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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 108 T.U.B. – Requisiti dei partecipanti al capitale degli intermediari finanziari
In vigore dal 19/09/2010
1. I soggetti che, direttamente o indirettamente, detengono il controllo o una partecipazione rilevante nel capitale degli intermediari finanziari iscritti nell’albo devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
2. La Banca d’Italia verifica il possesso dei requisiti e può chiedere ogni informazione utile.
Vedi anche
→TUB art. 107 - Art. 107 T.U.B.: Autorizzazione→TUB art. 109 - Articolo 109 del T.U.B.→TUF art. 1 - Art. 1 TUF - Definizioni→AML art. 1 - Art. 1 Antiriciclaggio - Definizioni (1)→Cost. art. 47 - Tutela del risparmio→Art. 106 T.U.B.: Albo degli intermediari finanziari→Art. 110 T.U.B.: Rinvio→Art. 105 ter T.U.B.: Cooperazione tra autorità→Art. 105 bis T.U.B.: Commissari in temporaneo affiancamento→Art. 105 T.U.B.: Gruppi e società non iscritti all’albo→Art. 111 T.U.B.: Microcredito→Art. 104 T.U.B.: Competenze giurisdizionali
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
1. Collocazione sistematica e funzione dell'art. 108 TUB
L'art. 108 T.U.B. (nel testo vigente dal 19 settembre 2010, introdotto dall'art. 1 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, di recepimento della direttiva 2008/48/CE e di riforma del titolo V TUB) disciplina i requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale degli intermediari finanziari iscritti nell'albo unico ex art. 106 TUB. La norma è parte di un sistema di presidi soggettivi di vigilanza che comprende anche i requisiti degli esponenti aziendali (art. 109 TUB): mentre l'art. 109 riguarda chi gestisce l'intermediario (amministratori, direttori generali, sindaci), l'art. 108 riguarda chi possiede l'intermediario (gli azionisti di controllo e i detentori di partecipazioni rilevanti).
La distinzione tra requisiti dei proprietari e requisiti dei gestori riflette un approccio di vigilanza a due livelli che è tipico del diritto bancario e finanziario europeo: per le banche, lo stesso schema si ritrova negli artt. 25-27 CRD VI (2024/1619/UE) in materia di valutazione della qualità degli azionisti. La ratio è che la stabilità e la sana e prudente gestione di un intermediario dipendono sia dalla competenza e integrità di chi lo dirige sia dalla reputazione e dall'integrità di chi lo controlla: un azionista di controllo privo di onorabilità potrebbe influenzare la gestione dell'intermediario in modo contrario agli interessi dei clienti e alla stabilità finanziaria.
Il rinvio al decreto ministeriale per la determinazione dei requisiti di onorabilità esprime una scelta di flessibilità normativa: i requisiti non sono fissati direttamente nella legge ma in un atto di secondo livello (decreto del MEF), che può essere aggiornato con maggiore rapidità rispetto alla modifica legislativa. Il decreto di riferimento è il D.M. 23 dicembre 2008, n. 207 (attuativo del previgente art. 108 TUB ante riforma), poi sostituito e aggiornato dal D.M. Economia e Finanze 18 marzo 1998, n. 144 e successive modificazioni, e dalle disposizioni secondarie della Banca d'Italia contenute nella Circ. 288/2015.
2. L'ambito soggettivo: partecipanti al controllo e partecipazioni rilevanti
Il comma 1 si rivolge ai "soggetti che, direttamente o indirettamente, detengono il controllo o una partecipazione rilevante" nel capitale degli intermediari finanziari. Occorre chiarire i due concetti-chiave:
Controllo: si intende il controllo ai sensi dell'art. 23 TUB (che richiama le nozioni dell'art. 2359 c.c. e, per i soggetti non societari, prevede presunzioni specifiche di controllo). Il controllo può essere di diritto (maggioranza dei voti in assemblea), di fatto (maggioranza dei voti nell'assemblea ordinaria) o contrattuale (diritto di nomina della maggioranza degli amministratori).
Partecipazione rilevante: la Circ. 288/2015 BdI definisce la partecipazione rilevante come la partecipazione che supera determinate soglie (tradizionalmente: 10%, 20%, 33%, 50% dei diritti di voto o del capitale) e che, per la sua entità, conferisce al detentore un'influenza notevole sull'intermediario. La definizione è analoga a quella prevista per le banche dalla CRD (artt. 22-27) e dalla normativa sulla vigilanza su base consolidata.
La norma si applica sia alle partecipazioni dirette (detenute direttamente da una persona fisica o giuridica) sia a quelle indirette (detenute attraverso una catena di società controllate). Questa estensione alle partecipazioni indirette è fondamentale per la funzionalità del sistema: senza di essa, sarebbe sufficiente frapposere una società intermedia priva dei requisiti per circumnavigare le norme di onorabilità. Il principio del look-through, guardare attraverso le catene di partecipazione per identificare il controllante effettivo, è un principio cardine della vigilanza sui partecipanti al capitale in tutto il diritto finanziario europeo.
3. I requisiti di onorabilità: contenuto e fonti normative
Il contenuto dei requisiti di onorabilità è determinato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. In base alla normativa vigente, i requisiti di onorabilità per i partecipanti al capitale degli intermediari finanziari comportano l'assenza di:
(a) Condanne penali definitive (o sentenze di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p.) per reati che comportino l'applicazione di misure di sicurezza, per delitti di bancarotta, ricettazione, riciclaggio, usura, estorsione, reati contro la pubblica amministrazione, reati societari di rilevante gravità e reati tributari di rilevante entità. Le condanne per reati finanziari e fraudolenti sono particolarmente rilevanti, in ragione del rischio che chi ne è colpito possa utilizzare la partecipazione nell'intermediario per finalità illecite (riciclaggio, frodi finanziarie).
(b) Misure di prevenzione personale (ex D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, Codice antimafia): l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniale (confisca di prevenzione) o personale (sorveglianza speciale, foglio di via) è incompatibile con la detenzione di partecipazioni in intermediari finanziari. Questa incompatibilità è assoluta e si estende ai familiari del prevenuto in talune circostanze.
(c) Dichiarazioni di fallimento (ora: liquidazione giudiziale ex art. 121 CCII) nei termini previsti dal decreto ministeriale: chi sia stato dichiarato fallito o abbia subito la liquidazione giudiziale non può detenere partecipazioni di controllo in intermediari, almeno fino alla riabilitazione ex artt. 282-283 CCII.
(d) Sanzioni amministrative definitivamente irrogate dalla Banca d'Italia, dalla Consob, dall'IVASS o da altra autorità di vigilanza finanziaria europea per violazioni gravi delle norme di vigilanza: la c.d. "bad actor provision" che impedisce che soggetti già sanzionati per condotte irregolari possano continuare a esercitare influenza significativa sugli intermediari.
4. Il potere di verifica della Banca d'Italia (comma 2)
Il comma 2 attribuisce alla Banca d'Italia il potere di verificare il possesso dei requisiti di onorabilità e di chiedere ogni informazione utile. Questo potere si esercita in due fasi principali:
(a) In sede di autorizzazione (art. 107 TUB): al momento della domanda di iscrizione nell'albo, i soggetti che richiedono l'iscrizione devono fornire alla Banca d'Italia le informazioni relative ai partecipanti al capitale, in particolare, quelli che detengono il controllo o una partecipazione rilevante, affinché la Banca d'Italia possa verificare il possesso dei requisiti di onorabilità prima del rilascio dell'autorizzazione.
(b) In via continuativa, nel corso del rapporto di vigilanza: quando si verifica un cambiamento nel controllo o nella titolarità di una partecipazione rilevante nell'intermediario (a seguito di acquisizioni, cessioni, eredità, ecc.), i nuovi partecipanti devono soddisfare i requisiti di onorabilità. La Banca d'Italia deve essere informata preventivamente delle operazioni che determinino tali cambiamenti (sistema delle comunicazioni preventive ex art. 110-bis TUB e Circ. 288/2015, Titolo II, Cap. V) e può opporsi all'acquisizione qualora il potenziale acquirente non soddisfi i requisiti di onorabilità.
Il potere di chiedere "ogni informazione utile" è formulato in modo ampio: la Banca d'Italia può rivolgersi non solo ai partecipanti al capitale dell'intermediario, ma anche ad altre autorità (Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, Procure della Repubblica), a enti di informazione commerciale, a autorità di vigilanza estere (nell'ambito dei meccanismi di cooperazione internazionale ex art. 8 TUB), per ottenere le informazioni necessarie alla verifica dell'onorabilità. Questa ampiezza del potere informativo è essenziale per contrastare la possibilità che informazioni rilevanti vengano occultate al momento della verifica.
5. Conseguenze della carenza dei requisiti: sospensione del diritto di voto e misure di vigilanza
La mancanza dei requisiti di onorabilità in capo ai partecipanti al capitale dell'intermediario non è priva di conseguenze operative. Ai sensi delle disposizioni del titolo V TUB e della Circ. 288/2015 BdI:
(a) Sospensione del diritto di voto: le azioni o le quote detenute in violazione dei requisiti di onorabilità non possono essere esercitate nei voti in assemblea. La delibera assembleare adottata con il voto determinante di tali partecipanti è annullabile ex art. 2377 c.c.
(b) Misure di vigilanza della Banca d'Italia: la Banca d'Italia può adottare provvedimenti di vigilanza (raccomandazioni, richieste di dismissione della partecipazione entro un termine, misure di intervento precoce) nei confronti dell'intermediario che abbia tra i propri partecipanti soggetti privi dei requisiti di onorabilità.
(c) Revoca dell'autorizzazione nei casi più gravi (art. 113 TUB): se i requisiti di onorabilità vengono meno dopo l'autorizzazione e il partecipante non dismette la partecipazione entro il termine fissato dalla Banca d'Italia, questa può revocare l'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Banca d'Italia
Domande frequenti
Chi è soggetto ai requisiti di onorabilità ex art. 108 TUB?
I soggetti che, direttamente o indirettamente, detengono il controllo (ai sensi dell'art. 23 TUB, che richiama l'art. 2359 c.c.) o una partecipazione rilevante nel capitale degli intermediari finanziari iscritti nell'albo ex art. 106 TUB. L'inclusione delle partecipazioni indirette garantisce che la norma si applichi anche ai casi in cui il controllo sia esercitato attraverso catene di società intermedie.
Quali sono i requisiti di onorabilità richiesti dall'art. 108 TUB?
I requisiti sono fissati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e comportano l'assenza di: condanne penali definitive per reati gravi (bancarotta, riciclaggio, usura, reati contro la PA, reati tributari rilevanti); misure di prevenzione personale ex D.Lgs. 159/2011 (Codice antimafia); dichiarazioni di liquidazione giudiziale (ex fallimento) non seguite da riabilitazione; sanzioni amministrative definitive irrogate da autorità di vigilanza finanziaria per violazioni gravi.
Come verifica la Banca d'Italia il possesso dei requisiti di onorabilità?
La Banca d'Italia verifica i requisiti sia in sede di autorizzazione (art. 107 TUB), esaminando la documentazione allegata alla domanda di iscrizione, sia in via continuativa, nel corso del rapporto di vigilanza, ogni volta che si verifichi un cambiamento nella titolarità del controllo o di una partecipazione rilevante. Il potere informativo della Banca d'Italia è ampio: può richiedere informazioni ai partecipanti, ad altre autorità pubbliche e a autorità di vigilanza estere.
Cosa succede se un partecipante al capitale perde i requisiti di onorabilità?
Le azioni/quote detenute in violazione dei requisiti non possono essere esercitate nelle delibere assembleari (sospensione del diritto di voto). La Banca d'Italia può adottare misure di vigilanza (raccomandazioni, richieste di dismissione) e, nei casi più gravi, revocare l'autorizzazione ex art. 113 TUB se il partecipante non dismette la partecipazione entro il termine fissato.
L'art. 108 TUB si applica solo agli azionisti diretti o anche a quelli indiretti?
Si applica anche agli azionisti indiretti. Il comma 1 dell'art. 108 TUB richiede espressamente il possesso dei requisiti da parte dei soggetti che 'direttamente o indirettamente' detengono il controllo o una partecipazione rilevante. Questo principio del look-through impedisce che si eluda la norma frapponendo società holding intermedie: occorre verificare i requisiti di onorabilità risalendo la catena di controllo fino al controllante effettivo.