Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 104 T.U.B. Competenze giurisdizionali.

In vigore dal 30/11/2021

Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1

“1. Quando la capogruppo italiana sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, per l’azione revocatoria prevista dall’art. 99, comma 5, nonche’ per tutte le controversie fra le societa’ del gruppo e’ competente inderogabilmente il tribunale nella cui circoscrizione la capogruppo ha il centro degli interessi principali.

2. (Comma abrogato, a decorrere dal 16 novembre 2015, dall’art. 1, comma 46, lett. b) decreto legislativo 16 novembre 2015 n. 181).”

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In sintesi

  • Foro esclusivo COMI per azioni revocatorie e controversie di gruppo in AS/LCA (comma 1). Quando la capogruppo italiana è sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, il tribunale nella cui circoscrizione la capogruppo ha il centro degli interessi principali (COMI) è competente in via inderogabile sia per l'azione revocatoria ex art. 99, c. 5 TUB sia per tutte le controversie tra le società del gruppo.
  • Comma 2 abrogato. Il comma 2 è stato abrogato dall'art. 1, c. 46, lett. b), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181, con effetto dal 16 novembre 2015.
  • Ratio: concentrazione delle controversie di gruppo per massima efficienza gestionale. La competenza inderogabile del COMI della capogruppo evita la dispersione dei giudizi tra diversi fori (tanti quante le società controllate), garantendo coerenza decisionale e sinergie processuali nelle azioni di recupero su tutto il gruppo.
Indice dei contenuti

1. Collocazione sistematica e ratio dell'art. 104 TUB

L'art. 104 T.U.B. (nel testo vigente dal 30 novembre 2021, come modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182, che ha aggiornato i rinvii al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) stabilisce le regole di competenza giurisdizionale per le controversie connesse alle procedure di crisi dei gruppi bancari. La norma si inserisce nel contesto più ampio della gestione giudiziale delle crisi bancarie, prevedendo una deroga alla competenza ordinaria fondata sul foro del convenuto (artt. 18 ss. c.p.c.) o su altri criteri speciali, in favore di una concentrazione inderogabile di tutta la conflittualità di gruppo davanti al tribunale del COMI della capogruppo italiana.

La scelta del COMI, Centre of Main Interests come criterio di radicamento riflette l'influenza del diritto europeo sulle procedure di insolvenza transfrontaliere: l'art. 83, c. 3 TUB (nella versione aggiornata) già individua nel COMI il criterio di competenza per l'apertura della LCA bancaria, e l'art. 104 TUB estende questo criterio alle controversie connesse alla procedura di gruppo. Il COMI coincide di regola con la sede legale o la sede dell'attività direttiva principale della capogruppo (non necessariamente la sede registrata, ma il luogo da cui la capogruppo esercita effettivamente la direzione del gruppo).

L'art. 104 TUB si applica quando la capogruppo italiana (la holding bancaria al vertice del gruppo) sia sottoposta a AS o LCA. Non si applica quando solo le controllate siano in procedura e la capogruppo non lo sia: in tale scenario trovano applicazione le regole ordinarie di competenza territoriale.

2. Il foro esclusivo COMI per l'azione revocatoria ex art. 99, c. 5 TUB

L'art. 104, c. 1, prima parte, attribuisce al tribunale del COMI della capogruppo la competenza inderogabile per "l'azione revocatoria prevista dall'art. 99, comma 5" TUB. L'art. 99, c. 5 TUB disciplina l'azione revocatoria bancaria speciale applicabile nell'AS e nella LCA, che ha come periodo sospetto i sei mesi (per gli atti normali) o un anno (per i pagamenti anticipati, le garanzie, i contratti a titolo gratuito) anteriori all'inizio della procedura, con presunzione di conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo in taluni casi.

La concentrazione dell'azione revocatoria davanti al tribunale del COMI della capogruppo è particolarmente rilevante nei gruppi bancari, perché le operazioni suscettibili di revocatoria tipicamente coinvolgono più entità del gruppo: cessioni di asset infragruppo a prezzi non di mercato, pagamenti di debiti infragruppo in periodo sospetto, concessione di garanzie da una società del gruppo per debiti di un'altra. Se ciascuna azione revocatoria dovesse essere instaurata davanti al tribunale competente per la società convenuta, il rischio di decisioni contrastanti (e la moltiplicazione dei costi processuali) sarebbe elevato. La concentrazione davanti al foro della capogruppo garantisce invece coerenza decisionale e impone un unico standard nella valutazione delle operazioni infragruppo contestate.

Va segnalato che la norma richiama l'azione revocatoria "prevista dall'art. 99, comma 5" TUB: si tratta dell'azione revocatoria speciale bancaria, distinta dall'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. e dall'azione revocatoria fallimentare ex artt. 163 ss. CCII (pur applicabili con adattamenti nella AS/LCA bancaria). La competenza inderogabile si estende anche a queste azioni secondo l'interpretazione prevalente della norma, in considerazione della sua ratio di concentrazione del contenzioso di gruppo.

3. Il foro esclusivo COMI per tutte le controversie tra le società del gruppo

L'art. 104, c. 1, seconda parte, estende la competenza inderogabile del tribunale del COMI della capogruppo "a tutte le controversie fra le società del gruppo". Questa formulazione ampia comprende:

(a) Controversie su crediti e debiti infragruppo: azioni di recupero crediti di una società in procedura nei confronti di un'altra società del gruppo (es. la capogruppo in AS che aziona un credito verso una controllata); contestazioni sulla validità o sull'entità di crediti infragruppo ammessi al passivo.

(b) Azioni di responsabilità infragruppo: azioni di responsabilità della società controllata in procedura nei confronti della capogruppo per abuso di attività di direzione e coordinamento (art. 2497 c.c.), che nella prassi bancaria possono emergere in connessione con politiche di allocazione del rischio di gruppo pregiudizievoli per le controllate; azioni di responsabilità dei commissari contro i precedenti amministratori o sindaci delle controllate.

(c) Controversie su contratti infragruppo: domande di nullità, inefficacia o risoluzione di contratti (es. accordi di cash pooling, contratti di servizi infragruppo, licenze di marchi e tecnologie) conclusi tra la capogruppo e le controllate in periodi sospetti.

(d) Controversie sulla proprietà di asset condivisi: rivendicazioni di proprietà su beni ceduti o trasferiti infragruppo, controversie sul regime di proprietà di portafogli di crediti ceduti infragruppo prima dell'apertura delle procedure.

La locuzione "controversie fra le società del gruppo" ricomprende sia le controversie in cui la parte attrice è una società in procedura (azione promossa dai commissari nell'interesse della procedura) sia quelle in cui è la società del gruppo non in procedura ad agire contro un'altra entità del gruppo in procedura. La norma non distingue tra le due ipotesi, estendendo l'inderogabilità del foro a entrambe.

4. L'abrogazione del comma 2 e le conseguenze sistematiche

Il comma 2 dell'art. 104 TUB è stato abrogato con effetto dal 16 novembre 2015 dall'art. 1, c. 46, lett. b), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181 (che ha recepito la Direttiva BRRD 2014/59/UE). Il testo originario del comma 2 disciplinava una specifica competenza territoriale per le controversie relative alle operazioni di risoluzione bancaria, poi disciplinata direttamente nel D.Lgs. 180/2015 con le norme specifiche sulla competenza giurisdizionale nelle procedure di risoluzione (artt. 99 ss. D.Lgs. 180/2015). L'abrogazione ha quindi prodotto un trasferimento della disciplina in una sede normativa più appropriata (il decreto di recepimento BRRD), mantenendo nell'art. 104 TUB la sola norma sulla competenza nelle procedure di AS e LCA del gruppo.

5. Raccordo con il CCII e con le norme europee di diritto internazionale privato procedurale

L'art. 104 TUB si raccorda con le norme del CCII sulla competenza nelle procedure di crisi dei gruppi di imprese (artt. 284 ss. CCII, introdotti in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1023 sulla ristrutturazione preventiva). Il CCII prevede che nelle procedure di insolvenza di gruppi di imprese italiani il tribunale competente per la holding sia tendenzialmente competente anche per le procedure delle controllate (foro aggregato di gruppo, art. 284, c. 2 CCII). L'art. 104 TUB anticipa e specifica questa logica per il settore bancario, con la caratteristica di rendere la concentrazione inderogabile (mentre nel CCII il foro aggregato ha un regime diverso per la fase di accertamento dello stato d'insolvenza delle singole controllate).

In ambito transfrontaliero, il criterio del COMI è mutuato dal Regolamento (UE) 2015/848 sulle procedure di insolvenza (rifusione), che lo definisce come il luogo in cui il debitore esercita abitualmente la gestione dei propri interessi in modo riconoscibile dai terzi (art. 3, par. 1). Nelle crisi bancarie transfrontaliere (banche con succursali in più stati UE), la competenza giurisdizionale sulle controversie di gruppo è invece regolata dalla Direttiva 2001/24/CE (risanamento e liquidazione degli enti creditizi), che riserva al foro del paese d'origine della banca la competenza esclusiva sulle procedure di crisi. L'art. 104 TUB opera all'interno di questo quadro europeo, applicandosi alle controversie di gruppo che si radicano in sede italiana.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Domande frequenti

Quando si applica il foro esclusivo COMI dell'art. 104 TUB?

Il foro esclusivo del tribunale nella cui circoscrizione la capogruppo italiana ha il COMI (centro degli interessi principali) si applica quando la capogruppo italiana sia sottoposta ad amministrazione straordinaria (AS) o a liquidazione coatta amministrativa (LCA) ai sensi del TUB. La competenza è inderogabile per l'azione revocatoria ex art. 99, c. 5 TUB e per tutte le controversie tra le società del gruppo (art. 104, c. 1 TUB).

Cosa si intende per 'tutte le controversie fra le società del gruppo' ex art. 104 TUB?

La locuzione comprende: controversie su crediti/debiti infragruppo, azioni di responsabilità degli organi delle controllate, domande di nullità o inefficacia di contratti infragruppo (cash pooling, servizi, licenze), rivendicazioni su asset ceduti infragruppo. La concentrazione davanti al foro del COMI della capogruppo vale sia per le azioni promosse dai commissari sia per quelle promosse da società del gruppo contro entità in procedura.

Qual è la ratio della concentrazione inderogabile delle controversie di gruppo davanti al foro COMI della capogruppo?

Evitare la dispersione dei giudizi tra diversi fori (tanti quante le società del gruppo), garantire coerenza decisionale nella valutazione delle operazioni infragruppo contestate (es. azioni revocatorie su operazioni correlate) e ridurre i costi processuali. Nei gruppi bancari, le operazioni suscettibili di revocatoria tipicamente coinvolgono più entità del gruppo, e una trattazione accentrata garantisce standard valutativi uniformi.

Che cosa era disciplinato dal comma 2 dell'art. 104 TUB, ora abrogato?

Il comma 2 è stato abrogato dall'art. 1, c. 46, lett. b), D.Lgs. 181/2015 (recepimento BRRD) con effetto dal 16 novembre 2015. Il testo originario disciplinava una competenza territoriale specifica per le controversie relative alle operazioni di risoluzione bancaria, poi trasferita negli artt. 99 ss. del D.Lgs. 180/2015 (che ha recepito la Direttiva 2014/59/UE BRRD I).

Come si raccorda l'art. 104 TUB con il foro aggregato di gruppo del CCII (artt. 284 ss.)?

Il CCII prevede un foro aggregato tendenziale (non inderogabile) per le procedure di crisi dei gruppi di imprese (art. 284, c. 2 CCII, attuativo della Direttiva UE 2019/1023). L'art. 104 TUB anticipa e specifica questa logica per il settore bancario, rendendola inderogabile: nelle crisi della capogruppo bancaria, tutte le controversie di gruppo e le azioni revocatorie convergono obbligatoriamente davanti al tribunale del COMI, senza possibilità di deroga convenzionale o per connessione.

Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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