all'impatto sociale e ambientale.
  • Obbligo di trasparenza pubblica annuale sui finanziamenti erogati e di destinare almeno il 20% del portafoglio crediti a organizzazioni non profit o imprese sociali.
  • Divieto di distribuzione dei profitti, che devono essere reinvestiti nell'attività bancaria.
  • Governance democratica e partecipativa con azionariato diffuso e politica retributiva con rapporto massimo 5:1 tra retribuzione più alta e media.
  • Agevolazione fiscale: il 75% delle somme destinate a incremento del capitale proprio non concorre al reddito imponibile IRES, nei limiti de minimis UE.
Indice dei contenuti

Inquadramento della norma

L'art. 111-bis TUB, introdotto dalla Legge di bilancio 2017 (L. 232/2016), in vigore dal 1° gennaio 2017, disciplina il riconoscimento degli operatori bancari di finanza etica e sostenibile e introduce una specifica agevolazione fiscale per gli enti che rispettano i requisiti previsti. La norma si inserisce nel quadro del crescente interesse del legislatore per la finanza con finalità sociale (ESG, Environmental, Social, Governance), anticipando di qualche anno il dibattito europeo sulla tassonomia verde.

Chi può essere qualificato operatore di finanza etica e sostenibile

La qualifica non è automatica ma dipende dal rispetto cumulativo di sei criteri. Le banche devono: (a) valutare i finanziamenti a persone giuridiche con rating etico internazionalmente riconosciuti, con attenzione all'impatto sociale e ambientale; (b) pubblicare almeno annualmente via web i finanziamenti erogati; (c) destinare almeno il 20% del portafoglio crediti a organizzazioni non profit o imprese sociali con personalità giuridica; (d) non distribuire profitti, reinvestendoli nell'attività; (e) adottare governance democratica e partecipativa con azionariato diffuso; (f) contenere il rapporto tra la retribuzione più elevata e quella media entro il valore massimo di 5.

L'agevolazione fiscale IRES

Il comma 2 prevede che non concorra a formare il reddito imponibile ai fini IRES (art. 81 TUIR) una quota pari al 75% delle somme destinate a incremento del capitale proprio. Si tratta di una detassazione parziale delle riserve di utile destinate a patrimonializzazione, coerente con l'obiettivo di rafforzare la solidità patrimoniale degli istituti che rinunciano alla distribuzione dei dividendi. L'agevolazione è soggetta al limite de minimis del Regolamento UE 1407/2013, fissato a 200.000 euro nel triennio, il che ne riduce significativamente l'attrattività per istituti di dimensioni anche medie.

Rapporto con il microcredito e la finanza alternativa

L'art. 111-bis TUB si distingue dall'art. 111 TUB (microcredito), che disciplina una diversa categoria di operatori non bancari. Gli operatori di finanza etica sono banche a tutti gli effetti, sottoposte alla vigilanza ordinaria della Banca d'Italia, che scelgono di aderire a un modello di business fondato su criteri ESG. Il modello di riferimento nel contesto italiano è quello delle banche di credito cooperativo etiche (es. Banca Etica), che già prima della norma applicavano principi analoghi su base statutaria.

Attuazione e decreto MEF

Il comma 3 demanda al Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, l'emanazione di un decreto attuativo. Le norme attuative non devono generare oneri superiori a 1 milione di euro annuo a carico della finanza pubblica a decorrere dal 2017. La limitazione degli oneri riflette la natura simbolica e di orientamento della norma, che non prevede sussidi diretti ma solo un trattamento fiscale di favore contenuto nei limiti de minimis.

Prospettive ESG e tassonomia europea

La norma va oggi letta alla luce del Regolamento UE sulla tassonomia delle attività sostenibili (Reg. 2020/852) e dei requisiti SFDR (Reg. 2019/2088) sulla disclosure in materia di sostenibilità. Le banche che aspirano alla qualifica ex art. 111-bis TUB devono allineare i propri criteri di rating etico agli standard europei emergenti, in particolare ai principi EBA sulle esposizioni ESG e alle linee guida BCE sulla gestione dei rischi climatici e ambientali.

Domande frequenti

Quali sono i requisiti per essere riconosciuti come operatore bancario di finanza etica e sostenibile?

Occorre rispettare cumulativamente sei criteri: valutare i finanziamenti con rating etici internazionali, pubblicare annualmente i finanziamenti erogati, destinare almeno il 20% del portafoglio crediti a enti non profit o imprese sociali, non distribuire profitti, adottare governance democratica con azionariato diffuso, e mantenere il rapporto tra retribuzione massima e media entro il valore di 5.

Qual è l'agevolazione fiscale prevista dall'art. 111-bis TUB?

Il 75% delle somme destinate a incremento del capitale proprio non concorre alla formazione del reddito imponibile IRES ai sensi dell'art. 81 TUIR. L'agevolazione è soggetta al limite de minimis del Regolamento UE 1407/2013 (200.000 euro nel triennio per impresa).

Gli operatori di finanza etica sono soggetti alla vigilanza della Banca d'Italia?

Sì. Si tratta di banche a tutti gli effetti, autorizzate e vigilate dalla Banca d'Italia secondo le ordinarie regole prudenziali del TUB. La qualifica di operatore di finanza etica è aggiuntiva e non sostituisce né attenua i requisiti di vigilanza ordinaria.

Qual è la differenza tra l'art. 111-bis TUB (finanza etica) e l'art. 111 TUB (microcredito)?

L'art. 111 TUB disciplina gli operatori di microcredito, che sono soggetti non bancari iscritti in un apposito elenco e autorizzati a erogare microcrediti a specifiche categorie di beneficiari. L'art. 111-bis riguarda invece banche (enti creditizi) che adottano un modello di business ESG e beneficiano di un'agevolazione fiscale parziale.

Il decreto attuativo del MEF previsto dall'art. 111-bis TUB è stato emanato?

Il comma 3 dell'art. 111-bis prevede l'emanazione di un decreto MEF, sentita la Banca d'Italia, per le norme di attuazione. Le condizioni operative della qualifica e dell'agevolazione sono quindi definite in via regolamentare; è consigliabile verificare la normativa secondaria vigente per la piena applicabilità della disposizione.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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